Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 3202
Approvazione del documento: "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n. 14/2001". Con allegato.
(Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 40 del 26 agosto 2002 )
omissis
PREMESSO CHE con Legge Regionale 24/11/2001, n. 14 avente, ad oggetto: "Tutela igienico sanitaria
della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni", sono state dettate norme per disciplinare, nel rispetto della normativa statale in materia, l'installazione e la modifica di tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz e con potenza efficace massima al connettore di antenna superiore a 7 W;
PREMESSO, altresì, CHE, essendo emerse alcune difficoltà interpretative, con nota dell'Assessore alle Politiche Territoriali ed Ambiente n. 734 del 25/1/02 è stata richiesta, alla competente V Commissione Consiliare, l'acquisizione degli atti preparatori;
CHE, dopo attenta lettura dei suddetti atti, non avendo fugato tutti i dubbi interpretativi, con successiva nota assessorile n. 0211 del 19/2/02 è stata richiesta urgente audizione alla medesima V Commissione Consiliare, che si è tenuta il giorno 22/2/02;
CHE, inoltre, con note n. 100/A dell'11/1/02 e n. 2781 del 21/3/02 del Coordinatore dell'AGC
Ecologia sono state convocate, per il medesimo scopo, oltre che per predisporre gli atti di competenza della Giunta Regionale al fine di dare attuazione alla, citata Legge Regionale, apposite riunioni tecniche, alle quali hanno partecipato anche rappresentanti dell'ARPAC e dell'Assessorato alla Sanità;
CHE, alla luce delle acquisizioni assunte, dalla V Commissione Consiliare, nonché da quelle assunte nelle succitate riunioni tecniche del 22/1/02 e 29/3/02, si è potuto definire una logica interpretazione della Legge e, conseguentemente, si è potuto predisporre il documento "Linee Guida per l'applicazione della L. R. n. 14/01", che si allega alla presente deliberazione, e ne diventa parte integrante e sostanziale;
CHE l'art. 2 della citata Legge Regionale prevede, per i titolari o legali rappresentanti degli impianti che rientrano nel campo di applicazione della stessa, l'obbligo della comunicazione, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC competente per territorio, del possesso della sorgente di radiazioni non ionizzanti, corredata della documentazione tecnica di cui all'art. 3, comma 3;
CHE l'art. 3, comma 1 della succitata L.R. prevede che l'installazione o la modifica degli impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, con potenza efficace totale dell'antenna superiore a 100 Watt, è subordinata all'autorizzazione del Presidente della Provincia, al quale deve essere inoltrata l'istanza, in carta legale, per il tramite del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC competente per territorio, che espleta l'attività istruttoria e acquisisce il preventivo parere del Comune, per quanto attiene gli aspetti urbanistici, ed il parere radioprotezionistico;
CHE l'art. 3, comma 3 demanda alla Giunta Regionale di provvedere ad individuare la documentazione necessaria da allegare alla comunicazione ed alle istanze di autorizzazione alla
installazione o alla modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni;
CHE l'art. 4, comma 2 della L. R. n. 14/2001, prevede che gli oneri derivanti dall'attività istruttoria, prestata dalla competente struttura dell'ARPAC, sono a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti;
CHE l'art. 6, comma 1 prevede che la struttura tecnica dell'ARPAC, per conto della Provincia e
nell'ambito della programmazione fissata dalla Giunta Regionale, procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti, sulla scorta dei quali, con successivo atto della Giunta Regionale, si provvederà a fissate adeguata programmazione;
CHE l'art. 7, comma 1 prevede l'istituzione, presso l'ARPAC, del Catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di telecomunicazione;
CHE l'art. 8, comma 1 stabilisce, per tutti gli impianti disciplinati dalla Legge, indicati nell'art. 3, già operanti sul territorio regionale, l'obbligo di richiedere l'autorizzazione, entro 90 giorni alla data di entrata in vigore della medesima Legge;
Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 40 del 26 agosto 2002 2 / 3 CHE l'art. 9 ha stabilito di applicare una sanzione amministrativa da Euro 5000,00 a Euro 25000,00, a carico dei titolari o legali rappresentanti degli impianti in caso di inadempienze rispetto alle norme stabilite dalla presente Legge, delegando ai Comuni l'applicazione, l'irrogazione e la riscossione della sanzione medesima, con versamento della quota del 50% al Bilancio Regionale;
CONSIDERATO CHE, per quanto non contenuto nella L.R. n. 14/01, si debba fare riferimento al D. L.
23/1/01, n. 5 convertito nella Legge 20/3/01, N. 66, nonché alla Legge 22/2/0 1, N. 36;
RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;
STABILITO CHE, nelle more dell'emanazione dei decreti Ministeriali di cui all'art. 7 della legge 36/01, le schede da utilizzare per i dati del catasto regionale di cui all'art. 7 L.R. 14/01, sono riportate nell'allegato documento "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n. 14/01";
STABILITO, altresì, CHE, relativamente all'onere derivante dall'attività istruttoria, per ciascun
impianto, si debba fare riferimento al Tariffario dell'ARPAC;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover stabilire un programma di controlli dei campi con priorità per quelli insistenti nei cosiddetti siti caldi;
CHE, sempre con riferimento all'art. 6, comma 1), nonché alla luce delle conoscenze e dei dati
acquisiti a seguito di controlli effettuati anche dall'ISPESL e dalle AASSLL, si ritiene di poter provvedere alla prima individuazione dei seguenti siti caldi, per i quali si impegna l'ARPAC ad effettuare apposite campagne di monitoraggio e a trasmettere, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, i risultati unitamente ad apposita relazione contenente, ove previsto, anche eventuali proposte di delocalizzazione, con l'indicazione dei siti alternativi;
Napoli località Collina dei Camaldoli
Napoli zona Camaldolilli
Napoli Eremo dei Camaldoli
Vico Equense (NA) Monte Faito
CHE le competenti strutture tecniche dell'ARPAC, per conto delle Province e nell'ambito della
programmazione fissata dalla Giunta Regionale, debbano procedere a periodici controlli dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati dagli impianti, sulla cui scorta si provvederà ad individuare ulteriori "siti caldi", per i quali si dovrà provvedere a predisporre adeguati programmi di risanamento;
RITENUTO anche di dover procedere alla graduazione delle sanzioni secondo lo schema riportato
nell'allegato B, nonché di predisporre il modello per l'autocertificazione di cui all'art. 5, così come riportato nell'allegato C, al documento "Linee Guida per l'attuazione della L.R. n. 14/01";
RITENUTO, infine, che, allo scopo di introitare le somme derivanti dalla comminazione delle sanzioni, nonché i contributi previsti dalla normativa statale, in particolare quelli derivanti dall'utilizzo dei proventi dell'asta UMTS (Universal Mobile Telecommunication Service), bisogna istituire apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate ed analogo, corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Bilancio Regionale 2002, avente la
denominazione: "Contributi per studi, ricerche, piani di risanamento, catasto regionale e attività di vigilanza e controllo per la prevenzione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", così come già richiesto in sede di proposte per la redazione del Bilancio
2002;
VISTI il D. M. Ambiente n. 381/98;
il D. L. 23/1/01, n. 5 convertito nella Legge 20/3/01, n. 66;
la Legge 22/2/2001, n. 36;
la L. R. 24/11/2001, n. 14;
Alla stregua dell'istruttoria del competente Settore Tutela dell'Ambiente e della regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore medesimo,
PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voto unanime,
DELIBERA
- di approvare l'allegato documento "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n. 14/01", che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che la documentazione tecnica da allegare alle istanze di comunicazione, autorizzazione sll'installazione e alla modifica degli impianti di cui alla L.R. n. 14/2001 è riportata nell'Allegato A al succitato documento;
- di stabilire, altresì, nelle more dell'emanazione dei decreti Ministeriali di cui all'art. 7 della legge 36/01, che le schede da utilizzare per i dati del catasto regionale di cui all'art. 7 L.R. 14/01, sono le medesime contenute nell'allegato A alle succitate Linee Guida;
- di stabilire che gli oneri derivanti dall'attività istruttoria, prestata dalle competenti strutture dell'ARPAC, sono a carico del titolare o del legale rappresentante dell'impianto;
- di stabilire, per tutti gli impianti disciplinati dalla Legge Regionale n. 14/2001, indicati nell'art. 3, già operanti sul territorio regionale, l'obbligo di richiedere l'autorizzazione;
- di stabilire di applicare la sanzione amministrativa, da Euro 5000,00 a Euro 25000,0, secondo la graduazione riportata nell'Allegato B alle surrichiamate Linee Guida, a carico dei titolari o legali rappresentanti degli impianti, in caso di inadempienze delle norme di cui alla suddetta Legge regionale n. 14/2001, delegando ai Comuni l'applicazione, l'irrogazione e la riscossione della sanzione medesima, con versamento della quota del 50% al Bilancio Regionale;
- di stabilire che il modello per l'autocertificazione di cui all'art. 5 della L.R. 14/01 è riportato nell'Allegato C;
- di stabilire, altresì, che, relativamente all'onere derivante dall'attività istruttoria, per ciascun impianto, si debba fare riferimento al Tariffario dell'ARPAC;
- di provvedere, con riferimento all'art. 6, comma 1), nonché alla luce delle conoscenze e dei dati acquisiti a seguito di controlli effettuati anche dall'ISPESL, e dalle AASSLL, alla prima individuazione dei seguenti siti caldi, per i quali si impegna l'ARPAC ad effettuare apposite campagne di monitoraggio e a trasmettere, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, i risultati unitamente ad apposita relazione contenente, ove previsto, anche, eventuali proposte di delocalizzazione, con l'indicazione dei siti alternativi;
Napoli località Collina dei Camaldoli
Napoli zona Camaldolilli
Napoli Eremo dei Camaldoli
Vico Equense (NA) Monte Faito
- di stabilire che le competenti strutture tecniche dell'ARPAC, per conto delle Province e nell'ambito della programmazione fissata dalla Giunta Regionale, procedano a periodici controlli dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati dagli impianti, sulla cui scorta si provvederà ad individuare ulteriori siti caldi per i quali si dovrà provvedere a predisporre adeguati programmi di risanamento;
- di istituire, presso l'ARPAC, che è incaricata della tenuta e dell'aggiornamento annuale, il Catasto Regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di teleradiocomunicazione presenti sul territorio regionale, da inviare al competente Settore Tutela dell'Ambiente e da pubblicare sul BURC;
- di istituire apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate ed analogo corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Bilancio Regionale 2002 avente la denominazione:
"Contributi per studi, ricerche, piani di risanamento, catasto regionale e attività di vigilanza e controllo per la prevenzione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", al fine di introitare le somme derivanti dalla comminazìone delle sanzioni, nonché i contributi previsti dalla normativa statale, in particolare quelli derivanti dall'utilizzo dei proventi dell'asta UMTS (Universal Mobile Teleconimunication Service), così come già richiesto in sede di proposte per la redazione del Bilancio 2002;
- di inviare, per il seguito di competenza, ai Settori Tutela dell'Ambiente, Assistenza Sanitaria;
- di pubblicare il presente atto sul BURC della Regione Campania;
- di inviare il presente provvedimento, unitamente all'allegato documento Linee Guida per l'applicazione della L.R. n. 14/01% al Web master della Regione Campania, per la pubblicazione sul sito alla pagina "news" ed alla pagina "A.G.C. Ecologia, Tutela dell'Ambiente, C.I.A. e Protezione Civile".
Il Segretario
Di Giacomo
Il Presidente
Bassolino
ALLEGATO
PREMESSA
La Legge Regionale del 24.11.01 n. 14 è stata emanata in attuazione dell’art. 8, comma 1 della Legge 22.2.2001 n. 36 “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico” al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall’uso di apparati in grado di generare radiazioni non ionizzanti e disciplinando l’installazione e la modifica degli impianti fissi radiotelevisivi e di telecomunicazione operanti nell’intervallo di frequenza 100 chilohertz (kHz) – 300 Gigahertz (GHz ).
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali - con nota del 21 gennaio 2002, prot n. 200/369/CM D50.11/6, ha ritenuto, ai fini di collaborazione e per evitare l’insorgenza di possibile contenzioso nella fase applicativa, di evidenziare delle segnalazioni in relazione agli articoli 1, 6 e 8 della citata legge regionale.
La suddetta legge regionale, ha presentato alcune difficoltà interpretative, che hanno indotto gli uffici dell’Assessorato alle Politiche Territoriali ed Ambiente a chiedere alla V Commissione Consiliare, l’acquisizione di tutti gli atti preparatori.
Successivamente è stata richiesta alla medesima V Commissione Consiliare apposita audizione, che si è tenuta il giorno 22/02/02.
Inoltre, per il medesimo scopo, oltre che per la predisposizione degli atti di competenza della Giunta Regionale, al fine di dare applicazione alla citata Legge Regionale, si sono tenute apposite riunioni tecniche, alle quali hanno partecipato anche rappresentanti dell’ARPAC e dell’Assessorato alla Sanità.
Alla luce delle acquisizioni assunte dalla V Commissione Consiliare, nonché da quelle assunte nelle succitate riunioni tecniche, si è potuto pervenire alla interpretazione autentica della Legge e, conseguentemente alla predisposizione del presente documento, completo degli allegati A, B e C.
Si fa presente che per quanto non espressamente contenuto nella Legge Regionale 24/11/2001, n. 14
si fa riferimento a:
- D. M. 10/9/1998 n. 381;
- D. L. 23/01/01, n. 5 convertito in Legge 20/03/2001, n. 66;
- Legge 22/02/2001, n. 36.
Art. 1 Finalità e campo di applicazione
L’art. 1 stabilisce che tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, ivi compresi tutti gli impianti o apparati di cui alla legge 22/02/01 n. 36, con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, che di seguito sono denominati ”impianti”, sono disciplinate dalla L. R. 24/11/2001, n. 14.
Si precisa che all’art. 1, comma 2 della L. R. n. 14/2001, con la dizione “ potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 Watt “ si deve intendere “ potenze massime al connettore di antenna superiore a 7 Watt“.
La Legge Regionale n. 14/2001 dispone l’applicazione anche agli apparati ed impianti per i radiocollegamenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato che saranno individuate con il Decreto di cui all’art. 4, comma 2, lettera a) della Legge N. 36/2001.
Si precisa che, fino all’emanazione del succitato Decreto, anche con riferimento alla nota del Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citata in premessa, le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 14/2001 non si applicano ai suddetti apparati ed impianti per i radiocollegamenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, che, comunque devono rispettare, al di fuori delle aree strettamente adibite a tali usi, i limiti di esposizione di cui all’art. 5.
Art. 2 Comunicazione
Il presente articolo disciplina l’obbligo della comunicazione per i titolari o i legali rappresentanti relativamente alle detenzione di sorgenti di radiazioni non ionizzanti che rientrano nel campo di applicazione della Legge.
La comunicazione, in carta semplice, corredata della documentazione di cui all’Allegato A, deve essere inviata contestualmente alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell’ARPAC, competente per territorio.
Analoga comunicazione va inviata ai medesimi destinatari in caso di modifica o trasferimento dell’impianto.
Art. 3 Autorizzazione
L’articolo definisce le procedure di autorizzazione da seguire per l’installazione o la modifica degli impianti rientranti nel campo di applicazione dell’art. 3.
Si precisa che con la dizione “potenza efficace totale dell’antenna” deve intendersi la potenza massima irradiabile dall’antenna, tenuto conto del guadagno.
L’istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inviata, a cura del titolare o del legale rappresentante, contestualmente alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell’ARPAC, competente per territorio.
L’Allegato A al presente documento, individua la documentazione, di cui al comma 3, da allegare all’istanza di autorizzazione.
Il Dipartimento Provinciale dell’ARPAC avvia il procedimento istruttorio di competenza, richiede il parere urbanistico al Comune e trasmette, entro i termini di legge, il parere finale alla Provincia.
Per il Comune la domanda, corredata dei documenti previsti, costituisce, a seconda dei casi, dichiarazione di inizio attività o richiesta di autorizzazione o, nei casi previsti, richiesta di concessione edilizia.
Si precisa, infatti, che l’autorizzazione di cui all’art. 3 della presente Legge non esime il titolare o il legale rappresentante dell’impianto di dotarsi di autorizzazione o concessione edilizia, ove previste dalla normativa vigente.
Si precisa, altresì che all’art. 3, comma 5 per “preventivo parere del Comune interessato per quanto attiene gli aspetti urbanistici” deve intendersi “il parere preventivo del Comune dopo la verifica della conformità urbanistica”.
Si precisa, infine, che all’art. 3, comma 5 per “parere radioprotezionistico“ deve intendersi quanto descritto all’art. 4, comma 1 della L. R. n. 14/2001, nel rispetto delle funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ambientale assegnate alle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 36/01
Art. 4 Istruttoria ed autocertificazione
L’articolo stabilisce che gli oneri derivanti dall’attività istruttoria prestata dalle competenti strutture dell’ARPAC, sono posti a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti.
Per l’individuazione delle tariffe si fa riferimento al Tariffario Unico dell’ARPAC.
Infine si stabilisce l’obbligo dell’autocertificazione, da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impianto, da effettuarsi con periodicità semestrale secondo lo schema di cui all’Allegato C, da inviare a Provincia, Comune ed ARPAC.
Art. 5 Limiti massimi ammissibili di esposizione
Con questo articolo si ribadisce che i limiti massimi ammissibili di esposizione, nelle more del Decreto di cui all’art. 4, comma 3 della Legge 22/02/01, n. 36, sono quelli previsti dall’art. 3 e dalla Tabella 1 annessa al D.M. 10/09/98, n. 381.
Fermi restando i limiti di cui al succitato articolo 3, si precisa che in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i valori di cui all’articolo 4, comma 2 del suddetto Decreto Ministeriale.
Art. 6 Verifiche dei limiti massimi di esposizione e vigilanza
L’articolo disciplina i controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti; l’attività di controllo deve essere svolta dall’ARPAC.
Si precisa che al comma 1 dell’art. 6 la dizione “autorizzazione regionale“ va letta ed interpretata come “autorizzazione provinciale “.
Si precisa che, in caso di accertato superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, il Presidente della Regione, per gli impianti esistenti, e il Presidente della Provincia per i nuovi impianti, daranno comunicazione al titolare o al legale rappresentante, per i consequenziali provvedimenti.
Con riferimento alla nota del Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citata in premessa, si precisa che le succitate autorità locali dovranno informare, per le iniziative di competenza, il Ministero delle Comunicazioni circa le modifiche imposte agli impianti per il ritorno di conformità.
Art. 7 Catasto regionale
L’articolo stabilisce che il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti presenti sul territorio regionale, è istituito presso l’ARPAC, che è incaricata della tenuta e dell’aggiornamento annuale, da inviare al competente Settore Tutela dell’Ambiente e da pubblicare sul BURC.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rimanda all’art. 8, comma 1, lettera d) della Legge 36/01.
Art. 8 Norma transitoria
L’articolo 8, comma 1, prevede che i titolari o i legali rappresentanti di tutti gli impianti di cui all’art. 3, esistenti ed operanti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della L. R. n. 14/2001, devono richiedere l’autorizzazione, corredata della documentazione di cui all’Allegato A, al Presidente della Provincia territorialmente competente, nei modi e nei termini di cui all’art. 3.
Art. 9 Sanzioni
L’articolo stabilisce che le sanzioni amministrative da applicarsi ai titolari o legali rappresentanti degli impianti, nei diversi casi di inosservanza delle norme previste dalla Legge regionale, sono quelle riportate nell’allegato B, secondo lo schema di graduazione delle sanzioni amministrative, di cui al comma 1).
L’applicazione delle sanzioni è delegata al Comune territorialmente competente: Il Comune trattiene, per l’esercizio della delega, il 50% degli importi introitati. La restante quota del 50% deve essere versata, con periodicità trimestrale, al Servizio Tesoreria Regional c/o Banco di Napoli sul c/c bancario n. 40/5, cod. ABI 1010, cod. CAB 3593, indicando la legge regionale di riferimento (L.R. 24/11/01 n. 14).
ALLEGATO A
Documentazione da allegare alla comunicazione, all’istanza di autorizzazione all’installazione e modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni.
La documentazione tecnica da allegare alla comunicazione, alla istanza di autorizzazione all’installazione o modifica degli impianti di cui alla L.R. n. 14/2001, è costituita da :
a) Piante, sezione e prospetti su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) del sito (1:2000), dell’edificio/infrastruttura (1:200) che contiene e/o sostiene la sorgente di radiazioni non ionizzanti, con indicato il posizionamento della sorgente (punto di fissaggio, altezza del centro elettrico e l’orientamento di ciascuna antenna e/o pannello trasmittente rispetto al nord);
b) Planimetria aggiornata, su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) in scala 1:2000, nella quale vengono riportati:
- la posizione e tutti i dati geometrici relativi alla sorgente ( quote, angoli di orientamento, ecc.. );
- la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, di tutti gli edifici esistenti, in un raggio sufficientemente ampio e comunque ritenuto cautelativo ai fini delle verifiche dei livelli di campo elettrico e magnetico attesi;
- l’indicazione delle destinazioni d’uso degli edifici di cui sopra ( uffici, abitazioni, scuole, ospedali, parchi gioco, ecc.. );
- la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, dei punti di misura e di calcolo di cui ai successivi punti c) e d), individuati dal richiedente come i più critici per il controllo del rispetto della normativa vigente, ed il numero dei punti sufficiente a dare una descrizione del campo generato dalla installazione proposta;
- posizione di eventuali impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione presenti nel raggio di 200 m dall’impianto.
c) Relazione tecnica, descrittiva dell’installazione, contenente:
- i risultati delle misurazioni dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana ) preesistenti all’installazione o modifica della sorgente, distinti per ciascuna frequenza, riferiti agli edifici esposti all’influenza del lobo di irradiazione principale del sistema trasmittente, individuati nella planimetria di cui alla lettera b);
- le valutazioni previsionali dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana) prodotti dall’impianto in condizioni di massimo esercizio negli stessi punti in cui è stato misurato il fondo, individuati nella planimetria di cui alla lettera b);
- indicazione della strumentazione utilizzata e delle modalità di misura;
- indicazione delle metodologie di calcolo previsionale utilizzate;
- fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto di installazione dell’impianto, con l’indicazione delle direzioni di puntamento dei settori per le SRB e delle direzioni N/S/E/O per gli impianti radiotelevisivi;
d) scheda 1;
e) scheda 2 ;
f) scheda 3.
g) scheda 4;
h) scheda 5;
i) elenco riepilogativo con l’indicazione di tutti gli impianti dello stesso titolare o legale rappresentante presenti nel territorio comunale.
Si precisa che, nel caso in cui il sistema di antenna emetta su più frequenze, le schede dovranno essere compilate distintamente per ogni frequenza di emissione.
Ad impianto funzionante, il titolare o il legale rappresentante trasmette al Dipartimento Provinciale dell’ARPAC la relazione di collaudo dell’impianto contenente:
- le misurazioni di campo elettrico e magnetico ( onda piana ), misurati nei punti utilizzati per il calcolo di cui al precedente punto c);
- l’elenco della strumentazione utilizzata per le misure, la data di ultima calibrazione della strumentazione, nonché la data e le modalità di misura.
Il titolare deve trasmettere semestralmente all’ARPAC autocertificazione del rispetto delle condizioni che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione, secondo l’allegato C.
Scheda 1
DATI ANAGRAFICI IMPIANTO
TIPO1_________________SITO2______________________________CODICE SITO_____________________
DENOMINAZIONE IMPIANTO3 ________________________________________________________________
TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE4_______________________________________________________
INDIRIZZO SEDE LEGALE
Via/piazza_____________________________________________________________N°__________________
C.A.P. _________ Città _________________________________________ Prov.________________________
Telefono/Telefax ___________________________________________________________________________
UBICAZIONE DEL SITO
Via/piazza___________________________________________________________N°____________________
C.A.P._______ Città_________________________________________________ Prov. ___________________
DATI GEOGRAFICI DEL SITO
Latitudine _________________________________ Longitudine _____________________________________
PROPRIETÀ’ STRUTTURA SUPPORTO5
_________________________________________________________________________________________
PROPRIETÀ’ EDIFICIO O SUOLO6
_________________________________________________________________________________________
1 Indicare se si tratta di impianto radiotelevisivo (RTV), radioamatoriale o stazione radio base (SRB).
2 Indicare il nome del sito.
3 Indicare per le RTV il nome dell’emittente.
4 Cancellare la voce che non interessa.
5 Indicare il nominativo e il recapito del proprietario (persona fisica o società) del traliccio di supporto dell’impianto.
6 Indicare il nominativo, il recapito del proprietario (persona fisica o società) e i dati catastali dell’edificio o del suolo di
installazione dell’impianto.
Scheda 2
DESCRIZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO1_______________SITO_____________
SCHEDA |_| ANTENNA |_| TRASMETTITORE (barrare la casella)
MODELLO E MARCA _______________________________________________________________________
DIMENSIONI ______________________________________________________________________________
FREQUENZA (MHz) ________________________________________________________________________
TIPO DI MODULAZIONE_____________________________________________________________________
POTENZA MAX. IRRADIABILE (kW) ___________________________________________________________
N° ELEMENTI: _____________________________________________________________________________
POLARIZZAZIONE : |_| orizzontale |_| verticale (barrare la casella)
GUADAGNO MAX2 _________________________________________________________________________
N° TOTALE ANTENNE UTILIZZATE____________________________________________________________
1 Indicare per le RTV il nome dell’emittente
2 Allegare la tabulazione del guadagno in funzione dell’angolo rispettivamente sui piani orizzontale e verticale (schede 4 e 5)
Scheda 3
DESCRIZIONE TECNICA SRB
TIPO1 ______________ SITO2_____________________________ CODICE ____________________________
BANDA DI FREQUENZA RX _________________________________ TX _____________________________
N° TOTALE DI ANTENNE___ ____________________________________ ____________________________
N° DI SETTORI________________________________________________ ____________________________
MODELLO E MARCA _______________________________________________________________________
DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI RADIANTI ______________________________________________________
INCLINAZIONE COMPLESSIVA ELETTRICA ____________________________________________________
INCLINAZIONE MECCANICA _________________________________________________________________
N° MAX DI CANALI E/O PORTANTI ATTIVABILI __________________________________________________
POTENZA AL CONNETTORE D’ANTENNA per singola portante _____________________________________
POTENZA MAX. IRRADIABILE (W) ____________________________________________________________
GUADAGNO MAX3 _________________________________________________________________________
DISTANZA della base antenna dall’ultimo piano di calpestio _________________________________________
ORIENTAMENTO rispetto al NORD ____________________________________________________________
1 Indicare la tecnica : TACS, GSM 900, GSM 1800, DCS, UMTS.
2 Indicare il nome del sito.
3 Allegare la tabulazione del guadagno in funzione dell’angolo ( risoluzione di 3°) rispettivamente sui piani orizzontale e verticale (schede 4 e 5)
Scheda 4
DIAGRAMMA ORIZZONTALE
(omissis)
Scheda 5
DIAGRAMMA VERTICALE
(omissis)
ALLEGATO B
GRADUAZIONE DELLE SANZIONI (ART. 9 L.R. 14/01)
Omessa comunicazione ai sensi dell’ art. 2, comma 1) e dell’art. 4, comma 3) € 5000,00
Omessa richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 8, comma 1 € 25000,00
Installazione dell’impianto senza l’autorizzazione di cui all’art. 3, ovvero in difformità della stessa € 25000,00
Spostamento dell’impianto in altro sito senza l’autorizzazione di cui all’art. 3 € 25000,00
Modifiche dell’impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente senza l’autorizzazione di cui all’art. 3, ovvero in difformità della stessa. € 25000,00
ALLEGATO C
DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALL’IMPIANTO1_________
Alla Provincia di _______________________
Al Comune di _________________________
All’ARPA Campania
Dipartimento Provinciale di
_____________________________________
Il sottoscrito _________________________________,nato a __________________________ Prov _________
residente a ______________________________________________Prov. _____ Via/Piazza_______________
__________________________________________________________________ n. _________ , in qualità di
titolare/legale rappresentante dell’impianto di1 ____________________________________________________
ubicato nel Comune di ________________________________________ Prov. _________, autorizzato ai sensi
dell’art. 3 della L.R.14/01 con provvedimento del Presidente della Provincia di ___________________________
rilasciato il ____________________________________________ prot. n. ____ e per il quale è stata inviata la
documentazione tecnica di cui all’art.3, comma 3 L.R. 14/01:
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che l’impianto sopra specificato, è attualmente conforme al progetto presentato e rispetta i limiti di campo elettromagnetico fissati dalla normativa vigente.
Luogo, data
Firma
1 Indicare se si tratta di impianto radiotelevisivo (RTV), radioamatoriale, stazione radio base (SRB) o altro.