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Ordinanza 15 dicembre 2006

 

Commissario delegato per la Sicurezza dei Materiali Nucleari. Autorizzazione alla costruzione nel sito Eurex del comune di Saluggia, della cabina elettrica.

 

(GU n. 300 del 28-12-2006)
 

 

 

 IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il Presidente della SO.G.I.N. S.p.A. (nel seguito, «SOGIN») e' stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito, «Commissario delegato») e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il commissario delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006 di ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei rifiuti radioattivi;
Considerato che con le ordinanze commissariali n. 4, 11 e 14 rispettivamente in data 11 aprile 2003, 11 settembre 2003 e 12 novembre 2003 sono state disposte, tra le altre, le misure di adeguamento dell'impianto Eurex ubicato nel centro ENEA di Saluggia (Vercelli), a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;
Considerato che con l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 e la successiva ordinanza di rettifica 24 febbraio 2006 e' stata autorizzata la costruzione, a cura del «Soggetto attuatore» SOGIN, nel sito Eurex di Saluggia, di alcune opere connesse all'impianto di cementazione Cemex e tra queste precisamente la costruzione di: Nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Deposito temporaneo D2 limitatamente alla parte necessaria allo stoccaggio dei rifiuti allo stato solido a bassa attivita' attualmente gia' presenti nel sito; Edificio direzione operazioni di cantiere; Edificio portineria e controllo security; Relativa viabilita';
Considerato che dalla documentazione allegata a suo tempo dalla SOGIN, a corredo della domanda di permesso di costruzione di dette opere, presentata il 5 novembre 2004 al comune di Saluggia, non risultava indicata la costruzione della «Nuova cabina elettrica»,che e' successivamente risultata necessaria, atteso che la verifica puntuale di quella esistente ha mostrato essere la stessa insufficiente a fornire la maggiore quantita' di energia elettrica indispensabile per il funzionamento dei nuovi impianti e servizi previsti sul sito Eurex;
Considerato che la realizzazione del locale tecnico da adibirsi a cabina elettrica, funzionale ai nuovi impianti e servizi, e' stata esplicitamente prevista nel progetto dettagliato inviato al comune di Saluggia il 5 agosto 2005, quale documentazione integrativa della richiesta del permesso di costruire del 5 novembre 2004;
Considerato che, non essendo stata la costruzione della «Nuova cabina elettrica» esplicitamente compresa nell'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005, la SOGIN ha provveduto in data 28 luglio 2006 a presentare al comune di Saluggia, specifica domanda, corredata dalla prescritta documentazione, diretta al rilascio del relativo permesso di costruire;
Considerato che sono trascorsi inutilmente i termini fissati dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per l'emanazione del provvedimento finale da parte del comune di Saluggia e che si e' percio' formato il silenzio-rifiuto sulla domanda del permesso di costruire;
Ritenuto che con l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 e l'ordinanza di rettifica 24 febbraio 2006 e' stata dichiarata la improrogabile necessita' e l'urgenza di provvedere alla costruzione delle opere autorizzate, trattandosi di interventi di primario interesse pubblico in quanto diretti ad attuare la messa in sicurezza di materiali radioattivi, salvaguardando la salute della collettivita' e percio' comprese tra le misure speciali di emergenza a tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato, con specifico riferimento alla necessita' di eliminare le criticita' residue anche in relazione al fenomeno terroristico;
Ritenuto che la costruzione della «Nuova cabina elettrica», essendo quest'ultima indispensabile al funzionamento degli impianti e degli edifici la cui realizzazione e' stata autorizzata con le citate ordinanze commissariali 13 dicembre 2005 e 24 febbraio 2006, presenti pertanto anch'essa le caratteristiche di improrogabilita' e urgenza e di primario interesse pubblico per la tutela della salute della collettivita' e della sicurezza dello Stato;
Attesa pertanto la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei poteri di deroga concessi con le citate O.P.C.M. n. 3267 e n. 3355 rispettivamente del 7 marzo 2003 e del 7 maggio 2004, il provvedimento di autorizzazione a favore del «Soggetto attuatore» SOGIN alla realizzazione del su indicato intervento emergenziale in deroga alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, in particolare, alle norme di cui agliarticoli 10, 11, 12, 13 e 16, che rispettivamente individuano gli interventi di trasformazione urbanistica subordinati al permesso di costruire, la titolarita' dello stesso, i presupposti, la competenza per il rilascio, nonche' le modalita' e i tempi della corresponsione del contributo di costruzione;
Considerato che non essendo stata ancora approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Saluggia, vige attualmente il divieto di ogni nuova costruzione nella zona ove e' posto l'impianto Eurex, sicche' per realizzare l'opera di cui trattasi occorre procedere in deroga alle prescrizioni del piano regolatore generale, come previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Considerato che le sopraindicate esigenze di necessita' e urgenza non consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che pertanto e' indispensabile che l'autorizzazione alla realizzazione della su indicata opera, esercitando il potere in tal senso concesso dal citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia rilasciata con ordinanza commissariale, in deroga al vigente piano regolatore generale del comune di Saluggia, e in difformita' dalla competenza e dalla procedura di cui alla norma stessa che prevede la deliberazione del consiglio comunale, nonche' in deroga, per quanto occorra, anche al vigente strumento di pianificazione d'area protetta;
Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre l'intervento al contributo di costruzione, ma occorre consentire al comune di Saluggia in deroga all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di determinarlo con provvedimento diverso dal permesso di costruire;
Sentita la regione Piemonte che, con deliberazione di giunta n. 25-4101 del 23 ottobre 2006, ha preso atto che l'intervento «risulta necessario complemento degli interventi di messa in sicurezza, gia' oggetto di precedenti determinazioni regionali e coerente con gli obiettivi di progressivo incremento dei livelli di sicurezza dei siti nucleari ai fini dello smantellamento finale»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 3 OPCM 3355 del 7 maggio 2004 e art. 1, comma 3, OPCM 3267 del 7 marzo 2003 nella seduta del 14 dicembre 2006;

Dispone:
In deroga, per le ragioni sopra esposte, alle gia' indicate norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, nonche' al vigente strumento di pianificazione d'area protetta, e' autorizzata la costruzione, nel sito Eurex del comune di Saluggia, della cabina elettrica di cui al progetto e alla annessa documentazione, che qui si allegano, presentati dalla SOGIN - «Soggetto attuatore», titolare della licenza di esercizio dell'impianto Eurex, al comune medesimo a corredo della domanda per il rilascio del permesso di costruire (NCEU foglio 31, particella 165 e foglio 32, particella 30).
In esercizio del potere concesso dall'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga alla procedura e alla competenza ivi previste, l'autorizzazione alla costruzione dell'opera di cui trattasi e' data in deroga al vigente piano regolatore generale del comune di Saluggia e, per quanto occorra, al vigente strumento di pianificazione d'area protetta».
La realizzazione della suddetta opera e' a cura della SOGIN, nel rispetto delle prescrizione disposte dall'APAT in sede dell'autorizzazione di competenza.
La SOGIN e' tenuta a richiedere al comune di Saluggia la determinazione del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con l'indicazione dei termini e delle modalita' per la corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di costruzione, onde attenervisi.
La presente ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso di costruire» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, pertanto, comporta il totale esonero del «Soggetto attuatore» SOGIN, dei suoi amministratori e dei suoi tecnici dalle responsabilita' previste in difetto del permesso comunale di costruire.
La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Vercelli, alla regione Piemonte, nonche' a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti.
La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.
La presente ordinanza e' esecutiva dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006
Il commissario delegato: Jean