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Decreto 2 marzo 2007
Ministero dello Sviluppo economico. Modalità attuative per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, realizzate da parte di Regioni e Province autonome, ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.
(G.U. n. 73 del 28-3-2007- Suppl. Ordinario n. 86)
IL DIRETTORE GENERALE per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare,
l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante delle concorrenza e del
mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
Visto, altresì, l'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un
apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate
di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002
che istituisce il capitolo 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da
destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 116553 dell'8
novembre 2006 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di
cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da
destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, per un importo complessivo
di Euro 40.000.000,00;
Visto il decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006
che, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le
iniziative di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 388,
da attuare con i predetti fondi;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del 18 dicembre 2006, è
stata assegnata alle Regioni e alle Province autonome la somma complessiva di
Euro 14.000.000,00, ripartita secondo la tabella ivi riportata all'allegato B,
per la realizzazione di interventi mirati all'informazione e all'assistenza a
favore dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento all'esercizio
dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni nazionali e
comunitarie;
Visto il decreto del direttore generale per l'Armonizzazione del mercato e la
tutela dei consumatori del 21 dicembre 2006, con il quale si impegna, ai sensi
dell'art. 3 del citato decreto del 18 dicembre 2006, l'importo complessivo di
Euro 14.000.000,00 a favore delle Regioni e Province autonome, per gli importi
specificamente determinati finalizzati alla realizzazione di interventi mirati
all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori e degli utenti;
Considerato, altresì, che nel medesimo art. 3 del citato decreto del 18 dicembre
2006, si dispone che, con decreto del direttore generale per l'armonizzazione
del mercato e la tutela dei consumatori, siano individuate le modalità di
effettuazione delle iniziative secondo le direttive ivi disposte, nonché
disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali di intervento,
le modalità di rendicontazione delle spese, comprese quelle relative allo
svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo, le modalità di
liquidazione delle risorse; Valutato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera
b), del decreto ministeriale 18 dicembre 2006, l'attuazione del programma
generale può avvenire anche in collaborazione con le associazioni dei
consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle
rispettive Regioni o Province autonome, oppure, solo in mancanza della predetta
normativa, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori e degli utenti
iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206;
Ritenuto opportuno dare immediata attuazione agli interventi previsti dall'art.
3 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «legge»: la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) «decreto di ripartizione 2006»: il decreto del Vice Ministro dello sviluppo
economico del 18 dicembre 2006;
c) «finanziamento»: la somma riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico
a valere sul capitolo 1650 dello stato di previsione del predetto Ministero, per
gli interventi previsti dall'art. 3 del decreto di ripartizione 2006, assegnata
a ciascuna Regione o Provincia autonoma, tenendo conto della popolazione
residente, nonché della maggiorazione prevista per le Regioni meridionali,
secondo la tabella ivi allegata;
d) «programmi»: i programmi generali di intervento approvati dalle Regioni o
Province autonome da presentare al Ministero dello sviluppo economico ai fini
del finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto di
ripartizione 2006;
e) «interventi»: le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148,
comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individuate, a norma degli
articoli 4 e 5, nei programmi delle Regioni o Province autonome;
f) «Regioni meridionali»: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna, alle quali si applica la maggiorazione del 5% del
finanziamento per la realizzazione o il completamento di strumenti generali di
attuazione di politiche di tutela dei consumatori, ai sensi dell'art. 3, comma
2, lettera c), del decreto di ripartizione 2006;
g) «soggetti beneficiari»: le Regioni o Province autonome destinatarie del
finanziamento per la realizzazione dei programmi di intervento;
h) «soggetti attuatori»: le Regioni e le Province autonome anche in
collaborazione con le Associazioni dei consumatori presenti sul territorio,
riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome in base alla legislazione
regionale e provinciale, o, solo in mancanza della predetta normativa, in
collaborazione con le Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui
all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
i) «Ufficio competente»: l'ufficio C4 «Funzionamento del Consiglio Nazionale
Consumatori Utenti» della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e
la tutela dei consumatori;
j) «Direzione generale»: la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato
e la tutela dei consumatori;
k) «Ministero»: il
Ministero dello sviluppo economico;
l) «Codice del Consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 2.
Ripartizione delle disponibilità finanziarie
1. Le risorse destinate alla realizzazione dei programmi, pari a Euro
14.000.000,00, sono assegnate in via provvisoria alle Regioni e alle Province
autonome per gli importi stabiliti nella tabella allegata al decreto di
ripartizione 2006.
2. Il provvedimento definitivo di erogazione del finanziamento ad ogni Regione e
Provincia autonoma è emanato a seguito della verifica dell'avvenuta
realizzazione degli interventi previsti nei programmi, secondo quanto stabilito
dagli articoli 12 e 13.
Art. 3.
Compatibilità con ulteriori risorse
1. Il finanziamento destinato ad ogni intervento è compatibile con ulteriori
risorse finanziarie a copertura dei costi totali del relativo programma,
provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti
pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari.
Art. 4.
Oggetto dei Programmi
1. I programmi, per essere ammessi al finanziamento, devono prevedere la
realizzazione di interventi esclusivamente e direttamente mirati
all'informazione e all'assistenza dei consumatori e degli utenti attraverso:
lo sviluppo e la gestione di servizi informativi e telematici;
la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi;
l'attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;
l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call
center;
l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
strumenti di facilitazione per la consulenza individuale o collettiva, anche
on-line, a favore dei consumatori e degli utenti.
2. Gli interventi possono avere ad oggetto:
a) l'informazione su prezzi e tariffe di beni e servizi di largo e generale
consumo, compresi i servizi di pubblica utilità, da attuarsi anche attraverso
l'interscambio delle informazioni con l'Osservatorio dei prezzi e tariffe
esistente presso il Ministero;
b) la realizzazione di interventi inseriti nei piani regionali di settore,
purché esclusivamente e direttamente destinati ai consumatori ai sensi del
presente articolo e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 5;
c) la promozione, l'informazione e l'assistenza in favore dei consumatori e
degli utenti nell'esercizio dei propri diritti, in particolare nell'ambito dei
settori dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni, dei trasporti, del
commercio, delle assicurazioni e del credito.
3. Nelle Regioni meridionali, oltre gli interventi previsti dal comma 1, i
programmi possono prevedere la realizzazione o il completamento di strumenti e
attività generali di attuazione di politiche di tutela dei consumatori di cui
all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto di ripartizione 2006, nei limiti
della maggiorazione del 5% delle risorse assegnate.
4. Nel programma possono essere previsti interventi da attuare congiuntamente
tra più Regioni e/o Province autonome sia per realizzare un unico intervento sia
con riferimento a più interventi distinti da realizzare nei rispettivi
territori.
5. Ciascuna Regione o Provincia autonoma può presentare un solo programma.
6. I programmi devono essere approvati con atto della Regione o Provincia
autonoma proponente.
Art. 5.
Contenuto dei Programmi
1. I programmi, redatti sulla base del modello allegato (Mod. 2), devono essere
trasmessi all'Ufficio competente nei termini stabiliti dall'art. 8, comma 1.
2. I programmi devono contenere:
a) il riferimento al decreto di ripartizione 2006 e al presente decreto di
attuazione;
b) l'indicazione del responsabile della realizzazione del programma;
c) l'indicazione dell'atto di approvazione del programma;
d) le modalità di imputazione al bilancio della Regione o Provincia autonoma,
oppure l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per
l'esercizio finanziario 2007 della somma assegnata provvisoriamente a ciascuna
Regione o Provincia autonoma, ovvero la dichiarazione di effettuare l'impegno
delle risorse assegnate entro il 31 dicembre 2007;
e) l'attestazione dell'immediata eseguibilità del programma;
f) l'oggetto del programma, gli obiettivi e le finalità;
g) gli interventi attraverso i quali realizzare il programma;
h) la previsione dei costi totali per intervento con l'indicazione delle risorse
finanziarie da assegnare a ciascuno di essi;
i) dettaglio dell'eventuale apporto di ulteriori risorse al programma da parte
dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi
compresi i finanziamenti comunitari;
j) costo totale del programma comprensivo delle spese relative alla Commissione
di verifica di cui all'art. 12;
k) le modalità e i termini per la nomina della Commissione di verifica di cui
all'art. 12 e per la determinazione dei relativi oneri di spesa;
l) la descrizione delle modalità di individuazione dei soggetti attuatori, di
cui all'art. 6;
m) le modalità e i riferimenti normativi di rendicontazione delle spese
sostenute;
n) le modalità e i tempi di effettuazione dell'attività di monitoraggio da parte
del soggetto beneficiario;
o) i criteri per la verifica dei risultati.
3. Relativamente a ciascun intervento indicato nei programmi si deve altresì
fornire:
a) la descrizione dell'oggetto, degli obiettivi e delle finalità;
b) l'indicazione dei soggetti attuatori;
c) l'indicazione dell'ambito territoriale interessato;
d) la durata, con l'indicazione della data di avvio e di ultimazione;
e) il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti necessari e delle
modalità di realizzazione;
f) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione;
g) il piano finanziario e il quadro economico delle spese previste, secondo i
criteri di cui all'art. 7, con l'indicazione della eventuale percentuale di
cofinanziamento;
h) l'indicazione dei criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento;
i) l'eventuale evidenziazione di finalità relative ai settori di cui all'art. 4,
comma 2, lett. c);
j) eventuali iniziative di informazione ai consumatori su prezzi e tariffe;
k) la previsione di eventuali accordi o intese tra le Regioni o Province
autonome per la realizzazione di interventi congiunti ai sensi dell'art. 4,
comma 4;
l) l'attestazione dell'immediata eseguibilità dell'intervento.
4. Per ciascun intervento indicato nei programmi deve essere redatta una scheda
sulla base del modello allegato (Mod. 3).
Art. 6.
Soggetti attuatori
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del decreto di ripartizione 2006,
gli interventi di ciascun programma possono essere realizzati direttamente dalle
Regioni o Province autonome o, in tutto o in parte, in collaborazione con le
Associazioni dei consumatori presenti sul territorio nel quale si realizza il
programma, riconosciute in base alla normativa delle rispettive Regioni o
Province autonome. Solo in mancanza della predetta normativa, i programmi
possono essere realizzati in collaborazione con le Associazioni dei consumatori
iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo.
2. I rapporti di collaborazione con le associazioni dei consumatori sono
regolati dalle Regioni e Province autonome attraverso apposite convenzioni,
nelle quali sono stabiliti l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità
di collaborazione, i termini e i requisiti per la realizzazione dei singoli
interventi.
Art. 7.
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili al finanziamento le seguenti categorie di spesa sostenute
dal soggetto attuatore:
a) acquisizione, anche
mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica,
da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento;
b) acquisizione di servizi relativi a:
iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento
realizzato; pubblicità, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;
consulenze professionali, prestate da imprese o società, anche in forma
cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati
aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti
iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto ovvero da persone
fisiche la cui professionalità è comprovata dai relativi curricula che devono
risultare agli atti;
c) costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti
attuatori, relativi al personale dipendente e ad altre figure a questo
assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro
parasubordinato nonché il personale impegnato, con qualsiasi tipologia
contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto con esclusione
delle prestazioni professionali di cui alla lettera b);
d) oneri relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica di cui
all'art. 12;
e) spese generali non riferibili a specifica attività inerente al programma,
come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento,
assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e
missioni del personale dipendente come definito alla precedente lettera c)
nonché dei membri della Commissione di verifica di cui all'art. 12, ecc. Tali
spese vengono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione,
per un importo pari al 30% del totale delle spese ammissibili per le Regioni e
Provincie autonome che, nel decreto di ripartizione 2006, hanno ricevuto un
finanziamento inferiore a Euro 200.000,00 e pari al 15% del totale delle spese
ammissibili per i rimanenti soggetti beneficiari.
2. Le spese ammissibili devono essere sostenute successivamente alla data di
presentazione del programma e anteriormente al termine di cui all'art. 11 nonché
essere direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi previsti nel
programma. Le spese sostenute dalle associazioni in qualità di soggetti
attuatori dei singoli interventi devono essere rendicontate al soggetto
beneficiario e devono essere da questi accertate e liquidate nei limiti
dell'importo stabilito per ciascun intervento in base alle disposizioni
contabili vigenti in ciascuna Regione o Provincia autonoma.
3. I professionisti prestatori di consulenze ai sensi del comma 1, lettera b)
non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto attuatore o presso il
soggetto beneficiario ne' essere loro dipendenti.
4. In relazione ai costi del personale di cui al comma 1, lettera c), le spese
non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, ne' essere al di
sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
5. Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e
pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno riprodurre, in
modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura:
«Programma generale di intervento 2007-2008 della Regione/Provincia autonoma &ul;
realizzato/acquistato con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo
economico», pena la non ammissibilità delle spese suddette.
6. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per l'intervento sono
riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base
alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in
questione rappresenta un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti le
spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.
7. Sui titoli di spesa originali deve essere apposta, in modo chiaro ed
indelebile la seguente dicitura: «Spesa relativa all'intervento &ul; del
programma generale della Regione/Provincia autonoma &ul; finanziato dal
Ministero dello sviluppo economico - DGAMTC, ai sensi del decreto ministeriale
18 dicembre 2006».
Art. 8.
Termini e modalità per la presentazione dei programmi
1. I programmi, redatti
secondo quanto stabilito dall'art. 5, possono essere presentati a partire
dal giorno successivo alla data di comunicazione del presente decreto ai
soggetti beneficiari, ed entro e non oltre il 15 maggio 2007.
2. I programmi devono essere allegati alla domanda di ammissione al
finanziamento di cui al modello allegato (Mod. 1), unitamente alla copia
dell'atto di approvazione del programma da parte del soggetto beneficiario.
3. Per la determinazione della data di presentazione del programma fa fede il
timbro postale di spedizione, ovvero, nel caso di presentazione a mano, il
timbro apposto all'atto del ricevimento.
4. Ogni plico deve recare la dicitura: «legge n. 388/2000, art. 148, comma 1 -
Iniziative delle Regioni o Province autonome a vantaggio dei consumatori - Anno
2007», pena l'irricevibilità della domanda di ammissione al finanziamento.
5. I programmi, comprensivi degli allegati, devono essere inviati a mezzo
raccomandata a/r ovvero presentati a mano al seguente indirizzo: Ministero dello
sviluppo economico - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la
tutela dei consumatori - Ufficio C4 - via Molise, 2 - 00187 Roma.
Art. 9.
Modalità e termini per l'istruttoria
1. L'ufficio competente valuta la completezza della documentazione prodotta dal
soggetto beneficiario e verifica la rispondenza del programma ai sensi degli
articoli 4 e 5.
2. L'ufficio competente può richiedere, anche tramite fax o altri strumenti di
comunicazione, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata.
3. Il soggetto beneficiario deve ottemperare alla suddetta richiesta, anche
tramite fax o altri strumenti di comunicazione telematici, entro dieci giorni
dalla data di ricevimento della stessa, pena la non ammissibilità della domanda
di ammissione al finanziamento.
4. Entro il 15 giugno 2007, l'Ufficio competente termina l'istruttoria, emana il
provvedimento avente ad oggetto la valutazione della domanda di ammissione al
finanziamento e, se del caso, decreta contestualmente l'erogazione della prima
quota di finanziamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera a), dandone
tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
Art. 10.
Stato di avanzamento dei programmi
1. Ciascun soggetto beneficiario trasmette all'Ufficio competente entro il 31
gennaio 2008 la situazione relativa all'avanzamento di ogni singolo intervento
riferita al 31 dicembre 2007 nonché copia delle convenzioni di cui all'art. 6,
comma 2.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere redatta in conformità al
modello (Mod. 4) allegato al decreto e sottoscritta dal responsabile del
programma.
Art. 11.
Termine per la realizzazione dei programmi
1. Gli interventi previsti e finanziati in ciascun programma devono essere
completati e rendicontati, pena la revoca del finanziamento, entro il 15 ottobre
2008.
Art. 12.
Commissione di verifica
1. Al fine di verificare la realizzazione di ciascun programma, ogni Regione o
Provincia autonoma nomina una Commissione di verifica, composta da un
rappresentante della Regione o Provincia autonoma e da un rappresentante
designato dalla Direzione generale.
2. La Commissione effettua la verifica nel primo semestre 2008 e redige un
apposito verbale, che trasmette all'ufficio competente entro il 30 luglio 2008.
3. Gli oneri della Commissione sono a carico del programma finanziato, sono
determinati dal soggetto beneficiario e rendicontati secondo quanto previsto
dall'art. 7, comma 1, lettere d) ed e) .
Art. 13.
Erogazione del finanziamento
1. L'erogazione del finanziamento e' effettuata dall'Ufficio competente secondo
le seguenti modalità:
a) una prima quota, a
titolo di anticipazione, pari al 60% dell'importo del finanziamento assegnato al
programma ammesso, al termine dell'istruttoria di cui all'art. 9;
b) la restante quota, a saldo, previa richiesta del soggetto beneficiario,
redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod. 6), e a seguito della
procedura descritta ai commi successivi.
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro e non oltre il
15 ottobre 2008, la documentazione finale, redatta secondo lo schema del modello
allegato (Mod. 5), sottoscritta dal responsabile del programma, concernente:
una relazione, che specifichi lo stato di completamento degli interventi e del
programma, i dati a consuntivo di quanto previsto nel programma per ciascun
intervento realizzato, il dettaglio degli interventi realizzati, l'analisi dei
risultati ottenuti per singolo intervento, le verifiche e i monitoraggi
effettuati;
una dichiarazione per ciascun intervento in cui sia evidenziata l'avvenuta
rendicontazione delle spese da parte delle associazioni dei consumatori in
qualità di soggetti attuatori, l'accertamento da parte del soggetto beneficiario
delle spese sostenute e la loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui
all'art. 7;
la dimostrazione dell'avvenuta liquidazione delle spese di realizzazione degli
interventi mediante la trasmissione dei relativi mandati di pagamento;
3. L'Ufficio competente, previo accertamento della completezza della
documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario, ne verifica la rispondenza
ai sensi degli articoli 4 e 5 e, anche sulla base delle risultanze del verbale
di verifica redatto dalla Commissione di cui all'art. 12, accerta la conformità
degli interventi realizzati agli obiettivi e alle finalità del relativo
programma ammesso al finanziamento. L'ufficio competente determina, quindi,
l'ammontare delle spese ammissibili e procede a definire l'importo del
finanziamento che, in ogni caso, non può essere superiore all'importo concesso
in via provvisoria con il decreto del 21 dicembre 2006.
4. Qualora l'importo, come rideterminato a seguito delle attività di cui al
comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a
titolo di anticipazione, e' fatto obbligo al soggetto beneficiario di
restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello
Stato, le somme in eccesso, dandone contestuale comunicazione al Ministero.
5. Sulla base degli esiti delle attività previste ai precedenti commi 3 e 4,
l'Ufficio competente emana il provvedimento avente ad oggetto la valutazione
della documentazione finale presentata dal soggetto beneficiario e, se del caso,
decreta contestualmente l'erogazione del saldo del finanziamento, dandone
tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
Art. 14.
Revoche
1. L'Ufficio competente procede alla revoca del finanziamento corrisposto per
l'intero programma o per il singolo intervento, con il conseguente obbligo da
parte del soggetto beneficiario alla restituzione, con versamento presso la
tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme già ricevute, secondo
quanto stabilito al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo
1998, n. 123, nei seguenti casi:
a) mancato inizio dell'attività entro al 31° dicembre 2007 di ciascun intervento
previsto;
b) mancata trasmissione nei termini della completa documentazione prevista
dall'art. 13, comma 2, o eventuale negativa valutazione a seguito delle
verifiche di cui all'art. 12;
c) mancato completamento degli interventi finanziati inseriti nel programma
ammesso, entro il termine fissato dall'art. 11. In particolare, è prevista la
revoca del finanziamento relativo all'intero importo dell'intervento qualora lo
specifico intervento non risulti realizzato almeno per il 70%, sia in termini di
spesa che in termini di risultato, e la revoca del finanziamento corrisposto per
l'intero programma qualora il programma nel suo complesso non risulti realizzato
almeno per il 70%, sia in termini di spesa che in termini di risultato.
Roma, 2 marzo 2007
Il direttore generale: Lirosi
Modelli omessi