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Decreto 22 febbraio 2005, n.46
Ministero della Salute. Regolamento recante norme per la pubblicita' dei prodotti sostitutivi del latte materno - Modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500.
(GU n. 78 del 5-4-2005)
testo in vigore dal: 20-4-2005
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla attuazione
della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una
alimentazione particolare;
Visto il Regolamento 6 aprile 1994, n. 500, di recepimento delle direttive della
Commissione 91/321/CEE del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti
di proseguimento, e 92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e
alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209 concernente
«Disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive 94/34/CE,
94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE»;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 e sue successive
modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con
sostanze d'uso personale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla attuazione
delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241 concernente disciplina
sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE, in materia di alimenti per
lattanti e alimenti di proseguimento;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessita' di introdurre alcune disposizioni piu' restrittive,
concernenti la pubblicita' degli alimenti per lattanti, in particolare
utilizzando la facolta', espressamente attribuita agli Stati membri,
dall'articolo 8, paragrafo 1, della citata direttiva 91/321/CEE del 14 maggio
1991, di limitare o vietare la pubblicita' degli alimenti per lattanti;
Ritenuta altresi' la necessita' di dare la massima divulgazione dei listini dei
prezzi degli alimenti per lattanti consigliati dalle ditte produttrici, e di
quello che, effettivamente, il consumatore dovra' pagare, in attuazione di
quanto dispone l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 91/321/CEE del 14
maggio 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nella adunanza del 10 gennaio 2005;
Sentita la Conferenza Stato-Regioni;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del
comma 3 dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Disposizioni concernenti la pubblicita' e la vendita degli alimenti per lattanti
1. Al regolamento 6 aprile 1994, n. 500, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Pubblicita' alimenti per lattanti). - 1. E' fatto divieto:
a) di ogni forma pubblicitaria degli alimenti per lattanti, ivi comprese quelle
su riviste scientifiche, pubblicazioni specializzate in puericultura, in
occasione dello svolgimento di convegni, congressi, stand ed esposizioni, negli
studi medici, nei punti di vendita, nonche' attraverso il materiale informativo
e didattico;
b) di ogni forma di distribuzione di campioni gratuiti o a basso prezzo o di
altri omaggi di alimenti per lattanti alle donne incinte, alle madri e ai membri
delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario,
ovvero attraverso i medici e gli informatori sanitari;
c) di donazioni di qualsiasi forma e tipo e di forniture gratuite di alimenti
per lattanti e di attrezzature a istituzioni, figure professionali o altre
organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante;
d) di ricorrere ad altri sistemi diretti e indiretti, ivi compresi la
sponsorizzazione e il contributo economico di qualsiasi genere e in qualsiasi
forma alla organizzazione o alla partecipazione a congressi e manifestazioni
scientifiche - fatta eccezione per i congressi proposti dalle societa'
scientifiche accreditate e autorizzati dal Ministero della salute - finalizzati
a promuovere la vendita degli alimenti per lattanti direttamente presso il
consumatore nella fase del commercio al dettaglio, che comprende la vendita a
domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione di buoni
sconto, le vendite speciali, le vendite promozionali e le vendite abbinate al
prodotto;
e) di attribuire il riconoscimento di crediti formativi per l'Educazione
Continua in Medicina (ECM) per gli operatori sanitari che partecipano agli
eventi formativi organizzati con il contributo, a qualsiasi titolo, da parte
delle aziende che producono o commercializzano prodotti sostitutivi del latte
materno.
2. Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per uso interno per i neonati
che necessitano di una totale o parziale alimentazione con prodotti sostitutivi
del latte materno, provvedono all'acquisto diretto di tali prodotti, con
particolare attenzione alla tutela economica dell'utente anche nella fase
successiva alla dimissione ospedaliera.
3. Il Ministero della salute promuove campagne sulla corretta alimentazione del
lattante.
4. Le Regioni e le Province autonome promuovono e sostengono la pratica
dell'allattamento al seno mediante azioni volte a:
a) migliorare l'organizzazione dei servizi e orientare il comportamento degli
operatori sanitari impegnati nell'assistenza al "percorso nascita";
b) diffondere adeguate informazioni sui benefici dell'allattamento materno;
c) realizzare sistemi di osservazione e di monitoraggio sulla diffusione della
pratica dell'allattamento al seno, sia in termini di prevalenza che di durata,
per fornire raccomandazioni utili sulla base delle indicazioni convalidate a
livello internazionale, promuovere interventi formativi, sostenere e coordinare
le iniziative di promozione e di educazione sanitaria;
d) contrastare ogni forma di pubblicita' occulta e di comportamenti ostativi
alla pratica dell'allattamento materno;
e) disciplinare le visite degli informatori scientifici dell'industria che
produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno presso gli
ospedali e gli studi medici.»;
b) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Vendita alimenti per lattanti). - 1. Il listino dei prezzi delle
imprese produttrici di alimenti per lattanti, finalizzato esclusivamente a
diffondere informazioni, oggettive e adeguate sulla alimentazione dei neonati,
incluse le conseguenze sociali e finanziarie dell'uso di tali prodotti, deve
essere comunicato al Ministero della salute e al Ministero delle attivita'
produttive.».
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 febbraio 2005
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 207
________________________________________
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca:
«Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare».
- La direttiva 89/398/CEE e' pubblicata nella GUCE del 30 giugno 1989, L n. 186.
- Il regolamento 6 aprile 1994, n. 500, reca:
«Attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991
sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del
Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di
proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.
- La direttiva della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti
e alimenti di proseguimento (91/321/CEE) e' pubblicata nella GUCE del 4 luglio
1991, L 175.
- La direttiva del Consiglio 92/52/CEE del 18 giugno 1992, e' pubblicata nella
GUCE del 1° luglio 1992, L 179.
- Il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, reca:
«Disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive 94/34/CE,
94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE, 95/31/CE».
- Le direttive 94/34/CE, 94/35/CE e 94/36/CE sono pubblicate nella GUCE del 10
settembre 1994, L 237.
- La direttiva 95/2/CE e' pubblicata nella GUCE del 18 marzo 1995, L 61.
- La direttiva 95/31/CE e' pubblicata nella GUCE del 28 luglio 1995, L 178.
- Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, reca: «Disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle
direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione
e la pubblicita' dei prodotti alimentari e successive modificazioni».
- La direttiva 89/395/CEE e' pubblicata nella GUCE del 30 giugno 1989, L 186.
- La direttiva 89/396/CEE e' pubblicata nella GUCE del 30 giugno 1989, L 186.
- Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, reca: «Disciplina sanzionatoria
delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e
alimenti di proseguimento».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.».