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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005

Proroga dello stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi, dislocati nelle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina, Garigliano e nella piscina di Avogadro in localita' Saluggia, in condizioni di massima sicurezza.

(GU n. 59 del 12-3-2005)


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004 concernente la proroga della dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata, fino al 31 dicembre 2004;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata e' stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei predetti rifiuti radioattivi;
Considerato, inoltre, che per garantire un elevato livello di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente le predette azioni di messa in sicurezza assumono peculiare rilevanza, nel contesto emergenziale in atto, per il raggiungimento di elevati livelli di tutela dei beni dell'integrita' fisica e dell'ambiente;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nei territori citati in premessa.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005
Il Presidente: Berlusconi