Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 12 dicembre 2007, n.270
Ministero della Salute. Regolamento recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, recante la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
(GU n. 33 del 8-2-2008)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le
direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con
sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del
Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 82;
Visto il decreto 22 dicembre 2005, n. 299 recante aggiornamento del
decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Viste le richieste avanzate dagli operatori interessati riguardanti
l'inclusione di nuovi composti tra le sostanze autorizzate nella
fabbricazione di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con
gli alimenti;
Viste la richiesta del Consorzio nazionale imballaggi plastica
riguardante l'inclusione di altri vegetali tra i prodotti ortofrutticoli
autorizzati a venire a contatto con le cassette ottenute da materiali di
secondo impiego;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 1° marzo 2007;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata
in data 27 marzo 2007 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 12 ottobre 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 e successive
modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'allegato II, sezione 1ª: materie plastiche, parte A - Resine e'
aggiunta, in fine, la voce «Silicio biossido amorfo» alle seguenti
condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego:
«Prodotto da esametildisilossano e esametildisilazano con sorgente
pulsata di microonde. Spessore del rivestimento non superiore a 100 nm e
solo per rivestimento bistrato di contenitori in PET;
b) nell'allegato II, Sezione 1ª: materie plastiche, Parte B - Additivi
per materie plastiche e' aggiunta, in ordine di numero di riferimento
CEE, la seguente sostanza:
=====================================================================
| | |Restrizioni e/o
N° PM/REF| N. CAS | Nome | specifiche
=====================================================================
| |N,N'-dicicloesil-2,6-naftalene|
47500 |153250-52-3|dicarbossamide | LMS 5mg/kg
c) nell'allegato II, Sezione: 2 gomme, Parte B - additivi per elastomeri
e' aggiunta, in fine, la seguente voce:
«Prodotto di reazione tra N-fenil-N'-(1-3 -dimetilbutil)p-fenilendiammina
e ter C10-C13 glicidil tioetere a prevalente contenuto di C12 con le
seguenti restrizioni e/o specifiche.
Solo per:
i. materiali ed oggetti di uso ripetuto destinati al contatto con
alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con i simulanti A
e C, per tempi di contatto non superiori a 10 minuti e temperature non
superiori a 40° C.
In quantita' massima non superiore a 2,4 % p/p.
ii. Materiali ed oggetti di uso ripetuto, destinati al contatto
dinamico, in impianti di mungitura meccanica. In quantita' massima non
superiore a 2,4%p/p.
Tuttavia i prodotti finiti non devono rilasciare ammine aromatiche
primarie (espresse come anilina) in quantita' rivelabile (limite di
Rivelabilita=0,02 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, compresa
tolleranza analitica).
d) l'allegato V e' sostituito dall'allegato al presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cassette
legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione
europea e a quelle legalmente prodotte nei Paesi contraenti dell'accordo
sullo spazio economico europeo, nonche' in Turchia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 dicembre 2007
Il Ministro: Turco
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 1, foglio n. 52
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbliba e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. Per i provvedimenti comunitari vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (G.U.U.E.)
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa
ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva
89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli
oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di
cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti
consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti
debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono
destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di
impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di
cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio
inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono
le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3
agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25
giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita',
procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di
cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da
soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze
alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai
commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».
- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le
direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e' stato publicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
- Il decreto 22 dicembre 2005, n. 299 recante aggiornamento del decreto
21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2006.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea L 204 del 21 luglio 1998.
Allegato
(Art. 1, comma 1, lettera d)
Parte A.
Cucurbitacee con buccia non commestibile.
Frutta a guscio con guscio.
Frutta varia con buccia non commestibile.
Legumi freschi con baccello.
Ortaggi a bulbo non freschi.
Parte B.
I prodotti ortofrutticoli di seguito riportati possono venire in
contatto con cassette traforate in modo tale che la superficie plastica
non superi il 50% ± 5 dello sviluppo della superficie interna della
cassetta stessa.
Agrumi.
Cavoli.
Drupacee ad eccezione delle ciliegie.
Frutta varia con buccia commestibile limitatamente a cachi e fichi.
Funghi.
Ortaggi a bulbo.
Ortaggi a foglia ed erbe fresche.
Ortaggi a frutto.
Ortaggi a radice e tubero.
Ortaggi a stelo.
Pomacee.
----
Nota:
Per l'esatta individuazione dei prodotti ortofrutticoli che rientrano
nelle categorie sopra riportate si deve fare riferimento all'allegato I
del regolamento (CE) n. 178/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea serie L 29 del 2 febbraio 2006..