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D.P.C.M. 28 marzo 2002
Modalita' di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(GU n. 137 del 13-6-2002)
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti
gli articoli 103, commi 1 e 2, e 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernenti l'utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS;
Vista
la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Vista
la determinazione del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2001, con la
quale le risorse di cui al citato art. 103, comma 1, pari a complessivi 2.675
miliardi di lire (Euro 1.381.522.205,06), sono state ripartite e destinate a
finanziare, fra l'altro, la riduzione delle emissioni elettromagnetiche, per
complessivi 267,5 miliardi di lire (Euro 138.152.220,51) ed il Piano di azione
per l'e-Government, per complessivi 800 miliardi di lire (Euro 413.165.519,27);
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2001, con
il quale le citate risorse destinate al finanziamento del sistema di riduzione
delle emissioni elettromagnetiche sono state ripartite in cinque quoteparti,
finalizzate alla realizzazione di vari interventi; Visto l'art. 1-bis del
decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, introdotto dalla legge di conversione 25
luglio 2001, n. 305, che ha disposto l'utilizzo di 150 miliardi di lire (Euro
77.468.534,86), facenti parte delle risorse ripartite con la citata
determinazione del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2001, per la
copertura finanziaria degli oneri connessi agli interventi per fronteggiare
l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, determinando cosi'
la necessita' di rivedere la ripartizione dei suddetti fondi operata con il
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001;
Ritenuto,
pertanto, di dover procedere ad un nuovo riparto dei fondi destinati al
finanziamento del sistema di riduzione delle emissioni elettromagnetiche, anche
al fine di assicurare alle amministrazioni regionali lo stanziamento minimo
necessario per il completamento a livello regionale della connessa rete di
monitoraggio, secondo le intese intercorse in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Ritenuto,
altresi', di dover procedere alla riduzione degli stanziamenti di cui al punto
1, lettera c) della determinazione del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio
2001 per l'importo di Euro 2.582.284,50 (5 miliardi di lire), da destinare alle finalita'
di cui al presente decreto;
Su
proposta del Ministro delle comunicazioni;
D'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle attivita'
produttive, il Ministro dell'ambiente, il Ministro della salute, il Ministro per
la funzione pubblica ed il Ministro per l'innovazione tecnologica;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
dell'11 gennaio 2002; Sentita in data 14 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 103,
comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentite
in data 13 marzo 2002, ai sensi dell'art. 103, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le competenti Commissioni parlamentari;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo
2002;
Decreta:
Art.
1.
1.
I fondi di cui al punto 1, lettera a) della determinazione del Consiglio dei
Ministri in data 25 gennaio 2001, come risultanti dalla riduzione operata
dall'art. 1-bis del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, introdotto dalla legge
di conversione 25 luglio 2001, n. 305 e dall'incremento operato dall'art. 5 del
presente decreto, sono destinati alla riduzione delle emissioni
elettromagnetiche secondo le seguenti finalita':
a)
sostegno ad attivita' di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei
possibili rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
b)
realizzazione della rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici;
c)
adeguamento delle strutture e delle strumentazioni di monitoraggio e formazione
del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sulle emissioni
elettromagnetiche;
d)
promozione di nuove tecnologie nel campo dei sistemi radianti delle tecniche di
trasmissione in grado di ridurre le emissioni mediante la ottimizzazione dei
parametri di irradiazione e della condivisione delle infrastrutture da parte di
piu' operatori; e) sostegno ai comuni per interventi di sperimentazione.
Art.
2.
1.
Per gli interventi relativi alla finalita' di cui all'art. 1, lettera a), sono
stanziati fondi pari a Euro 11.620.280,23 (22,5 miliardi di lire), che saranno
assegnati ed impiegati d'intesa fra i Ministri delle comunicazioni,
dell'ambiente e della salute e previo parere della Conferenza unificata,
prevedendo un congruo stanziamento per le attivita' di cui al presente decreto,
svolte a livello regionale.
Art.
3.
1.
Per gli interventi relativi alla finalita' di cui all'art. 1, lettera b), sono
complessivamente stanziati fondi pari a Euro 20.658.275,96 (40 miliardi di
lire), assegnati al Ministero delle comunicazioni per la definizione e la
realizzazione del progetto di rete di monitoraggio dei livelli di campo
elettromagnetico a livello nazionale, nonche' per le sue sperimentazioni a
livello regionale o locale.
2.
Per gli interventi relativi alle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere
c) ed e), sono stanziati fondi pari a Euro 18.075.991,47 (35 miliardi di lire)
da ripartirsi tra le regioni e le province autonome e i comuni. Il piano di
riparto e' disposto dal Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza
unificata.
3.
Il Ministro delle comunicazioni nomina, con proprio decreto, un comitato
strategico in cui sono rappresentate le regioni e le autonomie locali con il
supporto del sistema agenziale, per la definizione progettuale dell'intera rete
di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico e, sentito quest'ultimo,
approva le linee guida di realizzazione del progetto. All'onere derivante dalle
spese di funzionamento del comitato strategico si provvede, a carico delle
risorse di cui al comma 1, nel limite di Euro 200.000.
Art.
4.
1.
Per gli interventi relativi alla finalita' di cui all'art. 1, lettera d), sono
stanziati fondi pari a Euro 12.911.422,48 (25 miliardi di lire), che saranno
assegnati ed impiegati dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con
i Ministeri delle comunicazioni, dell'ambiente e della salute, d' intesa con la
Conferenza unificata.
Art.
5.
1.
Le risorse destinate alle finalita' di cui al punto 1, lettera c) della
determinazione del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2001, sono ridotte
di Euro 2.582.284,50 (5 miliardi di lire), destinandole alle finalita' del
presente decreto.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
conseguenti variazioni di bilancio.
Art.
6.
1.
Il presente decreto sostituisce ad ogni effetto quello emanato in data 20 aprile
2001.
Roma,
28 marzo 2002
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il
Ministro delle comunicazioni
Gasparri
Il
Ministro dell'economia delle finanze
Tremonti
Il
Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il
Ministro della sanita'
Sirchia
Il
Ministro per la funzione pubblica
Frattini
Il
Ministro per l'innovazione tecnologica
Stanca
Registrato
alla Corte dei conti il 28 maggio 2002 Ministeri istituzionali, Presidenza del
Consiglio dei Ministri
registro
n. 6, foglio n. 85