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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006

CLinee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare, in attuazione dell'articolo 124 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.

(GU n. 44 del 22-2-2006)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed in particolare l'art. 5, comma 4-ter;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 107;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti»  e, in particolare, l'art. 124;
Ritenuto, pertanto, necessario dare compiuta attuazione a detto art. 124;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 gennaio 2006;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2006;


Decreta:


In considerazione di quanto esposto in premessa sono approvate le allegate linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2006

Il Presidente: Berlusconi


Allegato
Linee guida per l'attuazione dell'articolo 124 del decreto legislativo n. 230/1995


Pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare

1. Premessa.

L'art. 124 del decreto legislativo n. 230/1995 dispone che il Dipartimento della protezione civile stabilisca le modalita' di applicazione delle norme del capo X del predetto decreto legislativo alle aree portuali interessate dalla presenza del naviglio a propulsione nucleare.
In attuazione del disposto normativo dianzi evidenziato, nonche' dell'art. 5, comma 4-ter del decreto-legge n. 343/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, si delineano di seguito le procedure che i soggetti competenti dovranno seguire per la redazione del piano di emergenza delle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare.
In generale, le situazioni di rischio nucleare o radiologico che necessitano di una pianificazione di emergenza possono verificarsi in diversi settori di applicazione dell'energia nucleare e delle sostanze radioattive:
a) centrali nucleari di potenza;
b) centri di ricerca ed altri impianti con sostanze nucleari o radioattive, sottoposti a pianificazione di emergenza;
c) depositi di materiale radioattivo e nucleare;
d) naviglio a propulsione nucleare;
e) trasporto di materiale nucleare o radioattivo.
Per le attivita' di cui ai punti a), b) e c) la pianificazione di emergenza esterna e' regolata specificatamente dall'art. 116 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
Diversamente, per i contesti di cui sub d) ed e) il legislatore ha rimandato la definizione dei relativi ambiti pianificatori al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, gli interventi connessi sia agli eventi incidentali che possano avvenire al naviglio a propulsione nucleare, sia agli eventi incidentali che possano avvenire durante il trasporto di materie radioattive o nucleari dovranno essere esplicitamente regolamentati nella pianificazione di emergenza anche di livello provinciale.
Per ottemperare a questa esigenza, il presente documento si propone di fornire uno strumento che definisca i criteri cui dovranno uniformarsi i piani di emergenza esterna da predisporsi o aggiornarsi da parte dei prefetti territorialmente responsabili sulle aree portuali ove e' consentito l'attracco di naviglio a propulsione nucleare.
In relazione a quest'ultimo aspetto tale pianificazione dovra' essere coordinata con le disposizioni vigenti per il naviglio commerciale, nonche' con quella per il naviglio militare.


2. Campo di applicazione.
Com'e' noto, l'art. 115 del decreto legislativo n. 230/1995 dispone che le norme del capo X del predetto decreto si applicano anche alle aree portuali interessate dalla presenza del naviglio a propulsione nucleare.
Pertanto, il documento in questione procedera', in ossequio al disposto di legge, a definire le modalita' di applicazione delle citate norme del capo X.
Per tutto quanto non previsto dal presente documento si applica la normativa vigente in materia di emergenze nucleari e radiologiche.


3. Pianificazione di emergenza.
La pianificazione di emergenza oggetto del presente documento assume, al pari di altre tipologie di pianificazione derivanti da rischi naturali ed antropici, peculiare rilievo allo scopo di ridurre gli effetti negativi derivanti dal verificarsi dall'evento calamitoso.
A tal fine, pertanto, assume valore fondamentale sia la corretta individuazione e prefigurazione  degli scenari di rischio, sia la individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel corso della fase emergenziale, sia le procedure da avviare nella predetta fase.
Rilievo non secondario assume, inoltre, la tempistica di realizzazione della pianificazione di emergenza, atteso che quest'ultima e' volta a salvaguardare interessi fondamentali, alla cui tutela e' preposta la funzione di protezione civile, quali l'integrita' della vita umana, dell'ambiente, dei beni e degli insediamenti.
In tale contesto, percio', il presente documento si propone di individuare anche una tempistica di redazione ed aggiornamento dei piani in questione che assume una valenza programmatoria di non secondaria importanza al fine di corrispondere in pieno alle esigenze di tutela delle popolazione  potenzialmente interessata dalla tipologia di rischio in questione.
La previsione in questione, in altri termini, assolve allo scopo fondamentale di avviare lo sviluppo di «best practices» e, quindi, la nascita di un percorso virtuoso e di collaborazione tra le diverse amministrazioni preposte alla pianificazione di emergenza che sia in grado di condurre, percio', al migliore risultato possibile in tempi apprezzabilmente brevi.
A tale ultimo scopo, preliminarmente, si evidenzia che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedera', entro sei mesi dal ricevimento del rapporto tecnico di cui si dira' piu' avanti, ad introdurre nel piano nazionale di emergenza una sezione specifica contenente le misure protettive necessarie per assicurare la protezione della popolazione e dei beni nel caso di incidenti che avvengano nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare e le cui conseguenze attese non siano fronteggiabili
in ambito provinciale o interprovinciale.
Tale piano, e le sue integrazioni, verra' trasmesso ad ognuna delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nella pianificazione di emergenza e dalle stesse, in un percorso discendente, dovra' essere portato a conoscenza, per gli aspetti d'interesse, della popolazione potenzialmente interessata.
La sezione specifica di cui sopra riportera', quali requisiti minimi, le procedure di attivazione delle autorita' competenti, la catena di comando e controllo per la gestione dell'emergenza, la procedura di diffusione delle informazioni tra le autorita' coinvolte, i termini e le modalita' dello svolgimento di periodiche esercitazioni, le procedure da seguire per l'informazione, preventiva e di emergenza, della popolazione, le norme di comportamento e diprotezione, le principali azioni protettive da adottarsi sia in caso di irraggiamento che di contaminazione, nonche' la costituzione e l'aggiornamento professionale di apposite squadre speciali d'intervento assicurando che in esse siano presenti professionalita' altamente specializzate nel campo sanitario.
Il piano nazionale cosi' integrato verra' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


3.1 Rapporto tecnico.
Per la redazione del piano di emergenza esterna in questione assume valenza fondamentale la redazione del rapporto tecnico.
Tale rapporto verra' predisposto, per il naviglio militare, dal Ministero della difesa e, per il naviglio civile, dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici incollaborazione con l'autorita' portuale o con l'autorita' marittima per gli elementi d'informazione di specifica competenza.
Il rapporto tecnico, in entrambi i casi, dovra' recare i seguenti elementi:
a) l'individuazione degli scenari incidentali di riferimento ragionevolmente ipotizzabili e la descrizione della loro evoluzione nel tempo in relazione ai rilasci di radioattivita' nell'ambiente;
b) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti di cui alla lettera precedente e delle loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
c) la descrizione delle misure strutturali ed organizzative ai fini dell'accoglimento del naviglio a propulsione nucleare, di quelle necessarie per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente nonche' i mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante all'area portuale, e delle modalita' del loro impiego;
d) l'evidenziazione degli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e di quelli che possono, invece, richiedere misure protettive su un territorio piu' ampio.
Nel caso di aree portuali o installazioni militari il rapporto tecnico verra' trasmesso all'amministrazione militare all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

L'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sulla base del rapporto tecnico, redigera' una relazione critica riassuntiva sulle conseguenze radiologiche e sulla necessita' di monitoraggio ambientale consequenziale.
Nel caso del naviglio militare la relazione dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, corredata del rapporto tecnico, verra' trasmessa alla commissione tecnica di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 230/1995, e successive modifiche ed integrazioni.
Analogamente per il naviglio civile l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici trasmettera' alla suddetta commissione il rapporto tecnico predisposto in collaborazione con i soggetti di cui innanzi.
Il rapporto munito del parere della commissione di cui sopra verra', poi, trasmesso dall'agenzia  per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile che la inviera' ai prefetti competenti per territorio.
Al fine di avviare il processo virtuoso di cui al punto precedente la fase in esame dovrebbe concludersi in un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla data di redazione del rapporto tecnico.


3.2 Piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale.

Al fine di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da una emergenza nucleare nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare il prefetto competente predispone o aggiorna, sulla base del rapporto tecnico di cui al paragrafo precedente un apposito piano di emergenza esterna dell'area portuale d'intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata, nelle sue componenti di rotezione civile e sanita'; le medesime amministrazioni regionali ovvero le province autonome
interessate provvedono al rilascio dell'intesa dianzi richiamata sentite le amministrazioni locali interessate.
Il piano di emergenza esterna dell'area portuale dovra' prevedere l'insieme coordinato delle eventuali misure da adottare, con la gradualita' che le circostanze richiedono, per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente, unitamente all'individuazione dei soggetti e delle amministrazioni chiamate ad intervenire, delle strutture, degli equipaggiamenti e delle strumentazioni necessarie, nonche' definire le relative procedure d'intervento.
La struttura ed i contenuti del piano sono riportati nell'allegato II al presente documento.
Tale piano di emergenza verra' trasmesso dal prefetto all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici che, sentita la commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, lo restituira' al prefetto, munito delle eventuali osservazioni, per la definitiva approvazione prefettizia.
Il prefetto, successivamente all'approvazione, trasmettera' il piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' a tutti gli enti e le amministrazioni interessate, e provvedera' tempestivamente a porre in essere ogni adempimento necessario per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza, garantendone l'integrazione e l'armonizzazione con le altre pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul territorio.
Qualora, poi, la localizzazione dell'area portuale renda prevedibile l'estensione a piu' province del rischio in esame, tale piano di emergenza dovra' essere predisposto contemporaneamente per ciascuna provincia con le medesime modalita' previste nel presente paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle province interessate.
Il coordinamento dei piani provinciali e' demandato al prefetto della provincia ove e' situata l'area portuale interessata dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare.

La presente fase dovra' concludersi entro 180 giorni dalla ricezione del rapporto tecnico da parte del prefetto competente.
L'ingresso di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali soggette alle disposizioni del presente documento avviene in osservanza di quanto previsto dal piano di emergenza esterna.


3.3 Redazione e revisione del piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale.

Il prefetto predispone il piano di emergenza esterna dell'area portuale avvalendosi di un comitato misto composto da rappresentanti delle strutture operative di protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, della Capitaneria di porto, della regione e degli enti territorialmente interessati, nonche', nelle localita' in cui esista un porto militare, di un rappresentante del competente comando militare.
Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato misto esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dal Ministero della difesa.
Il piano di emergenza esterna dell'area portuale deve essere riesaminato in caso di modifiche rilevanti del rapporto tecnico di cui al presente documento e, in ogni caso, con cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, allo scopo di adeguano alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.
Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure esposte nel presente documento.


3.4 Modello organizzativo di comando e controllo.
L'autorita' portuale competente, ove esistente, e l'autorita' marittima attuano, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche, ogni azione utile a garantire il rilevamento e la misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante all'area portuale.
Il comandante del naviglio a propulsione nucleare ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'autorita' marittima competente di qualsiasi evento o anormalita' che possa far ritenere la possibilita' dell'insorgenza di un pericolo per la pubblica incolumita' e di qualsiasi incidente nucleare interessante naviglio a propulsione nucleare presente nell'area portuale che comporti pericolo per la pubblica incolumita' e per i beni.
La comunicazione deve specificare l'entita' prevedibile dell'incidente, le misure adottate per contenerlo e ogni altro dato tecnico utile per l'attuazione del piano d'emergenza esterna dell'area portuale.
L'autorita' marittima competente trasmette immediatamente le informazioni ricevute al prefetto ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco.
Il prefetto ricevuta la comunicazione di allarme la trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno -Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, alla regione ed agli enti locali interessati, nonche' agli altri enti ed amministrazioni previsti dal piano di emergenza.
Qualora il pericolo possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne da' immediato avviso ai prefetti interessati ed agli enti, anche locali, territorialmente competenti.
Il prefetto, nell'ambito delle proprie competenze, deve effettuare esercitazioni periodiche al fine di verificare l'adeguatezza del piano di emergenza esterna e dei relativi strumentidi attuazione. Tali esercitazioni dovranno avere cadenza almeno annuale.

 

4. Informazione della popolazione.
Le autorita' competenti sono a chiamate a dare la massima diffusione, ove possibile, ai contenuti dei piani di cui alle presenti linee guida ed alle funzioni attribuite ai soggetti coinvolti.
La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica in caso di incidente a naviglio a propulsione nucleare deve essere informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili, nonche' sul comportamento da adottare.
La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica in caso di incidente a naviglio a propulsione nucleare deve essere immediatamente informata sull'emergenza in corso, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie. In questo caso le informazioni minime da fornirsi in modo rapido e ripetuto riguardano:
a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;
b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
c) le autorita' e gli enti cui rivolgersi per informazione, consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.
Le informazioni precedenti devono essere integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla radioattivita' ed i suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente. Se l'emergenza e' preceduta da una fase di preallarme, alla popolazione devono essere fornite informazioni riguardanti le modalita' e i tempi con cui vengono diffusi gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione.
Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di preallarme, a particolari gruppi di popolazione, in relazione alla loro attivita', funzione ed eventuale responsabilita' nei riguardi della collettivita', nonche' al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.
I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica per incidente a naviglio a propulsione nucleare devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento puo' comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile; dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.
Il piano di informazione, redatto ed approvato dal prefetto competente, deve indicare quali requisiti minimi l'autorita' responsabile della diffusione delle informazioni, i mezzi di diffusione delle informazioni e le modalita' di revisione e di aggiornamento periodici dei contenuti dell'informazione.


5. Norme transitorie.
Al fine di garantire e preservare la necessaria continuita' degli atti amministrativi, le attivita' inerenti alla predisposizione dei piani di emergenza esterna per le aree portuali, gia' avviate al momento dell'emanazione del presente documento, dovranno, ove possibile, essere adeguate alle modalita' ed ai contenuti previsti dalle presenti linee guida.
Il riesame e l'aggiornamento dei piani precedenti hanno luogo secondo quanto indicato nel presente documento. I piani gia' approvati dovranno essere riesaminati ed aggiornati, ove necessario, alle disposizioni delle presenti linee guida entro dodici mesi dalla loro emanazione.


Allegato 1
DEFINIZIONI


Ai fini dell'applicazione del presente documento, valgono le seguenti definizioni:
area portuale: porto o specifica area portuale ricadente nel campo di applicazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
autorita' portuale competente: l'autorita' portuale nei porti in cui essa e' istituita ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'autorita' marittima negli altri porti e l'autorita' militare nei porti e nelle aree portuali finalizzati alla difesa militare;
naviglio a propulsione nucleare: qualsiasi unita' navale che utilizza per la propulsione reattori nucleari;
emergenza nucleare in area portuale: situazione determinata da un evento incidentale che avvenga in naviglio a propulsione nucleare che dia luogo o possa dar luogo ad una immissione di radioattivita' nell'ambiente, suscettibile di comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni;
popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale e' stabilito un piano di emergenza esterna in previsione di casi di emergenza radiologica in aree portuali con naviglio a propulsione nucleare (art. 128, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni);
popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza radiologica (art. 128, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni).


Allegato 2

CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA DELL'AREA PORTUALE


Parte generale:

premessa, recante l'elenco della normativa di riferimento, la descrizione della situazione locale che giustifica la pianificazione di emergenza, le misure cautelative previste in via ordinaria;
obiettivi della pianificazione;
presupposti tecnici della pianificazione, con la sintesi del documento tecnico di riferimento per la pianificazione.


Lineamenti della pianificazione:
misure generali ed interventi previsti in caso di emergenza, suddivisi per livelli progressivi di azione, da sviluppare nei piani particolareggiati di cui al successivo modello d'intervento;

autorita' coinvolte dal piano e le relative responsabilita';
sistemi di telecomunicazione.


Modello di intervento:
procedura di attivazione del piano, con la descrizione analitica delle prime azioni da compiersi da parte delle autorita' responsabili della gestione dell'emergenza al momento dell'evento, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso;
procedura di scambio delle informazioni, con la descrizione analitica del meccanismo di scambio delle informazioni tra le autorita' responsabili della gestione dell'emergenza, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso; piani particolareggiati delle amministrazioni coinvolte a vario titolo nella pianificazione di emergenza;

piano di informazione alla popolazione.


Allegati al piano di emergenza, quali documenti tecnici di riferimento, cartografia di inquadramento e dati territoriali dell'area interessata dall'applicazione del piano, ad eccezione di quanto ritenuto classificato, tra gli allegati devono figurare almeno i seguenti documenti:
documento di riferimento dei presupposti tecnici per il piano di emergenza;

livelli di intervento per emergenze radiologiche e nucleari ex decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni;
programma di monitoraggio radiometrico nelle varie fasi dell'emergenza e relativa strumentazione da utilizzare;
dati territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnico dell'area di riferimento;
schema di diramazione dell'allarme;
schema del flusso delle informazioni;
carta topografica del territorio interessato dall'applicazione del piano di emergenza;
caratteristiche idrodinamiche e regime dei venti prevalenti nella rada portuale;
carta nautica della rada portuale;
elenco telefonico di reperibilita'.