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Regione Calabria. Legge Regionale n. 26 del 5 dicembre 2003
Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della salute dei cittadini.
(B.U.R.Calabria n. 22 dell'1.12.2003 - S.O. n. 4 del 9.12.2003)
(La legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. Corte Cost. n. 62 del 29 gennaio 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo 1
Dichiarazione
1. la Regione Calabria, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze in materia di urbanistica ed ambiente, nonché delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo dei territorio di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, dichiara il territorio regionale della Calabria denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale.
Articolo 2
Conferenza per la sicurezza
1. La Regione Calabria, d'intesa con i Presidenti dei Consigli Regionali di Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia, promuove la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione del Sud tesa a rilanciare la denuclearizzazione di territori vocati all'agricoltura e al turismo individuando forme di collaborazione solidaristica tra te popolazioni interessate.
Articolo 3
Collegio referente
1. E' nominato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Collegio Referente avente il compito di verificare e monitorare ogni eventuale presenza nella Regione di materiali radioattivi di provenienza esterna.
2. Il Collegio Referente è composto da 10 consiglieri regionali (cinque di maggioranza e cinque di minoranza) oltre al Presidente eletto dal Consiglio Regionale.
3. Successivamente, il Presidente della Regione, su parere vincolante del Consiglio regionale sugli esiti dell'inchiesta, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, esprime la definitiva posizione della Regione sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari o di loro residui.
4. Il Consiglio Regionale promuove l'adozione di apposite norme che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva denuclearizzazione del proprio territorio.
5. Il Collegio Referente dura in carica dodici mesi dall'insediamento e può essere prorogato dal Consiglio Regionale.
Articolo 4
Misure urgenti di vigilanza e controllo
1. La Regione impegna le proprie, strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, alla cura della rilevazione di eventuale presenze di materiali nucleari nel territorio e adotta le misure di prevenzione necessarie per impedire ogni contiguità con le popolazioni e le strutture civili insediate prevenendo l'immissione di nuove consistenze dei medesimi materiali.
Articolo 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 5 dicembre 2003