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Deliberazione 15 Novembre 2007
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita.
(GU n. 283 del 5-12-2007)
L'AUTORITA'
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 15 novembre 2007;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante "attuazione
dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva
84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole";
Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo n. 145/2007, che
prevede che l'Autorita', con proprio regolamento, disciplini le
procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione;
Delibera
di adottare il regolamento concernente "le procedure istruttorie in
materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita" nel testo
allegato, parte integrante della presente delibera.
Il regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul Bollettino dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
Roma, 15 novembre 2007
Il presidente: Catricala'
Il segretario generale: Fiorentino
Allegato
REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITA'
INGANNEVOLE E COMPARATIVA ILLECITA
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 2 agosto 2007, n.
145;
b) per Collegio, il Presidente e i quattro Componenti;
c) per Uffici, le unita' organizzative di cui all'art. 10, comma 6,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia di
pubblicita' ingannevole e comparativa illecita di cui al decreto
legislativo.
Art. 3.
Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita'
organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'art. 10,
comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo
stesso incaricato.
2. Il responsabile di cui al comma 1 provvede all'avvio del
procedimento, nonche' agli adempimenti di competenza per lo svolgimento
dell'attivita' istruttoria.
Art. 4.
Attivita' pre-istruttoria
1. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile
alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere
informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato.
2. Qualora il committente del messaggio pubblicitario non sia
conosciuto, il responsabile del procedimento richiede al proprietario
del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia in possesso ogni elemento
idoneo ad identificarlo.
3. Ad eccezione dei casi di particolare gravita', qualora sussistano
fondati motivi tali da ritenere che il messaggio costituisca una
pubblicita' ingannevole o una pubblicita' comparativa illecita, il
responsabile del procedimento, informato il Collegio, puo' invitare il
professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile
ingannevolezza o illiceita'.
Art. 5.
Richiesta di intervento
1. Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse puo'
richiedere l'intervento dell'Autorita' nei confronti di pubblicita' che
ritenga ingannevoli o illecite ai sensi del decreto legislativo.
2. Con la richiesta di cui al comma 1 sono portati a conoscenza dell'Autorita':
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio
o sede del richiedente nonche' recapiti telefonici ed eventuali recapiti
di telefax e di posta elettronica;
b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione della
pubblicita' oggetto della richiesta nonche' del professionista
che l'ha posta in essere;
c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorita'.
3. Qualora il Collegio ritenga, sulla base degli elementi prodotti con
la richiesta di intervento o altrimenti acquisiti dal responsabile del
procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 3, che non vi siano i
presupposti per un approfondimento istruttorio, archivia la richiesta
dandone comunicazione al richiedente.
Art. 6.
Avvio dell'istruttoria
1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque
in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con la richiesta di
intervento di cui all'art. 5, avvia l'istruttoria al fine di verificare
l'esistenza di pubblicita' ingannevoli o comparative illecite di cui al
decreto legislativo.
2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio dell'istruttoria,
ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, al
professionista e ai soggetti che abbiano presentato richiesta di
intervento ai sensi dell'art. 5.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del
procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona
responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si puo' accedere
agli atti, la possibilita' di presentare memorie scritte o documenti ed
il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.
Art. 7.
Termini del procedimento
1. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centoventi
giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio
e di centocinquanta giorni quando, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del
decreto legislativo, si debba chiedere il parere all'Autorita' per le
Garanzie nelle Comunicazioni.
2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia
sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento
e' di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della
comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo, si debba chiedere il
parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni.
3. Il termine puo' essere prorogato, con provvedimento motivato del
Collegio, in persenza di particolari esigenze istruttorie, fino ad un
massimo di trenta giorni, ovvero, nel caso in cui il professionista
presenti degli impegni, fino ad un massimo di sessanta giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, il
Collegio disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al
comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di
autodisciplina e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni
stabilito dal Collegio.
Art. 8.
Impegni
1. Entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione di avvio del procedimento, il professionista puo'
presentare, in forma scritta, impegni tali da far venire meno i profili
di illegittimita' della pubblicita'.
2. L'Autorita' valuta gli impegni e:
a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro
accettazione rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo il
procedimento senza accertare l'infrazione;
b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al
professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi;
c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza o illiceita' di cui
all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo o in caso di inidoneita'
degli impegni, delibera il rigetto degli stessi.
3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il
procedimento potra' essere riaperto d'ufficio, laddove:
a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o piu' elementi
su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni
trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
Art. 9.
Sospensione provvisoria della pubblicita'
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, l'Autorita',
in caso di particolare urgenza, puo' disporre, d'ufficio e con atto
motivato, la sospensione della pubblicita' ritenuta ingannevole o della
pubblicita' comparativa ritenuta illecita.
2. Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine non
inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti.
Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli
atti al Collegio per la decisione.
3. Il Collegio puo' disporre con atto motivato la sospensione in via
provvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire le memorie
delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilita'
dell'intervento. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del
provvedimento con il quale e' stata adottata la misura cautelare
provvisoria, il professionista interessato puo' presentare memorie
scritte e documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il
Collegio puo' confermare la sospensione provvisoria del messaggio
pubblicitario.
4. II responsabile del procedimento comunica alle parti le
determinazioni dell'Autorita'.
5. La decisione dell'Autorita' di sospensione della pubblicita' ritenuta
ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta illecita deve
essere immediatamente eseguita a cura del professionista. Il ricorso
avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorita' non sospende
l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di
sospensione, il professionista da' comunicazione all'Autorita' entro
cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.
Art. 10.
Partecipazione all'istruttoria
1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui puo' derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto
dell'istruttoria, hanno facolta' di intervenire nel procedimento in
corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o
domicilio del richiedente;
b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;
c) adeguata motivazione circa l'interesse ad intervenire.
2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e la
completezza della richiesta di partecipazione, comunica al
richiedente che lo stesso puo':
a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo art. 11;
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.
Art. 11.
Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte
1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti
dall'Autorita' nei procedimenti concernenti pubblicita' ingannevoli o
comparative illecite e' riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei
procedimenti stessi ai soggetti cui e' stato comunicato l'avvio del
procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, nonche' ai soggetti
intervenienti di cui all'art. 10.
2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni
riservate di carattere personale, commerciale, industriale e
finanziario, relative a persone e professionisti coinvolti nei
procedimenti, il diritto di accesso e' consentito, in tutto o in parte,
nei limiti in cui cio' sia necessario per assicurare il contraddittorio.
3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti
all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione
o elementi essenziali per la difesa di un professionista, gli uffici ne
consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.
4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel
rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando
tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e dei
professionisti a che le informazioni riservate o i segreti commerciali
non vengano divulgati.
5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra
elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del
contenuto di atti.
6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali
delle adunanze del Collegio, nonche' i documenti inerenti a rapporti tra
l'Autorita' e le istituzioni dell'Unione europea, nonche' tra l'Autorita'
e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali,
dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la
segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una
apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti o
delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti
all'accesso, specificandone i motivi.
8. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o
di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma
7, ne da' comunicazione agli interessati, con provvedimento motivato.
9. L'ufficio puo' disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai
documenti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini
della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione della
data di conclusione della fase istruttoria di cui all'art. 16.
10. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e
motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro
trenta giorni.
Art. 12.
Richiesta di informazioni e audizioni
1. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile
alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere
informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato.
2. Il responsabile del procedimento, ove cio' sia necessario ai fini
della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga
richiesto da almeno una delle parti, puo' disporre che le parti siano
sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del
contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro
svolgimento.
3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il responsabile
del procedimento. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o
da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante
il proprio potere di rappresentanza.
4. Dello svolgimento delle audizioni e' redatto verbale, contenente le
principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il
verbale e' sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del
procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole
o non e' in grado di sottoscrivere il verbale ne e' fatta menzione nel
verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione
e' consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne
facciano richiesta.
5. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo' essere
effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni.
Art. 13.
Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti
1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell'istruttoria, il Collegio autorizza le perizie e analisi statistiche
ed economiche, nonche' la consultazione di esperti, proposte dagli
uffici.
2. La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata dall'Autorita'
tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero
affidata ad universita' o centri di ricerca, che designano le persone
ritenute professionalmente piu' idonee a compiere l'accertamento tecnico
richiesto.
3. Nel caso in cui l'Autorita' disponga perizie e consulenze, ne e' data
comunicazione alle parti del procedimento.
4. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal
responsabile del procedimento alle parti.
5. I soggetti ai quali e' stato comunicato l'avvio del procedimento e
quelli intervenuti ai sensi dell'art. 10, possono nominare, dandone
comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il
quale puo' assistere alle operazioni svolte dal consulente
dell'Autorita' e presentare, nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 4, scritti e documenti in cui svolgere
osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Art. 14.
Ispezioni
1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del
procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti
aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle
amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.
2. I funzionari dell'Autorita' incaricati dal responsabile del
procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su
presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento
e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza
giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti
richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel caso in cui siano
fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.
3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di
omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 4, del
decreto legislativo, l'opposizione:
a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti
aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o
amministrative;
c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i
casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze segnalate al
riguardo.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai
fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento, nonche'
ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto
nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di
residenza o domicilio estranei all'attivita' aziendale oggetto
dell'indagine;
b) controllare i documenti di cui al comma 4;
c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi
assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che
l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.
7. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con particolare
riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e' redatto
processo verbale.
8. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva, l'Autorita' puo'
avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza che, ai sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, agisce con i poteri ad
essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta sui redditi.
Art. 15.
Onere della prova
1. Qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8,
comma 5, del decreto legislativo, disponga che il professionista
fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto contenuti nella
pubblicita', comunica tale incombente istruttorio alle parti, indicando
gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa e
il termine per la produzione della prova.
Art. 16.
Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorita' per le
Garanzie nelle Comunicazioni
1. Il responsabile del procedimento, allorche' ritenga
sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di
conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non
inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie
conclusive o documenti.
2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento
rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'art. 8, comma
6, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui al comma 2 del
presente articolo, richiede il parere all'Autorita' per le Garanzie
nelle Comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento
secondo le modalita' di cui all'art. 19, comma 1. L'Autorita' per le
Garanzie nelle Comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere o senza che l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato procede indipendentemente dall'acquisizione
del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita' per le Garanzie nelle
Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di
conclusione del procedimento e' sospeso, per un periodo massimo di
trenta giorni, dalla data di ricezione, da parte dell'Autorita' per le
Garanzie nelle Comunicazioni, delle notizie e documenti richiesti sino
alla data in cui pervenga il relativo parere.
Art. 17.
Decisione dell'Autorita'
1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai soggetti
eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento finale
dell'Autorita', che e' altresi' pubblicato, entro venti giorni dalla sua
adozione, nel bollettino dell'Autorita'.
2. Il provvedimento finale dell'Autorita' contiene l'indicazione del
termine ed il soggetto presso cui e' possibile ricorrere.
3. Al fine di assicurare al pubblico la piu' ampia conoscenza della
propria attivita' istituzionale, l'Autorita' puo' rendere note le
proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa.
Art. 18.
Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa
1. L'Autorita', con il provvedimento con cui dichiara
l'ingannevolezza della pubblicita' o l'illiceita' della pubblicita'
comparativa puo' disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto
legislativo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per
estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del
professionista. L'Autorita' puo' altresi' disporre la pubblicazione
degli impegni ottenuti dal professionista ai sensi dell'art. 8 a cura e
spese del professionista. In tali casi l'Autorita' determina il mezzo e
le modalita' di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi
devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la
pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di
una dichiarazione rettificativa, ovvero degli impegni, viene inviata al
proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere
effettuata. La dichiarazione rettificativa puo' essere disposta in forma
di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario e'
indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.
2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione
rettificativa ovvero degli impegni di cui al comma 1, il professionista
ne da' immediata comunicazione all'Autorita', trasmettendo copia di
quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui e' stata indirizzata
la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere
indirizzata personalmente ai destinatari dell'originario messaggio
pubblicitario.
Art. 19.
Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono
effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
consegna a mano contro ricevuta, via mail mediante posta certificata e
firma digitale e telefax. In caso di trasmissione per telefax, i
documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in
cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
2. Al richiedente e ai soggetti eventualmente intervenuti nel
procedimento le comunicazioni vengono effettuate al domicilio indicato
nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e, se
conosciuto, al suo autore le comunicazioni vengono effettuate presso
l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da
pubblici registri. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le
stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel
bollettino dell'Autorita'.
Art. 20.
Autodisciplina
1. I soggetti che, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo,
richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorita', devono
inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del
procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni
idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento
stesso.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione
di cui al comma 1 del presente articolo, ne da' comunicazione alle
parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il
responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia del
Collegio sull'istanza. Il responsabile del procedimento da' altresi'
tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di
sospensione.
Art. 21.
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova
piu' applicazione la disciplina di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 2003, n. 284, recante norme sulle procedure
istruttorie dell'Autorita' in materia di pubblicita' ingannevole e
comparativa.