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Decreto 15 novembre 2006
Ministero della Salute. Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2006/65/CE.
(GU n. 29 del 5-2-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti
legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15
febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla
produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale
stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della
stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione
europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987,
n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25
settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2
agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11
giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre
2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006 e 9 maggio 2006
pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006 e nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006 con i quali si e'
provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986,
anche in attuazione delle direttive della commissione della Comunita'
europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE,
88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE,
93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE,
98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE,
2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE,
2005/42/CE, 2005/52/CE e 2005/80/CE;
Vista la direttiva 2006/65/CE della Commissione, recante modifica della
direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al
fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 198, del 20 luglio 2006;
Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con nota n.
42980 del 14 agosto 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai
decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e
15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono apportate le
modifiche contenute nell'allegato del presente decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto
non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunita' e
dagli importatori in essa stabiliti e, dalla medesima data, non possono
essere venduti o ceduti al consumatore finale.
2. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2006
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 5, foglio n. 307
Allegato omesso