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Legge
30 luglio 1998 N. 281
Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti
(Abrogata per effetto del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante: "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229")
Art.
1
(Finalità ed oggetto della legge)
1. In conformità ai principi contenuti nei
trattati istitutivi delle comunità europee e nel trattato sull'Unione europea
nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i
diritti e gli interessi individuali e Collettivi dei consumatori e degli
utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma
collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali
finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei
consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono
riconosciuti come fondamentali i diritti:
a.
alla tutela
della salute;
b.
alla
sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c.
ad una
adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
d.
all'educazione
al consumo;
e.
alla
correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e
servizi;
f.
alla
promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e
democratico tra i consumatori e gli utenti;
g.
all'erogazione
di servizi pubblici secondo standards di qualità ed efficienza.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini della
presente legge si intendono per:
a.
"consumatori
e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi
per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale
eventualmente svolta;
b.
"associazioni
dei consumatori e degli utenti": le formazioni sociali che abbiano per
scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti.
Art.
3
(Legittimazione ad agire)
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti
inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela
degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a.
di inibire
gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli
utenti;
b.
di adottare
le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni
accertate;
c.
di ordinare
la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale oppure locale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono
introdurre prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29
dicembre 1993, rr. 580, o altra procedura di conciliazione concordata dalle
associazioni con le imprese. La procedura è in ogni caso, definita entro
sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione,
sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella
cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di
conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarità formale
del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di
conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può
essere proposta solo dopo che siano decorsi 15 giorni dalla data in cui le
associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del
comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di
urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e
seguenti del codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla continenza,
connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui ai
precedenti commi non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.
Art. 4
(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, il Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, di seguito denominato "Consiglio".
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie
iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, è composto da un rappresentante per ciascuna
delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'articolo 5, e da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni ed è presieduto dal Ministro dell'industria,
commercio e artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni
rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle
associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì
essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di
regolamentazione e di normazione del mercato, delle categorie economiche e
sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti
delle materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a.
esprimere
pareri, ove richiesto, sugli schermi di disegni di legge del Governo, nonché
sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti
che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b.
formulare
proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in
riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c.
promuovere
studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei
consumatori e degli utenti ed il controllo della qualità dei prodotti, dei
servizi e loro sicurezza;
d.
elaborare
programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli
utenti;
e.
favorire
iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e
degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
f.
favorire
ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali,
in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative
dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei
consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine il
Presidente del Consiglio nazionale convoca una volta all'anno una sessione a
carattere programmatico cui partecipano di diritto i Presidenti degli organismi
rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g.
stabilire
rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione
europea.
Art. 5
(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale)
1. Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al
possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle
prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti
requisiti:
a.
avvenuta
costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno
tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli
utenti, senza fine di lucro;
b.
tenuta di un
elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote
versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c.
numero di
iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e
presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di
esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa
dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d.
elaborazione
di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote
versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme
vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
e.
svolgimento
di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
f.
non avere i
suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in
relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica
di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli
utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente
per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi
con imprese di produzione e di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti
esclusivamente nel territorio ove risiedono minoranze linguistiche
costituzionalmente riconosciute in possesso dei requisiti di cui al comma 2,
lettera a), b), d), e) e f) nonché con un numero di iscritti non inferiore allo
0,5 per mille degli abitanti della Regione o Provincia autonoma di riferimento,
da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 6
(Agevolazioni e contributi)
1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla
legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di
graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco
di cui all'articolo 5 della presente legge.
Art. 7
(Copertura finanziaria)
1. Per le finalità della presente legge è
autorizzata la spesa massima di 3 miliardi di lire annue a decorrere dal 1998,
da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annui allo
svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all'articolo 4 e
di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 6.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
(Norma transitoria)
1. Fino al 31 dicembre 1999 il Consiglio di cui
all'articolo 4 è composto dai membri della Consulta dei Consumatori e degli
Utenti istituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dell'11 novembre 1994 e successive modifiche, integrato dai
rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5,
ove già non rappresentati.
2. Nel periodo di cui al comma 1, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del
Consiglio di cui all'articolo 4, può iscrivere in via provvisoria nell'elenco
di cui all'articolo 5, associazioni che non siano in possesso del requisito di
cui alla lettera c) dell'articolo 5 medesimo, fermi restando i restanti
requisiti. Tale iscrizione ha effetto sino al termine del periodo sopra
indicato.