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ambientale
Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 544. Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione). Seduta del 16 gennaio 2002.
Consiglio
regionale della Toscana
Presidenza del Presidente del Consiglio
regionale Riccardo Nencini
Deliberazione n. 12 concernente:
Criteri generali per la localizzazione degli impianti e
criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili ai sensi dell'articolo
4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 4Disciplina in materia di
impianti di radiocomunicazione)
Omissis
Il Presidente mette in approvazione la
seguente proposta di deliberazione:
OMISSIS
IL CONSIGLIO APPROVA
Con la maggioranza prevista dall'articolo
15 dello Statuto
IL PRESIDENTE
Riccardo Nencini
IL SEGRETARIO
Ilio Pasqui
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 3811
(Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana);
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici);
Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in
materia di impianti di radiocomunicazione);
Considerato che tale legge regionale disciplina, in
attuazione del dm 381/1998, l'autorizzazione all'installazione ed alla modifica
degli impianti fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi garantendo:
a) la tutela della salute umana, dell'ambiente e del
paesaggio;
b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli
impianti;
c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante
dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti;
Considerato che l'articolo 16 della legge 36/2001 stabilisce
che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a) di tale legge che determina i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la popolazione, si
applicano le disposizioni del dm 381/1998, in quanto compatibili con la legge
stessa;.Preso atto che il suddetto decreto a tutt'oggi non è stato emanato;
Vista la "Valutazione sulle soglie di radiofrequenza da
fissare come obiettivo qualitativo ai sensi del dm 381/1998", espressa in
data 5 marzo 2001 dall'Agenzia Regionale di Sanità allegata alla presente
deliberazione;
Vista la "Mozione per l'emanazione immediata di un
regolamento contro l'inquinamento elettromagnetico" del Consiglio
regionale del 10 aprile 2001, n. 196;
Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge regionale 54/2000 il Consiglio regionale definisce i criteri generali per
la localizzazione degli impianti ed i criteri inerenti l'identificazione delle
aree sensibili;
DELIBERA
1. di definire, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge regionale 24/2000, i criteri generali per la localizzazione degli
impianti ed i criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili, così
come individuati nell'allegato 1 (Criteri generali per la localizzazione degli
impianti e criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili), parte
integrante della presente deliberazione;
2. di definire nell'allegato 2, parte integrante
della presente deliberazione, gli obiettivi di qualità inerenti le aree
sensibili;
3. di impegnare la Giunta regionale a riferire sullo
stato di attuazione della presente deliberazione in sede di rapporto annuale
previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale 54/2000.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi
della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di accesso gli atti) in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del
provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena
conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per
intero, compresi gli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18
(Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la
pubblicazione degli atti) così come modificata dalla legge regionale 3 agosto
2000, n. 63.
ALLEGATO 1
Criteri generali per la localizzazione degli impianti e
criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili ai sensi dell'articolo
4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di
impianti di radiocomunicazione)
INDICE
1. Criteri generali per la localizzazione degli impianti
2. Criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili
3. Accordi coi gestori
1. CRITERI GENERALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
Gli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva e gli
impianti fissi per telefonia cellulare possono essere installati esclusivamente
all'interno delle aree identificate come idonee o compatibili dal comune,
previa verifica della conciliabilità con altri vincoli eventualmente esistenti,
in funzione della potenza della sorgente da installare e del contesto
insediativo, nel rispetto di quanto prescritto per le aree sensibili ai sensi
del punto 2..Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione, il comune con l'ausilio dell'Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana (ARPAT) e della ASL, per quanto di rispettiva
competenza, identifica le aree sulle quali possono essere installati gli impianti,
tenuto conto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
A tal fine il Comune può avvalersi del Comitato regionale per
le comunicazioni (CORECOM), nonché fare riferimento, per quanto di competenza,
all'Ispettorato territoriale Toscana del Ministero delle comunicazioni.
I Comuni nel cui territorio risultino installati impianti che
violino le condizioni di cui sopra ne dispongono la rilocalizzazione con le
modalità procedurali previste per il risanamento degli impianti esistenti dal
regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale
54/2000.
2. CRITERI INERENTI L'IDENTIFICAZIONE DELLE AREE SENSIBILI
Le aree sensibili sono di due tipi:
a) aree di interesse storico-architettonico, e
paesaggistico-ambientale, nelle quali devono essere evitati impatti di tipo
visivo degli impianti;
b) aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza
da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate
all'infanzia, aree di particolare densità abitativa.
Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente
deliberazione, il Comune procede all'identificazione delle aree sensibili,
sulla base delle tipologie indicate sopra alle lettere a) e b).
3. ACCORDI COI GESTORI
La Regione ed i comuni promuovono accordi con i gestori,
intesi quali persone fisiche o giuridiche che hanno in esercizio gli impianti
soggetti alle norme ed alle procedure autorizzative disciplinate dalla legge
regionale 54/2000, o con operatori qualificati del settore, anche avvalendosi
della funzione di coordinamento delle Province, al fine di concordare lo
sviluppo delle reti, favorendo, anche in caso di rilocalizzazione,
l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno
all'interno di siti comuni, ed ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano
gli impianti stessi e le misure atte alla limitazione degli accessi, nonché
riducendo, al contempo, il numero di siti complessivi, compatibilmente con le
esigenze di copertura radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il
rispetto dei limiti di campo. A tal fine devono essere comunicati al Comune, da
parte degli operatori, siano essi gestori o utilizzatori, tutti gli impianti
ripetitori installati.
Gli accordi di cui sopra intervengono precedentemente al
termine previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 54/2000, per
la presentazione da parte dei gestori del programma di sviluppo, e nel rispetto
di quanto ivi previsto. Unitamente al citato programma di sviluppo, i gestori presentano
un riepilogo delle autorizzazioni comunali ad essi eventualmente rilasciate ai
sensi dell'articolo 6 della stessa legge regionale.
Le modalità di presentazione della documentazione sopra
prevista sono quelle dettate dal regolamento regionale di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge regionale 54/2000. I tempi concessi dal comune per il
risanamento, qualora sia prevista la rilocalizzazione, considerato altresì
l'eventuale obbligo di adeguamento agli obiettivi di qualità di cui al punto 2
della presente deliberazione, tengono conto delle proposte dei gestori atte a
favorire l'accorpamento degli impianti su strutture comuni, o quantomeno in
siti comuni.
Tra le azioni di risanamento cui fa riferimento la presente
deliberazione, sono da ricomprendersi.anche le misure atte a ridurre l'impatto
visivo degli impianti, attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai
gestori e accettate dai Comuni.
ALLEGATO 2 - OBIETTIVI DI QUALITA' INERENTI LE AREE SENSIBILI
1. Nelle aree sensibili identificate ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54
(Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), deve essere
perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità di 0,5 V/m per i campi
elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare e di 3 V/m per i
campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel
campo di applicazione della legge regionale 54/2000, misurati secondo le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del Dm 10 settembre 1998, n. 381 e
degli allegati B e C dello stesso Dm.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità
sopra indicati deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- i campi elettrici generati d a impianti fissi per telefonia
cellulare devono raggiungere il valore di 3 V/m entro un anno dalla
pubblicazione della presente deliberazione e l'obiettivo di qualità di 0,5 V/m
entro tre anni;
- i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti
inquinanti rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 54/2000
devono raggiungere l'obiettivo di qualità di 3 V/m entro tre anni dalla pubblicazione
della presente deliberazione.
3. Nelle aree sensibili di cui al n. 2 sub b), dell'allegato
1 alla presente deliberazione, i Comuni ordinano le azioni di risanamento sugli
impianti eventualmente esistenti qualora il livello di campo sui ricettori sia
superiore all'obiettivo di qualità per essi previsto. Può essere ordinata la rilocalizzazione
degli impianti qualora, per motivi tecnici, non sia possibile garantire
l'obiettivo di qualità sopra indicato. In tale ultimo caso, la rilocalizzazione
è obbligatoria qualora si sia in presenza di asili, scuole, ospedali, case di
cura, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa, e le
modalità procedurali di risanamento sono quelle previste dal regolamento
regionale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 54/2000. I
tempi concessi dai Comuni ai fini del risanamento sono congruenti al
conseguimento dell'obiettivo di qualità entro i termini previsti al punto 2 del
presente allegato.
4. I nuovi impianti, la cui realizzazione sia
eventualmente prevista nelle aree sensibili di cui al n. 2, sub b)
dell'allegato 1, devono:
- conformarsi con decorrenza immediata al rispetto del valore
di 3 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia
cellulare e raggiungere l'obiettivo di qualità di 0,5 V/m entro due anni dalla
data di rilascio della autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettera a) della legge regionale 54/2000 e comunque non oltre tre anni dalla
pubblicazione della presente deliberazione;
- conformarsi con decorrenza immediata al rispetto
dell'obiettivo di qualità di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le
altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della legge regionale
54/2000.
5. La realizzazione di edifici nuovi, in prossimità
degli impianti autorizzati, può essere consentita esclusivamente qualora sia
rispettato l'obiettivo di qualità previsto nel presente allegato.
6. Il Comune può motivatamente prevedere deroghe
alle prescrizioni del presente allegato nel caso in cui gli impianti installati
o da installare siano utilizzati per i servizi di pubblica sicurezza, di protezione
civile e di emergenza sanitaria.