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Regione Basilicata. Legge Regionale n. 31 del 21.11.2003

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 Agosto 1995, n. 59 

(B.U.R. Basilicata n. 81 del 22 novembre 2003)

(La legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. Corte Cost. n. 62 del 29 gennaio 2005)

 



IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge: 

Articolo 1 
1. All'art. 1 della L.R. 31 agosto 1995 n.59 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Il territorio della Regione Basilicata è dichiarato denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. Tale preclusione non si applica ai materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica.
2. Dopo l'art. 4 della L.R. 31 agosto 1995 n.59 è introdotto il seguente articolo:
"Art. 4 bis. La Regione, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, ivi comprese l'ARPAB e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze sul territorio regionale di materiale nucleare e adotta le misure di prevenzione necessarie ai fini di cui al precedente articolo 1, comma 1 bis." 


Articolo 2 
Formula Finale: 
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 21 novembre '03
BUBBICO