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Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 146
Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.
(GU n. 207 del 6-9-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2005 ed, in particolare,
l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva
84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle
pratiche commerciali sleali"); Vista la direttiva 2006/114/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la
pubblicita' ingannevole e comparativa (versione codificata);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Delle pratiche commerciali scorrette
1. Gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, recante Codice del consumo, sono sostituiti dai seguenti:
"CAPO I
Disposizioni generali
Art. 18.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche
commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non
rientrano nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale,
artigianale o professionale;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle
pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro
della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un
professionista;
c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i
diritti e le obbligazioni;
d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito
denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione,
condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la
pubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un
professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un
prodotto ai consumatori;
e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei
consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare
sensibilmente la capacita' del consumatore di prendere una decisione
consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non e' imposta
dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno
Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si
impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche
commerciali o ad uno o piu' settori imprenditoriali specifici;
g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un
professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della
formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo
del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a
rispettarlo;
h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica
competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da
un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di
correttezza e di buona fede nel settore di attivita' del professionista;
i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le
caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto
al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da
consentire al consumatore di effettuare un acquisto;
l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di
potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza
il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da
limitare notevolmente la capacita' del consumatore di prendere una
decisione consapevole;
m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un
consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo
farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se
tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale
in relazione al prodotto; tale decisione puo' portare il consumatore a
compiere un'azione o all'astenersi dal compierla;
n) "professione regolamentata": attivita' professionale, o insieme di
attivita' professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una
delle cui modalita' di esercizio, e' subordinata direttamente o
indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.
Art. 19.
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo
un'operazione commerciale relativa a un prodotto.
2. Il presente titolo non pregiudica:
a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale,
in particolare delle norme sulla formazione, validita' od efficacia del
contratto;
b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali,
in materia di salute e sicurezza dei prodotti;
c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la
competenza giurisdizionale;
d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo
stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o
altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate,
per garantire livelli elevati di correttezza professionale.
3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in
altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di
recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche
commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo
e si applicano a tali aspetti specifici.
4. Il presente titolo non e' applicabile in materia di certificazione e
di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.
Capo II
Pratiche commerciali scorrette
Art. 20.
Divieto delle pratiche commerciali scorrette
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza
professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio
che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo
qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di
consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu' ampi di
consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente
individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto
cui essa si riferisce a motivo della loro infermita' mentale o fisica,
della loro eta' o ingenuita', in un modo che il professionista poteva
ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di
tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima
consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono
destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali,
rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso
scorrette.
SEZIONE I
Pratiche commerciali ingannevoli
Art. 21.
Azioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in
qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e'
idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu'
dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua
disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli
accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei
reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la
consegna, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita', la descrizione,
l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono
attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali
di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica
commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione
o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o
indirette del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno
specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessita' di una manutenzione, ricambio, sostituzione o
riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo
agente, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', lo status, il
riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di
proprieta' industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i
riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di
rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.
2. E' altresi' considerata ingannevole una pratica commerciale che,
nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il consumatore medio
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attivita' di commercializzazione del prodotto che
ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e
altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicita'
comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni
contenuti nei codici di condotta che il medesimo si e' impegnato a
rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il
professionista indichi in una pratica commerciale che e' vincolato dal
codice.
3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a
trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
4. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che, in
quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo', anche
indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Art. 22.
Omissioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo di comunicazione
impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha
bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di
natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e' altresi' considerata un'omissione
ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro,
incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui
al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non
indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non
risultino gia' evidente dal contesto nonche' quando, nell'uno o
nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica
commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel
decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di
dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per
rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai
sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino gia'
evidenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al
mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
b) l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista, come la sua
denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente,
l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per conto del
quale egli agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto
comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il
prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se delcaso,
tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure,
qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in
anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al
consumatore;
d) le modalita' di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei
reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla
diligenza professionale;
e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per
i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di
informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle
comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita' o la
commercializzazione del prodotto.
Art. 23.
Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche
commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista,
di essere firmatario di un codice di condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualita' o un marchio
equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha
l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue
pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati
o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state
rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o
dell'approvazione ricevuta;
e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza
rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista puo'
avere per ritenere che non sara' in grado di fornire o di far fornire da
un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel
prezzo entro un periodo e in quantita' ragionevoli in rapporto al
prodotto, all'entita' della pubblicita' fatta del prodotto e al prezzo
offerti;
f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e
successivamente:
1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro
un periodo di tempo ragionevole, oppure
3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con
l'intenzione di promuovere un altro prodotto.
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sara' disponibile
solo per un periodo molto limitato o che sara' disponibile solo a
condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo
da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della
possibilita' o del tempo sufficiente per prendere una decisione
consapevole;
h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i
quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale
in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui
il professionista e' stabilito e poi offrire concretamente tale servizio
soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato
al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione;
i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione
che la vendita del prodotto e' lecita;
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una
caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;
m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di
comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale
promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che cio'
emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per
il consumatore;
n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la
natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del
consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;
o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro
produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore
inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto e'
fabbricato dallo stesso produttore;
p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere
piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio
della possibilita' di ricevere un corrispettivo derivante principalmente
dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla
vendita o dal consumo di prodotti;
q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in
procinto di cessare l'attivita' o traslocare;
r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi
basati sulla sorte;
s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacita' di
curare malattie, disfunzioni o malformazioni;
t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla
possibilita' di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore
all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o
promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente
ragionevole;
v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il
consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale
costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o
farsi recapitare il prodotto;
z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta
di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore
di aver gia' ordinato il prodotto;
aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il
professionista non agisce nel quadro della sua attivita' commerciale,
industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente
al vero, come consumatore;
bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi
post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato
membro diverso da quello in cui e' venduto il prodotto.
SEZIONE II
Pratiche commerciali aggressive
Art. 24.
Pratiche commerciali aggressive
1. E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il
ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e' idonea
a limitare considerevolmente la liberta' di scelta o di comportamento
del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o
e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso.
Art. 25.
Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del
presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza
fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i
seguenti elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento
tragico o circostanza specifica di gravita' tale da alterare la
capacita' di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la
decisione relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato,
imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare
diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o
quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia
manifestamente temeraria o infondata.
Art. 26.
Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive
1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche
commerciali:
a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali
commerciali fino alla conclusione del contratto;
b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli
inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi,
fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate
dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione
contrattuale;
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per
telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di
comunicazione a distanza, fuorche' nelle circostanze e nella misura in
cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di
un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di
risarcimento del danno in virtu' di una polizza di assicurazione di
esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati
pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere
sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di
dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;
e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario
un'esortazione diretta ai bambini affinche' acquistino o convincano i
genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la
custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il
consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 54,
comma 2, secondo periodo;
g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il
prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza
del professionista;
h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia
gia' vinto, vincera' o potra' vincere compiendo una determinata azione
un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun
premio ne' vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a
reclamare il premio o altra vincita equivalente e' subordinata al
versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del
consumatore.
Capo III
Applicazione
Art. 27.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito
denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni disciplinate dal
presente articolo anche quale autorita' competente per l'applicazione
del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori,
nei limiti delle disposizioni di legge.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione
che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche
commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita'
si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato
regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non
transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorita'
puo' avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorita' e' indipendente
dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel
territorio dello Stato membro in cui e' stabilito il professionista o in
un altro Stato membro.
3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione
provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste
particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
al professionista e, se il committente non e' conosciuto, puo'
richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica
commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita' puo',
altresi', richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso
le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento
dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14,
commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto
disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge
10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o
la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista fornisca prove
sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se,
tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista
e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e'
omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati
inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare,
con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere
l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi
dell'articolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere diffusa
attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o
televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorita', prima di
provvedere, richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita' della
pratica commerciale, l'Autorita' puo' ottenere dal professionista
responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione,
cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare
i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione
della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del
professionista. In tali ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di
tali impegni, puo' renderli obbligatori per il professionista e definire
il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.
8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la
diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la
continuazione, qualora la pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo
provvedimento puo' essere disposta, a cura e spese del professionista,
la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le
pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorita'
dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravita' e della
durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai
sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere
inferiore a 50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle
confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti
indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che
tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con proprio
regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire
il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in
caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita' d'impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorita' sono soggetti
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni
amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente
decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle
sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere
effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorita'.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non
scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni
che vi abbiano interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con
ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in
materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del
codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita' comparativa,
in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche'
delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di
altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.".
2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del
consumo", dopo l'articolo 27, come modificato dal presente decreto
legislativo, sono inseriti i seguenti:
"Art. 27-bis (Codici di condotta). - 1. Le associazioni o le
organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in
relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori
imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono
il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali
codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo
incaricato del controllo della loro applicazione.
2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana e inglese ed e'
reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore,
anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la
protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la
relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed
aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli
aderenti.
5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e
dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i
consumatori.
Art. 27-ter (Autodisciplina). - 1. I consumatori, i concorrenti, anche
tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la
procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con il
professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o
l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad
uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta
a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale
scorretta.
2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia
l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di
adire l'Autorita', ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.
3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le
parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino alla
pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del
procedimento innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato
anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia
dell'organismo di autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le
circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 27-quater (Oneri di informazione). - 1. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni
imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis, comunicano
periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni
adottate ai sensi del presente titolo.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera' affinche' sul
proprio sito siano disponibili:
a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di
reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonche' sui
codici di condotta adottati ai sensi dell'articolo 27-bis;
b) gli estremi delle autorita', organizzazioni o associazioni presso le
quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a
controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione
extragiudiziale.".
3. La rubrica della parte II del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, recante Codice del consumo, e' sostituita dalla seguente:
"Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicita".
4. Le denominazioni "capo III" e "sezione I" del titolo III della parte
II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " titolo IV"
e "capo I".
5. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, la parola: "sezione" e' sostituita dalla seguente: "capo".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
recante la "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi'
recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la
denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel
preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio
dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.".
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 25 gennaio 2006, n.
29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32,
Supplemento Ordinario, e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di
cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e
9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva
2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE,
della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE,
della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva
2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE,
della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere
i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva
2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e
correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di
attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di
cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n.
11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della
medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu'
deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo.
Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa
altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato
di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province
autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di
cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli
allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere. ".
Allegato A
2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio
2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi
di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione
per le prove sulle sostanze chimiche.
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti
alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la
commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati
al consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la direttiva
92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.
2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di
polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di
determinati ungulati vivi, che modifica la direttiva 90/426/CEE e la
direttiva 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre
2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli
idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle
condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di
studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la
direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE, la direttiva 2002/54/CE,
la direttiva 2002/55/CE e la direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda
gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle
sementi prodotte in paesi terzi.
2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che
modifica la direttiva 73/239/CEE, la direttiva 85/611/CEE, la direttiva
91/675/CEE, la direttiva 92/49/CEE e la direttiva 93/6/CEE del Consiglio
e la direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/CE, la direttiva 2000/12/CE,
la direttiva 2001/34/CE, la direttiva 2002/83/CE e la direttiva
2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i
comitati del settore dei servizi finanziari.
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005,
relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e
le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio ( "direttiva sulle pratiche commerciali sleali ").
2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla
riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e
della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i
dispositivi medici. ".
- La direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/29/CE direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva
84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e' stata pubblicata
nella G.U.U.E. 11 giugno 2005, n. L 149 ed e' entrata in vigore il 12
giugno 2005.
- La direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/114/CE direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio concernente la pubblicita' ingannevole e
comparativa (versione codificata), e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
dicembre 2006, n. L 376.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre
2005, n. 235, Supplemento Ordinario, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 28 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in
materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26
luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed
assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti
ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si
applicano altresi' agli spot di televendita. ".
Art. 2.
Fornitura non richiesta nei contratti a distanza
1. L'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 57 (Fornitura non richiesta). - 1. Il consumatore non e' tenuto ad
alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In
ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non
richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale
scorretta ai sensi del titolo III, capo II.".
Nota all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 206 del 2005 si veda la
nota all'art. 1.
Art. 3.
Servizi non richiesti nella commercializzazione a distanza di servizi
finanziari
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190,
e'sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Servizi non richiesti) - 1. Il consumatore non e' tenuto ad
alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta.
L'assenza di risposta non implica consenso delconsumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 16, ogni servizio non
richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale
scorretta ai sensi del titolo III, capo II del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo".".
Nota all'art. 3:
- Il decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 190 (Attuazione della
direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di
servizi finanziari ai consumatori), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 settembre 2005, n. 221.
Art. 4.
Regolamento di attuazione
1. Il regolamento previsto dall'articolo 27, comma 11, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo", e'
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 206 del 2005 si veda la
nota all'art. 1.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
gli articoli 5, comma 1, e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173,
recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del
consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella parte
in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e
professionisti come definite all'articolo 23, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo
in cui e' previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un
consumatore come definito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del
predetto codice. I suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano
applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che coinvolgano
qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua
attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 5 e 7 della legge 17 agosto 2005 n. 173
(Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore
dalle forme di vendita piramidali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 2 settembre 2005, n. 204 e' il seguente:
"Art. 5 (Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o
catene). - 1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attivita'
e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei
componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti
piuttosto che sulla loro capacita' di vendere o promuovere la vendita di
beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la
struttura.
2. E' vietata, altresi', la promozione o l'organizzazione di tutte
quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di
Sant'Antonio ", che configurano la possibilita' di guadagno attraverso
il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a
reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un
corrispettivo. ".
"Art. 7 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque promuove o realizza le attivita' o le strutture di
vendita o le operazioni di cui all'art. 5, anche promuovendo iniziative
di carattere collettivo o inducendo uno o piu' soggetti ad aderire,
associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al
medesimo articolo, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con
l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria
della pubblicazione del provvedimento con le modalita' di cui all'art.
36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'art. 4, commi
2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.500 euro a 5.000 euro. ".
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 206 del 2005 si veda la
nota all'art. 1.
Art. 6.
Neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella