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Decreto 13 Novembre 2007

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1028/2006, del Consiglio e n. 557/2007, della Commissione e del decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003.

(GU n. 297 del 22-12-2007)

 

 

 



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1028/2006, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 557/2007, del 23 maggio 2007 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006;
Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
Visto il decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003, recante l'attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene degli alimenti;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed in particolare l'art. 4 che impone il riconoscimento, da parte dell'Autorita' sanitaria, degli stabilimenti che manipolano gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, che recepisce la direttiva 2000/13/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita';
Visto il decreto 16 dicembre 1991, n. 434 relativo all'applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 137;
Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419, il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova e' esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tramite gli organi preposti agli accertamenti per la repressione delle frodi e che le Regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono a coordinare la loro specifica attivita' col Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Considerato che taluni articoli del decreto 16 dicembre 1991, n. 434 risultano superati dalle disposizioni della nuova normativa comunitaria sulla commercializzazione delle uova e che, pertanto, andrebbero abrogati;
Considerato che il regolamento (CE) del Consiglio n. 1028/2006 consente ai centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare di non avere in dotazione l'attrezzatura per la classificazione delle uova in base al peso;
Considerato che, per semplificare le procedure amministrative, appare opportuno affidare alle Regioni e Province autonome l'autorizzazione dei centri d'imballaggio;
Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 4 marzo 2005;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome nell'adunanza del 1° agosto 2007, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decretano:

Titolo I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 1028/2006 del Consiglio e n. 557/2007 della Commissione, il presente decreto attua le condizioni di commercializzazione delle uova per il consumo umano sul territorio italiano, comprese quelle destinate agli scambi, all'importazione e all'esportazione.
2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1028/2006, sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:
a) nel luogo di produzione, o
b) nella "regione di produzione" (in un "mercato pubblico locale" o nella "vendita porta a porta").
Le uova di cui al presente comma devono comunque essere marchiate con il codice del produttore, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del regolamento (CE) n. 1028/2006, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) indicati al comma n. 1. Sono parte integrante del presente decreto le ulteriori seguenti definizioni:
a) "mercato pubblico locale": qualsiasi mercato di prodotti alimentari per la vendita al minuto;
b) "vendita porta a porta": la vendita effettuata direttamente dal produttore presso il domicilio del consumatore finale;
c) "regione di produzione": area di territorio compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione.


Titolo II

Art. 2.
Autorizzazione dei centri d'imballaggio di uova
1. I centri d'imballaggio uova sono autorizzati dalle Regioni e Province autonome competenti per territorio, previo accertamento delle condizioni previste all'art. 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione ed acquisizione del codice di cui al comma 3.
2. Fatte salve le deroghe sulla dotazione delle attrezzature disposte per i centri d'imballaggio che lavorano in esclusiva per l'industria alimentare e non alimentare, per l'ottenimento dell'autorizzazione i soggetti interessati devono presentare domanda alle Regioni o Province autonome di competenza, sulla base del modello fac-simile allegato I, trasmettendone copia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR VII, di seguito denominato "Mipaaf". La predetta domanda, per poter essere accolta, deve contenere copia del decreto di riconoscimento rilasciato dalle Regioni o Province autonome ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.
3. Ai centri d'imballaggio e' attribuito dal Mipaaf un codice di identificazione costituito dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT della Provincia, costituito da tre numeri e da un numero, progressivo per ciascuna Provincia, anch'esso di tre cifre. Il predetto codice e' comunicato alle Regioni interessate, anche via elettronica, dopo che le Regioni stesse hanno espletato i dovuti accertamenti. Il Mipaaf, tenuto conto delle nuove autorizzazioni, terra' aggiornata la lista dei centri d'imballaggio di uova pubblicata sul proprio sito internet (www.politicheagricole.gov.it).
4. Le Regioni e Province autonome verificano in qualsiasi momento e comunque almeno ogni tre anni, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 per il mantenimento dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio ricadenti nel proprio territorio.

Art. 3.
Revoca dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio di uova
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 434/1991 qualora, a seguito di un controllo effettuato dalle Regioni e Province autonome, dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato "Ispettorato" o dagli altri organismi di controllo abilitati, si riscontrino delle non conformita' agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale, l'autorizzazione rilasciata ai centri d'imballaggio uova e' revocata o sospesa fino al momento del ripristino del rispetto degli obblighi stessi.
2. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione e' fatta direttamente dalle Regioni e Province autonome, presso cui devono pervenire anche le segnalazioni di irregolarita' riscontrate dagli altri organismi di controllo, le quali provvedono a darne comunicazione al Mipaaf per l'aggiornamento della lista dei centri d'imballaggio.
3. Qualora se ne ravvisasse la necessita', il Mipaaf puo' chiedere direttamente alle Regioni o Province autonome eventuali revoche o sospensioni dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio che dovessero risultare inadempienti agli obblighi previsti dalla legge n. 137/1991 e successivo decreto ministeriale di applicazione n. 434/1991, relativamente al versamento delle quote annuali.
4. Salvo le tolleranze di cui agli articoli da 26 a 28 e, per le uova importate, alle disposizioni dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 557/2007, qualora venga riscontrata una non conformita' alle norme del presente decreto su una partita di uova, gli organi di controllo ne vietano la commercializzazione fino a quando non venga fornita la prova del ripristino della conformita' alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale.

Titolo III
DICITURE OBBLIGATORIE

Art. 4.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 12 del regolamento (CE) n. 557/2007, l'indicazione della quantita' netta di prodotto, di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, puo' essere espressa in peso o in numero di uova.


Art. 5.
Sistemi di allevamento

1. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per l'etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, i centri d'imballaggio appongono sulle uova e sugli imballaggi della categoria "A", unitamente al codice obbligatorio distintivo del produttore e del sistema di allevamento, una delle seguenti diciture:
 

=====================================================================

   Sull'imballaggio   |      Sulle uova      |      Sulle uova

    (obbligatorie)    |    (obbligatorie)    |     (facoltative)

=====================================================================

a) {Uova da           |                      |

allevamento           |                      |

all'aperto}           |1IT - - -             |{Aperto}

---------------------------------------------------------------------

b) {Uova da           |                      |

allevamento a terra}  |2IT - - -             |{A terra}

---------------------------------------------------------------------

c) {Uova da           |                      |

allevamento in gabbie}|3IT - - -             |{Gabbie}

---------------------------------------------------------------------

d) {Uova da           |                      |

agricoltura biologica}|0IT - - -             |{All.Bio}.



2. Per poter apporre sugli imballaggi e sulle uova le diciture di cui al comma precedente, gli allevatori devono attenersi al rispetto dei requisiti minimi in allevamento indicati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 557/2007. Inoltre quando le galline ovaiole sono allevate in gabbie che rispettano i requisiti prescritti nel capitolo III della direttiva del Consiglio 1999/74/CE, al termine "gabbie" puo' essere aggiunto l'aggettivo "attrezzate". Inoltre, all'interno o all'esterno dell'imballaggio deve essere riportata la spiegazione del codice di cui all'art. 5.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, fino al 30 giugno 2008, la marchiatura delle uova "A" con il codice del produttore non e' obbligatoria per le uova di origine comunitaria, destinate alla trasformazione, ritirate direttamente e sotto la propria responsabilita', dall'industria alimentare presso i propri abituali fornitori. Dal 1° luglio 2008 tale esenzione vale per tutte le uova spedite direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare dagli operatori che presentano specifica richiesta alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio che, al riguardo, informa il Mipaaf. Nei casi di cui al presente comma e' sufficiente barrare l'apposita casella presente nel facsimile di domanda all'allegato I.
4. Le uova di categoria "B", commercializzate sul territorio nazionale, sono esonerate dagli obblighi di stampigliatura come previsto dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006. Le uova industriali, inadatte al consumo umano, debbono essere commercializzate in imballaggi contraddistinti da una fascetta o etichetta di colore rosso che reca i riferimenti di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 557/2007, riportata in allegato II.

Art. 6.
Codice distintivo del produttore

1. Per poter operare i detentori di galline ovaiole devono ottenere la registrazione dell'allevamento ed il rilascio del codice distintivo del produttore e del sistema di allevamento delle ovaiole, secondo le modalita' prescritte dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Soltanto questi produttori, nei cui allevamenti sono soddisfatti i requisiti minimi per la protezione delle galline ovaiole stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 557/2007, nonche' nel citato decreto legislativo, possono fornire ai centri d'imballaggio le uova sulle quali apporre le prescritte diciture.
2. I detentori di galline riproduttrici del genere gallus interessati a cedere per il consumo le uova non incubabili qualora rispondano ai requisiti di cui all'allegato II, punto 4 del regolamento (CE) n. 557/2007, possono chiedere il rilascio del codice distintivo del produttore e del sistema di allevamento "a terra" secondo le modalita' di cui al comma successivo.
3. Per il rilascio del codice distintivo dell'allevamento, gli interessati devono inoltrare domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2003, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che nella fattispecie ha la funzione di autorita' sanitaria di controllo. Ogni modifica dei dati richiesti per la registrazione degli allevamenti deve essere tempestivamente comunicata all'ASL stessa.
4. I Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti registrano gli allevamenti di galline ovaiole, con i relativi codici distintivi e con tutti gli elementi identificativi previsti all'allegato E del decreto legislativo n. 267/2003, nella banca dati anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Il Ministero della salute fornisce al Mipaaf e all'Ispettorato, l'accesso alle informazioni necessarie per la costituzione di un elenco nazionale dei produttori di uova suddiviso per sistema di allevamento e per la rilevazione del numero di galline allevate di cui all'art. 11, comma 3, al fine di consentire all'Amministrazione di ottemperare agli obblighi che la normativa comunitaria impone in merito alla trasmissione dei dati statistici.
5. I Ministeri interessati utilizzeranno i dati di cui all'elenco nazionale al fine di assicurare, ciascuno nel proprio ambito di competenza, i necessari controlli.
6. I Servizi veterinari provvedono a mantenere aggiornata l'anagrafe degli stabilimenti di allevamento delle galline ovaiole, registrando ogni variazione, ivi compresi provvedimenti di sospensione o di eventuale revoca, nella BDN entro quindici giorni dalla variazione medesima.
7. La timbratura delle uova con il codice del produttore puo' essere effettuata sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro d'imballaggio che effettua la classificazione. Qualora le uova siano consegnate da un produttore ad un centro d'imballaggio situato in un altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo di produzione.
8. Nel caso di trasferimento di uova non classificate da un centro d'imballaggio ad un altro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore antecedentemente alla spedizione al secondo centro d'imballaggio.

Titolo IV
DICITURE FACOLTATIVE

Art. 7.
Origine delle uova
1. Sulle uova e sugli imballaggi e' possibile apporre direttamente, da parte dei soggetti interessati, diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova purche' tale origine sia rilevabile dal codice distintivo del produttore di cui al precedente art. 5; in tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato competente per territorio.

Art. 8.
Tipo di alimentazione
1. I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sugli imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in conformita' con la normativa vigente in materia di alimentazione animale (Regolamento (CE) n. 183/2005), non potranno in alcun caso contenere riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso.
2. Nel caso di utilizzo delle diciture di cui al comma 1, si applicano i seguenti requisiti minimi:
a) i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime che puo' comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali;
b) fatto salvo quanto previsto alla lettera a), qualora sia fatto riferimento ad un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato mentre, qualora sia fatto riferimento a piu' di un cereale, ciascuno di essi deve rappresentare almeno il 5% della formula del mangime.
3. I produttori ed i centri d'imballaggio interessati all'utilizzo delle diciture relative al sistema di alimentazione sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato competente per territorio, il quale procede, almeno una volta l'anno, ad ispezioni presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare la corrispondenza delle indicazioni utilizzate.

Art. 9.
Utilizzo della dicitura extra
1. I centri d'imballaggio delle uova possono apporre sugli imballaggi la dicitura "EXTRA" o "EXTRA FRESCHE", a condizione che sull'imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile:
a) la data di deposizione e
b) il termine di nove giorni dalla predetta data di deposizione.
2. Nei casi di cui al presente articolo, la data di deposizione deve essere indicata anche sulle uova e puo' essere apposta direttamente dal produttore.
Al riguardo si applicano le seguenti disposizioni:
a) i centri d'imballaggio ed i produttori interessati debbono darne comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato competente per territorio. Nel caso che le due suddette figure professionali sono riunite nella stessa impresa, e' sufficiente una unica comunicazione;
b) i produttori ed i centri d'imballaggio di cui al presente articolo sono soggetti ad ispezioni periodiche da parte dell'Ispettorato almeno con frequenza semestrale.

Art. 10.
1. Per l'utilizzo delle diciture facoltative di cui agli articoli 7, 8 e 9 e di eventuali altre, purche' conformi alle disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992, non necessita l'autorizzazione ministeriale. In tali casi, la comunicazione al Mipaaf va effettuata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'utilizzo delle diciture, al fine di consentire la verifica della compatibilita' con la vigente normativa.
2. Gli organi di controllo verificano direttamente l'osservanza delle disposizioni del presente decreto sulla base delle comunicazioni che i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare. In caso di non conformita' verranno attuate le disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 4.

Titolo V

Art. 11.
Tenuta dei registri

A) Produttori.
1. I produttori devono tenere una registrazione delle informazioni relative ai metodi di allevamento indicando, per ognuno di essi:
a) la data di introduzione, l'eta' al momento dell'introduzione e il numero delle galline ovaiole;
b) il numero di galline eliminate e relativa data;
c) la produzione giornaliera di uova;
d) il numero e/o il peso delle uova vendute o consegnate ogni giorno o secondo altre modalita';
e) il nome e l'indirizzo degli acquirenti.
2. Qualora il tipo di alimentazione sia indicato conformemente all'art. 9 i produttori, fatti salvi i requisiti di cui al regolamento n. 183/2005, registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione:
a) la quantita' e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto;
b) la data di consegna dei mangimi.
3. Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere ripartite per pollaio.
B) Centri d'imballaggio. 1. I centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:
a) i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;
b) dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria di qualita' e, quando possibile, di peso;
c) i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di imballaggio, incluso il codice di tali centri e la data di durata minima;
d) i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione;
e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualita' e, quando possibile, per categoria di peso, la data di imballaggio per le uova della categoria B o la data di durata minima per le uova della categoria A e per acquirente, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del medesimo.
I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.
2. Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell'art. 9, i centri di imballaggio che si avvalgono di tali diciture registrano separatamente tali uova conformemente al paragrafo 1.
C) Raccoglitori. 1. I raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:
a) i quantitativi di uova raccolti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;
b) i quantitativi di uova consegnate ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del nome, dell'indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione.

Titolo VI

Art. 12.
Disposizioni finali

1. Le Regioni e le Province autonome mettono a disposizione dei consumatori le informazioni che consentono di interpretare correttamente i codici distintivi del produttore apposti sulle uova ed in particolare:
1) lo Stato membro o Paese terzo di produzione;
2) il sistema di allevamento;
3) la denominazione e sede dell'azienda in cui ha avuto luogo la produzione;
4) gli estremi della ASL competente per l'allevamento di produzione.
Le predette informazioni possono essere comunicate al consumatore direttamente nei punti vendita.
2. Tutti i registri previsti dal presente decreto devono essere tenuti aggiornati almeno settimanalmente e conservati per almeno dodici mesi. In luogo dei predetti registri separati, ogni qualvolta cio' sia possibile, e' consentito utilizzare uno o piu' registri o altro tipo di registrazione (fatture, bolle di consegna ecc.), inclusa quella informatica, riportanti tutte le informazioni prescritte.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno civile precedente, le aziende alle quali e' stato rilasciato il codice di cui all'art. 5, inseriscono nella BDN di cui all'art. 5, comma 4, la rilevazione del numero medio di galline ovaiole presenti negli allevamenti (pari al numero di galline allevate moltiplicate per il numero di settimane di produzione diviso 52). Il predetto inserimento puo' essere effettuato direttamente dalle aziende o tramite le associazioni professionali delegate ed abilitate dal Ministero della salute.
4. Il decreto ministeriale 4 marzo 2005 e' abrogato. Sono inoltre abrogati gli articoli da 1 a 4, gli allegati A e B e le tabelle del decreto ministeriale 16 dicembre 1991, n. 434.
5. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, il presente decreto si applica per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto a rendere applicativo il regolamento n. 557/2007, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia ai corrispondenti articoli del regolamento (CE) n. 557/2007.
6. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2007

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
De Castro

Il Ministro della salute
Turco

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 206


Allegati I e II
omessi