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Circolare 20 febbraio 2006, n. 1.
Ministero della Salute. Applicazione della procedura di comunicazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2004, n. 230 «Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi».
(GU n. 51 del 2-3-2006)
Alle regioni e province autonome
Alle aziende e associazioni professionali interessate
Con la presente circolare vengono fornite indicazioni sulle modalita'
applicative del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto per quanto
riguarda la procedura di comunicazione di ingredienti alimentari non previsti
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.
Si sottolinea che la procedura di comunicazione in oggetto non si applica a
ingredienti ricadenti nel campo di applicazione del regolamento comunitario n.
258/97 (Novel food).
Premesse.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2004 e' stato pubblicato il
regolamento 2 agosto 2004, n. 230, recante modifica al decreto del Presidente
della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di produzione e commercio
delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate
confezionate. Tale regolamento e' stato emanato ai sensi dell'art. 11 della
legge comunitaria 2002 e sostituisce l'attuale procedura autorizzativa di nuovi
ingredienti, con una procedura di «comunicazione» al Ministero della salute e
alla regione e provincia autonoma competente per territorio sullo stabilimento
di produzione, prima di avviare la produzione.
Il Ministero della salute, previa verifica, si occupa di curare la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale delle sostanze utilizzabili nelle bibite analcoliche, allo
scopo anche di evitare successive comunicazioni, relative alla stessa sostanza,
da parte di altre imprese.
Ingredienti attualmente utilizzabili.
Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, elenca le
sostanze utilizzabili nelle bibite analcoliche che sono, oltre all'acqua
potabile, alle acque minerali naturali e alle acque di sorgente:
succo di frutta;
infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o
aromatizzanti;
essenze naturali;
saccarosio;
acido citrico, acido tartarico.
In conformita' a provvedimenti specifici successivi ed a una interpretazione
consolidata e' possibile utilizzare anche:
additivi alimentari consentiti, di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996,
n. 209;
aromi consentiti, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
succo di ortaggi;
zuccheri di cui al decreto legislativo 20 febbraio 2004 e in ogni caso zuccheri
alimentari.
Risultano autorizzate dal Ministero della salute e dalle regioni e province
autonome, ai sensi della previgente disciplina dell'art. 15, comma 3, le
seguenti altre sostanze:
caffeina;
sali di chinino;
cloruro di sodio;
latte;
miele.
Si ricorda che le bevande arricchite restano soggette a procedura di notifica
dell'etichetta al momento della immissione in commercio, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (prodotti alimentari destinati
ad una alimentazione particolare), secondo quanto previsto dalla circolare del
Ministero della sanita' n. 8 del 16 aprile 1996.
Procedura di comunicazione di altre sostanze alimentari.
L'art. 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
1958, n. 719, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del
2 agosto 2004, prevede una comunicazione, prima di avviare la produzione, al
Ministero della salute e alla regione e provincia autonoma competente per
territorio sullo stabilimento di produzione, da parte delle imprese che vogliono
utilizzare nella preparazione di bevande analcoliche sostanze alimentari diverse
da quelle elencate nell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 719/1958.
La procedura deve essere effettuata nel modo seguente:
1) ogni comunicazione deve essere riferita ad un singolo prodotto secondo il
modello allegato;
2) la comunicazione deve essere inviata al Ministero della salute - Dipartimento
per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
e all'assessorato alla sanita' della regione e provincia autonoma competente per
territorio sullo stabilimento di produzione;
3) nella comunicazione relativa all'utilizzo di sostanze alimentari diverse da
quelle elencate nell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 719/1958, ove necessario, deve essere segnalata la documentazione
scientifica relativa alla idoneita' all'alimentazione umana. Il Ministero si
riserva di acquisirne copia e o di richiedere chiarimenti.
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le regioni e province autonome comunicano all'impresa e al Ministero della
salute eventuali rilievi relativi alla comunicazione di altre sostanze
alimentari, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
Il Ministero della salute, previa verifica, della effettiva idoneita' delle
sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, anche attraverso
la consultazione dei competenti organismi tecnico scientifici, cura la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un elenco delle sostanze comunicate,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2004.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 20 febbraio 2006
Il Ministro della salute: Storace
Allegato
Al Ministero della salute -
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, l
a nutrizione e la sicurezza degli alimenti
(ex Ufficio XIV - DGVA) -
Piazza G. Marconi, 25 -
00144 Roma
Il sottoscritto.... rappresentante
della impresa.... con sede legale in .... via/piazza.... n. ......
telefono ....fax....partita IVA o codice
fiscale....
Comunica
ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
1958, n. 719, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
2004, n. 230, che intende utilizzare nella produzione della bibita analcolica
denominata: .... la seguente sostanza (indicare il nome scientifico): .... ....,
presente con una percentuale indicativa del: ...., che si dichiara idonea alla
alimentazione umana e alla preparazione di una bevanda analcolica;
a tal fine si forniscono le seguenti informazioni tecniche: .... .... e/ o (ove
necessario) si segnala la disponibilita' della seguente documentazione
scientifica: ....
La bibita e' prodotta nello stabilimento di: ....
....
Allega alla presente:
documentazione (eventuale).
Data, .........................
Firma e
timbro.............................