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Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n.190
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.
(GU n. 118 del 23-5-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
Viste le linee guida sulla rintracciabilita' degli alimenti e dei mangimi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 ottobre 2005;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 marzo 2006;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di
concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e
delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n.
178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, recante:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004.»:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i
quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai
sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e
criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del
parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei
termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002,
n. L 31.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca:
«Attuazione della direttiva n. 93/43/CEE e della direttiva n. 96/3/CE
concernenti l'igiene dei prodotti alimentari».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
«Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita' dei prodotti alimentari.».
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina della preparazione e del
commercio dei mangimi.».
Nota all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 178/2002 vedi note alle premesse.
Art. 2.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n.
178/2002 in materia di rintracciabilita'
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e
dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del
regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento
euro.
Nota all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) n. 178/2002 vedi note alle premesse.
Art. 3.
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE)
n. 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore
alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un
mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o
distribuito, non piu' nella loro disponibilita', non e' conforme ai requisiti di
sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a
diciottomila euro.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato
la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorita'
competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da cinquecento euro a tremila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e
dei mangimi i quali non forniscono alle autorita' competenti le notizie o la
collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o
ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi
fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
duemila euro a dodicimila euro.
Art. 4.
Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di
cui agli articoli 19 e 20
del regolamento (CE) n. 178/2002
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore
alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o
distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al
consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi
dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila
euro.
Art. 5.
Violazione degli obblighi nei confronti dell'operatore che non incidono sul
confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrita'
dell'alimento ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore
alimentare e dei mangimi svolgenti attivita' di vendita al dettaglio o
distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o
integrita' dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei
limiti della propria attivita', per il ritiro dal mercato di prodotti di cui
siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono
soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento
euro a tremila euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli
stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi
predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della
lavorazione e dalle autorita' competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli
alimenti o mangimi.
Art. 6.
Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del settore dei
mangimi di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 178/2002
1. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni impartite dall'autorita'
competente, gli operatori del settore dei mangimi i quali, dopo il ritiro dal
mercato di mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, non provvedono alla
distruzione della partita, del lotto o della consegna di tale mangime, sono
soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento
euro a tremila euro.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto
e' disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione
del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa
all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un
massimo di venti.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto
compatibili.
3. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, dall'articolo 1, commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter,
10-quater, 10-quinquies e 10-sexies del decreto legislativo 10 agosto 2000, n.
260, dagli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e
dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3 del decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 297, al settore vitivinicolo e al settore relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari si applicano le disposizioni dell'articolo 2.
4. Le regioni e province autonome provvedono nell'ambito delle proprie
competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione
delle relative sanzioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Berlusconi, Ministro della salute (ad interim)
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 28, 29 e 30 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164, recante: «Nuova disciplina
delle denominazioni d'origine»:
«Art. 28 (Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche). - 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le
indicazioni geografiche tipiche, vini che non hanno i requisiti richiesti
dall'art. 7 per l'uso di tali indicazioni, e' punito con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa da lire un milione a lire sei milioni per ettolitro o
frazioni di ettolitro di prodotto.
2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo con denominazione d'origine
vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, e'
punito con la reclusione fino ad un anno
e con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o
frazione di ettolitro di prodotto.
3. Chiunque contraffa' o altera i contrassegni di cui all'art. 23, comma 3, o
introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero
usa contrassegni alterati o contraffatti, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che
vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o
IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nel
reato.
5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti
richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole "tipo",
"gusto", "uso", "sistema" e simili o impiega maggiorativi, diminuitivi od altre
deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni,
illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito
con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire sei
milioni. Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le
denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte
di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.
6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche
tipiche come ragione sociale o come "ditta", "cantina", o "fattoria" o loro
indirizzi e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La
disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata.».
«Art. 29 (Omissioni di denunce e falsita). - 1. Chiunque omette di presentare la
denuncia di cui all'art. 15, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni
per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l'omessa denuncia
si riferisce.
2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'art. 16, commi 1 e 2,
dichiari un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente
prodotto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire sei milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza.».
«Art. 30 (Violazioni in materia di etichettatura). - 1. Chiunque viola le
disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 22, relative alle
modalita' di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle
bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri
contenenti vino DOCG, DOC o IGT, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater,
10-quinquies e 10-sexies del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260,
recante:
«Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5
della legge 21 dicembre 1999, n. 526»:
«8. Chiunque viola le disposizioni stabilite negli articoli 48, 49, 51,
paragrafo 2, e 52 e negli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/99 e
successive modificazioni e disposizioni applicative relative alla designazione,
denominazione, presentazione e protezione dei prodotti disciplinati dal suddetto
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire dieci milioni.
9. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di
produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste dall'art. 18 del
regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni
applicative, ovvero le effettua in maniera difforme, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni. Se il ritardo
nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i dieci giorni
lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
lire seicentomila; la stessa sanzione si applica a chiunque presenti una
dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini
della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli
aiuti comunitari nonche' nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non
superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a cento ettolitri o
a dieci tonnellate.
10. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla
tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale, previsti nel
settore vitivinicolo ai sensi dell'art. 70 del regolamento (CE) n. 1493/99 e
successive modificazioni e disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione e duecentomila a lire trenta
milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a
lire sette milioni e cinquecentomila nel caso di indicazioni non essenziali ai
fini della identificazione dei soggetti interessati, della quantita' e qualita'
del prodotto o nel caso di quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarita',
inferiore a cento ettolitri o a dieci tonnellate o, per i prodotti confezionati,
a dieci ettolitri.
10-bis. Chiunque non osserva le modalita' e le prescrizioni adottate con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali riguardanti l'aggiunta nei
vini destinati alle distillazioni delle sostanze rivelatrici in relazione al
regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e al relativo
regolamento di applicazione (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio
2000, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000
euro.
10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, nelle
operazioni relative al magazzinaggio dei mosti e dei vini, non osserva le
prescrizioni del titolo III, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e delle
relative disposizioni applicative, nonche' della legislazione nazionale, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
10-quater. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla
commercializzazione dei vini spumanti, previste dall'allegato V, sezioni H e I,
e dall'allegato VI, sezione K, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e dalle
relative disposizioni applicative, nonche' dalla legislazione nazionale, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 30.000 euro.
10-quinquies. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla
commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall'allegato V, sezione J, e
dall'allegato VI, sezione L, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e dalle relative
disposizioni applicative, nonche' dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 20.000 euro.
10-sexies. Chiunque non osserva le prescrizioni sulla definizione, designazione
e presentazione delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande
aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli
stabilite dai regolamenti (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e
successive modificazioni, e n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, e
successive modificazioni, nonche' dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 10.000 euro.».
- Si riporta il testo degli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della legge 20 febbraio
2006, n. 82, recante:
«Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente
l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino».
«Art. 34 (Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati).
- 1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme
comunitarie e nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle varie
tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto, chiunque
detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla
documentazione ufficiale di cantina, salvo che il fatto costituisca reato, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 25 euro per quintale o
frazione di quintale di prodotto del quantitativo eccedente. Tale sanzione e'
elevata rispettivamente a 50 euro, se trattasi di vino da tavola ad IGT o
destinato all'ottenimento di tale vino, a 100 euro, se trattasi di vino a DOC o
destinato all'ottenimento di tale vino, a 250 euro, se trattasi di vino a DOCG o
destinato all'ottenimento di tale vino. In ogni caso, un quantitativo di
prodotto, corrispondente per qualita' e per quantita' alle eccedenze
riscontrate, deve essere denaturato ai sensi delle disposizioni di cui all'art.
10,
comma 3, e avviato alla distillazione senza la possibilita' di beneficiare di
alcuna forma di aiuto.
2. Quando il fatto e' commesso entro il periodo consentito per la fermentazione,
stabilito ai sensi dell'art. 9, comma 1, e riguarda aziende di trasformazione di
uva in mosto o in vino, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della
quantita' di prodotto eccedentario e se esso e' ottenuto da prodotti della
stessa campagna vitivinicola, si applica la sola sanzione amministrativa
pecuniaria, di cui al comma 1 del presente articolo, ridotta della meta».
«Art. 35 (Altre sanzioni relative alla produzione,detenzione e
commercializzazione di mosti e di vini). - 1. E' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro:
a) chiunque pone in vendita con la denominazione di «vino passito» o
«passito» vini che non rispondono alle definizioni di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a);
b) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui
all'art. 4, comma 1;
c) chiunque produce o detiene vini spumanti naturali e vini spumanti gassificati
in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2.
2. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui all'art. 1, comma 2, vini
diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.
3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro:
a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'art.
3;
b) chiunque detiene nelle cantine mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore
all'8 per cento in volume e chiunque procede alla vinificazione dei suddetti
mosti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 8;
c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo
stabilito ai sensi dell'art. 9, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 4 del
medesimo art. 9;
d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale e di acidificazione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 9,
comma 2.
4. Chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonche' nei
locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, le sostanze vietate
ai sensi dell'art. 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
6.000 euro a 60.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene a scopo di vendita o
di somministrazione o comunque
di commercio mosti e vini di cui all'art. 10, commi 1 e 2, e all'art. 11, comma
1, lettere a), c) f), h) e i), e comma 2, senza procedere alla denaturazione e
alla distillazione previste ai sensi del medesimo art. 11, comma 3, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di
ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione; la sanzione non
puo' essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro.
6. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.000 euro:
a) chiunque detiene il vino di cui all'art. 10, comma 3, primo periodo, senza
procedere alla denaturazione con le modalita' stabilite dal medesimo periodo e
chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato, nonche' vini nei quali e' in
corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle
distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato art. 10, comma 3, terzo
e quarto periodo;
b) chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di
commercio mosti e vini di cui all'art. 11, comma 1, lettere b), d), e) e g),
senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del
medesimo art. 11, comma 3;
c) chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacita' inferiore
a 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'art. 12,
comma 4;
d) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo
stabilito ai sensi dell'art. 14, comma 1;
e) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in
violazione delle disposizioni di cuiall'art. 14, comma 3, primo periodo;
f) chiunque prepara il vinello in difformita' dalle disposizioni di cui all'art.
14, comma 7;
g) i laboratori ufficiali di analisi di cui all'art. 14, comma 8, che violano
gli obblighi previsti dal medesimo comma.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 e le relative sanzioni non si
applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezione originale,
salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la
confezione originale presenti segni di alterazione.
8. Chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'art. 13
utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicita' della
bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva,
il mosto o il vino, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500
euro a 15.000 euro.
9. Chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle
cantine, con la sostanza rivelatrice di cui all'art. 14, comma 5, e chi impiega
la sostanza denaturante in difformita' dalle modalita' previste ai sensi del
medesimo comma, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro
a 5.000 euro.
10. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di cui all'art. 15 che non
presentano al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale
repressione frodi la planimetria prevista dal comma 1 e dal comma 3, ultimo
periodo, del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacita' complessiva non denunciata
e' inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni
emanate con i decreti di cui all'art. 25, commi 1 e 2, nonche' l'esercizio dell'attivita'
di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la
prescritta autorizzazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.500 euro a
15.000 euro.
12. Chiunque viola le disposizioni in materia di igiene della cantina di cui
all'art. 26 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a
1.500 euro.
13. Chiunque vende per uso enologico o detiene nelle cantine, negli
stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonche' nei
locali comunque comunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso
destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla presente legge e
chiunque detiene nei reagentari dei laboratori annessi prodotti chimici non
consentiti in difformita' dalle disposizioni di cui all'art. 27, comma 1,
secondo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 25.000 euro.
14. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000
euro:
a) i produttori, gli importatori e i grossisti di cui all'art. 28, comma 1, che
non tengono il registro di carico e scarico previsto dal medesimo comma o che
non vi effettuano le prescritte annotazioni;
b) i grossisti di cui all'art. 28, comma 2, che non effettuano sul registro di
carico e scarico le annotazioni previste dal medesimo comma;
c) gli utilizzatori di cui all'art. 28, comma 3, che non tengono il registro di
carico e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi effettuano le
prescritte annotazioni;
d) i soggetti di cui all'art. 28, commi 1, 2 e 3, che non conservano i registri
di carico e scarico previsti dalle medesime disposizioni per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
15. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 14 e' ridotta alla
meta' nel caso in cui le annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate
con un ritardo non superiore a ventiquattro ore e la movimentazione sia
dimostrabile e supportata da idonea documentazione.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rifiuta di esibire agli
addetti preposti alla vigilanza la documentazione ufficiale e i registri
previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale nel settore
vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni in violazione degli
obblighi di cui all'art. 29, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro».
«Art. 36 (Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla
commercializzazione degli aceti). - 1. Chiunque utilizza la denominazione di
«aceto di vino» per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste
dall'art. 16, commi 1, 2, 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto
riconosciuto irregolare; la sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a
250 euro.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, chiunque produce, detiene,
trasporta e pone in commercio aceti che hanno le caratteristiche di cui al
medesimo art. 18, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto
riconosciuto irregolare; la sanzione
non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
3. Chiunque detiene nei locali di cui all'art. 18, comma 3, prodotti vinosi
alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione
di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non puo', in ogni
caso, essere inferiore a 250 euro.
4. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:
a) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti ottenuti
mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico
superiore a quello previsto dall'art. 16, comma 5;
b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di
aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell'art. 17, comma 2;
c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a
pratiche e trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art.
22;
d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto
previsto dall'art. 23, comma 1, e chiunque viola nella composizione e nelle
modalita' di preparazione degli aceti aromatizzati le prescrizione stabilite ai
sensi del comma 3 del medesimo articolo;
e) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di (...) aromatizzato» per
prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'art. 23.
5. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 17, comma
1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro.
Se la capacita' complessiva non denunciata e' inferiore a 300
ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria e' determinata in una somma da
100 euro a 1.000 euro.
6. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000
euro:
a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'art. 18, commi 3
e 4, acido acetico, nonche' ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti,
salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;
b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto;
c) chiunque trasporta, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque
utilizza per uso alimentare diretto
o indiretto alcol etilico sintetico, nonche' prodotti contenenti acido acetico
non derivante da fermentazione acetica.
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro:
a) chiunque viola le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'art. 19,
comma 3;
b) chiunque pone in commercio aceti destinati al consumo diretto in confezioni e
recipienti che non hanno le caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2.
8. Chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di
cui all'art. 21 nella designazione di un aceto che non possiede le
caratteristiche previste dal medesimo articolo, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di
prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non puo', in ogni caso, essere
inferiore a 500 euro.
9. Chiunque vende o trasporta i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui
all'art. 24, commi 1 e 2, in violazione delle disposizioni previste ai sensi dei
medesimi commi, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500
euro a 6.000 euro.
10. Chiunque trasporta al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti
di cui all'art. 24, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione
senza avere provveduto alla denaturazione prescritta ai sensi del medesimo art.
24, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a
5.000 euro.».
«Art. 38 (Violazioni del decreto del Ministro per le politiche agricole 13
luglio 1999). - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui al decreto del Ministro
per le politiche agricole 13 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
213 del 10 settembre 1999, riguardante la produzione e la commercializzazione
dei vini ad IGT, a DOC e a DOCG designati con la qualificazione «novello», e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per
ettolitro o frazione di ettolitro; la sanzione non puo', in ogni caso, essere
inferiore a 250 euro.».
«Art. 39 (Altre sanzioni). - 1. E' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro:
a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'art. 5;
b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall'art. 7;
c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni
spontanee prevista dall'art. 9, comma 3;
d) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le operazioni di
denaturazione e alle annotazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma
3, secondo, terzo e quarto periodo;
e) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate le vinacce e le fecce di vino
in violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2;
f) chiunque non tiene il registro di carico e scarico previsto dall'art. 14,
comma 3, secondo periodo;
g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce
prevista dall'art. 14, comma 4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il
termine stabilito dal medesimo comma;
h) chiunque non effettua la comunicazione di cui all'art. 14, comma 6, relativa
alle operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di
vino;
i) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'art. 15, comma 3,
primo periodo;
l) chiunque non tiene il registro di carico e scarico e chiunque non provvede
agli aggiornamenti e alle annotazioni previsti ai sensi dell'art. 19, commi 1 e
2.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3 del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante: «Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e
alimentari».
«Art. 1 (Uso commerciale). - 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una
denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una
indicazione geografica cosi' come definite nell'art. 2 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, o il segno distintivo o il marchio,
registrati ai sensi del citato regolamento, e' sottoposto alle sanzioni
amministrative di seguito individuate:
a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi
diritto a tale denominazione a causa:
1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo
pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole
e forestali ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;
2) del mancato ottenimento della certificazione di conformita' rilasciata dalla
struttura di controllo di cui al presente comma, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila;
3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione e' sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;».
«Art. 3 (Piano di controllo). - 1. Salva l'applicazione delle norme penali
vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), o una competente autorita' pubblica
accerti una non conformita' classificata grave nel piano di controllo di una
denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento
autorizzatorio della predetta struttura, in assenza di ricorso avverso detto
accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove
presentato, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemila ad euro tredicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel
sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non
consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad
intralciare o ad ostacolare l'attivita' di verificadei documenti da parte degli
incaricati della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti
vigilatori del Consorzio di tutela di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1), e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa
verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro
cinquecentosedici.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel
sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o
parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' della struttura di
controllo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), per la
denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte
del Ministero delle politiche agricole e forestali, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario
accertato.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.
5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione
amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la
denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla
sanzione.».