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Provvedimento 23 maggio 2006
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Funzionamento del Centro di informazione italiano, di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo V (risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 3).
(GU n. 127 del 3-6-2006)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE
COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice
delle assicurazioni private;
Visto il Capo V del Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
concernente il risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero;
Ritenuta la necessita' di disciplinare il funzionamento del Centro di
informazione italiano in conformita' all'art. 154, comma 5, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente Regolamento, si intendono per:
a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «Centro»: il Centro di informazione italiano istituito presso l'ISVAP, ai
sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i
rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore di cui
all'art 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) «mandatario per la liquidazione dei sinistri»: persona od ente designato, ai
sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dalle
imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente in Italia per i rischi di
cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore, in ciascuno Stato
membro ai fini della gestione e liquidazione dei sinistri di cui all'art. 151
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
e) «imprese italiane»: le imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia
e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in
uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i
rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
f) «altre imprese»: le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, abilitate all'esercizio dell'assicurazione di cui
alla lettera c) in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica;
g) «ANIA»: l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.
Art. 2.
Istituzione e funzionamento
1. Presso l'ISVAP e' istituito il Centro con la finalita' di fornire ai
danneggiati, a seguito di sinistri previsti all'art. 151 del decreto, le
informazioni di cui al successivo art. 155.
2. L'attivita' del Centro si articola nelle seguenti fasi:
a) acquisizione delle informazioni di cui all'art. 154 del decreto;
b) trasmissione dei dati ai richiedenti.
Art. 3.
Informazioni trattate
1. Nel Centro, in conformita' a quanto previsto dall'art. 154 del decreto,
sono trattati i seguenti dati:
a) la targa di immatricolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel
territorio della Repubblica;
b) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel
territorio della Repubblica;
c) la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano
abitualmente nel territorio della Repubblica;
d) la denominazione e l'indirizzo delle imprese di assicurazione che coprono la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano
abitualmente nel territorio della Repubblica;
e) il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del proprietario o
dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il
sinistro;
f) le generalita' e l'indirizzo o la denominazione e la sede dei mandatari
designati dalle imprese nei diversi Stati membri.
2. Per l'organizzazione e il funzionamento del Centro, l'ISVAP acquisisce i dati
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dall'ANIA, stipulando con la
medesima apposita convenzione.
Art. 4.
Adempimenti delle imprese
1. Ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto, le imprese italiane e le
altre imprese che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono
tenute a trasmettere all'ANIA, secondo specifiche modalita' tecniche comunicate
da quest'ultima, in conformita' alla convenzione stipulata con l'ISVAP, i
seguenti dati:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo assicurato;
b) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli
indicati alla lettera a);
c) il periodo di validita' della garanzia assicurativa prestata per ognuno dei
veicoli assicurati, di cui alla lettera a).
2. Il primo invio dei dati indicati al comma 1 e' stabilito nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Con cadenza giornaliera sono trasmesse tutte le variazioni e le integrazioni
dei dati gia' comunicati, aggiornate almeno ai trenta giorni antecedenti la data
di trasmissione.
4. Qualora il Centro o l'ANIA richiedano alle imprese i dati di cui al comma 1,
lettere b) e c) che risultino non disponibili, le imprese sono tenute a fornire
riscontro entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Le procedure, i tempi e le modalita' d'invio dei dati da parte delle imprese
di cui al comma 1, ove non espressamente disciplinate dal presente Regolamento,
sono definite nella convenzione di cui all'art. 3, comma 2.
6. La convenzione, di cui all'art. 3, comma 2, indica le modalita' di controllo
e di documentazione necessarie all'ISVAP per la verifica dell'adempimento
dell'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'art. 3, comma 1, lettere a),
b) e c) del presente Regolamento.
7. Le imprese italiane e le altre imprese comunicano al Centro il nome e
l'indirizzo del proprio mandatario incaricato per la liquidazione dei sinistri
negli Stati membri, indicando la data di decorrenza dell'incarico.
Art. 5.
Conservazione dei dati
1. I dati di cui all'art. 3, lettere d) ed f) sono conservati dall'ISVAP,
per le finalita' proprie del Centro, per gli ultimi sette anni.
2. I dati di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) sono conservati dall'ANIA, per
le finalita' proprie del Centro, per sette anni dalla data di cessazione
dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.
Le modalita' di conservazione sono definite nella convenzione di cui all'art. 3,
comma 2.
Art. 6.
Misure di sicurezza
1. L'ISVAP adotta le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali,
fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto ed il regolare
trattamento dei dati di cui all'art. 3, nonche' la loro riservatezza, la
sicurezza e l'integrita' dei dati trattati in conformita' alla normativa in
materia di protezione dei dati personali.
Art. 7.
Richiesta di informazioni da parte dei danneggiati
1. La richiesta di informazioni al Centro e' formulata direttamente dal
danneggiato o da un suo incaricato, e contiene le informazioni essenziali sul
sinistro, in particolare la data e il luogo di accadimento, la targa del veicolo
che lo ha causato.
2. Il danneggiato ha diritto di richiedere al Centro, entro sette anni dalla
data del sinistro, i dati indicati all'art. 3 del presente Regolamento, lettere
b), c), d) ed f). La richiesta dei dati indicati all'art. 3 del presente
Regolamento, lettera e), deve contenere l'indicazione specifica dell'interesse
giuridicamente rilevante ad ottenere detta informazione.
3. Il Centro trasmette agli interessati le informazioni richieste, attraverso
modalita' idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati.
Art. 8.
Richiesta di informazioni da parte delle imprese, dell'Ufficio centrale italiano
e dell'Organismo di indennizzo italiano
1. La richiesta di informazioni al Centro puo' essere inoltrata anche dalle
imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della
Repubblica, dall'Ufficio centrale italiano, e dall'Organismo di indennizzo
italiano, istituito ai sensi dell'art. 296 del decreto, presso la CONSAP s.p.a..
2. La richiesta e' ammessa in relazione ad un interesse connesso all'accadimento
di un sinistro di cui all'art. 151 del decreto ovvero in relazione alle esigenze
derivanti dalla liquidazione dello stesso.
Art. 9.
Riservatezza dei dati e responsabilita'
1. I soggetti che hanno accesso diretto ai dati trattati nel Centro sono
tenuti al rispetto dei doveri di segretezza e di riservatezza stabiliti dalla
legge e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art. 10.
Pubblicazione
1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito
internet dell'Autorita'.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2006
Il presidente: Giannini
Allegato
RELAZIONE
Il regolamento attua l'art. 154, comma 5, di cui al capo V, titolo X, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni
private, che assegna all'Isvap il potere di disciplinare il funzionamento del
Centro di informazione italiano, istituito presso la medesima Autorita' per la
protezione dei danneggiati da sinistri stradali avvenuti in uno Stato membro
diverso da quello di residenza.
La previsione di un sistema facilitato di gestione dei sinistri stradali occorsi
all'estero trae origine dalla direttiva 2000/26/CE (c.d. quarta direttiva
r.c.auto) e si fonda:
sull'obbligo di designazione, posto a carico di tutte le imprese esercenti
l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a
motore, di un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ciascuno Stato
membro;
sull'istituzione in ciascuno Stato membro di un Centro incaricato di fornire
agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone le informazioni
relative alla copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro.
In particolare il Centro assiste i danneggiati per l'acquisizione delle
informazioni necessarie per la trattazione del sinistro. A tal fine esso
comunica al danneggiato che ne faccia richiesta il nominativo del mandatario
designato dall'impresa di assicurazione nello Stato di residenza della vittima,
nonche', nell'ipotesi in cui il danneggiato medesimo conosca soltanto il numero
di targa del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro:
il nominativo dell'impresa di assicurazione che presta la copertura;
il numero e la data di scadenza della polizza.
La definizione da parte dell'Isvap delle modalita' di organizzazione e
funzionamento del Centro riveste particolare urgenza, al fine di completare al
piu' presto il quadro normativo di riferimento entro il quale viene prestata l'attivita'
di ausilio ai danneggiati per sinistri r.c. auto accaduti fuori dal luogo di
abituale residenza. Per tale ragione si e' ravvisata la necessita' di accelerare
i tempi di emanazione del presente regolamento rispetto al periodo biennale
massimo che il codice assegna per l'adozione delle norme di attuazione in via
generale e, in particolare, per quelle di cui al Titolo X, tra le quali il
presente regolamento sara' ricompreso.
Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Centro,
esercitando l'opzione prevista dall'art. 154, comma 1, del decreto legislativo
n. 209/2005 per quanto riguarda l'acquisizione dei dati inerenti i numeri di
polizza e le date di scadenza delle coperture tramite la stipula di apposita
convenzione. Individua i dati trattati, ne disciplina la conservazione, regola
gli adempimenti delle imprese di assicurazione e definisce le modalita' di
presentazione delle richieste provenienti dai danneggiati, dalle imprese,
dall'Ufficio centrale italiano e dall'Organismo di indennizzo italiano.
Come previsto dalla legge, e' stato sentito il Garante per la protezione dei
dati personali.
Roma, 23 maggio 2006
Il presidente: Giannini