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Provvedimento 26 gennaio 2006

 

Provvedimento 26 gennaio 2006: Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, sul Piano di vigilanza, per l'anno 2005, sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169. (Repertorio n. 2439).
 

 (GU n. 56 del 8-3-2006)
 

 



LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO.

Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006:
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che all'art. 13 prevede che annualmente, d'intesa con questa conferenza, sia definito il piano di vigilanza sugli integratori alimentari, considerate le problematiche emergenti nel settore e sentita la
commissione di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
Vista la nota del 23 novembre 2005, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di Piano di vigilanza che prevede, per l'anno 2005, lo svolgimento dell'attivita' di controllo, con specifiche verifiche ispettive, presso erboristerie, palestre, centri fitness e simili, con annessa vendita di integratori alimentari;
Vista la nota in data 20 gennaio 2006, con la quale le regioni hanno comunicato il loro assenso tecnico e hanno chiesto l'attivazione di un gruppo congiunto stato e regioni per discutere il piano di vigilanza per l'anno 2006, in considerazione della importante valenza della problematica per la salute;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome sul piano di vigilanza, nei termini di cui all'allegato sub A;


Sancisce intesa

tra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome, nei termini di cui all'allegato sub A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino


Allegato A

Piano di vigilanza sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali (art. 13, decreto legislativo n. 169/2004).

Art. 1.
Piano di vigilanza

1. Si conviene di adottare per l'anno 2005 il piano di vigilanza sui prodotti ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 169/2004.


Art. 2.
Finalita' del piano di vigilanza sugli integratori alimentari
1. Il piano di vigilanza per l'anno 2005 prevede che l'attivita' di controllo venga effettuata, con specifiche verifiche ispettive, presso erboristerie, palestre, centri fitness e simili, con annessa vendita di integratori alimentari.
2. Tali controlli hanno lo scopo di verificare, attraverso l'esame dell'etichetta, che gli integratori alimentari con ingredienti vegetali non contengano le piante o gli estratti vegetali non ammessi dal Ministero della salute, evidenziati nell'allegato 1.


Art. 3.
Programmazione

1. Le regioni/province autonome si impegnano a fornire alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti apposite indicazioni per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 2 del piano di vigilanza sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali.
2. Le verifiche ispettive e i controlli di cui all'art. 2 devono essere svolti da strutture appositamente designate dalle regioni/province autonome.
3. La programmazione dei controlli e le designazioni di cui al comma 2, vengono comunicate al Ministero della salute, direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti e per conoscenza all'Istituto superiore di sanita'.
4. Per gli adempimenti di cui all'art. 2, il numero minimo di strutture da verificare e' di 4 per milione di abitanti e comunque non meno di 4 per regione/provincia autonoma.
5. Vanno raccolti i dati relativi al numero di etichette visionate all'interno di ogni struttura nonche' quello dei prodotti contenenti le sostanze di origine vegetale non ammesse di cui all'allegato I.


Art. 4
Elaborazione e trasmissione dei dati

1. I dati riepilogativi dell'attivita' di verifica vanno registrati su apposita scheda conforme al modello di cui all'allegato 2.
2. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al centro nazionale per la qualita' degli alimenti e i rischi alimentari dell'Istituto superiore di sanita' i dati riepilogativi dell'attivita' di verifica e controllo di cui all'art. 2, entro il 31 marzo 2006.
3. I risultati complessivi sono elaborati dall'Istituto superiore di sanita' e comunicati alla direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute a indagine completata, per l'adozione degli eventuali provvedimenti.


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