Legge
20 marzo 2001, n. 66 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001)
"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi "
Legge di conversione
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per
il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001
(*) Le modifiche apportate dalla
legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in
ambito locale e della radiodiffusione sonora.
1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in
tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è
differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda,
che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e
connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore
del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi
1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1o dicembre 1998,
che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della
radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino
all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino
all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti
o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i
concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per
cento del territorio nazionale. Fino all'attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il
termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge
18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
2000, n. 5.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31
dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in
tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema
e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze
di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino
all'adozione del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica
analogica, di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono
proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del
concessionario.
2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al
comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla
data del 30 settembre 2001: a) se emittente di radiodiffusione sonora in
ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di
persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due
dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere
commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno
quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia
previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura
giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa
priva di scopo di lucro.
2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non
devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non
colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure
di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e
seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al
presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle
comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione
necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno
2001.
2-quater. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono
irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero
cinque regioni al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la
popolazione complessivamente servita non superi i quindici milioni di abitanti.
Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti
stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle
comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto
adeguamento.
Art. 2.
Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi
1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle
frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva,
che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori
stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), della
legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare
dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti
individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti
indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei sotto
l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il
trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il
Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i
siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le
competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia
per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai
fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della
salute.
2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del
Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e
dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che
non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le
modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria,
con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata
dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della
violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della
legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il
Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e
delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale
provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni, fino
all'esecuzione delle azioni di risanamento.
Art. 2-bis.
Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi
audiovisivi terrestri a larga banda
1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi
digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente
l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e
via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla
sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società
dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti
possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei
relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali.
Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e
servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono
irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente
derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia
titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco
di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque
almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di
programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per
la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società
controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite
ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto
la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31
luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta
corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica
digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o
di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e
concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni
operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione
sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo
periodo del comma 1 dell'articolo. 1.
3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici
digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la
radiodiffusione sonora nonché i soggetti che eserciscono legittimamente
l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla
sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel
bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le
emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese,
per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei
servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in
banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta
corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze
terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici
DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e
servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i
programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su
frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale
entro l'anno 2006.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione
dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica
digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro
radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del
servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali
per macro aree di diffusione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge
31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di
trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di
assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni
definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei princìpi del presente
decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti
criteri direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che
provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità,
anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della
licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di
trasmissione;
c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei princìpi di
pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di
non discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali
veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi
televisivi;
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati
sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e
identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche
locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio
pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva
trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica
digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.
8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze,
sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di
frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi
MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono
riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da
satellite alle unità abitative.
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico
radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico
radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici
in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I
blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della
concessionaria pubblica devono essere distinti dal blocchi di programmi
contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.
10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le
parole: "il Ministero delle comunicazioni adotta" sono sostituite
dalle seguenti: "l'Autorità adotta". Le autorizzazioni e le licenze
di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni.
11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel
rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme
urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di
prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate
alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto
dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le
regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa
con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome
di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i
provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti
nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei princìpi contenuti nella
medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai
soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o
utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di
finanziamenti da parte dell'Unione europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove
tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi
impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma,
del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica
l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai
precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici
fiscali.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni
istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione,
finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un
programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di
trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e
per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda,
individuando contestualmente misure a sostegno del settore.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.