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Decreto 12 dicembre 2007, n.269
Ministero della Salute. Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.
(GU n. 32 del 7-2-2008)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le
direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con
sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del
Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 82;
Visto il decreto 2 giugno 1982 recante aggiornamento del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;
Visto il decreto 4 aprile 1985 recante aggiornamento del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;
Visto il decreto 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica
degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto
con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 30 ottobre 1991, n. 408, recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica
degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto
con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 6 febbraio 1997, n. 91, recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica
degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto
con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 4 agosto 1999, n. 322, recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica
degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto
con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Viste le richieste avanzate dagli operatori interessati riguardanti
l'autorizzazione all'impiego di due nuovi acciai inossidabili nella
fabbricazione di oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze
alimentari;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del decreto ministeriale
21 marzo 1973;
Ritenuto di dover procedere per ragioni di chiarezza all'elaborazione di
un elenco coordinato degli acciai inossidabili destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta dell'11 gennaio 2007;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata
in data 9 febbraio 2007 ai sensi della direttiva n. 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 12 ottobre 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'allegato II, sezione 6 del decreto del Ministro della sanita'
21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato al presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per i
provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa
ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 18 (Attuazione della direttiva n.
89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli
oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di
cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti
consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti
debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono
destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di
impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di
cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio
inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono
le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3
agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25
giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita',
procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di
cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da
soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze
alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai
commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».
- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le
direttive numeri 80/590/CEE e 89/109/CEE e' stata pubblicata nella
G.U.U.E. serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
- Il decreto ministeriale 18 aprile 2007, n. 82 (Regolamento recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale. Recepimento della direttiva 2005/79/CE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2007, n. 151, supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento
del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987.
- Il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408, recante aggiornamento
del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991.
- Il decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91, recante aggiornamento
del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento della direttiva n. 96/11/CE, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997.
- Il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322, recante aggiornamento
del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
giugno 2998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
nomine e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicata nelle GUCE n. 204
del 21 luglio 1998.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli
oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati
in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei
Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' in
Turchia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 dicembre 2007
Il Ministro: Turco
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 1, foglio n. 53
Allegato
(articolo 1, comma 1)
omesso