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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006
CLinee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare, in attuazione dell'articolo 124 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.
(GU n. 44 del 22-2-2006)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401 ed in particolare l'art. 5, comma 4-ter;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l'art. 107;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230, recante «Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti» e, in particolare, l'art. 124;
Ritenuto, pertanto, necessario dare compiuta attuazione a detto art. 124;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 gennaio 2006;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2006;
Decreta:
In considerazione di quanto esposto in premessa sono approvate le allegate linee
guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla
presenza di naviglio a propulsione nucleare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 febbraio 2006
Il Presidente: Berlusconi
Allegato
Linee guida per l'attuazione dell'articolo 124 del decreto legislativo n.
230/1995
Pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di
naviglio a propulsione nucleare
1. Premessa.
L'art. 124 del decreto legislativo n. 230/1995 dispone che il Dipartimento della
protezione civile stabilisca le modalita' di applicazione delle norme del capo X
del predetto decreto legislativo alle aree portuali interessate dalla presenza
del naviglio a propulsione nucleare.
In attuazione del disposto normativo dianzi evidenziato, nonche' dell'art. 5,
comma 4-ter del decreto-legge n. 343/2001, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 401/2001, si delineano di seguito le procedure che i soggetti
competenti dovranno seguire per la redazione del piano di emergenza delle aree
portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare.
In generale, le situazioni di rischio nucleare o radiologico che necessitano di
una pianificazione di emergenza possono verificarsi in diversi settori di
applicazione dell'energia nucleare e delle sostanze radioattive:
a) centrali nucleari di potenza;
b) centri di ricerca ed altri impianti con sostanze nucleari o radioattive,
sottoposti a pianificazione di emergenza;
c) depositi di materiale radioattivo e nucleare;
d) naviglio a propulsione nucleare;
e) trasporto di materiale nucleare o radioattivo.
Per le attivita' di cui ai punti a), b) e c) la pianificazione di emergenza
esterna e' regolata specificatamente dall'art. 116 del decreto legislativo n.
230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
Diversamente, per i contesti di cui sub d) ed e) il legislatore ha rimandato la
definizione dei relativi ambiti pianificatori al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, gli interventi connessi sia agli eventi incidentali che possano
avvenire al naviglio a propulsione nucleare, sia agli eventi incidentali che
possano avvenire durante il trasporto di materie radioattive o nucleari dovranno
essere esplicitamente regolamentati nella pianificazione di emergenza anche di
livello provinciale.
Per ottemperare a questa esigenza, il presente documento si propone di fornire
uno strumento che definisca i criteri cui dovranno uniformarsi i piani di
emergenza esterna da predisporsi o aggiornarsi da parte dei prefetti
territorialmente responsabili sulle aree portuali ove e' consentito l'attracco
di naviglio a propulsione nucleare.
In relazione a quest'ultimo aspetto tale pianificazione dovra' essere coordinata
con le disposizioni vigenti per il naviglio commerciale, nonche' con quella per
il naviglio militare.
2. Campo di applicazione.
Com'e' noto, l'art. 115 del decreto legislativo n. 230/1995 dispone che le norme
del capo X del predetto decreto si applicano anche alle aree portuali
interessate dalla presenza del naviglio a propulsione nucleare.
Pertanto, il documento in questione procedera', in ossequio al disposto di
legge, a definire le modalita' di applicazione delle citate norme del capo X.
Per tutto quanto non previsto dal presente documento si applica la normativa
vigente in materia di emergenze nucleari e radiologiche.
3. Pianificazione di emergenza.
La pianificazione di emergenza oggetto del presente documento assume, al pari di
altre tipologie di pianificazione derivanti da rischi naturali ed antropici,
peculiare rilievo allo scopo di ridurre gli effetti negativi derivanti dal
verificarsi dall'evento calamitoso.
A tal fine, pertanto, assume valore fondamentale sia la corretta individuazione
e prefigurazione degli scenari di rischio, sia la individuazione dei
mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel corso della fase emergenziale, sia
le procedure da avviare nella predetta fase.
Rilievo non secondario assume, inoltre, la tempistica di realizzazione della
pianificazione di emergenza, atteso che quest'ultima e' volta a salvaguardare
interessi fondamentali, alla cui tutela e' preposta la funzione di protezione
civile, quali l'integrita' della vita umana, dell'ambiente, dei beni e degli
insediamenti.
In tale contesto, percio', il presente documento si propone di individuare anche
una tempistica di redazione ed aggiornamento dei piani in questione che assume
una valenza programmatoria di non secondaria importanza al fine di corrispondere
in pieno alle esigenze di tutela delle popolazione potenzialmente
interessata dalla tipologia di rischio in questione.
La previsione in questione, in altri termini, assolve allo scopo fondamentale di
avviare lo sviluppo di «best practices» e, quindi, la nascita di un percorso
virtuoso e di collaborazione tra le diverse amministrazioni preposte alla
pianificazione di emergenza che sia in grado di condurre, percio', al migliore
risultato possibile in tempi apprezzabilmente brevi.
A tale ultimo scopo, preliminarmente, si evidenzia che il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedera', entro
sei mesi dal ricevimento del rapporto tecnico di cui si dira' piu' avanti, ad
introdurre nel piano nazionale di emergenza una sezione specifica contenente le
misure protettive necessarie per assicurare la protezione della popolazione e
dei beni nel caso di incidenti che avvengano nelle aree portuali interessate
dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare e le cui conseguenze attese
non siano fronteggiabili
in ambito provinciale o interprovinciale.
Tale piano, e le sue integrazioni, verra' trasmesso ad ognuna delle
amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nella pianificazione di emergenza
e dalle stesse, in un percorso discendente, dovra' essere portato a conoscenza,
per gli aspetti d'interesse, della popolazione potenzialmente interessata.
La sezione specifica di cui sopra riportera', quali requisiti minimi, le
procedure di attivazione delle autorita' competenti, la catena di comando e
controllo per la gestione dell'emergenza, la procedura di diffusione delle
informazioni tra le autorita' coinvolte, i termini e le modalita' dello
svolgimento di periodiche esercitazioni, le procedure da seguire per
l'informazione, preventiva e di emergenza, della popolazione, le norme di
comportamento e diprotezione, le principali azioni protettive da adottarsi sia
in caso di irraggiamento che di contaminazione, nonche' la costituzione e
l'aggiornamento professionale di apposite squadre speciali d'intervento
assicurando che in esse siano presenti professionalita' altamente specializzate
nel campo sanitario.
Il piano nazionale cosi' integrato verra' approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
3.1 Rapporto tecnico.
Per la redazione del piano di emergenza esterna in questione assume valenza
fondamentale la redazione del rapporto tecnico.
Tale rapporto verra' predisposto, per il naviglio militare, dal Ministero della
difesa e, per il naviglio civile, dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici incollaborazione con l'autorita' portuale o con l'autorita'
marittima per gli elementi d'informazione di specifica competenza.
Il rapporto tecnico, in entrambi i casi, dovra' recare i seguenti elementi:
a) l'individuazione degli scenari incidentali di riferimento ragionevolmente
ipotizzabili e la descrizione della loro evoluzione nel tempo in relazione ai
rilasci di radioattivita' nell'ambiente;
b) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni ambientali pericolose
per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti di cui alla
lettera precedente e delle loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
c) la descrizione delle misure strutturali ed organizzative ai fini
dell'accoglimento del naviglio a propulsione nucleare, di quelle necessarie per
la mitigazione delle conseguenze dell'incidente nonche' i mezzi necessari per il
rilevamento e la misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante
all'area portuale, e delle modalita' del loro impiego;
d) l'evidenziazione degli incidenti le cui conseguenze attese siano
circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e di quelli che
possono, invece, richiedere misure protettive su un territorio piu' ampio.
Nel caso di aree portuali o installazioni militari il rapporto tecnico verra'
trasmesso all'amministrazione militare all'agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici.
L'agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, sulla base del rapporto tecnico,
redigera' una relazione critica riassuntiva sulle conseguenze radiologiche e
sulla necessita' di monitoraggio ambientale consequenziale.
Nel caso del naviglio militare la relazione dell'agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, corredata del rapporto tecnico, verra'
trasmessa alla commissione tecnica di cui all'art. 9 del decreto legislativo n.
230/1995, e successive modifiche ed integrazioni.
Analogamente per il naviglio civile l'agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici trasmettera' alla suddetta commissione il rapporto tecnico
predisposto in collaborazione con i soggetti di cui innanzi.
Il rapporto munito del parere della commissione di cui sopra verra', poi,
trasmesso dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile che la inviera' ai prefetti competenti per territorio.
Al fine di avviare il processo virtuoso di cui al punto precedente la fase in
esame dovrebbe concludersi in un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla
data di redazione del rapporto tecnico.
3.2 Piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale.
Al fine di assicurare la protezione
della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da una emergenza
nucleare nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a
propulsione nucleare il prefetto competente predispone o aggiorna, sulla base
del rapporto tecnico di cui al paragrafo precedente un apposito piano di
emergenza esterna dell'area portuale d'intesa con la regione o con la provincia
autonoma interessata, nelle sue componenti di rotezione civile e sanita'; le
medesime amministrazioni regionali ovvero le province autonome
interessate provvedono al rilascio dell'intesa dianzi richiamata sentite le
amministrazioni locali interessate.
Il piano di emergenza esterna dell'area portuale dovra' prevedere l'insieme
coordinato delle eventuali misure da adottare, con la gradualita' che le
circostanze richiedono, per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente,
unitamente all'individuazione dei soggetti e delle amministrazioni chiamate ad
intervenire, delle strutture, degli equipaggiamenti e delle strumentazioni
necessarie, nonche' definire le relative procedure d'intervento.
La struttura ed i contenuti del piano sono riportati nell'allegato II al
presente documento.
Tale piano di emergenza verra' trasmesso dal prefetto all'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici che, sentita la commissione di
cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, lo restituira' al
prefetto, munito delle eventuali osservazioni, per la definitiva approvazione
prefettizia.
Il prefetto, successivamente all'approvazione, trasmettera' il piano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, nonche' a tutti gli enti e le amministrazioni
interessate, e provvedera' tempestivamente a porre in essere ogni adempimento
necessario per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza, garantendone
l'integrazione e l'armonizzazione con le altre pianificazioni di emergenza
necessarie per la gestione dei rischi sul territorio.
Qualora, poi, la localizzazione dell'area portuale renda prevedibile
l'estensione a piu' province del rischio in esame, tale piano di emergenza
dovra' essere predisposto contemporaneamente per ciascuna provincia con le
medesime modalita' previste nel presente paragrafo e previa intesa tra i
prefetti delle province interessate.
Il coordinamento dei piani provinciali e' demandato al prefetto della provincia
ove e' situata l'area portuale interessata dalla presenza di naviglio a
propulsione nucleare.
La presente fase dovra' concludersi
entro 180 giorni dalla ricezione del rapporto tecnico da parte del prefetto
competente.
L'ingresso di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali soggette alle
disposizioni del presente documento avviene in osservanza di quanto previsto dal
piano di emergenza esterna.
3.3 Redazione e revisione del piano provinciale di emergenza esterna dell'area
portuale.
Il prefetto predispone il piano di
emergenza esterna dell'area portuale avvalendosi di un comitato misto composto
da rappresentanti delle strutture operative di protezione civile di cui all'art.
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, della Capitaneria di porto, della
regione e degli enti territorialmente interessati, nonche', nelle localita' in
cui esista un porto militare, di un rappresentante del competente comando
militare.
Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato misto esperti designati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile,
dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dal
Ministero della difesa.
Il piano di emergenza esterna dell'area portuale deve essere riesaminato in caso
di modifiche rilevanti del rapporto tecnico di cui al presente documento e, in
ogni caso, con cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti
sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, allo scopo di adeguano
alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi
disponibili.
Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure
esposte nel presente documento.
3.4 Modello organizzativo di comando e controllo.
L'autorita' portuale competente, ove esistente, e l'autorita' marittima attuano,
anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche, ogni azione utile a garantire
il rilevamento e la misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante
all'area portuale.
Il comandante del naviglio a propulsione nucleare ha l'obbligo di dare immediata
comunicazione all'autorita' marittima competente di qualsiasi evento o
anormalita' che possa far ritenere la possibilita' dell'insorgenza di un
pericolo per la pubblica incolumita' e di qualsiasi incidente nucleare
interessante naviglio a propulsione nucleare presente nell'area portuale che
comporti pericolo per la pubblica incolumita' e per i beni.
La comunicazione deve specificare l'entita' prevedibile dell'incidente, le
misure adottate per contenerlo e ogni altro dato tecnico utile per l'attuazione
del piano d'emergenza esterna dell'area portuale.
L'autorita' marittima competente trasmette immediatamente le informazioni
ricevute al prefetto ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco.
Il prefetto ricevuta la comunicazione di allarme la trasmette immediatamente
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, al Ministero dell'interno -Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, alla regione ed agli enti locali
interessati, nonche' agli altri enti ed amministrazioni previsti dal piano di
emergenza.
Qualora il pericolo possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne da'
immediato avviso ai prefetti interessati ed agli enti, anche locali,
territorialmente competenti.
Il prefetto, nell'ambito delle proprie competenze, deve effettuare esercitazioni
periodiche al fine di verificare l'adeguatezza del piano di emergenza esterna e
dei relativi strumentidi attuazione. Tali esercitazioni dovranno avere cadenza
almeno annuale.
4. Informazione della popolazione.
Le autorita' competenti sono a chiamate a dare la massima diffusione, ove
possibile, ai contenuti dei piani di cui alle presenti linee guida ed alle
funzioni attribuite ai soggetti coinvolti.
La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica in
caso di incidente a naviglio a propulsione nucleare deve essere informata e
regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa
applicabili, nonche' sul comportamento da adottare.
La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica in caso di
incidente a naviglio a propulsione nucleare deve essere immediatamente informata
sull'emergenza in corso, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di
protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie. In questo caso le
informazioni minime da fornirsi in modo rapido e ripetuto riguardano:
a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue
caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;
b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed
eventuali suggerimenti di cooperazione;
c) le autorita' e gli enti cui rivolgersi per informazione, consiglio,
assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.
Le informazioni precedenti devono essere integrate, in funzione del tempo
disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla
radioattivita' ed i suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente. Se
l'emergenza e' preceduta da una fase di preallarme, alla popolazione devono
essere fornite informazioni riguardanti le modalita' e i tempi con cui vengono
diffusi gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione.
Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di preallarme, a particolari
gruppi di popolazione, in relazione alla loro attivita', funzione ed eventuale
responsabilita' nei riguardi della collettivita', nonche' al ruolo che
eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.
I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in
caso di emergenza radiologica per incidente a naviglio a propulsione nucleare
devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi
che l'intervento puo' comportare per la loro salute e sulle precauzioni da
prendere in un caso simile; dette informazioni sono completate con notizie
particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.
Il piano di informazione, redatto ed approvato dal prefetto competente, deve
indicare quali requisiti minimi l'autorita' responsabile della diffusione delle
informazioni, i mezzi di diffusione delle informazioni e le modalita' di
revisione e di aggiornamento periodici dei contenuti dell'informazione.
5. Norme transitorie.
Al fine di garantire e preservare la necessaria continuita' degli atti
amministrativi, le attivita' inerenti alla predisposizione dei piani di
emergenza esterna per le aree portuali, gia' avviate al momento dell'emanazione
del presente documento, dovranno, ove possibile, essere adeguate alle modalita'
ed ai contenuti previsti dalle presenti linee guida.
Il riesame e l'aggiornamento dei piani precedenti hanno luogo secondo quanto
indicato nel presente documento. I piani gia' approvati dovranno essere
riesaminati ed aggiornati, ove necessario, alle disposizioni delle presenti
linee guida entro dodici mesi dalla loro emanazione.
Allegato 1
DEFINIZIONI
Ai fini dell'applicazione del presente documento, valgono le seguenti
definizioni:
area portuale: porto o specifica area portuale ricadente nel campo di
applicazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
autorita' portuale competente: l'autorita' portuale nei porti in cui essa e'
istituita ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'autorita'
marittima negli altri porti e l'autorita' militare nei porti e nelle aree
portuali finalizzati alla difesa militare;
naviglio a propulsione nucleare: qualsiasi unita' navale che utilizza per la
propulsione reattori nucleari;
emergenza nucleare in area portuale: situazione determinata da un evento
incidentale che avvenga in naviglio a propulsione nucleare che dia luogo o possa
dar luogo ad una immissione di radioattivita' nell'ambiente, suscettibile di
comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai
valori stabiliti con i provvedimenti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni;
popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica:
qualsiasi gruppo di popolazione per il quale e' stabilito un piano di emergenza
esterna in previsione di casi di emergenza radiologica in aree portuali con
naviglio a propulsione nucleare (art. 128, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni);
popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi
gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di protezione
qualora sopravvenga un caso di emergenza radiologica (art. 128, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni).
Allegato 2
CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA DELL'AREA PORTUALE
Parte generale:
premessa, recante l'elenco della normativa di riferimento, la descrizione della
situazione locale che giustifica la pianificazione di emergenza, le misure
cautelative previste in via ordinaria;
obiettivi della pianificazione;
presupposti tecnici della pianificazione, con la sintesi del documento tecnico
di riferimento per la pianificazione.
Lineamenti della pianificazione:
misure generali ed interventi previsti in caso di emergenza, suddivisi per
livelli progressivi di azione, da sviluppare nei piani particolareggiati di cui
al successivo modello d'intervento;
autorita' coinvolte dal piano e le
relative responsabilita';
sistemi di telecomunicazione.
Modello di intervento:
procedura di attivazione del piano, con la descrizione analitica delle prime
azioni da compiersi da parte delle autorita' responsabili della gestione
dell'emergenza al momento dell'evento, il relativo schema grafico e la
modulistica d'uso;
procedura di scambio delle informazioni, con la descrizione analitica del
meccanismo di scambio delle informazioni tra le autorita' responsabili della
gestione dell'emergenza, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso;
piani particolareggiati delle amministrazioni coinvolte a vario titolo nella
pianificazione di emergenza;
piano di informazione alla popolazione.
Allegati al piano di emergenza, quali documenti tecnici di riferimento,
cartografia di inquadramento e dati territoriali dell'area interessata
dall'applicazione del piano, ad eccezione di quanto ritenuto classificato, tra
gli allegati devono figurare almeno i seguenti documenti:
documento di riferimento dei presupposti tecnici per il piano di emergenza;
livelli di intervento per emergenze
radiologiche e nucleari ex decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni;
programma di monitoraggio radiometrico nelle varie fasi dell'emergenza e
relativa strumentazione da utilizzare;
dati territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnico dell'area di
riferimento;
schema di diramazione dell'allarme;
schema del flusso delle informazioni;
carta topografica del territorio interessato dall'applicazione del piano di
emergenza;
caratteristiche idrodinamiche e regime dei venti prevalenti nella rada portuale;
carta nautica della rada portuale;
elenco telefonico di reperibilita'.