AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

 

Decreto 2 marzo 2006

 

 Ministero delle Attività Produttive. Disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 novembre 2004.

 

(GU n. 70 del 24-3-2006)
 

 

 


IL DIRETTORE GENERALE
per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
Visto, altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 41454 del 2004 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori" per un importo complessivo di euro 55.128.308,00;
Visto l'art. 2 comma 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004, con il quale viene stabilita l'assegnazione di euro 10.000.000,00 all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la promozione delle attivita' di informazione, consulenza ed assistenza ai consumatori e dell'attivita' di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004, che stabilisce che con decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori devono essere individuate le attivita' di cui al comma 1 dello stesso decreto;
Considerato che per la realizzazione delle attivita' verranno adottate misure idonee ad evitare la dispersione e la frammentazione delle iniziative, realizzando un congruo ed efficiente impiego delle risorse, ai sensi dell'art. 2, lettera f) del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004;
Considerato altresi' che appare opportuno che le attivita' e i progetti siano programmati in modo coordinato tra loro, secondo i principi dell'efficacia e della consequenzialita' logico-temporale;


Decreta:


Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Ministero: il Ministero delle attivita' produttive;
b) DGAMTC o Direzione generale: la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attivita' produttive;
c) Unioncamere: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) Camere di commercio: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) Comitato tecnico: il Comitato tecnico costituito ai sensi dell'art. 13 del presente decreto;
f) A.D.R.: Alternative Dispute Resolution, le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie conformi alle raccomandazioni 98/257 CE e 2001/310 CE;
g) Associazioni nazionali di consumatori: le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 206/2005;
h) Associazioni regionali di consumatori: le associazioni dei consumatori iscritte agli elenchi e agli albi previsti dalle leggi regionali o delle province autonome in materia, con esclusione di quelle che siano emanazione locale di una delle associazioni nazionali di consumatori, o che siano con queste federate o comunque connesse.

Art. 2.
Progetti ed iniziative in attuazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2004
1. Le attivita' di promozione previste dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004, sono realizzate attraverso le attivita' e i progetti e secondo le modalita' previste dagli articoli seguenti.
2. Le risorse, pari ad euro 10.000.000, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 novembre 2004, assegnate all'Unioncamere, sono ripartite tra le attivita' e i progetti di cui al comma 1.
3. La convenzione tra la DGAMTC e l'Unioncamere di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 novembre 2004 disciplina le modalita' di trasferimento delle risorse, l'attivita' di controllo e monitoraggio, le modalita' di rendicontazione delle spese relative a tutte le attivita' e i progetti.

Art. 3.
Informazione, divulgazione e promozione delle ADR
1. Per la realizzazione di una campagna promozionale, sia a livello nazionale che a livello locale, finalizzata all'informazione ai consumatori e alla divulgazione degli strumenti ADR (art. 2, comma 2, lettere a), c) ed e) del decreto ministeriale 23 novembre 2004), e' destinata la somma di euro 1.800.000,00.
2. Per la creazione di un call center finalizzato all'attivita' di promozione delle ADR e di assistenza ai consumatori a livello nazionale (art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 23 novembre 2004) e' destinata la somma di euro 250.000,00.
3. La progettazione e la realizzazione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono affidate all'Unioncamere, che definisce le modalita' operative, i tempi e le risorse finanziarie nei limiti degli importi stabiliti.
4. Per l'attivita' di cui al comma 1 l'Unioncamere puo' avvalersi anche delle associazioni nazionali di consumatori.
5. I programmi relativi alle attivita' di cui al presente articolo, redatti dall'Unioncamere, sono approvati dalla Direzione generale, sentito il comitato tecnico.

Art. 4.
Informazione e consulenza per i consumatori assistenza nei reclami: Sportelli pilota
1. Per la realizzazione di progetti che prevedano la creazione di sportelli-pilota per l'attivita' di informazione, anche in tema di ADR, consulenza ed assistenza in fase di reclamo ai consumatori (art. 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto ministeriale 23 novembre 2004), e' destinata la somma complessiva di euro 3.400.000,00.
2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati dalle associazioni nazionali di consumatori, anche in collaborazione con le associazioni regionali di consumatori, e sono presentati all'Unioncamere dal loro rappresentante legale a livello nazionale. Nel caso di collaborazione con altre associazioni deve essere indicato un responsabile del progetto.
3. Il finanziamento delle attivita' non potra' eccedere la somma complessiva di euro 200.000,00 per ciascun progetto, fino ad un massimo di euro 70.000,00 a sportello. L'analisi economico-finanziaria e occupazionale del progetto dovra' riportare anche il dettaglio per singolo sportello, ivi compresi l'ubicazione, gli orari e i giorni di apertura al pubblico.
4. Ogni associazione puo' presentare un solo progetto che dovra' prevedere fino ad un massimo di cinque sportelli-pilota, dislocati ciascuno in regioni e province autonome diverse.
5. I progetti di cui al presente articolo sono approvati dall'Unioncamere, che ne verifica l'ammissibilita', sentito il comitato tecnico.
6. L'attivita' di informazione anche in tema di ADR, consulenza ed assistenza in fase di reclamo ai consumatori prestata presso gli sportelli di cui al comma 1 e' gratuita e non condizionata da alcun ulteriore onere economico.

Art. 5.
Finanziamento e spese ammissibili dei progetti di cui all'art. 4
1. Per la realizzazione dei progetti previsti all'art. 4 le associazioni di consumatori richiedono all'Unioncamere il rimborso delle spese sostenute considerate ammissibili.
2. Sono ammissibili le spese direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto, sostenute dall'associazione di consumatori successivamente alla data di presentazione dei progetti fino alla data di ultimazione del progetto stesso indicata nella richiesta, in conformita' al disposto dell'art. 12, e per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione di spesa e attestazione dell'avvenuto pagamento.
3. L'elenco delle spese ammissibili, la prestazione di eventuali garanzie e le modalita' di rendicontazione sono fissate con la convenzione tra la Direzione generale e l'Unioncamere, di cui
all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 novembre 2004.
4. I progetti di cui all'art. 4 non possono ottenere, a pena di revoca, altri finanziamenti pubblici, comunitari o privati.

Art. 6.
Parametri di valutazione dei progetti di cui all'art. 4
1. L'Unioncamere verifica la rispondenza di ciascun progetto di cui all'art. 4 ai requisiti stabiliti dal presente decreto ed eventualmente specificati nella convenzione di cui all'art. 2, e ne valuta l'idoneita' a realizzare gli obiettivi prefissati nell'ambito delle attivita' previste, in base ai seguenti parametri:
a) Qualita' del progetto (QP). Valutazione della capacita' progettuale, anche con riferimento a risorse tecniche e strumentali per l'attuazione del progetto;
b) Capacita' organizzative (CO). Valutazione su: modalita' attuative, con riferimento al dettaglio degli strumenti e delle modalita' di comunicazione con i cittadini e al monitoraggio tecnico ed economico;
coinvolgimento di istituzioni pubbliche per la realizzazione del progetto;
c) Efficacia in funzione degli obiettivi (EO). Valutazione del rapporto tra il numero di sportelli e le spese ammissibili; delle conoscenze acquisibili dai consumatori degli strumenti ADR, con riferimento a competenze specifiche nelle attivita' di informazione, consulenza e assistenza ai consumatori; del ricorso a sistemi efficaci di informazione e consulenza; ricorso a sistemi di customer satisfaction.
2. L'Unioncamere puo' rinviare il progetto all'associazione proponente chiedendo modifiche e/o integrazioni durante la fase di valutazione.
3. Sono ritenuti idonei e ammessi al finanziamento i progetti che rispondono ai requisiti sopra elencati.

Art. 7.
Formazione per i quadri delle associazioni
1. Per la realizzazione di 5 progetti relativi a interventi formativi diretti ai quadri delle associazioni nazionali e regionali di consumatori sulle ADR (art. 2, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 23 novembre 2004) sono destinati euro 600.000,00. Ogni intervento viene finanziato fino ad un massimo di euro 120.000,00.
2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati da primarie istituzioni universitarie che abbiano gia' svolto attivita' continuative e rilevanti in materia di tutela del consumatore, con le quali l'Unioncamere stipula apposita convenzione.
3. I progetti di cui al comma 1 dovranno essere realizzati in altrettante aree del territorio nazionale: due per le regioni del nord, una per le regioni del centro; due per le regioni del sud e isole. Ciascun progetto deve essere rivolto ai quadri delle associazioni nazionali e regionali di consumatori dell'area territoriale interessata.
4. La scelta dei soggetti attuatori e' affidata all'Unioncamere, sentito il comitato tecnico. Essa terra' conto dei criteri di cui al successivo art. 8.

Art. 8.
Selezione degli interventi di formazione di cui all'art. 7
1. I progetti relativi ad interventi formativi sulle ADR, di cui all'art. 7, saranno valutati secondo i seguenti parametri, con attribuzione del relativo punteggio:
a) Qualita' dell'intervento (QI). Valutazione della proposta formativa dell'intervento, con riferimento a: competenze specifiche ed esperienza consolidata del proponente (da 1 a 10 punti); strumenti efficaci di docenza e di valutazione (da 1 a 10 punti); presenza di partners, con particolare riferimento alle associazioni nazionali di consumatori (da 1 a 5 punti); modalita' di aggiornamento dei sistemi di formazione (da 1 a 5 punti). Totale 30 punti;
b) capacita' organizzative (CO). Valutazione sulle modalita' attuative, con riferimento a: numero di soggetti proponenti (da 1 a 5 punti); eventuali partners esterni (da 1 a 5 punti); rapporto numero docenti/allievi (da 1 a 5 punti); qualita' delle sedi (da 1 a 5 punti). Totale 20 punti;
c) punteggio aggiuntivo (PA) relativo alla rispondenza dei programmi formativi rispetto ai requisiti fissati (da 1 a 6 punti), ed alle ricadute occupazionali dell'intervento formativo (da 1 a 4 punti). Totale 10 punti.
2. Saranno considerati ammissibili al finanziamento i progetti che avranno ottenuto almeno 40 punti.
3. Ogni soggetto attuatore potra' presentare un solo progetto.

Art. 9.
Divulgazione a livello nazionale
1. Per la realizzazione di iniziative di promozione di contratti tipo e di verifica sulla presenza di clausole inique nei contratti per i consumatori (art. 2, comma 2, lettere a), c) ed e) del decreto ministeriale 23 novembre 2004) viene destinata la somma di euro 250.000,00.
2. La realizzazione delle attivita' di cui al comma 1 e' affidata all'Unioncamere.
3. Il progetto delle attivita' e' redatto dall'Unioncamere e definisce: gli ambiti di applicazione di dette attivita'; i tempi di realizzazione; lo svolgimento delle procedure; il coinvolgimento delle associazioni nazionali di consumatori, sia nella predisposizione che nella promozione dei contratti tipo, sia nella rilevazione delle clausole inique; la divulgazione della clausola di conciliazione all'interno del contratti.
4. Il progetto e' approvato dalla DGAMTC, sentito il comitato tecnico.

Art. 10.
Assistenza nelle ADR
1. Per l'attivita' di assistenza al consumatore nelle procedure ADR (art. 2, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 23 novembre 2004) e' destinata la somma complessiva di euro 3.000.000,00.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' riferita:
a) a procedure ADR curate, in attuazione di accordi con le aziende, dalle associazioni nazionali o regionali di consumatori che, in attesa dell'attuazione della procedura di cui all'art. 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, autocerficano la conformita' ai principi fissati dalle raccomandazioni 98/257 CE e 2001/310 CE;
b) a procedure conciliative condotte dalle camere di commercio ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Le risorse sono destinate per il 50% alle procedure curate dalle associazioni di consumatori di cui alla lettera a) del comma 2 e per il 50% alle procedure condotte dalle camere di commercio di cui alla lettera b) dello stesso comma.
4. Le somme di cui al comma 3 sono erogate alle associazioni nazionali o regionali di consumatori (per le procedure di cui al comma 2, lettera a), e alle camere di commercio (per le procedure di cui al comma 2, lettera b), a titolo di copertura delle spese di ciascuna procedura, conclusa favorevolmente, secondo le seguenti modalita':
a) per le procedure di valore compreso tra euro 0 e 5.000,00 viene corrisposto un contributo fisso di euro 100,00 per ogni procedura di conciliazione attestata dal relativo verbale conclusivo e dalla documentazione di cui al comma 5;
b) per le procedure di valore superiore a euro 5.000,00 viene corrisposto un contributo fino al massimo, per scaglioni, dell'importo fissato dal tariffario predisposto dall'Unioncamere e in vigore presso le camere di commercio alla data di pubblicazione del presente decreto per ogni procedura di conciliazione attestata dal relativo verbale conclusivo e dalla documentazione di cui al comma 5.
4-bis. Con riferimento alle risorse destinate alle procedure avviate dalle associazioni dei consumatori di cui alla lettera a) del comma 2, e' fissato un limite massimo del 10% della somma complessiva per ciascuna tipologia di accordo stipulata tra una determinata azienda e le associazioni nazionali o regionali di consumatori(*)

5. L'Unioncamere, d'intesa con il Comitato tecnico, redige la modulistica contenente le informazioni necessarie per l'identificazione delle procedure ADR oggetto di rimborso. La modulistica e' resa nota alle associazioni dei consumatori nazionali attraverso la pubblicazione sui siti internet del Ministero e dell'Unioncamere.
6. Il verbale di conciliazione deve essere sottoscritto dal consumatore o da un suo delegato dell'associazione, dal rappresentante dell'azienda e dal rappresentante dell'associazione, nel caso delle procedure di cui al comma 2, lettera a) o dal soggetto che ha svolto le funzioni di conciliatore per la camera di commercio, nel caso di procedure di cui al comma 2, lettera b).(**)

7. Ogni associazione di consumatori notifica all'Unioncamere:
a) la lista delle persone autorizzate a curare le procedure di cui al comma 2, lettera a), in conformita' alle raccomandazioni 98/257 CE e 2001/310 CE, ed ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) gli accordi con le aziende di cui al comma 2, lettera a) che sono pubblicati sui siti dell'Unioncamere e del Ministero. Tali accordi devono contenere una apposita clausola, eventualmente integrativa di accordi gia' esistenti, che preveda la possibilita' di aderire all'accordo medesimo da parte delle associazioni dei consumatori che abbiano manifestato la disponibilita' in tal senso.(***)
8. Per le attivita' di assistenza al consumatore nelle ADR, di cui al comma 2 del presente articolo, sono prese in considerazione le spese sostenute per le procedure avviate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, fino al termine di ventiquattro mesi.
9. Il consumatore che partecipa alle procedure di cui al comma 2 non sostiene alcuna spesa ed e' assistito a titolo gratuito e non condizionato da alcun ulteriore onere economico.
10. Qualora, allo scadere del termine di diciotto(****) mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, le risorse destinate ad una delle procedure previste al comma 2 risultassero, anche parzialmente, inutilizzate, queste potranno essere devolute alla copertura dei costi dell'altra procedura che abbia esaurito le proprie disponibilita'.
11. Tale finanziamento potra' avvenire sulla base delle richieste di rimborso pervenute entro il termine di cui al comma precedente e non finanziate per esaurimento delle risorse ad esse destinate.

 

(*) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 13 ottobre 2006, pubblicato nella G.U. n. 260 dell'8.11.2006

(**) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 13 ottobre 2006, pubblicato nella G.U. n. 260 dell'8.11.2006

(***) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 1 del D.M. 13 ottobre 2006, pubblicato nella G.U. n. 260 dell'8.11.2006

(****) N.d.R.: L'originario termine di 12 mesi è stato così modificato dall'art. 1 del D.M. 13 ottobre 2006, pubblicato nella G.U. n. 260 dell'8.11.2006

Art. 11.
Monitoraggio e banca dati
1. Per l'attivita' di monitoraggio e di costituzione della banca dati dei reclami conclusi e delle procedure ADR di cui all'art. 10, nonche' per l'idonea divulgazione di tutte le attivita' e dei risultati ottenuti in attuazione delle attivita' di cui agli articoli 4 e 10 del presente decreto (art. 2, comma 2, lettere c) e d) del decreto ministeriale 23 novembre 2004) viene destinata la somma complessiva di euro 450.000,00.
2. Il programma, le modalita' operative, le fasi di realizzazione dell'attivita' di cui al comma 1 sono redatti dall'Unioncamere, sentito il Comitato tecnico ed approvati dalla DGAMTC.
3. La banca dati, gestita dall'Unioncamere per conto del Ministero, dovra' essere integralmente accessibile alla DGAMTC, anche al fine della elaborazione dei dati acquisiti.
4. Ai fini dell'acquisizione dei dati di cui al comma 1, tutte le associazioni titolari di progetti di cui all'art. 4 e delle attivita' di cui all'art. 10 dovranno notificare all'Unioncamere, con cadenza trimestrale, i reclami ricevuti e le ADR curate, secondo una modulistica informatica definita dall'Unioncamere, sentito il Comitato tecnico. Queste notifiche saranno parte integrante della documentazione valida ai fini della erogazione dei finanziamenti previsti agli articoli 4 e 10.

Art. 12.
Termine per la realizzazione dei progetti e delle attivita'
1. I progetti e le attivita' di cui agli articoli 3, 4, 7, 9 del presente decreto devono essere completati, pena la revoca del finanziamento provvisoriamente concesso, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di concessione del finanziamento.
2. Limitatamente ai progetti di cui all'art. 4 puo' essere concessa, per gravi e sopravvenute cause non imputabili al soggetto attuatore, una proroga non superiore a sei mesi, che deve essere richiesta almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine.
La richiesta di proroga e' avanzata da parte el soggetto attuatore del progetto all'Unioncamere, cui spetta la valutazione definitiva in ordine alla richiesta, sentito il Comitato tecnico. Della proroga accordata verra' data comunicazione alla DGAMTC.
3. Per data di avvio e di ultimazione dei progetti o delle attivita' di cui al comma 1 si intendono, rispettivamente, quella del primo e dell'ultimo titolo di spesa, se il progetto si e' concluso con prestazione di terzi o con acquisizione di beni o servizi, ovvero quella dichiarata dal rappresentante legale dell'associazione di consumatori o dal responsabile del progetto o dell'attivita', se il progetto o l'attivita' si sono conclusi con costi interni di cui deve essere fornita la relativa specificazione.

Art. 13.
Comitato tecnico
1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, l'Unioncamere costituisce un Comitato tecnico, composto da tre rappresentanti designati dalla Direzione generale, e da due rappresentanti nominati dall'Unioncamere.
2. Per l'attivita' svolta dal Comitato tecnico e' corrisposto ai suoi membri un emolumento stabilito nella convenzione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004, oltre alle spese necessarie.
3. Per il finanziamento dell'attivita' del Comitato tecnico viene destinata la somma complessiva di euro 250.000.
4. I componenti del Comitato tecnico, come individuati al comma 1, dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 14.
Termini e modalita' per la presentazione delle richieste di finanziamento
1. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui all'art. 2, l'Unioncamere presenta alla DGAMTC apposita domanda per ciascuno dei progetti approvati e delle attivita' previste dal presente decreto, secondo le modalita' seguenti, entro e non oltre il 15 ottobre 2006.(*)

1-bis. Il termine per la pubblicazione degli avvisi per la presentazione delle domande di cui agli articoli 4 e 7, e' fissato al 30 giugno 2006.(**)
1-ter. Limitatamente alle attivita' ed iniziative previste dagli articoli 3 e 10, il termine di cui al comma 1 e' fissato al 15 novembre 2006.(**)

2. Ogni plico deve recare la dicitura: "legge n. 388/2000, art. 148, comma 1 - Iniziative a vantaggio dei consumatori", pena l'irricevibilita' della domanda di ammissione al contributo.
3. Ogni comunicazione e documentazione prevista dal presente decreto, deve essere inviata, ove non diversamente previsto, a mezzo raccomandata a/r ovvero presentata a mano al seguente indirizzo:
Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, via Molise, 2 - 00187 Roma.
4. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di cui al comma 1 fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di presentazione a mano, il timbro apposto all'atto del ricevimento.

 

(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 13 ottobre 2006, pubblicato nella G.U. n. 260 dell'8.11.2006

(**) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 2 del D.M. 13 ottobre 2006, pubblicato nella G.U. n. 260 dell'8.11.2006


Art. 15.
Assegnazione delle somme in eccedenza
1. Le risorse finanziarie di cui al presente decreto non assegnate o non utilizzate saranno destinate ad iniziative gia' previste dal presente decreto o ad ulteriori iniziative su indicazione della DGAMTC.
2. Con riferimento ai progetti di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, qualora l'importo complessivo delle attivita' finanziate, come rideterminato a seguito delle attivita' istruttorie previste nella convenzione tra la DGAMTC e l'Unioncamere risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote gia' erogate a titolo di anticipazione o dell'ammontare stanziato, e' fatto obbligo al soggetto attuatore di restituire le somme in eccedenza all'Unioncamere.


Roma, 2 marzo 2006
Il direttore generale: Primicerio