Sito giuridico ambientale
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001).
Art. 1
Finalità
della legge
1. La presente legge ha lo scopo di
dettare i princìpi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei
lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti
dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;
b) promuovere la ricerca scientifica per
la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da
adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174,
paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell’ambiente e
del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento
volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della
presente legge nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli
statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 2
Ambito di
applicazione
1. La presente legge ha per oggetto gli
impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze
di polizia, che possano comportare l’esposizione dei lavoratori, delle
lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la
presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici,
compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per
radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge
non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o
terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e
lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10
e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi delle Forze armate e
delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo
conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il
decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).
4. Restano ferme le competenze in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od
operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il
decreto di cui al comma 3.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione della
presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) esposizione: è la condizione di una
persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti
di contatto, di origine artificiale;
b) limite di esposizione: è il valore di
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di
immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che
non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione
e dei lavoratori per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: è il valore di
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di
immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e
nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all’articolo
1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della
protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei
tempi e nei modi previsti dalla legge;
d) obiettivi di qualità sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard
urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze
definite dall’articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione
dell’esposizione ai campi medesimi;
e) elettrodotto: è l’insieme delle linee
elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
f) esposizione dei lavoratori e delle
lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che,
per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: è ogni
tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad
eccezione dell’esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per
scopi diagnostici o terapeutici;
h) stazioni e sistemi o impianti
radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme
di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie,
necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione,
radiocomunicazione o radioastronomia;
i) impianto per telefonia mobile: è la
stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al
collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia
mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: è
la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o
radiofonica.
Art. 4
Funzioni
dello Stato
1. Lo Stato esercita le funzioni
relative:
a) alla determinazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto
valori di campo come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2),
in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di
criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui
all’articolo 1;
b) alla promozione di attività di ricerca
e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell’attività
di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente
il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità
promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro,
aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di
ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire
i rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta
frequenza;
c) all’istituzione del catasto nazionale
delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i
livelli di campo presenti nell’ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di
elaborazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, con
particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed
alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti piú regioni nonché
alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di
carattere economico ed impiantistico;
e) all’individuazione delle tecniche di misurazione
e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di
programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o
delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità
nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia
mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli
impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell’ambiente e di tutelare
il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per
la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all’interno di tali
fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso
residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza
non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento
dell’inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di
rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge:
a) per la popolazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente,
di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui
all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";
b) per i lavoratori e le lavoratrici,
ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i
Ministri dell’ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di
cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in
sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresí, il
regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori
professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal
comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il
Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i
decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di
elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si
provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente, sentito il Comitato di cui all’articolo 6
e la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria
legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente
alla definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli
obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente
articolo.
6. Per le finalità di cui al presente
articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000
milioni annue a decorrere dall’anno 2001 per le attività di cui al comma 1,
lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003
per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f),
nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 5
Misure di
tutela dell’ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di elettrodotti
1. Al fine di tutelare l’ambiente e il
paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 29, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei
Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo
parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le competenti Commissioni
parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche
degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la
costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e
radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari
misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono
essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la
costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti
da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici,
architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto
disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di
pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento di cui al
comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli
impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di
elettrolocuzione e di collisione dell’avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al
comma 1 é definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV,
in modo da assicurare il rispetto dei princìpi della presente legge, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di
infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei
cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli
enti locali interessati nell’ambito dei procedimenti amministrativi di
definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilità e
delle procedure di verifica e controllo;
e) riordino delle procedure relative alle
servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi.
f) valutazione preventiva dei campi
elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che
disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di
cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento medesimo.
Art. 6
Comitato
interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
elettromagnetico
1. È istituito il Comitato
interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro
dell’ambiente o dal Sottosegretario all’ambiente delegato, ed è composto
altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza
sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori
pubblici, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per i beni e le
attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni,
della difesa e dell’interno.
3. Il Comitato svolge le attività di cui
agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.
4. Il Comitato esprime i pareri di cui
agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma
1.
5. Il Comitato svolge funzioni di
monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una
relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo,
che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi,
aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di
interesse della presente legge.
7. Per l’istituzione e il funzionamento
del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a
decorrere dall’anno 2001.
Art. 7
Catasto
nazionale
1. Il catasto nazionale di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c), é costituito, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
dell’ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, nell’ambito del sistema informativo e di
monitoraggio di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i
catasti regionali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di
inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell’ambiente, di concerto con
il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l’inserimento dei dati
relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature
radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori
pubblici e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l’inserimento
dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell’interno,
per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse
ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di
polizia.
Art. 8
Competenze
delle regioni, delle province e dei comuni
1. Sono di competenza delle regioni, nel
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità nonchè dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve
le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:
a) l’esercizio delle funzioni relative
all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia
mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai
sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all’articolo
4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento di cui
all’articolo 5;
b) la definizione dei tracciati degli
elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di
rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell’articolo 4 e dell’obbligo di
segnalarle;
c) le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo,
in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in
coordinamento con il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio
regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
e) l’individuazione degli strumenti e
delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all’articolo
3, comma 1, lettera d), numero 1);
f) il concorso all’approfondimento delle
conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare
quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui
al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai princìpi relativi alla
tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di
tutela dell’ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni,
si applica l’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al
comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel
rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le attività di cui al comma 1,
riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri
organi dello Stato con funzioni attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica
sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive
modificazioni.
6. I comuni possono adottare un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici.
Art. 9
Piani di
risanamento
1. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), la
regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni
interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e
comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già
esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi
di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma
2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di
risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati,
entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle
regioni, puó prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di
radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli
impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento é effettuato con
onere a carico dei titolari degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 4, i gestori degli
elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di
assicurare la tutela della salute e dell’ambiente. I proprietari di porzioni
della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la
disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di
trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli
interventi di risanamento delle linee di competenza, nonchè tutte le
informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di
risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo
scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di
raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all’articolo
4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di
attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto,
considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a piú elevati
livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni
residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela
della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di
inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo
periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.
3. Per gli elettrodotti con tensione
superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata al
Ministero dell’ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell’ambiente,
di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni
interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la
proposta di piano di risanamento é presentata alla regione, che approva il
piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta
giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in
caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli
elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei
termini di cui al terzo periodo del presente comma.
4. Il risanamento degli elettrodotti deve
essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve
essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano
conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 4 ed alle condizioni
di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al
fine dell’adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli
obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a),
della presente legge. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei
proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ai sensi
dell’articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina,
entro sessanta giorni dall’approvazione del piano di risanamento, la
valutazione dei costi strettamente connessi all’attuazione degli interventi di
risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale
recupero.
5. Ai fini della concessione di
contributi alle regioni per l’elaborazione dei piani di risanamento, la
realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio delle attività di controllo e
di monitoraggio, é autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a
decorrere dall’anno 2001. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 15, versate all’entrata del bilancio dello Stato, sono
riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente; tali somme sono
destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla
concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse
assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini
dell’elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti
regionali e dell’esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli
elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per
telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni
del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti
o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del
gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo
alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un
periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti
all’erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:
a) con provvedimento del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
b) con provvedimento del presidente della
giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a
150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia
mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle
stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione é
disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura
l’uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.
7. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle
lettere e), h) ed l) del comma 1 dell’articolo 3 deve essere applicata una
etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori
di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di
esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e
regionali e le distanze di rispetto.
Art. 10
Educazione
ambientale
1. Il Ministro dell’ambiente, di concerto
con i Ministri della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di
informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.
349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere
dall’anno 2001.
Art. 11
Partecipazione
al procedimento amministrativo
1. Ai procedimenti di definizione dei
tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai
procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui
all’articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione
al procedimento amministrativo.
Art. 12
Apparecchiature
di uso domestico, individuale o lavorativo
1. Con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del
Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione europea in
materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni
per l’uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e
dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo,
generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire
agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature
o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i
livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal dispositivo, la distanza
di utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione al campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso
decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali
non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i
quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna
precauzione.
2. Il Comitato promuove la realizzazione
di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature
di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che
consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 13
Accordi di
programma per i servizi di trasporto pubblico
1. Il Ministro dell’ambiente, su proposta
del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i
gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che
consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 14
Controlli
1. Le amministrazioni provinciali e
comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza
sanitaria e ambientale per l’attuazione della presente legge, utilizzano le
strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, di cui al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di
vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente non sono ancora operanti, ai fini di
cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del
supporto tecnico dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, dei
presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali
del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze
attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all’interno degli
impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze
armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla
specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per
le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli,
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli
impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per
l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di
riconoscimento dell’ente di appartenenza.
Art. 15
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di un impianto che
genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di
esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri previsti dall’articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti
dall’articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica
anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento,
qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato,
la violazione delle misure di tutela di cui all’articolo 5, comma 1, è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a
lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato,
le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti,
sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli
ai sensi dell’articolo 14. Le autorità competenti all’irrogazione delle
sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all’articolo
4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle
prescrizioni previste, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute,
dall’autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l’installazione e
l’esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la
sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro
mesi. In caso di nuova infrazione l’atto autorizzatorio è revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 è
applicata dall’autorità competente in base alle vigenti disposizioni a
rilasciare l’atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati
dalle autorità abilitate ai controlli.
6. L’inosservanza del decreto di cui
all’articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7. In riferimento alle sanzioni previste
nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui
all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
Art. 16
Regime
transitorio
1. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4,
comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge,
le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e
successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro
dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 17
Copertura
finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003 si provvede:
a) quanto a lire 7.000 milioni a
decorrere dall’anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni,
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente;
b) quanto a lire 13.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per
detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.