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Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 145
Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole.
(GU n. 207 del 6-9-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2005", ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva
84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio nonche' il regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle
pratiche commerciali sleali"), ed in particolare l'articolo 14;
Vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicita' ingannevole e
comparativa (versione codificata);
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice
del consumo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo
di tutelare i professionisti dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue
conseguenze sleali, nonche' di stabilire le condizioni di liceita' della
pubblicita' comparativa.
2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega 1'esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O, cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto
legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli
altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo'
esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti
predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che
segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere
delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso
dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia
entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il
parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che
deve essere espresso entro trenta giorni.".
- L'allegato A della legge 25 gennaio 2006 n. 29 "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. legge comunitaria 2005", Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O cosi' recita:
"Allegato A:
2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 febbraio
2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi
di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione
per le prove sulle sostanze chimiche;
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti
alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la
commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati
al consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la direttiva
92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio;
2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di
polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di
determinati ungulati vivi, che modifica la direttiva 90/426/CEE e la
direttiva 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE;
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre
2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli
idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle
condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di
studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato;
2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la
direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE, la direttiva 2002/54/CE,
la direttiva 2002/55/CE e la direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda
gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle
sementi prodotte in Paesi terzi;
2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che
modifica la direttiva 73/239/CEE, la direttiva 85/611/CEE, la direttiva
91/675/CEE, la direttiva 92/49/CEE e la direttiva 93/6/CEE del Consiglio
e la direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/CE, la direttiva 2000/12/CE,
la direttiva 2001/34/CE, la direttiva 2002/83/CE e la direttiva
2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i
comitati del settore dei servizi finanziari;
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 maggio 2005,
relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e
le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali");
2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla
riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e
della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i
dispositivi medici.".
- La direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/29/CE "Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva
84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle
pratiche commerciali sleali") e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno
2005, n. L 149.
- La direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/114/CE "Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la pubblicita' ingannevole e
comparativa" (versione codificata), e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
dicembre 2006, n. L 376.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo a
norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) pubblicita': qualsiasi forma di messaggio che e' diffuso, in
qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale,
artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di
beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la
costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi;
b) pubblicita' ingannevole: qualsiasi pubblicita' che in qualunque modo,
compresa la sua presentazione e' idonea ad indurre in errore le persone
fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che essa raggiunge e che, a
causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro
comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a
ledere un concorrente;
c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel
quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di un
professionista;
d) pubblicita' comparativa: qualsiasi pubblicita' che identifica in modo
esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un
concorrente;
e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario
ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta
all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il
messaggio pubblicitario e' diffuso ovvero il responsabile della
programmazione radiofonica o televisiva.
Art. 3.
Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicita' e' ingannevole se ne devono
considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro
disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la
data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo, gli
usi, la quantita', la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o
i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le
caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o
sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo e' calcolato ed alle condizioni
alle quali i beni o i servizi sono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore
pubblicitario, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', i diritti
di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni
immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
Art. 4.
Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa
e'lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli
articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante "Codice del consumo";
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si
propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche essenziali,
pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il
prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra
l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi
dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o
posizione di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni
caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al
marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo
di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti
concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione
di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione
commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilita' di cui al comma 1, lettera c), si
intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della
caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di
dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve
indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta
oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora avviata, la
data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo
speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta
speciale dipende dalla disponibilita' dei beni e servizi.
Nota all'art. 4.
- Si riporta il testo degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206.
"Art. 21 (Elementi di valutazione). - 1. Per determinare se la
pubblicita' sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi,
con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro
disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la
data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo, gli
usi, la quantita', la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o
i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le
caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o
sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni
alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore
pubblicitario, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', i diritti
di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni
immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.".
"Art. 22 (Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa). - 1.
Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e' lecita
se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai sensi della presente sezione;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si
propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche essenziali,
pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il
prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed
un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni
distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di
un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o
circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni
caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al
marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo
di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti
concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione
di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione
commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilita' di cui al comma 1, lettera c), si
intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della
caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di
dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve
indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta
oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la
data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo
speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta
speciale dipende dalla disponibilita' dei beni e servizi.
"Art. 23 (Trasparenza della pubblicita). - 1. La pubblicita' deve essere
chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicita' a mezzo di stampa
deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al
pubblico, con modalita' grafiche di evidente percezione.
2. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo
se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalita' della
garanzia offerta. Quando la brevita' del messaggio pubblicitario non
consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento
sintetico al contenuto ed alle modalita' della garanzia offerta deve
essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente
conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le
precisazioni medesime.
3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.".
Art. 5.
Trasparenza della pubblicita'
1. La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
La pubblicita' a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre
forme di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di evidente
percezione.
2. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo
se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalita' della
garanzia offerta. Quando la brevita' del messaggio pubblicitario non
consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento
sintetico al contenuto ed alle modalita' della garanzia offerta deve
essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente
conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le
precisazioni medesime.
3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.
Art. 6.
Pubblicita' di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza
1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre
tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Art. 7.
Bambini e adolescenti
1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro
naturale credulita' o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini
ed adolescenti in messaggi pubblicitari, fermo quanto disposto
dall'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusa dei naturali
sentimenti degli adulti per i piu' giovani.
2. E' considerata ingannevole la pubblicita', che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo', anche
indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Nota all'art. 7.
- L'art. 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 "Norme di principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104, S.O, cosi' dispone:
"Art. 10 (Tutela dei minori nella programmazione televisiva). - 1. Fermo
restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a
tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'art. 8,
comma 1, e nell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le
emittenti televisive devono osservare e promuovere le disposizioni per
la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e
minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche
o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con
decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della
Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresi' tenute a garantire, anche
secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di
specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di
programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi
direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi
pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione
com-merciale e pubblicitaria. E' comunque vietata ogni forma di
comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti
alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle
interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive.
Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento
degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di
contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione
sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di
violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi
e' disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro per le pari opportunita', entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e' trasmesso alle
Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della
Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre
1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione.
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'art. 15 della legge 6 agosto
1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione
con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo
Comitato. Conseguentemente, all'art. 1, comma 6, lettera b), numero 6),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei
minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione
TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni,
la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera
l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce
reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia
dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la
emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore
di massimo o di buon ascolto".
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le
sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal
comma 3 dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo
quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 31 della medesima legge n. 223
del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di violazione delle medesime norme non e' comunque
ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le
disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 31 della legge n. 223 del
1990. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e
logistico all'attivita' del Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali
e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma
3 dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso
di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente
a 25.000 e 350.000 euro.
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presenta al
Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di
tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle
eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia
di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa
sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di tutela
dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste
dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti
o osservazioni.
7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al
comma 28 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' in ogni caso
assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da
associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonche' da
associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate
nella protezione delle persone con disabilita'.
8. All'art. 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo
periodo, e' inserito il seguente: "E' altresi' vietata la pubblicazione
di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla
identificazione dei suddetti minorenni".
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un
uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni
con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine
anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon
ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste
dall'art. 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono
comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese
quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche'
produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da
parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione
riservato a tali opere e programmi e' determinato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.".
Art. 8.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito
chiamata Autorita', esercita le attribuzioni disciplinate dal presente
articolo.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione
che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti
della pubblicita' ingannevole e comparativa illecita. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al comma 1, l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia
di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.
3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato la sospensione
provvisoria della pubblicita' ingannevole e comparativa illecita in caso
di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura
dell'istruttoria al professionista e, se il committente non e'
conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il
messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.
L'Autorita' puo', altresi', richiedere ad ogni soggetto le informazioni
ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto
disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge
10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o
la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista fornisca prove
sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicita'
se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del
professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale
esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico.
Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto
sono considerati inesatti.
6. Quando la pubblicita' e' stata o deve essere diffusa attraverso la
stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o
altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere,
richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita'
l'Autorita' puo' ottenere dal professionista responsabile della
pubblicita' ingannevole e comparativa illecita l'assunzione dell'impegno
a porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o
modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimita'.
L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione della dichiarazione di
assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese del professionista.
In tali ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo'
renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento
senza procedere all'accertamento dell'infrazione.
8. L'Autorita', se ritiene la pubblicita' ingannevole o il messaggio di
pubblicita' comparativa illecito, vieta la diffusione, qualora non
ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora
sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento puo' essere disposta, a
cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche
per estratto, nonche', eventualmente, di un'apposita dichiarazione
rettificativa in modo da impedire che la pubblicita' ingannevole o il
messaggio di pubblicita' comparativa illecito continuino a produrre
effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicita',
l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto
conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso di
pubblicita' che possono comportare un pericolo per la salute o la
sicurezza, nonche' suscettibili di raggiungere, direttamente o
indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non puo' essere
inferiore a 50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti pubblicita' inserite sulle confezioni di
prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi
3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei
tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con proprio
regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto legislativo, disciplina la procedura
istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in
caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00
a 150.000,00 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo'
disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per un periodo non
superiore a trenta giorni.
13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorita' sono soggetti
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni
amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente
decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle
sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere
effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell'Autorita'.
14. Ove la pubblicita' sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non
ingannevole della stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita'
comparativa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi
abbiano interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso al
giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in
materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del
codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita' comparativa,
in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche'
delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di
altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
16. Al fine di consentire l'esercizio delle competenze disciplinate dal
presente decreto, il numero dei posti previsti per la pianta organica
del personale di ruolo dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
e' incrementato di venti unita', di cui due di livello dirigenziale. Ai
medesimi fini, e' altresi' incrementato di dieci unita' il numero dei
contratti di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e l'Autorita' potra' avvalersi dell'istituto del comando per un
contingente di dieci unita' di personale. Agli oneri finanziari
derivanti dalla presente disposizione si fara' fronte con le risorse
raccolte ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
Note all'art. 8.
- L'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato), cosi' dispone:
"Art. 14 (Istruttoria). - 1. L'Autorita', nei casi di presunta
infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria
alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti
delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla
notifica ed hanno facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni
stadio dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente sentiti prima
della chiusura di questa.
2. L'Autorita' puo' in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle
imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire
informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria;
disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di
prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi
dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche'
la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai
fini dell'istruttoria.
3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese
oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
4. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle loro funzioni sono
pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
5. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti richiesti di fornire gli
elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento
milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non
veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento
vigente.".
- Gli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
"Modifiche al sistema penale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O, cosi' dispongono:
"Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria). L'autorita'
giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria
puo' disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni
economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate
mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo' essere inferiore a lire
trentamila. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un
unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il
termine fissato dall'autorita' giudiziaria o anuninistrativa,
l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione
in un'unica soluzione.".
"Art. 27 (Esecuzione forzata). Salvo quanto disposto nell'ultimo comma
dell'art. 22, decorso inutilmente ii termine fissato per il pagamento,
l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla
riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la
esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di
finanza che lo da' in carico all'esattore per la riscossione in unica
soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. E' competente
l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorita' che ha emesso
l'ordinanza- ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio
nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e
comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano
il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le
regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la
riscossione delle proprie entrate. Se la somma e' dovuta in virtu' di
una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24,
si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero
delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di
ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per
ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta
esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore. La
maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle
disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza
dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione
delle imposte dirette.".
"Art. 28 (Prescrizione). Il diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice
civile.".
"Art. 29 (Devoluzione dei proventi). I proventi delle sanzioni sono
devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori,
l'ammontare della multa o dell'ammenda. Il provento delle sanzioni per
le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi
di trasporto merci, e' devoluto allo Stato. Nei casi previsti dal terzo
comma dell'art. 17 i proventi spettano alle regioni. Continuano ad
applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti.
Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorita' competenti ad
emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante
e' ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita
a ciascuno di essi.".
- L'art. 2598 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 "Approvazione del
testo del codice civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
1942, n. 79, edizione straordinaria, cosi' dispone:
"Art. 2598 (Atti di concorrenza sleale). Ferme le disposizioni che
concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei
diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale
chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o
con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita
servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro
mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attivita'
di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attivita' di un
concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi
dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non
conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l'altrui azienda.".
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.
- Il decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della
proprieta' industriale" a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre
2002, n. 273 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n.
52, S.O. - L'art. 11 della legge 19 ottobre 1990, n. 287, cosi' dispone:
"Art. 11 (Personale della Autorita). - 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dell'Autorita'. Il numero dei posti previsti dalla pianta
organica non puo' eccedere le centocinquanta unita'. L'assunzione del
personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per
le quali sono previste assunzioni in base all'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento
delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto
collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle
specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorita'.
3. Al personale in servizio presso l'Autorita' e' in ogni caso fatto
divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attivita'
professionali, commerciali e industriali.
4. L'Autorita' non puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a
tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in
numero di cinquanta unita'. L'Autorita' puo' inoltre avvalersi, quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorita'
sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e
che e' nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorita'.".
- L'art. 10 della legge 19 ottobre 1990, n. 287, cosi' dispone:
"Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del mercato). - 1. E'
istituita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
denominata ai fini della presente legge Autorita', con sede in Roma.
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione ed e' organo collegiale costituito dal presidente e da
quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il
presidente e' scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano
ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilita' e rilievo. I
quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da
individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di
materie economiche o giuridiche, e personalita' provenienti da settori
economici dotate di alta e riconosciuta professionalita'.
3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni e non possono
essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche
amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad
essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per
l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorita', in quanto autorita'
nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i rapporti previsti
dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati
la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la
verbalizzazione.
6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria organizzazione e
il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed
economico del personale e l'ordinamento delle camere, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla
presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita'
generale dello Stato.
7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio
di previsione approvato dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la
struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere
le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti
dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalita' per
le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria,
approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al
controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto
della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi relativi al
controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le
contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione
ai sensi dell'art. 16, comma 1. A tal fine, l'Autorita' adotta criteri
di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi
relativi all'attivita' di controllo delle concentrazioni, tenuto conto
della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della
transazione interessata e comunque in misura non superiore all'l,2 per
cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della
contribuzione.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al
presidente e ai membri dell'Autorita'.".
Art. 9.
Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la
continuazione degli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita'
comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e
autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le
parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino alla
pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del
procedimento innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato,
anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia
dell'organismo di autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le
circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 10.
Neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella