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Regione Piemonte
Legge Regionale n.19 del 3-08-2004
Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
(B.U.R. Piemonte n. 31 del 5 agosto 2004 )
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I
OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano la localizzazione,
l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per
telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti, di seguito tutti
denominati impianti, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche) e della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44
(Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59"), da ultimo modificata dalla legge 31 maggio 2004, n. 14, al fine di:
a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della
popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche conformemente all'articolo 32
della Costituzione;
b) assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti,
in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale;
c) prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni
elettromagnetiche degli impianti e assicurare la tutela generale dell'ambiente e
del paesaggio, anche tramite l'individuazione degli strumenti e delle azioni per
il perseguimento di obiettivi di qualità, in coerenza con gli indirizzi statali;
d) garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti l'esercizio degli
impianti;
e) concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli
effetti sulla salute derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici e alla promozione delle migliori tecnologie disponibili;
f) assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive.
ARTICOLO 2
(Campo di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti, ai
sistemi e alle apparecchiature per usi civili, militari e delle Forze di
polizia, che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra zero hertz e
trecento gigahertz. In particolare tali disposizioni si applicano agli
elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore a centotrenta
chilovolt ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia
mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione
intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai
dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della l. 36/2001.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano, inoltre:
a) agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque
watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune,
all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato
regionale per le comunicazioni (CORECOM);
b) agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non
superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di
protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili
quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve
essere data comunicazione all'ARPA.
4. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni
della presente legge sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale
vigente. Tali organismi comunicano al comune interessato le caratteristiche
tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi; nel caso di
impianti già esistenti la comunicazione avviene entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario
nazionale.
ARTICOLO 3
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della legge si assumono le seguenti definizioni:
a) aree sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi
collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le
quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni
alternative;
b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico: archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici
e cartografici degli impianti;
c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di
segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e
telecomunicazioni;
d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonchè
ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le
apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un
servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio
di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la
rete del servizio di telefonia mobile;
f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di
radiodiffusione televisiva o radiofonica;
g) elettrodotto: l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle
cabine di trasformazione;
h) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal
corpo umano;
i) obiettivi di qualità:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le
incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati
dalla Regione con l'atto di cui all'articolo 5, comma 2;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo
Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi
medesimi;
j) regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che
disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici sulla base dei
criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e degli indirizzi di
pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale;
k) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi
con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio di un
comune o di più comuni;
l) programma triennale di sviluppo: documento contenente le linee di sviluppo
della rete elettrica nazionale predisposto dal gestore della rete di
trasmissione nazionale, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22
dicembre 2000 (Approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma
8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79);
m) audizione tecnica: modalità di
confronto tra i soggetti istituzionali, i soggetti di cui all'articolo 4, comma
2, lettera d) e i titolari degli impianti che si esprimono in contraddittorio
sui programmi di sviluppo, gestione e risanamento degli impianti stessi;
n) tensione di esercizio: la bassa tensione non supera un chilovolt, la media
tensione è compresa tra un chilovolt e trentacinque chilovolt, l'alta tensione è superiore a trentacinque chilovolt e
non supera i centocinquanta chilovolt, mentre l'altissima tensione è superiore a
centocinquanta chilovolt.
Capo II
AUDIZIONE TECNICA
ARTICOLO 4
(Audizione tecnica)
1. È attivata l'audizione tecnica regionale con il fine di acquisire
informazioni, pareri e ogni altro utile supporto all'esercizio delle competenze
regionali e degli enti locali previste dalla presente legge, nonchè di
provvedere al monitoraggio degli adempimenti ivi previsti. L'organizzazione e le
modalità di svolgimento dell'audizione sono definite con determinazione del
responsabile della struttura regionale competente.
2. Partecipano all'audizione tecnica, secondo la specificità dei temi:
a) l'ARPA;
b) il CORECOM, gli enti, le società e le associazioni operanti nel settore delle
telecomunicazioni e della radiodiffusione;
c) la società Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) e gli enti e
le società operanti nel campo della trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica, ivi compresa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
d) i tecnici designati dalle associazioni degli enti locali territoriali
interessati e dalle associazioni ambientaliste individuate in base all'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n.349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e
norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni.
3. Le attività di audizione e consultazione tecnica funzionali all'esercizio
delle competenze regionali di cui all'articolo 5 e quelle di raccordo con gli
enti locali territoriali sono garantite dalla Giunta regionale tramite la
struttura regionale competente.
Capo III
COMPETENZE
ARTICOLO 5
(Competenze della Regione)
1. Le competenze della Regione sono:
a) fissare, sentite le province, i criteri generali per la localizzazione degli
impianti e gli standard urbanistici, fatte salve le prerogative dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e del GRTN, unitamente ai criteri per
l'individuazione di aree sensibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e
le misure di cautela da adottarsi in esse;
b) stabilire, sentite le province, i criteri per la definizione dei tracciati
degli elettrodotti ad alta tensione fino a centocinquanta chilovolt, secondo
criteri di compatibilità ambientale;
c) esprimere il parere, anche tramite valutazioni di tipo ambientale strategico,
sul programma triennale di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete
elettrica di trasmissione, di cui all'articolo 2, comma 1, del d.m. industria,
commercio e artigianato 22 dicembre 2000, verificando il perseguimento degli
obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della
convenzione approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato 17 luglio 2000 (Concessione alla società '' Gestore della rete
di trasmissione nazionale S.p.a.'' delle attività di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale);
d) disciplinare le modalità di intervento per il risanamento ambientale di cui
agli articoli 8 e 9, su proposta dell'ARPA;
e) garantire, d'intesa con l'ARPA, la realizzazione e la gestione del catasto
che è messo a disposizione delle province; tale realizzazione avviene in termini
coerenti e funzionali al Sistema informativo regionale ambientale(SIRA) e in
raccordo con il catasto nazionale; a tale fine le autorità competenti al
rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti per telecomunicazioni e
radiodiffusione e agli elettrodotti, trasmettono copia dei
provvedimentiautorizzativi all'ARPA; copia delle autorizzazioni relative ai soli
impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, è altresì trasmessa al CORECOM;
f) definire la misura degli oneri di cui all'articolo 14 e le modalità di
corresponsione agli enti locali titolari delle funzioni autorizzative;
g) definire le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione
all'installazione e alla modifica degli impianti;
h) fissare le modalità per il rilascio del parere tecnico sugli impianti fissi
elaborato dall'ARPA;
i) esprimere, con il supporto dell'ARPA, sentite le province e su proposta del
CORECOM ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1), della legge
regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del
Comitato regionale per le Comunicazioni), il parere sul piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249
(Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e della legge 30 aprile 1998,
n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,
relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonchè norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive).
2. La Giunta regionale esercita le funzioni di cui al comma 1, con atto di
indirizzo e regolamentazione, articolato in direttive tecniche, da emanarsi in
vigenza dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della l. 36/2001,
nelle materie da essi disciplinate, informandone la Commissione consiliare
competente. In fase di prima attuazione possono essere emanate direttive di
carattere tecnico, procedurale e organizzativo non strettamente collegate alla
decretazione attuativa nazionale.
3. In attesa della definizione delle procedure autorizzative di cui al comma 1,
lettera g), restano invariate le procedure autorizzative per la costruzione e la
gestione degli elettrodotti per la distribuzione di energia elettrica fino a
centocinquanta chilovolt di cui all'articolo 66 della l.r. 44/2000 e
disciplinate dalla legge regionale 25 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle
funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino
a 150.000 volt).
4. Il Presidente della Giunta regionale emana provvedimenti di diffida, di
disattivazione degli elettrodotti o di revoca dell'autorizzazione di cui al
comma 3.
ARTICOLO 6
(Competenze delle province)
1. Le province, in armonia con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998 e alla
l. 36/2001, provvedono a:
a) adottare i piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 1, della l.
36/2001, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla
Regione;
b) verificare le coerenze e le compatibilità ambientali tra i programmi di
sviluppo delle reti degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e
degli elettrodotti e i piani territoriali di coordinamento;
c) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 10, comma
5, tenendo conto delle linee di indirizzo del piano territoriale di
coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e all'articolo
57 del d.lgs. 112/1998, anche supportando i comuni nella loro attività di
progettazione specifica;
d) esercitare le funzioni di controllo e verifica sulla corretta applicazione
delle linee guida regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
e) esercitare il potere sostitutivo, secondo i principi di cui all'articolo 14
della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), decorso un congruo
termine e previa diffida, nei confronti dei comuni in caso di inerzia nel
rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
d) e nell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
f).
ARTICOLO 7
(Competenze dei comuni)
1. I comuni, in armonia con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998, alla l.
36/2001 e al d.lgs. n. 259/2003, provvedono a:
a) definire, sulla base dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9,
specifici tracciati per la localizzazione degli elettrodotti, sentite le
province e nel rispetto dei criteri regionali e dei parametri tecnici fissati
dalle norme statali vigenti;
b) individuare i siti degli impianti per radiodiffusione, nel rispetto dei
criteri generali regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
c) adottare il regolamento comunale di cui all'articolo 8, comma 6, della l.
36/2001, entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, trasmettendone copia alla provincia
competente ed ai comuni limitrofi;
d) rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti
per telecomunicazioni e radiodiffusione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n.
259/2003 e delle linee elettriche a bassa tensione, secondo la procedura fissata
nell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, anche sulla base del parere tecnico
preventivo dell'ARPA di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) e dei programmi
localizzativi di cui all'articolo 8, comma 1; per gli impianti per
telecomunicazioni e radiodiffusione, le citate autorizzazioni, rilasciate con
provvedimento unico, sono condizione per l'esercizio delle relative attività,
ferma restando la concessione ministeriale;
e) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10, commi
1 e 2;
f) emanare provvedimenti di riduzione a conformità, di diffida, di
disattivazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione o di
revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera
d), ai sensi dell'articolo 16.
2. Per l'adozione del regolamento di cui al comma 1, lettera c), i comuni
assicurano l'informazione, possono promuovere audizioni pubbliche e
pubblicizzano l'esito dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera d), tramite
l'albo pretorio.
Capo IV
ATTIVITÀ E MEZZI DI TUTELA
ARTICOLO 8
(Proposte localizzative, riduzioni a conformità, azioni e piani di risanamento
degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione)
1. I titolari degli impianti presentano al comune, entro il 31 dicembre di ogni
anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per
telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale di
cui all'articolo 7 comma 1, lettera c). Copia del suddetto programma è, altresì,
inviata alla provincia competente.
2. Gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione garantiscono durante
l'esercizio il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme vigenti.
3. Qualora siano superati i limiti di esposizione definiti dalla normativa
vigente il comune diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo
elettromagnetico ad eseguire la riduzione a conformità in modo da ridurre il
valore di campo rilevato entro il limite di esposizione consentito, secondo le
indicazioni dell'ARPA, fatte salve le sanzioni previste all'articolo 16. Gli
oneri per la riduzione a conformità sono a carico dei gestori.
4. In caso di inadempienza dei gestori il comune richiede alle Amministrazioni
centrali competenti la disattivazione dei suddetti impianti e ne dà
comunicazione alla provincia.
5. Qualora non siano rispettati i valori di attenzione, il comune diffida i
gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico ad eseguire
la riduzione a conformità, compatibilmente con la qualità del servizio e previo
accertamento da parte degli organi ausiliari periferici del Ministero delle
comunicazioni.
6. Se la riduzione a conformità non consente il mantenimento della qualità del
servizio, i gestori presentano alla provincia una proposta di piano di
risanamento. La provincia adotta il piano di risanamento, avvalendosi del parere
dell'ARPA, sentiti i comuni interessati ed acquisito il preventivo parere
vincolante da parte degli organi tecnici ed ausiliari periferici delle autorità
centrali competenti.
7. In caso di inottemperanza dei gestori a presentare proposte, il piano di
risanamento è formulato dalla provincia su proposta dell'ARPA e dei comuni,
sentiti gli enti interessati ed acquisito il preventivo parere degli organi
tecnici ed ausiliari periferici del Ministero delle Comunicazioni. Le azioni di
risanamento sono a carico dei titolari degli impianti.
8. In caso di mancato risanamento, secondo le previsioni e prescrizioni del
piano, dei sistemi radioelettrici, per telefonia mobile e per radiodiffusione e
degli impianti per telefonia fissa nonchè delle stazioni radioelettriche per
trasmissioni di dati, a causa dell'inerzia o inottemperanza dei gestori, la
provincia richiede al Ministero competente la disattivazione dei relativi
impianti, e ne dà comunicazione ai comuni interessati.
ARTICOLO 9
(Programmi di sviluppo e interventi di risanamento delle linee elettriche)
1. Gli enti gestori degli elettrodotti presentano alla Regione, in armonia con
quanto disposto all'articolo 55 del d.lgs. 112/1998, entro il 31 dicembre di
ogni anno, i programmi di sviluppo della rete provvedendo a mettere a
disposizione gli aggiornamenti annuali determinati anche da provvedimenti
normativi ed autoritativi, di sicurezza e di tutela ambientale e sanitaria. Il
GRTN correda il proprio programma di sviluppo di un'analisi di compatibilità
ambientale per l'espressione del parere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
c).
2. La definizione dei tracciati delle linee con tensione superiore a
centocinquanta chilovolt, di competenza statale, è oggetto di consultazione con
il GRTN, e di concertazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c) della
l. 36/2001.
3. Le proposte di piano di risanamento, di cui all'articolo 9, comma 3 della l.
36/2001, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta
chilovolt, presentate dai gestori, sono approvate dalla Regione, entro sessanta
giorni dalla presentazione del piano, sentiti i comuni interessati, con
eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni i cui oneri realizzativi sono a
carico dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione nazionale.
4. Ai fini dell'approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con
tensione superiore a centocinquanta chilovolt, di cui all'articolo 9, comma 3,
della l. 36/2001, la Regione esprime apposito parere, verificando la rispondenza
delle priorità di intervento alle situazioni critiche riferite alle aree
sensibili così come definite all'articolo 3, comma 1, lettera a).
5. Secondo le previsioni dell'articolo 9, commi 2 e 3, della l. 36/2001, nei
casi di inerzia oppure inadempienza da parte dei gestori, interviene in via
sostitutiva la Regione, che si avvale dell'ARPA sulla base di un programma di
priorità che evidenzi le situazioni critiche di cui al comma 4.
6. Il mancato risanamento, secondo le prescrizioni del piano, degli elettrodotti
con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt, a causa dell'inerzia o
inadempienza dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione
nazionale, comporta la disattivazione dei suddetti impianti con provvedimento
della Giunta regionale, su segnalazione dell'ARPA, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 16, garantendo comunque i diritti degli utenti
all'erogazione del servizio di pubblica utilità.
ARTICOLO 10
(Vigilanza e controlli)
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i comuni esercitano le funzioni
di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni
proprie in base alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni),
avvalendosi dell'ARPA, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60
(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) e nel quadro
dei compiti dell'ARPA fissati all'articolo 38 della l.r. 44/2000.
2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:
a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle
misure di cautela nonchè delle prescrizioni degli atti autoritativi;
b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati
forniti dai gestori di cui all'articolo 13 e il controllo a campione degli
stessi.
3. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma 2, sono comunicati
all'Autorità sanitaria locale e alla provincia competente.
4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro
attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario
nazionale.
5. La provincia, anche avvalendosi dell'ARPA, ha la facoltà di disporre
verifiche generali in ordine alla coerenza tra gli atti di programmazione e
sviluppo delle reti degli impianti e gli obiettivi di qualità conseguiti nonchè
all'attuazione dei piani di risanamento.
ARTICOLO 11
(Rapporto e Osservatorio sulle sorgenti di campo elettromagnetico)
1. Sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), l'ARPA redige un rapporto annuale, da
presentare alla Regione e alla provincia, contenente lo stato dell'ambiente
relativamente ai livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio
regionale e provinciale.
2. È istituito l'Osservatorio regionale sulle sorgenti di campo
elettromagnetico, le cui modalità organizzative e di funzionamento sono definite
dalla Giunta regionale.
3. L'Osservatorio regionale ha il compito di raccogliere e sistematizzare le
informazioni ed i rapporti curati dal sistema delle agenzie per la protezione
ambientale a livello nazionale e regionale anche provvedendo alla loro
diffusione attraverso i mezzi di cui all'articolo 17, comma 4.
ARTICOLO 12
(Modalità di accesso agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione)
1. Il personale incaricato dei controlli, munito di tessera di riconoscimento,
nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli impianti e di
richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per
l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
ARTICOLO 13
(Responsabilità dei gestori degli impianti radioelettrici)
1. I gestori degli impianti radioelettrici certificano all'amministrazione
comunale la conformità dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza
previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo
elettromagnetico definite nell'autorizzazione.
2. L'atto di regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 2, definisce modalità
e contenuti della certificazione e dei controlli, che avvengono anche attraverso
l'installazione di sistemi di monitoraggio dei parametri tecnici sul rispetto
dei valori alla luce della normativa vigente.
ARTICOLO 14
(Oneri autorizzativi e di controllo)
1. I gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal
compimento delle attività tecniche ed amministrative di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera d), limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e
concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle
autorizzazioni. I gestori o i proprietari degli impianti versano le relative
somme al comune e alla provincia competente, nella misura rispettivamente
dell'ottanta e del venti per cento, secondo gli importi fissati nell'atto di cui
all'articolo 5, comma 2.
2. I comuni concorrono agli oneri derivanti dall'attività di controllo
esercitata dall'ARPA in misura non inferiore al quaranta per cento.
3. Con deliberazione della Giunta
regionale è determinata l'eventuale variazione, d'intesa con la Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali, della misura di cui al comma 1.
4. Gli oneri a carico degli esercenti elettrici sono quelli previsti dai
provvedimenti adottati dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 15
(Prescrizioni e incentivi)
1. I comuni, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici e assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti fissi per la telefonia mobile e per la
radiodiffusione, possono prevedere, nel regolamento di cui all'articolo 7, comma
1, lettera c), limitazioni e condizioni localizzative in luoghi ed edifici
espressamente individuati.
2. Le proposte relative alla realizzazione di impianti per telecomunicazioni e
radiodiffusione ed elettrodotti che non presentano, per dimensioni,
caratteristiche ed emissioni, un impatto con gli assetti ambientali,
paesaggistici ed antropici del territorio e che propongono soluzioni tecniche,
tecnologiche, morfologiche e gestionali di tipo innovativo, beneficiano di
modalità autorizzative e di condizioni di installazione agevolate disciplinate
nell'atto di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Gli strumenti di gestione delle aree protette di cui alla legge 22 marzo
1990, n. 12 (in materia di aree protette) da ultimo modificata dalla legge
regionale 14 novembre 2001, n. 25, prevedono specifica regolamentazione
dell'installazione degli impianti di cui al comma 1 e degli elettrodotti, sulla
base dei criteri generale di cui all'articolo 5, comma 1.
ARTICOLO 16
(Sanzioni)
1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della l. 36/2001. Nelle
more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della l.
36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al
rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati
dall'ARPA.
2. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le
autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 3 o all'articolo 7, comma 1, lettera
d), oppure non presenta la domanda di autorizzazione nei termini previsti
dall'articolo 18, in caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge e privi dell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione
pecuniaria amministrativa da trentamila euro a trecentomila euro e alla
disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 8 e
dall'articolo 9, comma 6. Le suddette sanzioni sono irrogate
dall'amministrazione competente a rilasciare l'atto autorizzatorio e da essa
introitate.
3. La mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 13, comma
1, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da duemila
euro a cinquemila euro irrogata ed introitata dal comune.
5. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti,
installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione,
diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all'articolo 12, è passibile
di sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a duemilacinquecento
euro, irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni
dell'ARPA, salvo che il fatto costituisca reato.
Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 17
(Norma finanziaria)
1. All'attuazione della presente legge sono destinate, per il corrispondente
importo annuo, le risorse derivanti dalle assegnazioni a favore delle regioni,
di cui all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 17 della l. 36/2001 e agli
articoli 103 e 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001) nonchè le risorse derivanti dai provvedimenti nazionali che disciplinano
l'utilizzo dei proventi del sistema di telefonia mobile universale (UMTS).
2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono iscritte nell'Unità previsionale di
base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2004.
3. Per l'attuazione della presente legge è previsto, per l'anno 2005, nella UPB
22991 (Tutela ambientale gestione rifiuti Direzione Titolo I Spese correnti) un
incremento della spesa, pari ad euro 250.000,00, e nella UPB 22992 (Tutela
ambientale gestione rifiuti Direzione Titolo II Spese di investimento) un
incremento della spesa pari ad euro 400.000,00, cui si fa fronte con le risorse
finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I Spese correnti)
e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II Spese di investimento) del bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.
4. Al fine di garantire la diffusione dell'informazione sulle attività oggetto
della presente legge e del rapporto di cui all'articolo 11, per l'anno 2005, ci
si avvale delle risorse di cui all'UPB 22011 (Tutela ambientale gestione rifiuti
Prevenzione risanamento ambientale Titolo I Spese correnti) del bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.
ARTICOLO 18
(Norme transitorie)
1. I gestori oppure i proprietari degli impianti in esercizio provvedono agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente entro novanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. I soggetti di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo ivi previsto, possono
proseguire l'esercizio attuale degli impianti; in caso di inadempienza si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 16.
3. Fatte salve le competenze attribuite ai sensi degli articoli 6 e 7, rimane in
vigore il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 1/R (Nuovi criteri di tutela
sanitaria ed ambientale per il rilascio dell'autorizzazione regionale
all'installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui
alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6), per quanto applicabile, fino
all'emanazione di tutte le direttive dell'atto di indirizzo e regolamentazione
di cui all'articolo 5, comma 2.
4. In fase di prima attuazione, nelle more dell'adozione delle misure
organizzative di riordino delle strutture regionali e di adeguamento della
struttura competente per l'ambiente in materia di rischio tecnologico da
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, la Giunta regionale garantisce
l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, tramite il settore regionale
competente in materia di rischi industriali.
5. Nell'esercizio delle attività previste dalla presente legge, la struttura
regionale competente si avvale delle audizioni tecniche di cui all'articolo 4 e
dell'ARPA che garantisce i necessari supporti tecnici.
ARTICOLO 19
(Modifica all'articolo 47 della l.r. 44/2000)
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 44/2000, è
aggiunta in fine la seguente: "e bis) adozione dei piani di risanamento
elettromagnetico degli impianti radioelettrici, sulla base della
regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione e con il supporto
dell'ARPA.".
ARTICOLO 20
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6 (Nuova disciplina in materia di
teleradiocomunicazioni);
b) la legge regionale 24 luglio 1989, n. 43 (modificativa della l.r. 6/1989).
ARTICOLO 21
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello
Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 agosto 2004
Enzo Ghigo