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Regione Abruzzo
Legge regionale n. 11 del 3-03-2005
Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute
e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico.
(B.U.R. Abruzzo n. 15 del 18-3-2005)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche all'art. 1 della L.R. 45/2004
1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 45/2004 dopo le parole "del D.M. 10
settembre 1998, n. 381" inserire "del D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante la
fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti".
2. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 45/2004 le parole "Trattato CEE" sono
sostituite con "Trattato istitutivo dell'Unione Europea".Al comma 1 dell'art. 1
della L.R. 45/2004 le parole "D.M. 10 settembre 1998, n. 381 e del" sono
soppresse.
Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 45/2004 le parole "relativo a campi magnetici
ad alta frequenza" sono sostituite con le parole "che fissa i limiti di
esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
ARTICOLO 2
Modifiche all'art. 2 della L.R. 45/2004
1. La rubrica dell'art. 2 della L.R. 45/2004 è sostituita dalla seguente
"Campo di applicazione e competenze della Regione, delle Province e dei Comuni".
2. Alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 la parola "fissi" è
soppressa.
Alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 dopo le parole "gli
impianti per la telefonia mobile" sono inserite le parole "la cui stabilità sia
assicurata con infissione o appoggio al suolo".
3. Alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 45/2004, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "tali modalità devono tener conto delle situazioni di
rischio preesistenti;" .
4. Alla lett. c) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 le parole "superiore
a 15 KV" sono sostituite con le parole "non superiore a 150 KV".
5. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 è inserito il seguente comma:
"1bis. La Regione prescrive ed incentiva i gestori all'utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili sul mercato."(*)
6. Al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 sostituire la parola "possono" con
la parola "devono".
7. Al comma 3 dell' art. 2 della L.R. 45/2004 è aggiunto infine il seguente
periodo: "Il risarcimento viene effettuato con onere a carico dei titolari degli
impianti."
8. Al comma 4 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 le parole "D.M. 381/1998 e del"
sono soppresse.
9. Al comma 5 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 dopo le parole "territoriale ed
urbanistica" sono aggiunte le parole "e nel rispetto dei principi relativi alla
tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del paesaggio,".
10. All'art. 2 della L.R. 45/2004 sono aggiunti infine i seguenti commi:
"6bis. La Regione ed il Comune realizzano e gestiscono rispettivamente un
Catasto regionale ed un Catasto comunale, non solo di tutti gli
impianti-sorgente ma anche delle zone interessate dalla presenza di detti
impianti, assicurando così un controllo effettivo sull'intero territorio
rilevando anche i livelli di campo.
6ter. La Regione concorre insieme agli altri enti locali ad approfondire le
conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare
quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici".
(*) Con sentenza della Corte
Costituzionale n.
103/2006, il comma 5 è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la
Regione possa prescrivere ai gestori l'utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv
ARTICOLO 3
Integrazione all'art. 8 della L.R. 45/2004
1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 45/2004 è inserito il seguente
comma 3bis:
"3bis In aggiunta alle aree sensibili individuate al comma 2 dell'art. 7, i
Comuni possono altresì individuare beni culturali ed ambientali, tutelati ai
sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei quali l'istallazione degli
impianti oggetto della presente legge può essere preclusa."
ARTICOLO 4
Modifiche all'art. 11 della L.R. 45/2004
1. Il comma 1 dell' art. 11 della L.R. 45/2004 è così sostituito.
"1. Il Comune nel P.R.G. o nella variante allo strumento urbanistico definisce i
siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la
telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi.
Il Comune predispone apposito regolamento che contenga le disposizioni in
materia al fine di ottimizzare, tenuto conto della morfologia del territorio, la
localizzazione degli impianti di cui trattasi. Al fine di favorire una corretta
applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel regolamento, in
particolar modo relativamente alla scelta dei siti tra quelli individuati nel
P.R.G., il Comune mette a disposizione degli stessi le informazioni contenute
nello strumento di pianificazione ed eventualmente favorisce l'individuazione di
soluzioni alternative rispetto a quelle inizialmente prospettate dal gestore.
Il Comune rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione da parte dei
gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni
fisse da realizzare sulla base del P.R.G. Il Programma è corredato dalla
localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione
dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 8."
2. Il comma 2 dell' art. 11 della L.R. 45/2004 è così sostituito:
"2. Il Comune con le modalità previste dal proprio regolamento di cui al comma
1, dà notizia alla cittadinanza dell' avvenuta presentazione del programma
fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei
titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio
dall' installazione dell'impianto."
3. Dopo il comma 8 della L.R. 45/2004 è aggiunto il seguente:"8bis. Il rilascio
delle autorizzazioni per le richieste in corso, anche ove sia stato già espresso
parere favorevole in merito, è sospeso a condizione che non siano ancora
iniziati i lavori."
ARTICOLO 5
Modifiche all'art. 16 della L.R. 45/2004
1. Al comma 3 dell'art. 16 della L.R. 45/2004, dopo le parole "Commissione
consiliare competente" inserire "e nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M.
8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz)
generati dagli elettrodotti".
2. Al comma 4 dell'art. 16 della L.R. 45/2004 sostituire il periodo da
"dell'obiettivo di qualità" fino a "ore giornaliere" con il seguente periodo "di
quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante la
fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti".
3. Al comma 5 dell'art. 16 della L.R. 45/2004 sostituire le parole "è
rilasciato" con le parole "può essere rilasciato anche" ed inserire dopo la
parola "l'elettrodotto" le parole ", o porzione di esso,".
ARTICOLO 6
Modifiche all'art. 17 della L.R. 45/2004
1. Il comma 7 dell'art. 17 della L.R. 45/2004 è abrogato.
ARTICOLO 7
Modifiche all'art. 18 della L.R. 45/2004
1. Al comma 1 dell'art. 18 della L.R. 45/2004 sostituire il periodo da
"all'allegato B" fino a "misurati al ricettore" con il seguente periodo
"all'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, recante la fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della
Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 3 Marzo 2005