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Decreto Legislativo 23 Ottobre 2007, n. 221
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(GU n. 278 del 29-11-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di
qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge
di semplificazione 2001, ed in particolare l'articolo 7, concernente il
riassetto in materia di tutela dei consumatori, e l'articolo 20-bis;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice
del consumo, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio
2006, n. 173;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione
della direttiva 2002/65/CE relativa alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;
Visti gli articoli 19-bis e 31-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 13 settembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione
del 20 settembre 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per
le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alle premesse del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Al settimo capoverso delle premesse al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, di seguito indicato,
come "Codice del consumo", dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183" sono aggiunte le seguenti: ", come
modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, di attuazione
della direttiva 1999/34/CE".
Avvertenza
Le note qui
pubblicate sono state redatte ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo degli articoli 7 e 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229,
recante Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto
normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001.", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196, e' il
seguente:
"Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi,
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei
consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art.
1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli
accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di
armonizzarla e riordinarla, nonche' di renderla strumento coordinato per
il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in
sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del
consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di
vigenza transitoria delle disposizioni piu' favorevoli per i
consumatori, previste dall'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997,
del Parlamento europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle
controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel
rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunita'
europee.".
"Art. 20-bis (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo puo' adottare, nel
rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura
di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive".
Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del
consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Il testo dell'art. 1, comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228,
recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti
di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe
legislative e in materia di istruzione", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160, e' il seguente:
"14. E' prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell'art.
20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge 29
luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al medesimo art. 20-bis.".
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 2006, n. 114 e convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 abrogato dal presente
decreto, recava "Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori".
- Il testo degli articoli 19-bis e 31-bis del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti
disposizioni urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2005, n. 303, e' convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51 e' il seguente:
"Art. 19-bis (Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). -
1. L'art. 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle
norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".
"Art. 31-bis (Differimento di termini in materia di etichettatura). - 1.
L'efficacia della disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),
del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, decorre dal 1" gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 10 del predetto
codice.".
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante "Attuazione
della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive
84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n.
2006/2004", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2007, n.
207.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubbIicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di
rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI
o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo del settimo capoverso delle premesse al citato
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal
presente decreto:
"Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 25, di attuazione della direttiva 1999/37/CE.";
- Si riporta il testo dell'art. del citato decreto legislativo n. 206
del 2005 come modificato dal presente decreto:
"Art. 2 (Diritti dei consumatori). - 1. Sono riconosciuti e garantiti i
diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli
utenti, ne e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a
perseguire tali finalita', anche attraverso la disciplina dei rapporti
tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche
amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i
diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
c-bis) all'esercizio delle politiche commerciali secondo principi di
buona fede, correttezza e lealta';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita' nei rapporti
contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero,
volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di
efficienza".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206
1. Al comma 2 dell'articolo 2 del Codice del consumo, dopo la
lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) all'esercizio delle pratiche
commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealta';".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo le
parole: "presente codice" sono inserite le seguenti: " ove non
diversamente previsto,".
2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo
la parola: "imprenditoriale" sono inserite le seguenti: ",commerciale,
artigianale".
3. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del Codice del consumo dopo
la parola: "imprenditoriale" sono inserite le seguenti:
",commerciale, artigianale".
4. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del Codice del consumo, le
parole: "articolo 115, comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"articolo 115, comma 2-bis".
5. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 3 del Codice del consumo dopo
le parole: "fatto salvo quanto stabilito" sono inserite le seguenti:
"nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice ove non
diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali
che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli
interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce
nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'art. 103, comma 1,
lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis il fabbricante del bene o
il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore
del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi
altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore
identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro
segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'art. 18, comma 1, lettera
c), e nell'art. 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al
consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o
suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere
utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso
disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attivita'
commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso
a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come
pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo
prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per iscritto
la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori".
Art. 4.
Modifiche alla rubrica del titolo III, parte II, del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206
1. Alla rubrica del titolo III della parte II del Codice del
consumo, prima della parola: "Pubblicita" sono anteposte le seguenti:
"Pratiche commerciali,".
Nota all'art. 4:
- Si riporta la rubrica del titolo III della parte II del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificata dal presente
decreto:
"Titolo III - Pratiche commerciali, pubblicita' e altre comunicazioni
commerciali".
Art. 5.
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206
1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 33 del Codice del consumo,
la parola: "dando" e' sostituita dalla seguente: "danno".
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo n. 206
del 2005, come modificato dal presente decreto:
"Art. 33 (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e
consumatore). - 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il
professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la
buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno
per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di
morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da
un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei
confronti del professionista o di un'altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
c) escludere o limitare l'opportunita' da parte del consumatore della
compensazione di un debito nei confronti del professionista con un
credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione
della prestazione del professionista e' subordinata ad una condizione il
cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta';
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro
versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o
recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere
dal professionista il doppio della somma corrisposta se e' quest'ultimo
a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di
risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la
facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentire al professionista
di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a
titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia
il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo
indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta
causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza
del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita
proroga o rinnovazione;
l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che
non ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione del
contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le
clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del
servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto
stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al
momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del
servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e'
eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformita' del
bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o
conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi
del contratto;
q) limitare la responsabilita' del professionista rispetto alle
obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari
o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di
particolari formalita';
r) limitare o escludere l'opponibilita' dell'eccezione d'inadempimento
da parte del consumatore; s) consentire al professionista di sostituire
a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di
preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela
dei diritti di quest'ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della
facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita'
giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o
modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla liberta'
contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita'
diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo
come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera
volonta' del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente
efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'art. 1355 del
codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a
tempo indeterminato il professionista puo', in deroga alle lettere h) e
m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso,
dandone immediata comunicazione al consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni
del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che
ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il
professionista puo' modificare, senza preavviso, sempreche' vi sia un
giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso
di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla
prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata
comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti
aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri
prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un
corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non
controllato dal professionista, nonche' la compravendita di valuta
estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi
in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che
le modalita' di variazione siano espressamente descritte".
Art. 6.
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206
1. Al comma 1 dell'articolo 38 del Codice del consumo, dopo le
parole: "previsto dal" e' inserita la seguente: "presente".
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 38 (Rinvio). - 1. Per quanto non previsto dal presente codice, ai
contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano
le disposizioni del codice civile".
Art. 7.
Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206
1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del Codice del consumo,
le parole: ", un elenco indicativo dei quali e' riportato nell'allegato
I" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 67-bis e
seguenti del presente Codice".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 51 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente
sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari di cui agli articoli 67-bis e seguenti
del presente Codice;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi
a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta".
Art. 8.
Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146
1. Il comma 2 dell'articolo 57 del Codice del consumo, come
modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n.
146, e' sostituito dal seguente: "2. Salve le sanzioni previste
dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente
articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli
articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 57 (Fornitura non richiesta). - 1. Il consumatore non e' tenuto ad
alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In
ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'art. 62, ogni fornitura non richiesta
di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai
sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26".
Art. 9.
Inserimento della sezione IV-bis al capo I del titolo III della parte
III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Dopo l'articolo 67 del Codice del consumo sono inseriti i
seguenti:
Sezione IV-bis
Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
Art. 67-bis
Oggetto e campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori,
anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la
partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un
soggetto diverso dal fornitore.
2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un
accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una
serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo,
le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente
all'accordo iniziale. Se non vi e' accordo iniziale di servizio, ma le
operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel
tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli
67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e
67-decies si applicano solo quando e' eseguita la prima operazione.
Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura e' eseguita entro un
periodo di un anno, l'operazione successiva e' considerata come la prima
di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le
disposizioni degli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies,
67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies.
3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di
autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in
Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le
disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi
di pagamento e di previdenza individuale, nonche' le competenze delle
autorita' indipendenti di settore.
Art. 67-ter.
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi
finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi
dell'articolo 50, comma 1, lettera a);
b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria,
creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di
previdenza individuale;
c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o
privato, che, nell'ambito delle proprie attivita' commerciali o
professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizi finanziari
oggetto di contratti a distanza;
d) consumatore: qualunque soggetto di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a) del presente codice;
e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi
dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del presente codice, possa
impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio
finanziario tra le parti;
f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di
memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano
essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai
fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la
riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza:
qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui
attivita' commerciale o professionale consista nel mettere a
disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a
distanza;
h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi
elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe
commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi
dei consumatori;
i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di
consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da
un'infrazione.
Art. 67-quater.
Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a
distanza
1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia
vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite
le informazioni riguardanti:
a) il fornitore;
b) il servizio finanziario;
c) il contratto a distanza;
d) il ricorso.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve
risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e
comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione
a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei
doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei
principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei
minori.
3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al
consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli
obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a
distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella
elettronica.
4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione
europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli
obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto
sia concluso.
Art. 67-quinquies.
Informazioni relative al fornitore
1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
a) l'identita' del fornitore e la sua attivita' principale, l'indirizzo
geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi altro
indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
b) l'identita' del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e
l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e
rappresentante, quando tale rappresentante esista;
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista
diverso dal fornitore, l'identita' del professionista, la veste in cui
agisce nei confronti del consumatore, nonche' l'indirizzo geografico
rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un
pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore
e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per
identificarlo nel registro;
e) qualora l'attivita' del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli
estremi della competente autorita' di controllo.
Art. 67-sexies.
Informazioni relative al servizio finanziario
1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio
finanziario;
b) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore
per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri,
commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o,
se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del
prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario e' in
rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro
specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui
prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il
fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in
passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati
futuri;
d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non
versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le
informazioni fornite;
f) le modalita' di pagamento e di esecuzione, nonche' le caratteristiche
essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento
da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo
all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se
addebitato;
h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri
servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti
complessivi derivanti dalla combinazione.
Art. 67-septies.
Informazioni relative al contratto a distanza
1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente
all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le
modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che
il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo
67-terdecies, comma 1, nonche' alle conseguenze derivanti dal mancato
esercizio di detto diritto;
b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione
permanente o periodica di servizi finanziari;
c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo
i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima
della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente
stabilite dal contratto in tali casi;
d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso,
comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere
inviata la comunicazione di recesso;
e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il
fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della
conclusione del contratto a distanza;
f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al
contratto a distanza e sul foro competente;
g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo,
nonche' la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del
consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a
distanza.
Art. 67-octies.
Informazioni relative al ricorso
1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e
di ricorso accessibili al consumatore che e' parte del contratto a
distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' che consentono al
Consumatore di avvalersene;
b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di
indennizzo.
Art. 67-novies.
Comunicazioni mediante telefonia vocale
1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:
a) l'identita' del fornitore e il fine commerciale della chiamata
avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio
di qualsiasi conversazione con il consumatore;
b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le
informazioni seguenti:
1) l'identita' della persona in contatto con il consumatore e il suo
rapporto con il fornitore;
2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio
finanziario;
3) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore
per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite
il fornitore o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base
di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare
quest'ultimo;
4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non
versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente
all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le
modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che
il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo
67-terdecies, comma 1.
2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono
disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica
in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi
ai sensi dell'articolo 67-undecies.
Art. 67-decies.
Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni
1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies,
67-sexies, 67-septies e 67-octies sono applicabili le disposizioni piu'
rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta
del servizio o del prodotto interessato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione
europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione
preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.
3. Le autorita' di vigilanza del settore bancario, assicurativo,
finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero
dello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per le
materie di rispettiva competenza.
4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei
consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi
telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 67-undecies.
Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni
preliminari
1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni
contrattuali, nonche' le informazioni di cui agli articoli 67-quater,
67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies,
su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e
accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia
vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.
2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la
conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo e' stato concluso
su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a
distanza che non consente di trasmettere le
condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1.
3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo
richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su
supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la
tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' non sia
incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio
finanziario prestato.
Art. 67-duodecies.
Diritto di recesso
1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per
recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti a
distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle
assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi
pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di
recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle
assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere
dal momento in cui al consumatore e' comunicato che il contratto e'
stato concluso;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e
le informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data e'
successiva a quella di cui alla lettera a).
4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e'
sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del
diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base
individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono
stati gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato
finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare e che
possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i
servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi
gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di
scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla
presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in
contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su
valute e su tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe
polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita
richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo
diritto di recesso, nonche' ai contratti di assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato
l'evento assicurato;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico
ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al
consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies,
comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello
scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai
sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione
scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-septies,
comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di
credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio
finanziario e' aggiunto un altro contratto a distanza riguardante
servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di
un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo e'
risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo
diritto di recesso secondo le modalita' fissate dal presente articolo.
Art. 67-ter decies.
Pagamento del servizio fornito prima del recesso
1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto
dall'articolo 67-duodecies, comma 1, e' tenuto a pagare solo l'importo
del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore
conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto puo'
iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di
assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al
periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
2. L'importo di cui al comma 1 non puo':
a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio gia'
fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a
distanza;
b) essere di entita' tale da poter costituire una penale.
3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il pagamento di un
importo in base al comma 1 se non e' in grado di provare che il
consumatore e' stato debitamente informato dell'importo dovuto, in
conformita' all'articolo 67-septies, comma l, lettera a). Egli non puo'
tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio
all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di
esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies, comma
1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.
4. Il fornitore e' tenuto a rimborsare al consumatore, entro quindici
giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformita' del
contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il
periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione
di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni
derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto
medesimo ha avuto effetto.
5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e
gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da
quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di
recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente
corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative.
6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare
o mantenere diritti di proprieta' su terreni o edifici esistenti o
progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del
recesso e' subordinata alla restituzione di cui al comma 5.
Art. 67-quater decies.
Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza
1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento con carte di credito,
debito o con altri strumenti di Pagamento, ove cio' sia previsto tra le
modalita' di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo
67-sexies, comma 1, lettera f).
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento
riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali
questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero
l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o
fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore
le somme riaccreditate al consumatore.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, sul valore probatorio
della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' in capo all'ente
che emette o fornisce lo strumento di pagamento, l'onere di provare che
la transazione di pagamento e' stata autorizzata, accuratamente
registrata e contabilizzata e che la medesima non e' stata alterata da
guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento
non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.
4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito
di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza
conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare,
alle esigenze di integrita', di autenticita' e di tracciabilita' delle
operazioni medesime.
Art. 67-quinquies decies.
Servizi non richiesti
1. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in
caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di
risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-septies-decies, ogni
servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica
commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
Art. 67-sexies decies.
Comunicazioni non richieste
1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di
comunicazione a distanza richiede il previo consenso del
consumatore:
a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante
dispositivo automatico;
b) telefax.
2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al
comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono
autorizzate se non e' stato ottenuto il consenso del consumatore
interessato.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i
consumatori.
Art. 67-septies decies.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene
alle norme di cui alla presente sezione, ovvero che ostacola l'esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al
consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro
cinquemila a euro cinquantamila.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, nonche' nell'ipotesi
della violazione dell'articolo 67-novies decies, comma 3, i limiti
minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono raddoppiati.
3. Le autorita' di vigilanza dei settori bancario, assicurativo,
finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio
ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui
alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le
procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
4. Il contratto e' nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola
l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non
rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli
obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo
significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.
5. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga
le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di
assicurazione l'impresa e' tenuta alla restituzione dei premi pagati e
deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il
contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le
somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli
altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E' fatto salvo il
diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
Art. 67-octies decies.
Irrinunciabilita' dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono
irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare
il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della
presente sezione. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal
consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque
essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente
sezione.
Art. 67-novies decies.
Ricorso giurisdizionale o amministrativo
1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui
all'articolo 137, sono legittimate a proporre alle competenti autorita'
di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di
tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per
l'accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione.
2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui
all'articolo 137, sono legittimate a proporre all'autorita' giudiziaria
l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni
della presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari
ai sensi dell'articolo 140.
3. Le autorita' di vigilanza nei settori bancario, assicurativo,
finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei
rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1,
ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di
pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.
4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in
materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento,
ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorita' di vigilanza di
settore.
Art. 67-vicies.
Composizione extragiudiziale delle controversie
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello
sviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorita'
di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci
procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di
controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti
dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano
nell'ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).
2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie
comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che
adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.
Art. 67-vicies semel.
Onere della prova
1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del
contratto;
c) l'esecuzione del contratto;
d) la responsabilita' per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti
dal contratto.
2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica
dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai
sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t).
Art. 67-vicies bis.
Misure transitorie
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei
confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha
ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi
corrispondenti a quelli in essa previsti.".
Art. 10.
Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206
1. Al comma 1 dell'articolo 82 del Codice del consumo le parole:
"articolo 83" e "articolo 84", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "articolo 84" e "articolo 83".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 82 del citato decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 82 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente
capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'art. 84, venduti
od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal
venditore, di cui all'art. 83.
2. Il presente capo si applica altresi' ai pacchetti turistici negoziati
al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le
disposizioni previste negli articoli da 64 a 67".
Art. 11.
Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206
1. Al comma 2 dell'articolo 84 del Codice del consumo, le parole:
"della presente sezione" sono sostituite dalle seguenti: "del presente
capo".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 84 del citato decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 84 (Pacchetti turistici). - 1. I pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti
dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di
durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una
notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui
all'art. 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del
pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto
turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del
presente capo".
Art. 12.
Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206
1. Al comma 1 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole:
"il Ministero delle attivita' produttive" sono sostituite dalle
seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei Ministri".
2. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole: " con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze".
3. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, e' aggiunto
infine, il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349.".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 100 del citato decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 100 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un fondo nazionale di garanzia, per
consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o
dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del
consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una
immediata disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti
da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al
comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari al due per cento
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di
cui all'art. 99, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti
dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi
del comma 2.
4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del
soggetto inadempiente.
5. Le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di
cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349".
Art. 13.
Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 108 del Codice del consumo e'
aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis". La procedura istruttoria per
l'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 107, e'
stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione
competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione
degli atti e la verbalizzazione.".
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 108 del citato decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 108 (Disposizioni procedurali). - 1. Il provvedimento adottato ai
sensi dell'art. 107 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o
ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato,
con l'indicazione dei termini e delle Autorita' competenti cui e'
possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni
dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per
la pubblica o privata incolumita', prima dell'adozione delle misure di
cui all'art. 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito
di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di
presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base
agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in
particolare, gli interessati possono presentare all'Autorita' competente
osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in
seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa
dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al
procedimento.
3-bis. La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti emanati
ai sensi dell'art. 107, e' stabilita con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il
contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione".
Art. 14.
Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206
1. La rubrica dell'articolo 115 del Codice del consumo e' sostituita
dalla seguente:
"Prodotto e produttore".
2. All'articolo 115 del Codice del consumo, dopo il comma 2 e' aggiunto
il seguente:
"2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricante del
prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia
prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli
dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente
l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.".
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 115 del citato decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 115 (Prodotto e produttore). - 1. Prodotto, ai fini del presente
titolo, e' ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o
immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.
2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricante del
prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia
prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli
dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente
l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore".
Art. 15.
Modifiche all'articolo 130 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206
1. Al comma 7, lettera b), dell'articolo 130 del Codice del consumo,
le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".
2. Al comma 9, lettera a), dell'articolo 130 del Codice del consumo le
parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 130 del citato decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 130 (Diritti del consumatore). - 1. Il venditore e' responsabile
nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita'
esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione
o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione
adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai
commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare
il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il
rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente
oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso
uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in
confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di
conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito
senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un
congruo tennine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e
dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili
per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle
spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i
materiali.
7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione
del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione
del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si
tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo'
offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i
seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il
venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in
ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo
accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico
rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato
possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della
riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del
contratto".
Art. 16.
Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206
1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 139 del Codice del
consumo, dopo la parola: "agire" sono inserite le seguenti: ", ai sensi
dell'articolo 140,".
2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 139 del Codice del consumo,
dopo le parole: "legge 6 agosto 1990, n. 223," sono inserite le
seguenti: ", e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al
testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177,".
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 139 del citato decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 139 (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 sono
legittimate ad agire, ai sensi dell'art. 140, a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto
dall'art. 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle
ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori
contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonche'
dalle seguenti disposizioni legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese
quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122,
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal
decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n.
362, concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano.
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni
riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco
degli enti legittimati a propone azioni inibitorie a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire, ai sensi del presente
articolo e secondo le modalita' di cui all'art. 140, nei confronti di
atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti
in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato".
Art. 17.
Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206
l. Al comma 1 dell'articolo 140 del Codice del consumo, dopo la
parola: "legittimati" sono inserite le seguenti: "nei casi ivi
previsti".
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 140 del citato decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 140 (Procedura). - 1. I soggetti di cui all'art. 139 sono
legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la
pubblicita' del provvedimento puo' contribuire a correggere o eliminare
gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche' i soggetti di cui all'art.
139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la
procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'art.
2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche'
agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione
delle controversie in materia di consumo a norma dell'art. 141. La
procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal
rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, e'
depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo
nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarita'
formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il
verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta solo
dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni
abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del
comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento
lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai
sensi del comma 1, puo' attivare la procedura di conciliazione di cui al
comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o
gia' avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del
procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione
della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il
giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e,
anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso
di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a
1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati
alla gravita' del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi
risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti
possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio
affinche', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette
somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di
apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle attivita' produttive, per finanziare iniziative a
vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a
669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla
connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al
presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.
10. Per le associazioni di cui all'art. 139 l'azione inibitoria prevista
dall'art. 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati
con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in
materia di servizi pubblici ai sensi dell'art. 33 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della
legge 31 luglio 1997, n. 249".
Art. 18.
Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206
1. Il comma 2 dell'articolo 141 del Codice del consumo e' sostituito
dal seguente: "2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta
le disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di
composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo
che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della
Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli
organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE
della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili
agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero
dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia,
comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto
elenco ed assicura, altresi', gli ulteriori adempimenti connessi
all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del
25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di
organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie
in materia di consumo.".
2. Al comma 3 dell'articolo 141 del Codice del consumo, le parole:
"articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2, comma 4".
Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 141 del citato decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 141 (Composizione extra giudiziale delle controversie). - 1. Nei
rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare
procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle
controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della
giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le
disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di composizione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si
conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della
Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli
organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE
della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili
agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero
dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia,
comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto
elenco ed assicura, altresi', gli ulteriori adempimenti connessi
all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del
25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di
organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie
in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale
delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi
dell'art. 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei
consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano
alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il consumatore non puo' essere privato in nessun caso del diritto di
adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di
composizione extragiudiziale".
Art. 19.
Modifiche agli Allegati al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. L'allegato I al Codice del consumo e' abrogato.
Art. 20.
Modifiche di denominazione
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, ogni riferimento nel Codice del consumo al Ministero o Ministro
delle attivita' produttive deve intendersi riferito al Ministero o al
Ministro dello sviluppo economico.
Nota all'art. 20:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, e' il seguente: "2. Al Ministero dello sviluppo economico
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del
Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di
sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del
presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale e'
trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti
altresi' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza
per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita' (NARS) e l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF)
di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144".
Art. 21.
Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione
della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza
di servizi finanziari ai consumatori, e' abrogato.
Nota all'art. 21:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, si
vedano le note alle premesse.
Art. 22.
Clausola di invarianza degli oneri
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle
disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse
umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Bonino, Ministro per le politiche europee
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Mastella