Copyright © Ambiente Diritto.it
Ordinanza 15 dicembre 2006
Commissario delegato per la Sicurezza dei Materiali Nucleari. Autorizzazione alla costruzione nel sito Eurex del comune di Saluggia, della cabina elettrica.
(GU n. 300 del 28-12-2006)
IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio
2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni
Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo
2003 con cui il Presidente della SO.G.I.N. S.p.A. (nel seguito, «SOGIN») e'
stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali
nucleari (nel seguito, «Commissario delegato») e dotato, a tal fine, di poteri
di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di
permesso di costruire;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004
di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio
2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7
marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle
iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il commissario
delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005
di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006 di
ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale
necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei rifiuti
radioattivi;
Considerato che con le ordinanze commissariali n. 4, 11 e 14 rispettivamente in
data 11 aprile 2003, 11 settembre 2003 e 12 novembre 2003 sono state disposte,
tra le altre, le misure di adeguamento dell'impianto Eurex ubicato nel centro
ENEA di Saluggia (Vercelli), a standard di sicurezza rispondenti alla nuova
situazione di emergenza internazionale;
Considerato che con l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 e la successiva
ordinanza di rettifica 24 febbraio 2006 e' stata autorizzata la costruzione, a
cura del «Soggetto attuatore» SOGIN, nel sito Eurex di Saluggia, di alcune opere
connesse all'impianto di cementazione Cemex e tra queste precisamente la
costruzione di: Nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Deposito temporaneo
D2 limitatamente alla parte necessaria allo stoccaggio dei rifiuti allo stato
solido a bassa attivita' attualmente gia' presenti nel sito; Edificio direzione
operazioni di cantiere; Edificio portineria e controllo security; Relativa
viabilita';
Considerato che dalla documentazione allegata a suo tempo dalla SOGIN, a corredo
della domanda di permesso di costruzione di dette opere, presentata il 5
novembre 2004 al comune di Saluggia, non risultava indicata la costruzione della
«Nuova cabina elettrica»,che e' successivamente risultata necessaria, atteso che
la verifica puntuale di quella esistente ha mostrato essere la stessa
insufficiente a fornire la maggiore quantita' di energia elettrica
indispensabile per il funzionamento dei nuovi impianti e servizi previsti sul
sito Eurex;
Considerato che la realizzazione del locale tecnico da adibirsi a cabina
elettrica, funzionale ai nuovi impianti e servizi, e' stata esplicitamente
prevista nel progetto dettagliato inviato al comune di Saluggia il 5 agosto
2005, quale documentazione integrativa della richiesta del permesso di costruire
del 5 novembre 2004;
Considerato che, non essendo stata la costruzione della «Nuova cabina elettrica»
esplicitamente compresa nell'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005, la SOGIN
ha provveduto in data 28 luglio 2006 a presentare al comune di Saluggia,
specifica domanda, corredata dalla prescritta documentazione, diretta al
rilascio del relativo permesso di costruire;
Considerato che sono trascorsi inutilmente i termini fissati dall'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per l'emanazione
del provvedimento finale da parte del comune di Saluggia e che si e' percio'
formato il silenzio-rifiuto sulla domanda del permesso di costruire;
Ritenuto che con l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 e l'ordinanza di
rettifica 24 febbraio 2006 e' stata dichiarata la improrogabile necessita' e
l'urgenza di provvedere alla costruzione delle opere autorizzate, trattandosi di
interventi di primario interesse pubblico in quanto diretti ad attuare la messa
in sicurezza di materiali radioattivi, salvaguardando la salute della
collettivita' e percio' comprese tra le misure speciali di emergenza a tutela
dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato, con specifico riferimento
alla necessita' di eliminare le criticita' residue anche in relazione al
fenomeno terroristico;
Ritenuto che la costruzione della «Nuova cabina elettrica», essendo quest'ultima
indispensabile al funzionamento degli impianti e degli edifici la cui
realizzazione e' stata autorizzata con le citate ordinanze commissariali 13
dicembre 2005 e 24 febbraio 2006, presenti pertanto anch'essa le caratteristiche
di improrogabilita' e urgenza e di primario interesse pubblico per la tutela
della salute della collettivita' e della sicurezza dello Stato;
Attesa pertanto la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei poteri di
deroga concessi con le citate O.P.C.M. n. 3267 e n. 3355 rispettivamente del 7
marzo 2003 e del 7 maggio 2004, il provvedimento di autorizzazione a favore del
«Soggetto attuatore» SOGIN alla realizzazione del su indicato intervento
emergenziale in deroga alle disposizioni in materia di permesso di costruire
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e,
in particolare, alle norme di cui agliarticoli 10, 11, 12, 13 e 16, che
rispettivamente individuano gli interventi di trasformazione urbanistica
subordinati al permesso di costruire, la titolarita' dello stesso, i
presupposti, la competenza per il rilascio, nonche' le modalita' e i tempi della
corresponsione del contributo di costruzione;
Considerato che non essendo stata ancora approvata la variante parziale al piano
regolatore generale del comune di Saluggia, vige attualmente il divieto di ogni
nuova costruzione nella zona ove e' posto l'impianto Eurex, sicche' per
realizzare l'opera di cui trattasi occorre procedere in deroga alle prescrizioni
del piano regolatore generale, come previsto dall'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Considerato che le sopraindicate esigenze di necessita' e urgenza non consentono
di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del permesso in deroga agli
strumenti urbanistici prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che pertanto e' indispensabile che
l'autorizzazione alla realizzazione della su indicata opera, esercitando il
potere in tal senso concesso dal citato art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia rilasciata con ordinanza commissariale, in
deroga al vigente piano regolatore generale del comune di Saluggia, e in
difformita' dalla competenza e dalla procedura di cui alla norma stessa che
prevede la deliberazione del consiglio comunale, nonche' in deroga, per quanto
occorra, anche al vigente strumento di pianificazione d'area protetta;
Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre l'intervento al
contributo di costruzione, ma occorre consentire al comune di Saluggia in deroga
all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
di determinarlo con provvedimento diverso dal permesso di costruire;
Sentita la regione Piemonte che, con deliberazione di giunta n. 25-4101 del 23
ottobre 2006, ha preso atto che l'intervento «risulta necessario complemento
degli interventi di messa in sicurezza, gia' oggetto di precedenti
determinazioni regionali e coerente con gli obiettivi di progressivo incremento
dei livelli di sicurezza dei siti nucleari ai fini dello smantellamento finale»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-scientifica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 3 OPCM 3355 del 7 maggio 2004 e
art. 1, comma 3, OPCM 3267 del 7 marzo 2003 nella seduta del 14 dicembre 2006;
Dispone:
In deroga, per le ragioni sopra esposte, alle gia' indicate norme di cui agli
articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001,n. 380, nonche' al vigente strumento di pianificazione d'area
protetta, e' autorizzata la costruzione, nel sito Eurex del comune di Saluggia,
della cabina elettrica di cui al progetto e alla annessa documentazione, che qui
si allegano, presentati dalla SOGIN - «Soggetto attuatore», titolare della
licenza di esercizio dell'impianto Eurex, al comune medesimo a corredo della
domanda per il rilascio del permesso di costruire (NCEU foglio 31, particella
165 e foglio 32, particella 30).
In esercizio del potere concesso dall'art. 14 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga alla procedura e alla
competenza ivi previste, l'autorizzazione alla costruzione dell'opera di cui
trattasi e' data in deroga al vigente piano regolatore generale del comune di
Saluggia e, per quanto occorra, al vigente strumento di pianificazione d'area
protetta».
La realizzazione della suddetta opera e' a cura della SOGIN, nel rispetto delle
prescrizione disposte dall'APAT in sede dell'autorizzazione di competenza.
La SOGIN e' tenuta a richiedere al comune di Saluggia la determinazione del
contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con l'indicazione dei termini
e delle modalita' per la corresponsione della quota di contributo relativa agli
oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di costruzione, onde
attenervisi.
La presente ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso di
costruire» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e, pertanto, comporta il totale esonero del «Soggetto attuatore» SOGIN,
dei suoi amministratori e dei suoi tecnici dalle responsabilita' previste in
difetto del permesso comunale di costruire.
La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia, per gli adempimenti
di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia
di Vercelli, alla regione Piemonte, nonche' a tutti gli altri enti coinvolti
nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche
competenti.
La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, con omissione degli allegati.
La presente ordinanza e' esecutiva dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2006
Il commissario delegato: Jean