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Circolare 24 gennaio 2006, n. 1
Ministero delle Attivitą Produttive. Articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi.
(GU n. 25 del 31-1-2006)
Ministero dell'economia e delle finanze
Agenzia delle dogane - Area centrale
gestione tributi e rapporto con gli
utenti
UNIONCAMERE
Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Comuni
Confindustria
Confapi
Confcommercio
Confesercenti
Associazioni dei consumatori
L'art. 6 del codice del consumo, contenuto nel decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, di seguito denominato codice, stabilisce quali debbano essere le
indicazioni minime riportate sui prodotti o le confezioni destinati al
consumatore e commercializzati sul territorio nazionale.
La ratio della disposizione e' quella di tutelare il' consumatore nella fase in
cui acquista un prodotto, fornendogli tutte le informazioni utili per poter
valutare e scegliere in maniera consapevole.
Con riferimento a tale disposizione sono da precisare i seguenti aspetti.
1) L'art. 8 del codice del consumo stabilisce:
«1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di
specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni
comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione
del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non
disciplinati».
Ai sensi di detta norma la disposizione dell'art. 6 del codice del consumo,
riveste un ambito di applicazione generale: regola le fattispecie non
disciplinate in modo specifico, e quindi si applica a tutte le tipologie di
prodotti per i quali, non esistendo prescrizioni in forza di disposizioni
comunitarie o nazionali, il legislatore ha previsto che siano resi al
consumatore almeno gli elementi informativi enunciati nel predetto art. 6.
Diversamente, in tutti quei casi in cui esistono puntuali disposizioni che
includono le informazioni specificamente previste dall'art. 6 del codice del
consumo, ovvero derogano alla predetta disposizione, sono queste
ultime che devono essere applicate, disponendo, come detto, l'art. 6 in via
sussidiaria e complementare.
2) Tra gli elementi informativi prescritti, la lettera c) del medesimo art. 6
del codice stabilisce l'obbligatoria indicazione del Paese di origine del
prodotto, se situato fuori dall'Unione europea. Riguardo a detto precetto, che
e' una disposizione innovativa rispetto all'art. 1 della legge 10 aprile 1991,
n. 126, va tenuto presente, in ordine alla sua concreta operativita', quanto
previsto dal successivo art. 10 del codice che, al comma 1, demanda ad un
decreto interministeriale la disciplina degli aspetti attuativi dello stesso.
In via transitoria, il comma 2 dell'art. 10 del codice, che ha trasfuso
nell'opera di semplificazione le norme della legge n. 126 del 1991, ha garantito
la continuita' nell'applicazione della norma previgente stabilendo che «Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore
le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101»,
Conseguentemente, l'art. 6 del codice del consumo, trovera' completa attuazione
contestualmente all'entrata in vigore del provvedimento di attuazione
espressamente previsto dall'art. 10, comma 1, del codice.
Peraltro, la prossima emanazione del regolamento di attuazione dell'art. 6 del
codice del consumo consentira' di disporre in ordine ai profili applicativi
della norma in questione anche alla luce dei principi del diritto comunitario e
della normativa settoriale gia' emanata.
3) Per quanto concerne la determinazione della fase in cui sorge l'obbligo in
merito alle prescrizioni dell'art. 6 del codice del consumo si fa presente che
il successivo art. 7 stabilisce che detto obbligo sorge nel momento in cui il
prodotto e' posto in vendita e non nelle precedenti fasi di circolazione dello
stesso. Ne deriva che non sono obbligatorie le riferite indicazioni nella fase
di immissione in libera pratica dei prodotti e cioe' al momento in cui lo stesso
viene immesso in circolazione nell'Unione europea, per cui l'assenza delle
predette indicazioni nel processo distributivo anteriore alla messa in vendita
del prodotto sul territorio nazionale non configura violazione della
disposizione sul contenuto minimo delle informazioni stabilito di cui all'art. 6
del codice.
Roma, 24 gennaio 2006
Il Ministro: Scajola