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Regione Calabria. Legge Regionale n. 26 del 5 dicembre 2003

Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della salute dei cittadini. 

(B.U.R.Calabria n. 22 dell'1.12.2003 - S.O. n. 4 del 9.12.2003)

(La legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. Corte Cost. n. 62 del 29 gennaio 2005)

 

 


IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge: 

Articolo 1 
Dichiarazione 

1. la Regione Calabria, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze in materia di urbanistica ed ambiente, nonché delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo dei territorio di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, dichiara il territorio regionale della Calabria denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. 

Articolo 2 
Conferenza per la sicurezza
 
1. La Regione Calabria, d'intesa con i Presidenti dei Consigli Regionali di Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia, promuove la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione del Sud tesa a rilanciare la denuclearizzazione di territori vocati all'agricoltura e al turismo individuando forme di collaborazione solidaristica tra te popolazioni interessate. 

Articolo 3 
Collegio referente
 
1. E' nominato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Collegio Referente avente il compito di verificare e monitorare ogni eventuale presenza nella Regione di materiali radioattivi di provenienza esterna. 
2. Il Collegio Referente è composto da 10 consiglieri regionali (cinque di maggioranza e cinque di minoranza) oltre al Presidente eletto dal Consiglio Regionale. 
3. Successivamente, il Presidente della Regione, su parere vincolante del Consiglio regionale sugli esiti dell'inchiesta, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, esprime la definitiva posizione della Regione sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari o di loro residui. 
4. Il Consiglio Regionale promuove l'adozione di apposite norme che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva denuclearizzazione del proprio territorio. 
5. Il Collegio Referente dura in carica dodici mesi dall'insediamento e può essere prorogato dal Consiglio Regionale. 

Articolo 4 
Misure urgenti di vigilanza e controllo 

1. La Regione impegna le proprie, strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, alla cura della rilevazione di eventuale presenze di materiali nucleari nel territorio e adotta le misure di prevenzione necessarie per impedire ogni contiguità con le popolazioni e le strutture civili insediate prevenendo l'immissione di nuove consistenze dei medesimi materiali. 

Articolo 5 
Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro 5 dicembre 2003