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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

Regione Veneto Legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2003

Modifica alla legge Regionale 30 Giugno 1993, n. 27 "prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da campi elettromagnetici generati da elettrodotti"

(Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 4 del 14 gennaio 2003)

 


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

 

promulga

 

la seguente legge regionale 

Articolo 1 
Modifica all'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27. 
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come sostituito dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi: 
"1 bis. Per gli edifici residenziali esistenti e stabilmente abitati al 31 gennaio 2000, ubicati nelle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, possono essere consentiti, se conformi agli strumenti urbanistici, i seguenti interventi:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne. 
1 ter. Gli interventi di cui al comma 1bis, sono assentibili purché non comportino:
a) l'aumento delle unità immobiliari;
b) l'avanzamento dell'edificio esistente verso gli elettrodotti da cui ha origine il rispetto. 1 quater. L'intervento di ristrutturazione edilizia, che comporti la demolizione e ricostruzione dell'edificio residenziale esistente, può essere consentito solo in zona agricola, a condizione che la ricostruzione di egual volume avvenga in area agricola adiacente, al di fuori delle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, nei limiti di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24.". 

Formula Finale: 
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 gennaio 2003


 
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