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Decreto 10 dicembre 2008, n. 215
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale, limitatamente agli acciai inossidabili.
(GU n. 20 del 26-1-2009 )
IL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982,
n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 108;
Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali del 24 settembre 2008, n. 174;
Visto il decreto del Ministro della salute del 12 dicembre 2007, n. 269 recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto
con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli
acciai inossidabili;
Visto il decreto 23 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 2008, concernente la delega di attribuzioni del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza
dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Francesca Martini;
Ritenuto di dover procedere all' aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973 sulla base delle richieste avanzate dalle aziende interessate;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nelle sedute del 23
ottobre 2007 e 13 dicembre 2007;
Viste le comunicazioni alla Commissione dell'Unione europea effettuate in data
13 novembre 2007 e 21 dicembre 2007 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in
data 25 novembre 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'allegato II, sezione 6 - Acciai inossidabili - del decreto ministeriale
21 marzo 1973, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 12 dicembre
2007, n. 269, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci corrispondenti alle
denominazioni degli acciai inossidabili secondo la norma europea EN 10088-1:
EN | 1.4509 | X2CrTiNb18
EN | 1.4510 | X3CrTi17
EN | 1.4521 | X2CrMoTi18-2
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Per i provvedimenti comunitari vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europe (GUUE).
Note alle premesse:
- Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e'
stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed
agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), cosi'
come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108
(Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a
venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o
in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove
occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali
e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui
sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego
sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli
risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia
plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di
acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono
le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974,
13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio
1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243. 3. Il Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi
nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra
loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto
stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con
l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
- Il decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 269 (Regolamento recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto
con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli
acciai inossidabili e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7
febbraio 2008.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione».
Nota all'art. 1:
- L'allegato II, sezione 6 - Acciai inossidabili – del decreto ministeriale 21
marzo 1973, come sostituito dal decreto del Ministro della Salute 12 dicembre
2007, n. 269 e recante i «Tipi di acciai inossidabili autorizzati all'impiego»,
e' ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli oggetti di
acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato
dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' in Turchia. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato e' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 dicembre 2008
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato Martini
Visto, il Guardasigilli: Alfano