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Regione Molise
Legge Regionale n. 12 del 26-06-2006
Istituzione dell'Osservatorio Regionale sulla Qualità degli Alimenti di Origine Vegetale.
(B.U.R. Molise n. 19 del 1 luglio
2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto delle competenze e degli
indirizzi dettati con legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, istituisce
l'Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale - di
seguito denominato: Osservatorio - e ne disciplina l'organizzazione ed il
funzionamento.
2. Con l'istituzione dell'Osservatorio, la Regione realizza una struttura
tecnico-scientifica preposta ad attività di studio, di analisi e di ricerca
finalizzate alla tutela ed all'accreditamento delle materie prime vegetali e dei
prodotti alimentari da esse derivanti, nonché alla caratterizzazione ed
all'analisi degli alimenti di origine vegetale per fini di tutela della salute e
delle aree ambientali ove tali prodotti vengono coltivati.
ARTICOLO 2
(Natura giuridica)
1. L'Osservatorio regionale, è struttura operativa complessa dell'ARPA
Molise, alla quale restano assegnati l'organizzazione strutturale e
tecnico-operativa dell'Osservatorio, nonché la responsabilità gestionale,
secondo la disciplina del regolamento di organizzazione dell'Ente e della legge
regionale 13 dicembre 1999, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Annualmente il Direttore generale dell'ARPA Molise sottopone alla valutazione
del Comitato regionale di indirizzo, di cui all'art. 8 della legge regionale n.
38/1999, il programma operativo ed una dettagliata relazione sulle attività
svolte e sugli obiettivi acquisiti dall'Osservatorio nell'anno precedente. A
tale scopo il Comitato è integrato da due rappresentanti delle Camere di
commercio di Campobasso e di Isernia, designati dai rispettivi presidenti.
3. Il Comitato regionale di indirizzo si pronuncia entro trenta giorni
dall'acquisizione degli atti, trasmettendone copia al Presidente della Regione
ed al Direttore generale dell'ARPA Molise per le eventuali valutazioni di
competenza.
4. Gli atti indicati al comma 2, corredati della pronuncia definitiva del
Comitato regionale di indirizzo ovvero della certificazione comprovante la
mancata espressione della stessa, vengono sottoposti al controllo preventivo
della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 13 dicembre
1999, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 3
(Modifiche alla legge regionale n. 38/1999)
1. All'art. 15 della legge regionale n. 38/1999 dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente comma:
7. "Per l'efficace esercizio delle competenze attribuite alla Direzione generale
ed ai Dipartimenti provinciali, l'articolazione organizzativa dell'ARPA Molise
potrà prevedere un numero di strutture dirigenziali di vertice, per aree
tematiche interdisciplinari, nei limiti del cinque per cento della dotazione
organica dell'Ente".
2. Ai fini della riorganizzazione di cui al comma 1, la Direzione generale
dell'Agenzia provvederà all'adeguamento del regolamento di organizzazione entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
(Modifica assetto organico dell'ARPA Molise)
1. Per le finalità enunciate al precedente articolo 1, l'ARPA Molise è
autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica, nei limiti del
quindici per cento dell'organico complessivo approvato dalla Giunta regionale.
2. Il relativo provvedimento del direttore generale dell'Agenzia, da adottare
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà sottoposto al
controllo preventivo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 della legge
regionale n. 38/1999.
ARTICOLO 5
(Convenzioni ed accordi di programma)
1. Per le finalità proprie dell'Osservatorio, l'ARPA Molise è autorizzata a
stipulare apposite convenzioni o accordi di programma con l'Università del
Molise, con altri Enti ed Istituti di ricerca internazionali, nazionali e
regionali, nonché con soggetti pubblici o privati, per la esecuzione di
specifici progetti o attività di ricerca finalizzati alla caratterizzazione ed
alla tutela della salubrità e della genuinità delle produzioni di origine
vegetale.
2. Le convenzioni o gli accordi di programma dovranno comunque prevedere le
fonti di totale copertura dei relativi oneri, che non potranno in nessun caso
gravare sul bilancio dell'ARPA Molise.
3. L'ARPA Molise è altresì autorizzata a stipulare apposita convenzione con le
Camere di Commercio per l'acquisizione delle strutture laboratoristiche di
proprietà delle stesse e delle relative risorse umane (personale dipendente ed a
contratto) e strumentali, secondo gli indirizzi che saranno dettati dalla Giunta
regionale, alla cui approvazione saranno altresì sottoposti i contenuti
negoziali dell'atto.
ARTICOLO 6
(Disposizione finanziaria)
1. La Regione Molise fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge mediante un incremento annuale della dotazione finanziaria di cui
all'art. 20, lettera a), della legge regionale n. 38/1999, secondo le risultanze
di gestione contabile dell'Osservatorio, di cui al documento di budget per
centro di responsabilità allegato al bilancio di previsione ed al documento del
conto economico per centro di responsabilità allegato al bilancio d'esercizio
dell'ARPA Molise.
ARTICOLO 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 26 giugno 2006