Sito giuridico ambientale
Direttiva per l'applicazione della legge regionale
31 ottobre 2000, n. 30 recante "Norme per la tutela e la salvaguardia
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".
Premessa
La presente direttiva è emanata in applicazione degli artt. 4, 6, 8, 13 della
L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 concernente "Norme per la tutela della salute
e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", di
seguito denominata legge.
CAPO I
FINALITÀ
Art. 1
Finalità
La legge detta norme :
a.
per
perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della
popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico
coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica;
b.
per la
localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti di
telefonia mobile, ivi compresi gli impianti del sistema dect, e delle linee ed
impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella
normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità.
Gli Enti locali
nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e
urbanistica perseguono obiettivi di qualità per la minimizzazione del rischio
della popolazione ai campi elettromagnetici.
Art. 2
Campo di applicazione
La legge non si applica
agli apparati previsti al comma 1 dell'art. 2 mentre per gli impianti dei
radioamatori, regolati con il DPR 5 agosto 1966, n. 1214, fa rinvio ad
un'apposita disciplina da adottarsi con regolamento nei termini previsti al
comma 2.
CAPO II
IMPIANTI FISSI PER
L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA
Art. 3
Piano provinciale di localizzazione
dell'emittenza radio e televisiva
Il Piano provinciale di
localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, approvato con le procedure
previste all'art. 27 della L.R. n. 20/2000, deve essere realizzato in coerenza
con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione
televisiva, approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 30
ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e con la deliberazione
consigliare n. 936 del 8 luglio 1998 in cui la Regione ha indicato al Ministero
competente i siti per la localizzazione delle postazioni televisive.
Per garantire comunque
l'informazione, il Piano di localizzazione, in considerazione del fatto che il
Piano nazionale per la radiodiffusione televisiva non ha ancora trovato concreta
attuazione, e che l'Autorità non ha emanato il piano per la radiodiffusione
sonora, può prevedere, motivatamente e temporaneamente, la permanenza degli
impianti nelle aree previste al comma 1 dell'art. 4, fermo restando il rispetto
dei valori fissati dal D.M. n. 381 del 1998 ed evitando, per quanto possibile,
la presenza di impianti nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie,
assistenziali e scolastiche.
Qualora il Piano
provinciale preveda la collocazione di un impianto a meno di 500 metri dal
confine con il territorio di una o più Province, l'approvazione del medesimo
deve essere corredata del parere favorevole delle Provincie interessate.
Art. 4
Divieto di localizzazione degli impianti
per l'emittenza radio e televisiva
Si definisce fascia di
rispetto, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge, la distanza non
inferiore a 300 metri dal perimetro del centro abitato definito ai sensi del
comma 6 dell'art. A-5 della L.R. n. 20/2000 (1), come individuato dagli
strumenti della pianificazione urbanistica generale comunale, ovvero dal
perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente, definito ai sensi
dell'art. 13 della legge regionale 47/1978. In tale fascia non sono consentite
localizzazioni di impianti ad eccezione dei ponti radio nonché di quelle
previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Sono altresì
vietate le installazioni su edifici scolastici, sanitari e a prevalente
destinazione residenziale nonché su edifici vincolati ai sensi della normativa
vigente, classificati di interesse storico-architettonico e monumentale, di
pregio storico, culturale e testimoniale.
Art. 5
Pianificazione comunale
Sono stabilite le
procedure per adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai Piani
provinciali previsti all'art. 3 e la facoltà per i Comuni di acquisire o, se
del caso, occupare d'urgenza le aree interessate, assegnandole in diritto di
superficie ai gestori, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 223/90 (2).
Art. 6
Funzione dei Comuni
Gli impianti per
l'emittenza radio e televisiva sono autorizzati dal Comune con le modalità e le
procedure di seguito elencate.
6.1)
Autorizzazione:
La domanda di
autorizzazione è presentata allo sportello unico, ove istituito, ovvero al
Comune. Ai sensi dell'art.6 e dell'art. 21 della legge il procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447. La
domanda è corredata della seguente documentazione:
a) scheda tecnica
dell'impianto con l'indicazione di:
·
frequenze, larghezza di banda
e canali di trasmissione utilizzati;
·
massima potenza immessa in
antenna;
b)
caratteristiche di irradiazione dell'antenna con l'indicazione di:
·
diagrammi angolari di
irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi
deve essereriportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve
essere indicato il campo relativo E/E0);
·
inclinazione sull'orizzonte dell'asse
di massima irradiazione (tilt elettrico o meccanico) con direzione riferita al
nord geografico;
·
guadagno dell'antenna (valore
numerico assoluto e in decibel);
·
altezza dell'asse di massima irradiazione
dal suolo e dalla base della struttura a cui è ancorata l'antenna;
c) progetto
dell'impianto in scala 1:200;
d) altitudine e
coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
e) cartografia
altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con l'indicazione di tutti gli impianti
emittenti presenti in un raggio di 1 Km dal sito in questione;
f) cartografia
aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro
altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di
500 m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento
delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico);
g) valutazione
strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di
teleradiocomunicazione;
h) valutazione del
campo elettrico generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio,
tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre
installazioni .
Per l'installazione di
ponti radio la domanda deve essere corredata della documentazione di cui alle
lettere a), b), c), d) ed f) del punto 6.1.
6.2) Parere
tecnico:
Sulla base della
documentazione presentata, l'ARPA effettua le valutazioni di campo
elettromagnetico e li invia all'Azienda USL che esprime le proprie valutazioni,
acquisite le quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo
delle valutazioni ambientali e sanitarie.
Sono comunque fatte
salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle
concessioni edilizie.
6.3) Spese di
istruttoria:
Ai sensi di quanto
previsto al 5 comma dell'art. 6 della legge le spese occorrenti per
l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.
Si ritiene congruo che
dette spese siano ricomprese, per ogni impianto, secondo la complessità
dell'istruttoria, tra un minimo di £. 1.500.000 (pari a 774,69 EUR), ed un
massimo di £. 3.000.000 (pari a 1.549,37 EUR) da richiedersi qualora
l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il
pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio
dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le
spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a
corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di
loro spettanza.
Tali spese non sono
comprensive degli oneri previsti per il rilascio della concessione edilizia,
qualora prevista.
6.4) Rilascio
dell'autorizzazione:
Lo sportello unico, ove
attivato, ovvero il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione.
Le autorizzazioni,
nelle more di approvazione del piano provinciale di localizzazione e del suo
recepimento nella pianificazione urbanistica comunale, sono rilasciate su
parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e
televisiva, previsto all'art. 20 della legge.
Ferma restando la
competenza del Comune a fissare il termine del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto
dal DPR 447/98 (90 giorni). Qualora l'autorizzazione riguardi i programmi
annuali, tale termine decorre dalla data ultima prevista per la presentazione
dei medesimi.
Art. 7
Risanamenti degli impianti per l'emittenza
radio e televisiva
Il comma 1 dell'art. 7,
stabilisce, per gli impianti esistenti, l'obbligatorietà dell'autorizzazione e
dell'adeguamento alle norme della legge.
A tal fine i gestori degli impianti per regolarizzare la propria posizione,
devono presentare:
1) la domanda di autorizzazione
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per gli impianti esistenti e
non autorizzati che rispettano i limiti fissati dal D.M. 381/98 e le norme
della legge.
La domanda deve essere
corredata della documentazione di cui al punto 6.1), lettere a), b), d) ed e)
nonché dalle misure del campo elettrico generato dall'impianto effettuate nelle
condizioni di massimo esercizio attestanti il rispetto dei limiti, tenuto conto
di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni. Il
Comune sulla base della documentazione presentata e con le procedure di cui al
comma 2 dell'art. 6 rilascia l'autorizzazione ovvero invita i gestori a
presentare, nel rispetto dei termini di legge, il previsto Piano di risanamento
relativo alla delocalizzazione.
2) il Piano di
risanamento, per gli impianti non conformi, corredato delle modalità e dei
tempi di riconduzione a conformità. Tale piano ricomprende la richiesta di
autorizzazione. Il risanamento può comportare la delocalizzazione e/o l'adeguamento
ai limiti.
a.
Per la delocalizzazione i
gestori, entro sei mesi dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
ai Piani provinciali, presentano, per gli impianti che devono essere
delocalizzati, specifici piani di risanamento da realizzarsi entro sei mesi
dalla loro approvazione.
b.
Per l'adeguamento ai limiti
previsti dal D.M. n. 381/98 i gestori, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della legge, presentano specifici Piani di risanamento da realizzarsi nei tempi
previsti nel provvedimento di approvazione. Entro trenta giorni dall'avvenuta
realizzazione di tali interventi deve essere data comunicazione al Comune.
L'adeguamento ai limiti deve essere comunque completato entro e non oltre due
anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Nel caso che il
risanamento comporti sia la delocalizzazione che l'adeguamento ai limiti, si
applicano le procedure di cui alla lett. a), fermo restando il rispetto del
termine di 2 anni decorrenti dall'entrata in vigore della Legge per
l'adeguamento ai limiti.
CAPO III
IMPIANTI PER TELEFONIA
MOBILE
Art. 8
Autorizzazione degli impianti fissi di
telefonia mobile
Il comma 1 dell'art. 8
stabilisce l'obbligo dell'autorizzazione.
Di norma, entro il 30
settembre di ogni anno i gestori presentano ai Comuni il Programma annuale
delle installazioni fisse da realizzare. Si ricorda che ai sensi del comma 3
dell'art.8 i programmi annuali sono soggetti a pubblicizzazione con le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti comunali.
Per l'anno 2001 il
Programma deve essere presentato entro il 30/4/2001. Sino a tale data sono
autorizzabili le singole installazioni.
Il Programma annuale oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti
può individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150
metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il
gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla
concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.
L'autorizzazione
pertanto riguarderà solo gli impianti localizzati in siti puntuali, mentre, per
le aree circoscritte in cui si prevede di localizzare altri impianti, il Comune
ne valuta la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando il
rilascio dell'autorizzazione alle procedure previste al comma 6 dell'art. 8.
Per tali aree non è richiesta la procedura di pubblicizzazione.
Le modifiche di impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione con le
procedure previste al successivo punto 8.5). Qualora la modifica di un impianto
già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in
corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore
giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti
dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione, previa comunicazione al Comune, all'ARPA e all'AUSL.
Per favorire la corretta applicazione da parte dei gestori delle norme
contenute nel presente Capo III, i Comuni mettono a disposizione dei gestori
medesimi le informazioni contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.
8.1)
Autorizzazione del programma
Il programma annuale,
comprensivo della domanda di autorizzazione, va presentato allo sportello unico,
ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 21 della
legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione del programma è
disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447. Il programma va corredato della
seguente documentazione:
·
Cartografia aggiornata, in
scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con
l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede
l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati;
·
Elenco delle installazioni
con la denominazione del sito, la via ed il numero civico;
Inoltre, per ogni
singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione
relativamente a:
Caratteristiche del
sito
·
Progetto dell'impianto in
scala 1:200;
·
Inserimento fotografico;
·
Altitudine e coordinate
geografiche del punto o zona d'installazione;
·
Carta altimetrica 1:5000
qualora necessaria;
·
Cartografia aggiornata in
scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze,
delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m
dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento
delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico);
Caratteristiche
radioelettriche e valutazione strumentale
·
banda di frequenza assegnata
in trasmissione e ricezione;
·
scheda tecnica dell'impianto,
con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne
trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto
all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
·
direzioni di puntamento
rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni
direzione di puntamento;
·
diagrammi angolari di
irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati
dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli
di almeno 2 gradi;
·
relazione descrittiva
dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di
accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale
contenente gli apparati tecnologici.
·
valutazione strumentale del
fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati
dai lobi primari di induzione;
·
valutazione del campo
elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto
conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.
Inoltre, per antenne
installate su edifici:
·
planimetria dell'edificio in
scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento
delle antenne.
Nel caso in cui il
programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere
prodotta oltre a quanto previsto al punto precedente la seguente documentazione
riferita ad ogni sito:
·
lunghezza sbraccio;
·
inserimento fotografico;
·
prospetti verticali in scala
opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
·
pianta in scala 1:100
riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d’uso dei
luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni,
negozi, bar con relative aree di ristoro all’aperto, edicole, etc…), la pianta
dovrà essere completata con l’indicazione delle distanze e altezze dei luoghi
specificati;
·
stime dei valori di campo
generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in
prossimità dell’antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni , etc…).
In particolare per impianti
previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o
1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con
indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali
confinanti (sezioni orizzontali e verticali).
Tale documentazione
costituisce adempimento per il catasto di cui all'art. 12 della legge.
8.2) Spese di
istruttoria:
Ai sensi di quanto
previsto al comma 9 dell'art. 8 della legge le spese occorrenti per
l'istruttoria delle domande di autorizzazione del programma annuale sono a
carico del richiedente.
Si ritiene congruo che
dette spese siano ricomprese, per ogni singola installazione e secondo la
complessità dell'istruttoria, tra un minimo di £. 1.000.000 (pari a 516,46
EUR), ed un massimo di £. 3.000.000 (pari a 1.549,37 EUR) da richiedersi
qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti.
Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del
rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri
e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a
corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di
loro spettanza.
Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio delle
concessioni edilizie, qualora previste.
8.3) Parere
tecnico:
Sulla base della
documentazione presentata, l'ARPA effettua le valutazioni di campo
elettromagnetico e li invia all'Azienda USL che esprime le proprie valutazioni,
acquisite le quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo
delle valutazioni ambientali e sanitarie.
Sono comunque fatte
salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle
concessioni edilizie.
8.4) Rilascio
dell'autorizzazione
Lo sportello unico, ove
attivato, ovvero il Comune provvede a rilasciare l'autorizzazione del
Programma.
Nell’autorizzare la
localizzazione delle infrastrutture di telefonia mobile il Comune, anche in
relazione al catasto previsto all'art. 12, valuta la loro compatibilità
ambientale con riferimento ai vincoli posti dalla legge, agli strumenti
urbanistici e alle misure previste per la minimizzazione degli impatti
negativi. In attesa di una definizione del quadro normativo statale e dei relativi
atti di indirizzo, si ritiene che tale valutazione, assolvendo agli obblighi di
tutela sanitaria ed ambientale tenga luogo anche di quanto previsto al comma 2
dell’art. 2 bis della Legge 1 luglio 1997, n. 189 relativamente alle opportune
procedure di valutazione di impatto ambientale.
8.5)
Autorizzazione di singole installazioni
Qualora non sia stato
possibile prevedere l'installazione nell'ambito del Programma annuale il
gestore può motivatamente richiederne l'autorizzazione per il rilascio della
quale si applicano le procedure previste per il Programma.
Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del procedimento
per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine
massimo previsto dal DPR 447/98 (90 giorni).
Durante il periodo di
esame e approvazione del programma annuale non è possibile presentare domande
relative a singole installazioni. Fanno eccezione le domande di autorizzazione
relative ad impianti collocati nell’ambito di aree di ricerca per le quali il
Comune ha già espresso il parere di compatibilità urbanistico-edilizia ed
ambientale.
Art. 9
Divieto di localizzazione degli impianti
fissi per la telefonia mobile
La legge vieta la
localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile in aree destinate ad
attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco
classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1998
nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.
La localizzazione degli
impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie,
assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo di
qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici
degli utenti di dette aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta,
compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile
al valore del fondo preesistente.
Art. 10
Risanamenti degli impianti fissi di
telefonia mobile
La riduzione a conformità
degli impianti esistenti di telefonia mobile avviene attraverso l'adeguamento
ai valori fissati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 ovvero
attraverso la delocalizzazione in aree e su edifici diversi da quelli previsti
all'art.9.
L'adeguamento ai limiti deve essere realizzato entro il termine massimo di sei
mesi dall'entrata in vigore della legge. Dell'avvenuta realizzazione degli
interventi di adeguamento deve essere data comunicazione al Comune entro trenta
giorni.
Entro il termine per la presentazione del primo Programma annuale delle
installazioni i gestori degli impianti esistenti localizzati nelle aree di cui
al comma 1 dell'art. 9 della legge, presentano il Programma degli interventi di
risanamento che prevede la delocalizzazione dei medesimi. Il Programma degli
interventi di risanamento contiene la richiesta di autorizzazione ed è
approvato dal Comune con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 8.
L'approvazione fissa il termine entro il quale deve essere effettuata la
delocalizzazione.
Nel caso che il
risanamento comporti sia la delocalizzazione che l'adeguamento ai limiti, si
applicano le procedure sopra previste per la delocalizzazione, fermo restando
il rispetto del termine di 6 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge
per l'adeguamento ai limiti.
Art. 11
Catasto degli impianti fissi esistenti di
telefonia mobile
Viene istituito il
catasto degli impianti fissi di telefonia mobile.
Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge i gestori forniscono ai comuni la mappa
completa degli impianti fissi già installati.
Gli impianti installati
senza alcuna autorizzazione devono essere corredati delle caratteristiche
tecniche necessarie per le valutazioni dei campi elettromagnetici come
individuate al punto 8.1.
Il gestore,
contestualmente, indica gli impianti da delocalizzare per i quali è stato
presentato il Programma degli interventi di risanamento.
Art. 12
Impianti mobili di telefonia mobile
Gli impianti di
telefonia mobile installati su strutture mobili, sono soggetti alla
comunicazione al Comune, da parte del gestore, quarantacinque giorni prima
della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere
favorevole dell’ARPA e dell’AUSL, espresso con le procedure previste al 6.2).
La comunicazione al
Comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata della seguente
documentazione:
·
descrizione del tipo di
iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata
corredata dei tempi di installazione dell’impianto mobile;
·
localizzazione dell'impianto
su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
·
parere favorevole dell'ARPA e
dell'AUSL, espresso con le procedure previste al 6.2);
La documentazione da presentare
all'ARPA ed all'Azienda USL per il rilascio del parere da allegare alla
comunicazione è la seguente:
Caratteristiche del
sito
·
Progetto dell'impianto in
scala 1:200;
·
Altitudine e coordinate geografiche
del punto o zona d'installazione;
·
Carta altimetrica 1:5000
qualora necessaria;
·
Cartografia aggiornata in
scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze,
delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m
dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento
delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico).
Caratteristiche
radioelettriche e valutazioni strumentali
·
banda di frequenza assegnata
in trasmissione e ricezione;
·
scheda tecnica dell'impianto,
con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne
trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore
isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
·
direzioni di puntamento
rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per
ogni direzione di puntamento;
·
diagrammi angolari di irradiazione
orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in
dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
·
relazione descrittiva
dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di
accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale
contenente gli apparati tecnologici.
·
valutazione strumentale del fondo
elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
·
valutazione del campo
elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto
conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.
Il Comune nei
successivi trenta giorni può chiedere al gestore una diversa localizzazione
comunicando l'inidoneità della localizzazione proposta.
Gli impianti possono
essere previsti:
·
a servizio di manifestazioni
temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento della manifestazione medesima;
·
per sopperire, in particolari
periodi dell’anno, all’aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni
turistiche, questi, con tale procedura, potranno stazionare, nell'area
prevista, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi;
·
per garantire il servizio in
attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta
per un tempo massimo di quattro mesi.
Decorsi i termini, la
mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non
autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste all'art. 17 della
legge.
12.1 Spese
d’istruttoria
Ai sensi di quanto
previsto al 2 comma dell'art. 12 della legge le spese occorrenti per
l'istruttoria delle comunicazione sono a carico del richiedente.
Si ritiene congruo che
dette spese siano ricomprese, per ogni singola installazione, secondo la
complessità dell'istruttoria, tra un minimo di £. 700.000 (pari a 361,52
EUR),ed un massimo di £. 2.500.000 (pari a 1.291,14 EUR) da richiedersi qualora
l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il
pagamento deve essere effettuato a favore del Comune al momento del rilascio
dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le
spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a
corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di
loro spettanza.
CAPO IV
IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
Art. 13
Impianti per la trasmissione e la
distribuzione dell'energia elettrica
13.1)
Definizioni
Ai fini
dell'applicazione della legge si considera:
Esercente o Ente
gestore della rete: il soggetto a cui compete la gestione
delle linee e degli impianti elettrici, preposto al funzionamento/esercizio del
servizio elettrico che, di norma, per quelli di distribuzione coincide sia con
il proprietario che con il titolare delle relativa autorizzazione e per quelli
di trasmissione (Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi del D.
Lgs. 16/03/1999, n. 79) è altro soggetto rispetto al proprietario
dell'impianto.
Linee ed
impianti elettrici o elettrodotti: l'insieme delle opere
(costituito da linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione, ecc.)
che danno luogo al sistema elettrico mediante il quale l'energia prodotta viene
resa disponibile agli utilizzatori.
Classificazione
degli impianti elettrici: gli impianti elettrici di pubblico
servizio classificati secondo il DM.LL.PP 21/03/1988, n. 449 sono:
Classe |
Identificazione
corrente
|
TENSIONE (1) |
Tipo di utilizzo |
|
|
Descrizione
|
Sigla
|
kV |
|
Prima |
Bassa Tensione |
BT |
0,4 |
Distribuzione
energia elettrica alla clientela diffusa |
Seconda |
Media Tensione |
MT |
15 |
Distribuzione
Secondaria |
Terza |
Alta Tensione Altissima tensione |
AT AAT |
132 220 380 |
Trasmissione e Distribuzione Primaria Trasmissione Trasmissione |
(1)
Impianti più diffusi sul territorio della Regione Emilia-Romagna
Corrente massima
di esercizio normale: é la corrente che può essere sopportata da
un conduttore per il 100% del tempo con limiti accettabili del rischio di
scarica e dell'invecchiamento. Si distingue dalla portata nominale della linea
che ha un puro valore convenzionale (Punto 2.5 della norma CEI 11-60, luglio
2000, 1^ ed. fasc. 5708).
Corridoio di
fattibilità: porzione di territorio, di adeguata dimensione,
destinata ad ospitare la localizzazione degli impianti elettrici previsti nei
programmi di sviluppo delle reti tale da consentire la localizzazione di un
tracciato tecnicamente realizzabile, tenuto anche conto della necessaria
ricerca del consenso dei proprietari dei suoli e delle opere interferite.
I corridoi di
fattibilità trovano la loro rappresentazione grafica negli strumenti di
pianificazione urbanistica Provinciale e Comunale.
Fascia di rispetto: striscia o area di terreno le cui dimensioni,
determinate in via cautelativa, sono correlate alla tipologia e tensione
d'esercizio dell'impianto elettrico al fine di garantire il perseguimento
dell’obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla. Le fasce di rispetto trovano la
loro rappresentazione grafica negli strumenti della pianificazione urbanistica
comunale.
Obiettivo di
qualità: l’obiettivo individuato nella misura di 0,2
microTesla di induzione magnetica da perseguire attraverso gli strumenti
urbanistici tenendo conto delle particolari situazioni territoriali al fine di
contemperare le esigenze di minimizzazione del rischio con quelle di sviluppo
territoriale, ferma restando la tutela della salute garantita attraverso il
rispetto di opportuni valori di cautela e limiti di esposizione.
Tuttavia mentre il
limite di esposizione per gli elettrodotti è stato formalmente fissato con DPCM
23 aprile 1992 nella misura di 100 microTesla, per quanto concerne il valore di
cautela il Ministero ha solo fornito un’indicazione nella misura di 0,5
microTesla. Detto valore, individuato sulla base delle più aggiornate
conoscenze scientifiche in materia di protezione da possibili effetti a lungo
termine, trova un suo riconoscimento nella disciplina regionale al comma 1
dell'art. 15. Infatti tale valore viene previsto nell'ambito del censimento e
del catasto delle linee ed impianti elettrici, per l'individuazione dei
ricettori per i quali dovrà essere effettuato il risanamento in seguito
all’adozione di una specifica normativa da parte dello Stato.
Per alcune situazioni
territoriali che prevedano la presenza di aree di sviluppo urbanistico, in
particolare aree di espansione con piani attuativi già approvati o aree di
completamento già dotate delle opere di urbanizzazione, che risultino in
prossimità di impianti esistenti o ove si manifesti la necessità di potenziare
la rete elettrica in aree fortemente urbanizzate, la determinazione di un
obiettivo di qualità rappresentato da un valore meno restrittivo di 0,2
microTesla troverà quindi il suo limite superiore nel rispetto del valore di
cautela; pertanto in tali casi, si ritiene opportuno che gli 0,5 microTesla
rappresentino l'obiettivo di qualità minimo da perseguire.
Tale valore, sino a
diversa determinazione statale, va valutato sulla base del valore della
corrente media annua di esercizio riferita all'anno precedente incrementata del
5%, ovvero del 50% della corrente massima di esercizio normale, qualora più
cautelativo, tenuto anche conto dei programmi di sviluppo degli esercenti.
13.2) Procedure
per l'individuazione dei corridoi di fattibilità
La Pianificazione
territoriale provinciale (PTCP o piano stralcio), ai sensi del comma 1,
dell'art. 13 della legge, individua i corridoi di fattibilità ambientale che
comprendono i tracciati e le aree più idonee ove localizzare e quindi
realizzare gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
Le procedure di formazione del PTCP o suo piano stralcio sono definite
dall'art. 27 della legge n. 20/2000 e pertanto le forme di cooperazione e
concertazione tra Province e Comuni sono garantite nell'ambito della conferenza
di pianificazione. La procedura di formazione e approvazione del PTCP o del suo
piano stralcio può conseguentemente usufruire delle semplificazioni procedurali
e la riduzione dei termini temporali conseguenti alla stipula di eventuali
accordi di pianificazione. In sede di prima applicazione gli Esercenti
presentano alla Provincia ed ai Comuni interessati, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente direttiva, i rispettivi programmi di sviluppo anche
tramite la presentazione di elaborati semplificati che evidenzino le tipologie
d'impianto ed i tracciati tecnicamente realizzabili e concorrono al contempo
alla costituzione del catasto delle linee e degli impianti, di cui all'art. 15,
quali elementi costitutivi del quadro conoscitivo. I successivi aggiornamenti
di tali programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le procedure per tali
aggiornamenti rientrano nella casistica di opere interventi e programmi di
iniziativa pubblica o privata avente rilevante interesse, di cui agli accordi
di programma in variante alla pianificazione previsti all'art. 40 della L.R.
20/2000.
Il PTCP o piano
stralcio definisce i corridoi di fattibilità delle infrastrutture elettriche
relative ad impianti di AT ed MT il cui tracciato interessa il territorio di
più Comuni ovvero di infrastrutture di interesse sovracomunale (es. cabine
primarie).
Per le medesime infrastrutture di valenza locale il cui tracciato riguarda un
unico territorio comunale, il Comune interessato individua nel proprio PSC, al
momento della sua formazione, i corridoi di fattibilità; eventuali
aggiornamenti di tali programmi possono essere recepiti nel PSC tramite accordo
di programma.
Le Province ed i Comuni
nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti per la trasmissione
e distribuzione dell’energia elettrica, devono realizzare il miglior rapporto
tra economicità del sistema elettrico e suo inserimento nel territorio nel
rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dalla lettera d), punto 7,
art. A-23 della L.R. 20/2000.
L'ampiezza dei corridoi
di fattibilità tiene conto delle caratteristiche costruttive dell'impianto,
della sua tensione e della sua capacità di trasportare corrente e non può
essere inferiore alle dimensione delle fasce laterali di cui alle tabelle 1 e
2.
Nell'ambito dei corridoi di fattibilità non sono consentite nuove destinazioni
d'uso che prevedano la permanenza di persone superiore a quattro ore
giornaliere. Fino alla definizione delle fasce di rispetto nuove destinazioni
urbanistiche in contrasto con tali disposizioni possono essere previste
solamente nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla.
Le tipologie
costruttive degli impianti sono stabilite in coerenza con le caratteristiche
del territorio, pregio ambientale, densità abitativa, vocazione urbanistica.
Per favorire la
migliore individuazione dei corridoi, gli Enti locali mettono a disposizione
degli Esercenti le informazioni contenute nei rispettivi strumenti di
pianificazione.
Tali corridoi
costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio ai sensi
dell'art. A-25 della L.R. 20/2000.
A seguito della individuazione del tracciato definitivo, in sede di
autorizzazione di cui alla L.R. n. 10/93, i corridoi di fattibilità sono
sostituiti dalle fasce di rispetto e gli strumenti urbanistici vengono adeguati
in tal senso.
13.3) Procedure
per l'individuazione della fascia di rispetto
La fascia di rispetto
viene definita per tutti gli impianti, costruiti od autorizzati, con tensione
superiore o uguale a 15.000 volt in relazione alle caratteristiche della linea
in modo tale che di norma, esternamente alla fascia, negli edifici e aree previsti
al comma 4 dell'art. 13 si realizzi l'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla di
induzione magnetica.
Per agevolare
l'inserimento delle fasce di rispetto negli strumenti urbanistici, l'ampiezza
delle stesse è individuata per livello di tensione e tipologia costruttiva
standard, adottando in via cautelativa il criterio di massimizzazione dei
parametri di calcolo. E' comunque consentita per le aree di sviluppo
urbanistico di cui al punto 13.1 la definizione di ampiezze minori qualora si
dimostri il perseguimento dell'obiettivo di qualità, così come definito al
punto 13.1, valutato sulla base del valore della corrente media annua di
esercizio riferita all'anno precedente incrementata del 5%, ovvero del 50%
della corrente massima di esercizio normale, qualora più cautelativo, tenuto
anche conto dei programmi di sviluppo degli esercenti.
Le fasce di rispetto
costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio ai sensi
dell'art. A-25 della L.R. 20/2000.
13.4)
Dimensionamento della fascia di rispetto
I campi
elettromagnetici generati dagli impianti per la trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica dipendono dall'intensità della corrente elettrica,
caratterizzata da un'elevata variabilità sia nell'arco della giornata che nei
periodi dell'anno, nonché dal numero e dalla disposizione geometrica dei
conduttori. Considerato che si possono identificare una serie di configurazioni
standard delle varie tipologie di impianti, il dimensionamento delle
"fasce di rispetto" diventa quindi strettamente correlato alla
definizione della "corrente circolante".
Al fine di dimensionare
dette fasce si ritiene opportuno suddividere gli impianti per la trasmissione e
distribuzione dell'energia elettrica in:
a) Linee con
tensione superiore a 35 kV
Per questi impianti si
assume, come corrente di riferimento, in via cautelativa, il 50 % della
corrente massima in condizioni di normale esercizio. Detto valore è stato
ricavato da un attento esame dei dati statistici elaborati dai vari Gestori
della rete da cui emerge che i valori di corrente media annua esercita
risultano inferiori al valore di riferimento prescelto.
Per quanto riguarda gli altri parametri si fa riferimento:
·
alle tipologie dei sostegni maggiormente
diffusi per la distribuzione geometrica dei conduttori;
·
alle altezze minime previste
dai DM LL.PP. 21/03/1988 n.449 e 16/01/1991 n.1260 per le altezze dei
conduttori dal suolo;
·
al conduttore a maggior sezione
di normale impiego nelle diverse tipologie d'impianto.
Con tali riferimenti i
valori delle distanze di rispetto dagli elettrodotti sono quelli riportate
nella Tabella 1.
L'ampiezza della fascia va calcolata a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse
centrale della linea e risulta complessivamente pari alla somma delle fasce
riferite a ciascun lato della linea stessa come definite in tabella 1.
Tab. 1
Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per il perseguimento
dell'obiettivo di qualità di 0,2m T al ricettore
kV |
Terna singola |
Doppia terna |
Doppia terna |
380 |
100 |
70 |
150 |
220 |
70 |
40 |
80 |
132 |
50 |
40 |
70 |
(1) fasi diverse per le coppie
di conduttori ad eguale altezza e correnti concordi oppure fasi uguali e
correnti discordi
(2) caso inverso al precedente
b) linee con
tensione pari o inferiore a 35 kV
Da un attento esame dei
dati forniti dagli Esercenti che attualmente gestiscono la totalità delle reti
MT presenti sul territorio dell'Emilia Romagna, si è rilevato che, in
condizioni normali di esercizio, l'entità della corrente transitante in una
tipica linea di media tensione è notevolmente inferiore alla cosiddetta
corrente massima di esercizio normale. Solo in condizioni di emergenza e solo
nel tratto iniziale delle linee, possono circolare correnti di valore prossimo
a quelle massime previste.
Si può quindi concludere che:
·
in condizioni di normale
esercizio, per garantire la rialimentabilità degli impianti, esiste un limite
di sfruttamento massimo dei conduttori che in genere non può eccedere 50 %
della portata massima;
·
tenuto conto che essendo la
rete MT esercita in modo "radiale" i valori massimi di corrente si
presentano solo sui tratti di linea immediatamente uscenti dalla Cabina
primaria;
·
visto l’andamento tipico
della richiesta di potenza nell’arco del giorno, in via cautelativa, la
corrente di riferimento è assunta pari al 50% della corrente massima di
esercizio normale.
Premesso quanto sopra e
avendo a riferimento i parametri già richiamati al punto a), le ampiezze delle
fasce di rispetto per le linee elettriche a 15 kV possono essere ricavate dalla
tabella 2.
Tab. 2
Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per il perseguimento
dell'obiettivo di qualità di 0,2m T al ricettore
Linee a 15 kV |
Terna o cavo
singolo |
Doppia terna o
cavo ottimizzato |
Doppia terna o
cavo non ottimizzato |
Linea aerea in
conduttori nudi |
20 |
12 |
28 |
Cavo aereo |
3 |
= |
4 |
Cavo interrato |
3 |
= |
4 |
c) Linee di
tipologia non standard
Per le linee con tensione
pari o superiore a 15 kV la cui tipologia non rientra nelle tabelle 1 e 2
succitate la dimensione della "fascia laterale di rispetto" è
stabilita dal Comune interessato sulla base delle valutazioni tecniche di ARPA
e dell'AUSL.
d) Cabine
Primarie (CP) 132/15 kV e Cabine Secondarie MT/BT (15/0,4 kV)
Allo stato attuale
delle conoscenze, tenuto conto delle particolari caratteristiche nonché della
varia conformazione impiantistica interna delle cabine elettriche, non è
disponibile, come per le linee, un modello su cui dimensionare fasce di
rispetto standard.
Pertanto, in attesa di definire appropriate fasce di rispetto, i gestori,
ovvero i soggetti richiedenti l'autorizzazione ex L.R. 10/93, devono attestare
il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla valutato ai
ricettori ai sensi del comma 4 art. 13.
e) Linee ed
impianti elettrici ad Alta e/o Media Tensione coesistenti
Nelle situazioni
caratterizzate dalla compresenza di "fasce di rispetto" corrispondenti
a più linee e/o impianti elettrici, l'ampiezza della "fascia di
rispetto" risultante è stabilita dal Comune interessato sulla base delle
valutazioni tecniche dell'ARPA e dell'AUSL.
13.5) Forme di
consultazione dei gestori
Nella formazione degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la consultazione avviene
di norma con le procedure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14 della L.R. 24
Marzo 2000, n. 20. A tal fine le Province e i Comuni acquisiscono, nei
rispettivi strumenti di pianificazione, le valutazioni e le proposte dei
gestori in merito:
a.
Ai programmi pluriennali di
sviluppo delle reti;
b.
Alla quantificazione di nuovi
bisogni infrastrutturali (rete AT e dorsali MT) indotti dalle scelte di pianificazione
territoriale ed urbanistica e relativi strumenti attuativi.
13.6) Coordinamento con la L.R. n. 10/93
La realizzazione di
nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica nel
rispetto delle fasce di rispetto previste dalla legge non determina l’obbligo
per il gestore di segnalare i punti sensibili di cui all’art. 4 della D.G.R. n.
1965 del 2 novembre 1999.
Art. 14
Risanamenti degli impianti di trasmissione
e distribuzione dell'energia elettrica
La legge stabilisce le
modalità di presentazione del piano di risanamento per gli impianti con
tensione sino a 150.000 volt, che non rispettano i valori fissati dalla
normativa statale vigente, rientranti nell'ambito delle competenze regionali,
demandando alla disciplina statale medesima i tempi di adeguamento ai limiti
ivi previsti.
Art. 15
Censimento e Catasto delle linee e degli
impianti elettrici
I Comuni, per le linee
e gli impianti in esercizio e per quelli già autorizzati, adeguano la
pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto
previste al comma 4 dell'art.13.
I Comuni individuano
altresì gli impianti che superano il valore di 0,5 microTesla misurato al
ricettore, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti gestori delle reti.
Per agevolare
l'individuazione di tali ricettori si riportano in tabella 3 le ampiezze dei
corridoi (calcolate con lo stesso criterio delle fasce di rispetto) all'interno
delle quali si possono realizzare esposizioni superiori a 0,5 microTesla di
induzione magnetica.
Tab. 3
Impianti AT - Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per
l’individuazione di potenziali ricettori con esposizione superiore a 0,5 m T
Kv |
Terna singola |
Doppia terna |
Doppia terna
|
380 |
65 |
45 |
95 |
220 |
50 |
25 |
|
132 |
30 |
25 |
45 |
(1) fasi diverse per le
coppie di conduttori ad eguale altezza e correnti concordi oppure fasi uguali e
correnti discordi
(2) caso inverso al precedente
Tab. 4
Impianti MT - Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per
l'individuazione di potenziali ricettori con esposizione superiore a 0,5m T
Linee a 15 kV |
Terna o cavo
singolo |
Doppia terna o
cavo ottimizzato |
Doppia terna o cavo
non ottimizzato |
Linea aerea in
conduttori nudi |
13 |
10 |
18 |
Cavo aereo |
2 |
= |
2,5 |
Cavo interrato |
2 |
= |
2,5 |
E' istituito presso la
Provincia il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale
e superiore a 15kV volt. A tal fine gli Esercenti forniscono su supporto
informatico, alle Amministrazioni provinciali, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della legge, la mappa completa dello sviluppo delle reti georeferenziate
sulla base della Carta Tecnica Regionale (CTR) 1:5000. Le mappe saranno
completate e correlate con le informazioni tecniche necessarie alle valutazione
standard, in via cautelativa, dei campi elettromagnetici già previste per
l’attribuzione delle fasce di rispetto. Tali informazioni, per le sole linee
elettriche di tensione superiore a 35 kV, devono essere integrate annualmente
con la consegna dei dati/grafici relativi all'andamento delle correnti medie di
carico e delle corrispondenti curve di durata.
Per le cabine di
trasformazione MT/bt debbono essere altresì fornite le indicazioni relative
all'ubicazione (Via n° civico e/o località). L'ARPA, entro un anno dal termine
di presentazione della documentazione, accerta, sulla base della valutazioni
effettuate dai Gestori, l'entità del superamento dei valori di 0,5 micro Tesla
misurati al ricettore, dando priorità ai luoghi destinati all'infanzia.
CAPO V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 16
Vigilanza
L'attività di vigilanza
e controllo è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa
del rilascio dell'autorizzazione ovvero i Comuni per gli impianti di emittenza
radio e televisiva e per gli impianti di telefonia mobile e le Province per gli
impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Per le
funzioni sopra richiamate gli Enti si avvalgono dell'ARPA e dell'AUSL con le
modalità previste all'art. 17 della L.R. 44/95.
Art. 17
Sanzioni
Ai sensi dell'art. 4
della L.R. 28 aprile 1984 n. 21, l'irrogazione della sanzione amministrativa ed
il relativo introito sono di competenza dell'Ente che esercita le funzioni di
vigilanza.
In data 24 gennaio 2001
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 23 gennaio 2001,
n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il
risanamento di impianti televisivi". Tale provvedimento legislativo
contiene all'art. 2 la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 50 milioni a lire 300 milioni per i soggetti che non ottemperino
all'ordine di riduzione a conformità nei termini e con le modalità ivi
previsti.
La severità del
trattamento sanzionatorio previsto dal provvedimento statale per coloro i
quali, essendo tenuti a presentare un Piano di risanamento, non provvedono, o
lo fanno senza il rispetto dei tempi o delle modalità prescritte, induce a
ritenere che sussista a livello di legge dello Stato un principio di gravità di
tale illecito amministrativo, che deve essere punito con sanzione parametrata a
tale rilevante gravità e alle conseguenze a livello ambientale e di salute
pubblica che lo stesso comporta. Tale principio non verrebbe rispettato in caso
di applicazione della normativa regionale relativa alla violazione in esame, in
quanto la sanzione amministrativa ivi prevista non risulta, per la sua
esiguità, proporzionata alla gravità della violazione così come considerata a
livello nazionale.
Ferma restando l'applicazione della disciplina regionale prevista al primo
comma dell'art. 17, relativa al superamento dei limiti di legge, e quella del
terzo comma, relativa alla installazione di impianti senza la prescritta
autorizzazione, violazioni non contemplate dal Decreto Legge 5/2001, si ritiene
che sia da disapplicare il disposto del secondo comma della LR 30/2000 nella
vigenza del DL 5/2000.
Si evidenzia peraltro
che è già stato approvato dalle Camere il testo della Legge Quadro sulla
protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
che presenta un sistema sanzionatorio estremamente severo per tutte le
violazioni relative sia alla violazione dei limiti che alla mancata
presentazione o al mancato rispetto della tempistica e delle modalità previste
dai Piani di risanamento. Dal momento dell'entrata in vigore della legge quadro
dovranno essere disapplicate le disposizioni regionali sulle sanzioni relative
a fattispecie disciplinate dalla normativa statale.
CAPO VI
NORME TRANSITORIE
Art. 18 Norma transitoria
18.1) Impianti
già autorizzati
Gli impianti per la
trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica già autorizzati per i
quali alla data di entrata in vigore della legge non sono state ancora
completate le procedure d'appalto, ovvero non abbiano ancora avuto inizio i
lavori se effettuati direttamente dagli esercenti, sono soggetti alle
disposizioni urbanistiche indicate all'art. 13. Per tali elettrodotti, per i
quali l'efficacia delle suddette autorizzazioni è sospesa ai sensi della legge,
la Provincia ne conferma l'efficacia a fronte di autocertificazione
dell'Esercente, da verificarsi in sede di collaudo dell'impianto, che attesti
il rispetto dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla di induzione magnetica
al ricettore esistente o previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.
Qualora, per gli
elettrodotti per i quali l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate è sospesa
ai sensi della legge, non sia possibile, senza modificare la natura
dell'impianto e/o dell'autorizzazione, assicurare l'ampiezza delle fasce di
rispetto per il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 m T, la
Provincia può riconfermare l'autorizzazione, a seguito di verifica tecnica
dell'ARPA, sulla base di quanto previsto per la definizione delle fasce di
rispetto previsti ai punti 13.1) e 13.3), in relazione al perseguimento degli
obiettivi di qualità.
18.2)
Adeguamento degli strumenti di pianificazione
Gli strumenti
urbanistici comunali vigenti vanno adeguati alle disposizioni di cui all'art.
13 della legge entro e non oltre il 18 novembre 2003 con le procedure previste
all'art. 15. Tale adeguamento deve realizzarsi in coerenza con quanto previsto
negli strumenti di pianificazione territoriale comunale o infraregionale.
Nelle more di tale
adeguamento si procede secondo quanto previsto al secondo comma dell'art. 18
della legge.
Per garantire l'adeguamento della pianificazione urbanistica comunale, secondo
quanto stabilito dalla legge, è necessario che anche i Piani Infraregionali,
approvati ai sensi della L.R. n. 36/88, e i Piani Territoriali di Coordinamento
Provinciale, approvati ai sensi della L.R. n. 6/95, vengano adeguati alle
disposizioni dell'art. 13 della legge, almeno entro il 18 novembre 2002.
Le procedure per tale
adeguamento si realizzano con l'accordo di programma di cui all'art. 40 della
L.R. n. 20/00.
I contenuti di tale adeguamento vanno riferiti sia alle linee ed impianti
elettrici esistenti con tensione uguale o superiore a 15.000 volt che ai nuovi
impianti previsti dai programmi di sviluppo; per questi ultimi si procede con
la definizione dei corridoi di fattibilità.
Tuttavia per le linee
ed impianti elettrici di M.T. l'adeguamento dei Piani Infraregionali o dei PTCP
può realizzarsi attraverso la definizione di specifici indirizzi normativi per
il perseguimento degli obiettivi di qualità in rapporto alle caratteristiche
costruttive ed alla tipologia degli impianti stessi.
Sino all'adeguamento
degli strumenti di pianificazione territoriale vigente la Provincia autorizza gli
impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica perseguendo
l'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla, così come definito al punto 13.1).
CAPO VII
NORME FINALI E
FINANZIARIE
Art. 19
Intese e Accordi
La Regione e gli Enti
locali favoriscono anche con i gestori, intese ed accordi di programma per
favorire la ricerca lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentono
di minimizzare sia le emissioni degli impianti che l'impatto ambientale ovvero
realizzare sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni e delle
immissioni.
In tale ambito i Comuni
possono consentire l'installazione su edifici di valore storico-archittettonico
e monumentale di sistemi microcellulari a bassa emissione qualora non si
determini alcuna influenza sulla percezione del manufatto edilizio. Tali intese
potranno essere contenute nell'autorizzazione del programma annuale delle
singole installazioni.
Le intese ed gli
accordi potranno altresì interessare ogni altro tema che contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi succitati quali progetti finalizzati a definire
modellistiche previsionali più avanzate anche al fine di realizzare mappe
estese di inquinamento elettromagnetico.
Art. 20
Comitato Tecnico Provinciale per
l'emittenza radio e televisiva
Il Comitato Tecnico è
istituito presso la Provincia con le modalità previste all'art. 20 della legge
entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva. Qualora le
associazioni non indichino i nominativi dei due esperti di loro competenza il
Comitato è comunque validamente costituito. Il Comitato esprime il parere sulle
autorizzazioni nelle more di approvazione del Piano provinciale di
localizzazione delle emittenti e collabora con la Provincia alla redazione del
piano medesimo.
Art. 21
Misure di semplificazione
Le domande di
autorizzazione per l'installazione di emittenti radio e televisive, il
Programma annuale degli impianti di telefonia mobile nonché domande di
autorizzazione per singole installazioni sono presentate allo sportello unico
per le attività produttive.
Le singole
autorizzazioni sono concentrate in un unico atto abilitativo comprensivo dell'
atto di assenso per la concessione edilizia laddove prevista.
Art. 22
Contributi regionali
La Regione per
agevolare la realizzazione dei piani di risanamento delle emittenti radio e
televisive locali, di cui all’art. 7 della legge, ha previsto l’erogazione di
contributi ai gestori degli impianti nella misura massima del 50 % della spesa
ritenuta ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi
ad esigenze di tutela della salute, dell’ambiente o occupazionali.
Con apposito bando la
regione fissa i criteri per la definizione delle spese ammissibili a
contributo, per la valutazione delle domande nonché le modalità di revoca.
L'entità del contributo
dovrà comunque rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
minima entità.
NOTE
(1) Il perimetro
del centro abitato è definito come "perimetro continuo del territorio urbanizzato
che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti
interclusi".
(2) L'art. 4
della L.223 del 1990 recante "Norme urbanistiche" recita:." -- 1.
Il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 o della concessione per
servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità
competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione
degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e,
conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.2. I comuni, ricevuta
la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati o dalla
concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare
d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano
territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se già
di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio
indisponibile dei comuni; provvedono altresì a rilasciare la concessione
edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere
contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o
espropriate per l'installazione degli impianti. L'indennità in caso di
esproprio è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15
gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo
decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La
domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni
dalla ricezione. La concessione del diritto di superficie ha durata pari al
periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per
radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di
telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie è
accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da
stipularsi per atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei
registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo
parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'articolo 36, nonché
il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e
ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in
caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione. 3. Nei
casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva
di cui al comma 21 dell'articolo 16 o della concessione per servizio pubblico,
il comune revoca il diritto di superficie, che è concesso, previa domanda, al
concessionario privato o alla concessionaria pubblica eventualmente
subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2. 4. Il soggetto
al quale è stato revocato il diritto di superficie è tenuto, a richiesta del
soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo
stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida
al soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie una somma
determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli
impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto
di superficie, nonché delle eventuali spese di rimozione, secondo modalità che
saranno definite dal regolamento di cui all'articolo 36. 5. Le norme di cui al
presente articolo non si applicano alle aree su cui insistono gli impianti dei
privati di cui all'articolo 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di
concessione, nonché per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano
titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano
l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresì
alle aree su cui insistono gli impianti della concessione pubblica, in funzione
alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione della
concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda
l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle
autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile
1975, n. 103.