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Decreto 4 marzo 2005
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, concernenti l'uso di particolari diciture, ai sensi del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003 e del decreto legislativo del 29 luglio 2003, n. 267.
(GU n. 108 del 11-5-2005)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90 del 26 giugno 1990, relativo
a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, da ultimo
modificato dal Reg. (CE) n. 2052/2003, del 17 novembre 2003;
Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 2295/2003, del 23 dicembre 2003 e
successive modifiche;
Visto il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991,
relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e
all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
Visto il decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003, recante l'attuazione
delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole
e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;
Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419, il
controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione
delle uova e' esercitato dall'Ispettorato centrale repressione frodi del
Ministero delle politiche agricole e forestali;
Considerato che il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90, del 26 giugno
1990 e successive modifiche ha reso obbligatoria l'indicazione del sistema di
allevamento sulle uova e relativi imballaggi;
Ritenuto di dover stabilire, tra l'altro, le modalita' per autorizzare i centri
d'imballaggio delle uova ad usare le diciture relative all'origine delle uova,
alla data di deposizione ed al tipo di alimentazione somministrata alle galline
nonche' i relativi criteri di controllo;
Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle
intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente,
abrogare il decreto ministeriale 19 giugno 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le
province autonome nella adunanza del 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decretano:
Titolo I
DICITURE OBBLIGATORIE
Art. 1.
Sistemi di allevamento
1. Le imprese in possesso dell'autorizzazione a funzionare quali centri
d'imballaggio delle uova, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio
1971, n. 419, devono apporre sugli imballaggi delle uova della categoria «A»,
una delle sottostanti diciture atte ad individuare il sistema di allevamento
delle galline ovaiole: sull'imballaggio (obbligatorie)
a) «Uova da allevamento all'aperto»;
b) «Uova da allevamento a terra»;
c) «Uova da allevamento in gabbie»;
d) «Uova da agricoltura biologica».
2. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per l'etichettatura dei
prodotti da agricoltura biologica, di cui al Regolamento (CEE) n. 2092/91 del
Consiglio, le imprese di cui al paragrafo precedente possono apporre sulle uova
della categoria «A», unitamente al codice obbligatorio distintivo del produttore
e del sistema di allevamento, di cui all'art. 2, una delle seguenti diciture:
sulle uova
(obbligatorie) (facoltative)
a) 1IT ................... «Aperto»
b) 2IT ................... «A terra»
c) 3IT ................... «Gabbia».
d) 0IT ................... «All.Bio»
Per apporre le predette diciture sugli imballaggi e sulle uova, gli allevatori
devono attenersi al rispetto dei requisiti minimi in allevamento indicati
nell'allegato III del regolamento (CE) 2295/2003.
Art. 2.
Codice distintivo del produttore
1. I detentori di galline ovaiole devono ottenere la registrazione
dell'allevamento ed il rilascio del codice identificativo del produttore e del
sistema di allevamento delle ovaiole, secondo le modalita' prescritte dal
decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267.
Soltanto questi produttori, nei cui allevamenti sono soddisfatti i requisiti
minimi per la protezione delle galline ovaiole stabiliti nell'allegato III del
Reg. (CE) 2295/2003, nonche' nel su citatodecreto legislativo, attuazione della
direttiva 1999/74/CE richiamata nel medesimo allegato III, possono fornire ai
centri d'imballaggio le uova sulle quali apporre le prescritte diciture. A
partire dal 1° luglio 2005, anche i piccoli produttori che allevano meno di 350
galline ovaiole e che, quindi, non ricadono nell'ambito di applicazione del
predetto decreto legislativo, per poter vendere le uova sui mercati locali
devono rispettare i requisiti minimi per il benessere delle ovaiole di cui alla
vigente normativa ed essere in possesso del codice identificativo.
2. Per il rilascio del codice identificativo dell'allevamento gli interessati
devono inoltrare domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2003, al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL)
competente per territorio, che nella fattispecie ha la funzione di autorita'
sanitaria di controllo. Ogni modifica dei dati richiesti per la registrazione
degli allevamenti deve essere tempestivamente comunicata all'ASL stessa.
3. Le ASL, per il tramite degli assessorati alla sanita' delle regioni e
province autonome, trasmettono, preferibilmente per via telematica, l'elenco dei
codici rilasciati, completo di tutti gli elementi identificativi e delle
caratteristiche delle aziende previsti all'allegato E del decreto legislativo n.
267/2003, al Ministero della salute - Direzione generale della sanita'
veterinaria e degli alimenti (D.G.S.V.A.) - Ufficio X. La trasmissione del
suddetto elenco dovra' avvenire per la prima volta entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto. Il Ministero della salute aggrega i
dati e li trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAF) -
D.G. per le politiche agroalimentari - PAGR. IV, al fine di costituire un elenco
nazionale dei produttori di uova per sistema di allevamento, che consenta a
quest'ultima amministrazione di ottemperare agli obblighi che la normativa
comunitaria impone in merito alla trasmissione dei dati statistici.
4. I Ministeri su menzionati utilizzeranno i dati di cui all'elenco nazionale al
fine di assicurare, ciascuno nel proprio ambito di competenza, i necessari
controlli.
5. Le regioni e le province autonome devono inviare entro il 15 febbraio di ogni
anno gli elenchi aggiornati al Ministero della salute, che provvedera' ad
inoltrarli, per via elettronica, al MiPAF entro il successivo 15 marzo. Inoltre
le regioni e le province autonome devono comunicare tempestivamente all'Ufficio
X della D.G.S.V.A. eventuali revoche e sospensioni comminate alle aziende a
seguito di inadempienze agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e
nazionale. Per agevolare l'adempimento delle predette disposizioni, le ASL sono
tenute a comunicare alle competenti autorita' regionali ogni eventuale
variazione degli elenchi (attribuzione nuovi codici, revoche, sospensioni) entro
quindici giorni dalla variazione medesima.
6. Ciascun produttore e' tenuto a mantenere aggiornato un registro conforme al
modello riportato in allegato I.
7. La timbratura delle uova con il codice del produttore puo' essere effettuata
sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro d'imballaggio che
effettua la classificazione. Qualora le uova siano consegnate da un produttore
ad un centro d'imballaggio situato in un altro Stato membro, sono contrassegnate
col numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo di produzione.
8. Nel caso di trasferimento di uova non classificate da un centro d'imballaggio
ad un altro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore
antecedentemente alla spedizione al secondo centro d'imballaggio.
Art. 3.
Uova vendute sciolte
In caso di vendita al minuto di uova sciolte devono essere indicate in modo
chiaro e perfettamente visibile al consumatore le seguenti informazioni:
1) categoria di qualita';
2) categoria di peso;
3) numero distintivo del produttore, con relativa spiegazione del significato;
4) numero di identificazione del centro di imballaggio;
5) data di durata minima;
6) modalita' di conservazione dopo l'acquisto.
Dal 1° luglio 2005 anche i piccoli produttori che saranno soggetti all'obbligo
della stampigliatura delle uova, dovranno esporre le indicazioni di cui al
precedente punto 3.
Art. 4.
Centri d'imballaggio
1. I centri d'imballaggio autorizzati ai sensi della legge 3 maggio 1971, n.
419, iscritti dal MiPAF in un apposito elenco, sono tenuti a mantenere
aggiornati dei registri speciali, conformemente ai modelli riportati agli
allegati II e III.
2. Le uova devono essere consegnate ai centri d'imballaggio e da questi
mantenute in spazi prestabiliti, separatamente, a seconda del sistema di
allevamento, in contenitori recanti le rispettive diciture; le operazioni di
calibratura e di imballaggio delle uova si effettuano separatamente per sistema
di allevamento.
3. Per ogni partita di uova venduta in piccoli imballaggi recanti una delle
diciture previste all'art. 1, i centri d'imballaggio tengono aggiornati appositi
registri conformi ai modelli riportati nell'allegato III. In alternativa al
registro di vendita, i centri d'imballaggio possono raccogliere le fatture o i
bollettini di consegna delle uova, provvisti delle diciture di cui all'art. 1.
4. Le diciture relative al sistema di allevamento devono essere riportate
obbligatoriamente sia sui piccoli sia sui grandi imballaggi.
Titolo II
DICITURE FACOLTATIVE
Art. 5.
Origine delle uova
1. Sulle uova, sui piccoli imballaggi e sui grandi imballaggi e' possibile
apporre diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova, facendo
riferimento ad una circoscrizione amministrativa o ad altra area geografica ben
definita del territorio dell'Unione europea dove le uova sono state prodotte; in
tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne
comunicazione al MiPAF tramite l'ufficio dell'ispettorato centrale repressione
frodi competente per territorio che esprime parere al riguardo.
2. Nel caso di vendita di uova sciolte l'indicazione dell'origine delle uova
puo' essere utilizzata soltanto se le singole uova sono stampigliate con le
rispettive diciture e/o simboli.
3. Per utilizzare le diciture e/o i simboli riguardanti l'origine delle uova:
i produttori devono utilizzare i registri conformi al modello riportato
nell'allegato V;
i centri d'imballaggio devono utilizzare registri conformi ai modelli riportati,
rispettivamente, negli allegati IV e VI.
Quest'ultimo registro, tuttavia, puo' essere sostituito dalla raccolta delle
fatture o bollette di consegna provviste delle diciture di cui sopra.
Art. 6.
Tipo di alimentazione
1. I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sui grandi e piccoli
imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di
alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in conformita'
con la normativa vigente in materia di alimentazione animale, non potranno in
alcun caso contenere riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del
mangime stesso.
2. I produttori ed i centri d'imballaggio interessati all'utilizzo delle
diciture relative al sistema di alimentazione sono tenuti a darne comunicazione
al MiPAF tramite l'ufficio dell'ispettorato centrale repressione frodi
competente per territorio, che esprime parere al riguardo, ed a produrre una
dichiarazione dei fornitori di mangime e del mangimificio di presa conoscenza ed
accettazione degli obblighi di tenuta delle registrazioni di cui all'art. 27,
paragrafo 2 del Reg. (CE) 2295/2003.
3. I centri d'imballaggio che si avvalgono delle diciture relative al tipo di
alimentazione debbono tenere, per un periodo di almeno sei mesi, una
registrazione dettagliata delle consegne di uova fatte dall'allevatore, secondo
il fac simile in allegato IV.
I centri d'imballaggio tengono, per un periodo di almeno sei mesi, anche una
registrazione separata delle vendite di piccoli imballaggi e di uova recanti le
diciture di cui al primo comma, secondo il fac simile in allegato VI. Tuttavia,
invece delle registrazioni delle vendite sopradette, i centri d'imballaggio
possono tenere le fatture o le bollette di consegna con le indicazioni relative
al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole.
4. Il produttore tiene una registrazione aggiornata che indica la quantita' ed
il tipo di mangimi semplici e/o composti ricevuti in fornitura e dei mangimi
prodotti nella stessa azienda per autoconsumo, la data della fornitura e il nome
del mangimificio o del fornitore del mangime, il numero e l'eta' delle galline
ovaiale, il numero delle uova prodotte e le relative consegne, la data di
spedizione e il nome degli acquirenti, secondo i fac simili riportati negli
allegati V e VII.
Tale registrazione e' tenuta per almeno sei mesi dopo la cessazione della
fornitura di uova da parte del produttore o dopo l'eliminazione delle galline
ovaiole.
5. I fornitori di mangimi e i mangimifici di cui al punto 2 hanno l'obbligo, ai
sensi dell'art. 27 comma 2 del Reg. (CE) 2295/2003, di tenere la contabilita'
delle consegne effettuate dalla quale risulti la composizione degli alimenti
forniti agli allevatori, per almeno sei mesi dopo la spedizione degli stessi.
6. L'indicazione relativa al tipo di alimentazione somministrata alle galline
ovaiole deve essere uguale sia sui grandi imballaggi sia su quelli piccoli. In
caso di vendita di uova sciolte, tali indicazioni possono essere utilizzate
soltanto se le singole uova sono contrassegnate con le rispettive diciture.
7. I cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se
costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime che puo'
comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali. Tuttavia, qualora sia
fatto riferimento a cereali specifici, ogni cereale deve rappresentare almeno il
30% della formula del mangime utilizzato, in caso d'indicazione di un solo
cereale e almeno il 5% in caso d'indicazione di piu' cereali.
8. L'Ispettorato centrale repressione frodi procede, almeno una volta l'anno, ad
ispezioni presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare la
corrispondenza delle indicazioni utilizzate.
Art. 7.
Data di deposizione
1. I centri d'imballaggio delle uova possono essere autorizzati ad apporre
la data di deposizione sugli imballaggi. In tal caso essa deve essere indicata
anche sulle uova in essi contenute. Tale data deve essere stampigliata sulle
uova durante o immediatamente dopo la classificazione o direttamente presso
l'allevamento.
In questi casi si applicano le seguenti disposizioni:
a) i produttori ed i centri d'imballaggio debbono presentare domanda all'ufficio
dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, secondo i
fac simile allegati VIII e IX che la trasmette al MiPAF corredata del proprio
parere a seguito di specifica ispezione. Nel caso che le due suddette figure
professionali siano riunite nella stessa impresa, e' sufficiente una unica
domanda;
b) i centri d'imballaggio uova tengono aggiornati dei registri speciali conformi
ai modelli riportati in allegato X; c) i produttori di uova sulle quali va
apposta la data di deposizione tengono costantemente aggiornato un registro
conforme al modello in allegato XI;
d) i produttori ed i centri d'imballaggio di cui al presente articolo sono poi
soggetti ad ispezioni periodiche da parte dell'Ispettorato centrale repressione
frodi almeno con frequenza bimestrale.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. In virtu' dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 2295/2003, tutti i numeri
distintivi attribuiti dal MiPAF ai centri d'imballaggio di uova ricadenti nel
territorio nazionale sono automaticamente variati sostituendo l'iniziale numero
4 con il codice IT (es: 44539 diventa IT4539). Tuttavia, per consentire lo
smaltimento dei vecchi imballaggi, i numeri distintivi autorizzati anteriormente
al 31 dicembre 2003 possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004,
cosi' come disposto all'art. 39 del predetto regolamento.
2. A partire dal 1° luglio 2005 il codice distintivo dell'allevamento dovra'
essere stampigliato anche sulle uova non classificate vendute sul mercato
pubblico locale direttamente dal produttore. A tale obbligo dovranno attenersi
anche i piccoli produttori che non ricadono nell'ambito di applicazione del
decreto legislativo n. 267/2003.
3. Le regioni e le province autonome mettono a disposizione dei consumatori le
informazioni che consentono di interpretare correttamente i codici distintivi
del produttore apposti sulle uova ed in particolare:
1) lo Stato membro o paese terzo di produzione;
2) il sistema di allevamento;
3) la denominazione e sede dell'azienda in cui ha avuto luogo la produzione;
4) gli estremi della ASL competente per l'allevamento di produzione.
Le predette informazioni possono essere comunicate al consumatore direttamente
nei punti vendita.
4. Tutti i registri previsti dal presente decreto e dagli articoli 12, 13, 15
del Reg (CE) n. 2295/2003 devono essere preventivamente bollati e vidimati
dall'ispettorato centrale repressione frodi competente. In luogo dei predetti
registri separati, ogni qualvolta cio' sia possibile, e' consentito utilizzare
uno o piu' registri o altro tipo di registrazione riportante tutte le
informazioni prescritte.
5. Ai sensi del decreto ministeriale n. 376, del 25 maggio 1992, le
autorizzazioni ministeriali ad apporre le diciture di cui ai precedenti articoli
5, 6 e 7 sono rilasciate, qualora i risultati dell'istruttoria dell'organismo di
controllo competente siano favorevoli, entro il termine di 90 giorni dalla data
di ricevimento della domanda degli interessati da parte del MiPAF.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno civile precedente, le aziende
alle quali e' stato rilasciato il codice di cui all'art. 2, trasmettono
all'Ufficio dell'ICRF competente per territorio la rilevazione del numero medio
di galline ovaiole presenti negli allevamenti (pari al numero di galline
allevate moltiplicate per il numero di settimane di produzione diviso 52). Gli
uffici dell'ICRF trasmettono a loro volta tali dati in forma aggregata per
sistema di allevamento, al MiPAF per via elettronica.
7. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, il presente decreto
si applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto
a rendere applicativo il regolamento n. 2295/2003, fino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia ai corrispondenti
articoli del Reg (CE) n. 2295/2003.
Il decreto ministeriale 19 giugno 2002 e' abrogato.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2005
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 370
Allegati omessi