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Decreto 13 Novembre 2007
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1028/2006, del Consiglio e n. 557/2007, della Commissione e del decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003.
(GU n. 297 del 22-12-2007)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1028/2006, del 19 giugno
2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 557/2007, del 23 maggio
2007 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
1028/2006;
Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991,
relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e
all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari;
Visto il decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003, recante
l'attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione
delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di
allevamento;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene degli alimenti;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia
di igiene per gli alimenti di origine animale ed in particolare l'art. 4
che impone il riconoscimento, da parte dell'Autorita' sanitaria, degli
stabilimenti che manipolano gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio
delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modifiche, che recepisce la direttiva 2000/13/CE, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita';
Visto il decreto 16 dicembre 1991, n. 434 relativo all'applicazione
della legge 10 aprile 1991, n. 137;
Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419,
il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la
commercializzazione delle uova e' esercitato dagli organi centrali e
periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tramite gli
organi preposti agli accertamenti per la repressione delle frodi e che
le Regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza,
provvedono a coordinare la loro specifica attivita' col Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
Considerato che taluni articoli del decreto 16 dicembre 1991, n. 434
risultano superati dalle disposizioni della nuova normativa comunitaria
sulla commercializzazione delle uova e che, pertanto, andrebbero
abrogati;
Considerato che il regolamento (CE) del Consiglio n. 1028/2006 consente
ai centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria
alimentare e non alimentare di non avere in dotazione l'attrezzatura per
la classificazione delle uova in base al peso;
Considerato che, per semplificare le procedure amministrative, appare
opportuno affidare alle Regioni e Province autonome l'autorizzazione dei
centri d'imballaggio;
Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione
delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e,
conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 4 marzo 2005;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato le Regioni e le Province autonome nell'adunanza del 1° agosto
2007, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n.
428;
Decretano:
Titolo I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 1028/2006 del Consiglio e n.
557/2007 della Commissione, il presente decreto attua le condizioni di
commercializzazione delle uova per il consumo umano sul territorio
italiano, comprese quelle destinate agli scambi, all'importazione e
all'esportazione.
2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1028/2006,
sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione le uova
vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:
a) nel luogo di produzione, o
b) nella "regione di produzione" (in un "mercato pubblico locale" o
nella "vendita porta a porta").
Le uova di cui al presente comma devono comunque essere marchiate con il
codice del produttore, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del regolamento
(CE) n. 1028/2006, ad eccezione di quelle provenienti da produttori
aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e
l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o
comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai
regolamenti (CE) indicati al comma n. 1. Sono parte integrante del
presente decreto le ulteriori seguenti definizioni:
a) "mercato pubblico locale": qualsiasi mercato di prodotti alimentari
per la vendita al minuto;
b) "vendita porta a porta": la vendita effettuata direttamente dal
produttore presso il domicilio del consumatore finale;
c) "regione di produzione": area di territorio compresa entro un raggio
massimo di 10 km dal luogo di produzione.
Titolo II
Art. 2.
Autorizzazione dei centri d'imballaggio di uova
1. I centri d'imballaggio uova sono autorizzati dalle Regioni e
Province autonome competenti per territorio, previo accertamento delle
condizioni previste all'art. 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 della
Commissione ed acquisizione del codice di cui al comma 3.
2. Fatte salve le deroghe sulla dotazione delle attrezzature disposte
per i centri d'imballaggio che lavorano in esclusiva per l'industria
alimentare e non alimentare, per l'ottenimento dell'autorizzazione i
soggetti interessati devono presentare domanda alle Regioni o Province
autonome di competenza, sulla base del modello fac-simile allegato I,
trasmettendone copia al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR VII, di
seguito denominato "Mipaaf". La predetta domanda, per poter essere
accolta, deve contenere copia del decreto di riconoscimento rilasciato
dalle Regioni o Province autonome ai sensi dell'art. 4 del regolamento
(CE) n. 853/2004.
3. Ai centri d'imballaggio e' attribuito dal Mipaaf un codice di
identificazione costituito dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT della
Provincia, costituito da tre numeri e da un numero, progressivo per
ciascuna Provincia, anch'esso di tre cifre. Il predetto codice e'
comunicato alle Regioni interessate, anche via elettronica, dopo che le
Regioni stesse hanno espletato i dovuti accertamenti. Il Mipaaf, tenuto
conto delle nuove autorizzazioni, terra' aggiornata la lista dei centri
d'imballaggio di uova pubblicata sul proprio sito internet
(www.politicheagricole.gov.it).
4. Le Regioni e Province autonome verificano in qualsiasi momento e
comunque almeno ogni tre anni, la sussistenza dei requisiti di cui
all'art. 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 per il mantenimento
dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio ricadenti nel proprio
territorio.
Art. 3.
Revoca dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio di uova
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale
n. 434/1991 qualora, a seguito di un controllo effettuato dalle Regioni
e Province autonome, dall'Ispettorato centrale per il controllo della
qualita' dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato
"Ispettorato" o dagli altri organismi di controllo abilitati, si
riscontrino delle non conformita' agli obblighi imposti dalla normativa
comunitaria e nazionale, l'autorizzazione rilasciata ai centri
d'imballaggio uova e' revocata o sospesa fino al momento del ripristino
del rispetto degli obblighi stessi.
2. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione e' fatta direttamente
dalle Regioni e Province autonome, presso cui devono pervenire anche le
segnalazioni di irregolarita' riscontrate dagli altri organismi di
controllo, le quali provvedono a darne comunicazione al Mipaaf per
l'aggiornamento della lista dei centri d'imballaggio.
3. Qualora se ne ravvisasse la necessita', il Mipaaf puo' chiedere
direttamente alle Regioni o Province autonome eventuali revoche o
sospensioni dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio che dovessero
risultare inadempienti agli obblighi previsti dalla legge n. 137/1991 e
successivo decreto ministeriale di applicazione n. 434/1991,
relativamente al versamento delle quote annuali.
4. Salvo le tolleranze di cui agli articoli da 26 a 28 e, per le uova
importate, alle disposizioni dell'art. 30 del regolamento (CE) n.
557/2007, qualora venga riscontrata una non conformita' alle norme del
presente decreto su una partita di uova, gli organi di controllo ne
vietano la commercializzazione fino a quando non venga fornita la prova
del ripristino della conformita' alle disposizioni della normativa
comunitaria e nazionale.
Titolo III
DICITURE OBBLIGATORIE
Art. 4.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 12 del regolamento (CE) n.
557/2007, l'indicazione della quantita' netta di prodotto, di cui
all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
puo' essere espressa in peso o in numero di uova.
Art. 5.
Sistemi di allevamento
1. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per l'etichettatura
dei prodotti da agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n.
2092/91 del Consiglio, i centri d'imballaggio appongono sulle uova e
sugli imballaggi della categoria "A", unitamente al codice obbligatorio
distintivo del produttore e del sistema di allevamento, una delle
seguenti diciture:
=====================================================================
Sull'imballaggio | Sulle uova | Sulle uova
(obbligatorie) | (obbligatorie) | (facoltative)
=====================================================================
a) {Uova da | |
allevamento | |
all'aperto} |1IT - - - |{Aperto}
---------------------------------------------------------------------
b) {Uova da | |
allevamento a terra} |2IT - - - |{A terra}
---------------------------------------------------------------------
c) {Uova da | |
allevamento in gabbie}|3IT - - - |{Gabbie}
---------------------------------------------------------------------
d) {Uova da | |
agricoltura biologica}|0IT - - - |{All.Bio}.
2. Per poter apporre sugli imballaggi e sulle uova le diciture di cui al
comma precedente, gli allevatori devono attenersi al rispetto dei
requisiti minimi in allevamento indicati nell'allegato II del
regolamento (CE) n. 557/2007. Inoltre quando le galline ovaiole sono
allevate in gabbie che rispettano i requisiti prescritti nel capitolo
III della direttiva del Consiglio 1999/74/CE, al termine "gabbie" puo'
essere aggiunto l'aggettivo "attrezzate". Inoltre, all'interno o
all'esterno dell'imballaggio deve essere riportata la spiegazione del
codice di cui all'art. 5.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, fino al 30 giugno
2008, la marchiatura delle uova "A" con il codice del produttore non e'
obbligatoria per le uova di origine comunitaria, destinate alla
trasformazione, ritirate direttamente e sotto la propria responsabilita',
dall'industria alimentare presso i propri abituali fornitori. Dal 1°
luglio 2008 tale esenzione vale per tutte le uova spedite direttamente
dal sito di produzione all'industria alimentare dagli operatori che
presentano specifica richiesta alla Regione o Provincia autonoma
competente per territorio che, al riguardo, informa il Mipaaf. Nei casi
di cui al presente comma e' sufficiente barrare l'apposita casella
presente nel facsimile di domanda all'allegato I.
4. Le uova di categoria "B", commercializzate sul territorio nazionale,
sono esonerate dagli obblighi di stampigliatura come previsto dall'art.
4 del regolamento (CE) n. 1028/2006. Le uova industriali, inadatte al
consumo umano, debbono essere commercializzate in imballaggi
contraddistinti da una fascetta o etichetta di colore rosso che reca i
riferimenti di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 557/2007,
riportata in allegato II.
Art. 6.
Codice distintivo del produttore
1. Per poter operare i detentori di galline ovaiole devono ottenere la
registrazione dell'allevamento ed il rilascio del codice distintivo del
produttore e del sistema di allevamento delle ovaiole, secondo le
modalita' prescritte dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267.
Soltanto questi produttori, nei cui allevamenti sono soddisfatti i
requisiti minimi per la protezione delle galline ovaiole stabiliti
nell'allegato II del regolamento (CE) n. 557/2007, nonche' nel citato
decreto legislativo, possono fornire ai centri d'imballaggio le uova
sulle quali apporre le prescritte diciture.
2. I detentori di galline riproduttrici del genere gallus interessati a
cedere per il consumo le uova non incubabili qualora rispondano ai
requisiti di cui all'allegato II, punto 4 del regolamento (CE) n.
557/2007, possono chiedere il rilascio del codice distintivo del
produttore e del sistema di allevamento "a terra" secondo le modalita'
di cui al comma successivo.
3. Per il rilascio del codice distintivo dell'allevamento, gli
interessati devono inoltrare domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2003, al Servizio veterinario dell'Azienda
sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che nella fattispecie
ha la funzione di autorita' sanitaria di controllo. Ogni modifica dei
dati richiesti per la registrazione degli allevamenti deve essere
tempestivamente comunicata all'ASL stessa.
4. I Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti registrano
gli allevamenti di galline ovaiole, con i relativi codici distintivi e
con tutti gli elementi identificativi previsti all'allegato E del
decreto legislativo n. 267/2003, nella banca dati anagrafe zootecnica (BDN)
istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Il Ministero della salute
fornisce al Mipaaf e all'Ispettorato, l'accesso alle informazioni
necessarie per la costituzione di un elenco nazionale dei produttori di
uova suddiviso per sistema di allevamento e per la rilevazione del
numero di galline allevate di cui all'art. 11, comma 3, al fine di
consentire all'Amministrazione di ottemperare agli obblighi che la
normativa comunitaria impone in merito alla trasmissione dei dati
statistici.
5. I Ministeri interessati utilizzeranno i dati di cui all'elenco
nazionale al fine di assicurare, ciascuno nel proprio ambito di
competenza, i necessari controlli.
6. I Servizi veterinari provvedono a mantenere aggiornata l'anagrafe
degli stabilimenti di allevamento delle galline ovaiole, registrando
ogni variazione, ivi compresi provvedimenti di sospensione o di
eventuale revoca, nella BDN entro quindici giorni dalla variazione
medesima.
7. La timbratura delle uova con il codice del produttore puo' essere
effettuata sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro
d'imballaggio che effettua la classificazione. Qualora le uova siano
consegnate da un produttore ad un centro d'imballaggio situato in un
altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo del
produttore prima di lasciare il luogo di produzione.
8. Nel caso di trasferimento di uova non classificate da un centro
d'imballaggio ad un altro, le uova sono stampigliate con il numero
distintivo del produttore antecedentemente alla spedizione al secondo
centro d'imballaggio.
Titolo IV
DICITURE FACOLTATIVE
Art. 7.
Origine delle uova
1. Sulle uova e sugli imballaggi e' possibile apporre direttamente,
da parte dei soggetti interessati, diciture e/o simboli relativi
all'origine delle uova purche' tale origine sia rilevabile dal codice
distintivo del produttore di cui al precedente art. 5; in tal caso, i
produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne
comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato competente
per territorio.
Art. 8.
Tipo di alimentazione
1. I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sugli
imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di
alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in
conformita' con la normativa vigente in materia di alimentazione animale
(Regolamento (CE) n. 183/2005), non potranno in alcun caso contenere
riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso.
2. Nel caso di utilizzo delle diciture di cui al comma 1, si applicano i
seguenti requisiti minimi:
a) i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi
solamente se costituiscono almeno il 60% in peso della formula del
mangime che puo' comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di
cereali;
b) fatto salvo quanto previsto alla lettera a), qualora sia fatto
riferimento ad un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il
30% della formula del mangime utilizzato mentre, qualora sia fatto
riferimento a piu' di un cereale, ciascuno di essi deve rappresentare
almeno il 5% della formula del mangime.
3. I produttori ed i centri d'imballaggio interessati all'utilizzo delle
diciture relative al sistema di alimentazione sono tenuti a darne
comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato competente
per territorio, il quale procede, almeno una volta l'anno, ad ispezioni
presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare la corrispondenza
delle indicazioni utilizzate.
Art. 9.
Utilizzo della dicitura extra
1. I centri d'imballaggio delle uova possono apporre sugli
imballaggi la dicitura "EXTRA" o "EXTRA FRESCHE", a condizione che
sull'imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile:
a) la data di deposizione e
b) il termine di nove giorni dalla predetta data di deposizione.
2. Nei casi di cui al presente articolo, la data di deposizione deve
essere indicata anche sulle uova e puo' essere apposta direttamente dal
produttore.
Al riguardo si applicano le seguenti disposizioni:
a) i centri d'imballaggio ed i produttori interessati debbono darne
comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato competente
per territorio. Nel caso che le due suddette figure professionali sono
riunite nella stessa impresa, e' sufficiente una unica comunicazione;
b) i produttori ed i centri d'imballaggio di cui al presente articolo
sono soggetti ad ispezioni periodiche da parte dell'Ispettorato almeno
con frequenza semestrale.
Art. 10.
1. Per l'utilizzo delle diciture facoltative di cui agli articoli 7,
8 e 9 e di eventuali altre, purche' conformi alle disposizioni del
decreto legislativo n. 109/1992, non necessita l'autorizzazione
ministeriale. In tali casi, la comunicazione al Mipaaf va effettuata con
almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'utilizzo delle diciture,
al fine di consentire la verifica della compatibilita' con la vigente
normativa.
2. Gli organi di controllo verificano direttamente l'osservanza delle
disposizioni del presente decreto sulla base delle comunicazioni che i
soggetti interessati sono tenuti ad effettuare. In caso di non
conformita' verranno attuate le disposizioni di cui all'art. 3,
paragrafo 4.
Titolo V
Art. 11.
Tenuta dei registri
A) Produttori.
1. I produttori devono tenere una registrazione delle informazioni
relative ai metodi di allevamento indicando, per ognuno di essi:
a) la data di introduzione, l'eta' al momento dell'introduzione e il
numero delle galline ovaiole;
b) il numero di galline eliminate e relativa data;
c) la produzione giornaliera di uova;
d) il numero e/o il peso delle uova vendute o consegnate ogni giorno o
secondo altre modalita';
e) il nome e l'indirizzo degli acquirenti.
2. Qualora il tipo di alimentazione sia indicato conformemente all'art.
9 i produttori, fatti salvi i requisiti di cui al regolamento n.
183/2005, registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun
tipo di alimentazione:
a) la quantita' e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto;
b) la data di consegna dei mangimi.
3. Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno
stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2
devono essere ripartite per pollaio.
B) Centri d'imballaggio. 1. I centri di imballaggio registrano
separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:
a) i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per
produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del
produttore e della data o del periodo di deposizione;
b) dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria
di qualita' e, quando possibile, di peso;
c) i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri
centri di imballaggio, incluso il codice di tali centri e la data di
durata minima;
d) i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di
imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del codice di
tali centri e della data o del periodo di deposizione;
e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualita'
e, quando possibile, per categoria di peso, la data di imballaggio per
le uova della categoria B o la data di durata minima per le uova della
categoria A e per acquirente, con l'indicazione del nome e
dell'indirizzo del medesimo.
I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.
2. Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino
l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi
dell'art. 9, i centri di imballaggio che si avvalgono di tali diciture
registrano separatamente tali uova conformemente al paragrafo 1.
C) Raccoglitori. 1. I raccoglitori registrano separatamente, per metodo
di allevamento e per giorno:
a) i quantitativi di uova raccolti, suddivisi per produttore, con
l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o
del periodo di deposizione;
b) i quantitativi di uova consegnate ai rispettivi centri di
imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del nome,
dell'indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di
deposizione.
Titolo VI
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Le Regioni e le Province autonome mettono a disposizione dei
consumatori le informazioni che consentono di interpretare correttamente
i codici distintivi del produttore apposti sulle uova ed in particolare:
1) lo Stato membro o Paese terzo di produzione;
2) il sistema di allevamento;
3) la denominazione e sede dell'azienda in cui ha avuto luogo la
produzione;
4) gli estremi della ASL competente per l'allevamento di produzione.
Le predette informazioni possono essere comunicate al consumatore
direttamente nei punti vendita.
2. Tutti i registri previsti dal presente decreto devono essere tenuti
aggiornati almeno settimanalmente e conservati per almeno dodici mesi.
In luogo dei predetti registri separati, ogni qualvolta cio' sia
possibile, e' consentito utilizzare uno o piu' registri o altro tipo di
registrazione (fatture, bolle di consegna ecc.), inclusa quella
informatica, riportanti tutte le informazioni prescritte.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno civile precedente, le
aziende alle quali e' stato rilasciato il codice di cui all'art. 5,
inseriscono nella BDN di cui all'art. 5, comma 4, la rilevazione del
numero medio di galline ovaiole presenti negli allevamenti (pari al
numero di galline allevate moltiplicate per il numero di settimane di
produzione diviso 52). Il predetto inserimento puo' essere effettuato
direttamente dalle aziende o tramite le associazioni professionali
delegate ed abilitate dal Ministero della salute.
4. Il decreto ministeriale 4 marzo 2005 e' abrogato. Sono inoltre
abrogati gli articoli da 1 a 4, gli allegati A e B e le tabelle del
decreto ministeriale 16 dicembre 1991, n. 434.
5. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, il presente
decreto si applica per le Regioni e Province autonome che non abbiano
ancora provveduto a rendere applicativo il regolamento n. 557/2007, fino
alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
Regione e Provincia autonoma. Per quanto non previsto dal presente
decreto si rinvia ai corrispondenti articoli del regolamento (CE) n.
557/2007.
6. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2007
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
De Castro
Il Ministro della salute
Turco
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2007 Ufficio di controllo
atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n.
206
Allegati I e II
omessi