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Decreto 13 ottobre 2006
Ministero dello Sviluppo Economico. Modifiche al decreto del 2 marzo 2006 concernente disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2004.
(GU n. 260 del 8-11-2006)
IL DIRETTORE GENERALE
per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori
Visto l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 238;
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23
novembre 2004;
Visto il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la
tutela dei consumatori del 2 marzo 2006;
Visto il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la
tutela dei consumatori del 6 giugno 2006;
Visti, in particolare, gli articoli 10 concernente assistenza nelle ADR e 14
concernente termini e modalita' per la presentazione delle richieste di
cofinanziamento;
Considerata la necessita' di modificare l'art. 10 e, anche in conseguenza delle
precitate modifiche, di disporre, limitatamente agli articoli 3 e 10 del decreto
2 marzo 2006, una proroga del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del
medesimo decreto del 2 marzo 2006, come modificato dal decreto 6 giugno 2006;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche all'art. 10
1. All'art. 10 del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del
mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma:
«4-bis. Con riferimento alle risorse destinate alle procedure avviate dalle
associazioni dei consumatori di cui alla lettera a) del comma 2, e' fissato un
limite massimo del 10% della somma complessiva per ciascuna tipologia di accordo
stipulata tra una determinata azienda e le associazioni nazionali o regionali di
consumatori»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il verbale di conciliazione deve essere sottoscritto dal consumatore o da un
suo delegato dell'associazione, dal rappresentante dell'azienda e dal
rappresentante dell'associazione, nel caso delle procedure di cui al comma 2,
lettera a) o dal soggetto che ha svolto le funzioni di conciliatore per la
camera di commercio, nel caso di procedure di cui al comma 2, lettera b).»;
c) dopo l'art. 10, comma 7, lettera b) e' inserito il seguente periodo: «Tali
accordi devono contenere una apposita clausola, eventualmente integrativa di
accordi gia' esistenti, che preveda la possibilita' di aderire all'accordo
medesimo da parte delle associazioni dei consumatori che abbiano manifestato la
disponibilita' in tal senso»;
d) al comma 10 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«diciotto mesi».
Art. 2.
Modifiche all'art. 14
1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del direttore generale per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 e'
sostituito dal seguente:
«1. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui all'art. 2, l'Unioncamere
presenta alla DGAMTC apposita domanda per ciascuno dei progetti approvati e
delle attivita' previste dal presente decreto, secondo le modalita' seguenti,
entro e non oltre il 15 ottobre 2006».
2. Dopo il comma 1 dell'art. 14 del decreto del direttore generale per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 sono
aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Il termine per la pubblicazione degli avvisi per la presentazione delle
domande di cui agli articoli 4 e 7, e' fissato al 30 giugno 2006»;
«1-ter. Limitatamente alle attivita' ed iniziative previste dagli articoli 3 e
10, il termine di cui al comma 1 e' fissato al 15 novembre 2006».
3. Il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la
tutela dei consumatori del 6 giugno 2006 e' abrogato.
Roma, 13 ottobre 2006
Il direttore generale: Primicerio