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Ordinanza 4 luglio 2006

 

Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari. Autorizzazione alla costruzione, presso la Centrale nucleare di Latina, degli edifici «estrazione» e «condizionamento» dei fanghi radioattivi, dell'edificio «cutting facility» nonche' di un deposito temporaneo di rifiuti radioattivi.

(GU n. 160 del 12-7-2006)
 

IL COMMISSARIO DELEGATO


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Vista l'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il Presidente della Sogin S.p.A. e' stato nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nella parte I, titolo I, capo II;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;

Vista l'O.P.C.M. n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2006 dello stato di emergenza;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei rifiuti radioattivi;
Considerato che con l'ordinanza commissariale n. 3 in data 3 aprile 2003 sono state disposte, tra le altre, le misure di adeguamento della Centrale nucleare di Latina a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;

Considerato che in attuazione della sovra citata ordinanza commissariale n. 3 e' stato disposto di procedere, a cura del «soggetto attuatore» Sogin, presso la Centrale nucleare di Latina, al recupero e condizionamento dei fanghi radioattivi e allo smontaggio e smaltimento boilers e rottami metallici e che tali interventi richiedono rispettivamente la costruzione degli edifici «estrazione» e «condizionamento» con relative opere di collegamento e
dell'edificio «cutting facility»;
Considerato che in data 15 ottobre 2003 il «soggetto attuatore» Sogin ha presentato al comune di Latina la domanda, corredata dalla prescritta documentazione, diretta al rilascio del permesso di costruire gli edifici «estrazione» e «condizionamento» dei fanghi radioattivi con relative opere di collegamento e l'edificio «cutting facility»;
Considerato che con nota 27 aprile 2004 il competente Ufficio tecnico del comune di Latina ha comunicato che sulla suddetta domanda del permesso di costruire la Commissione edilizia aveva espresso parere favorevole nella seduta del 4 novembre 2003 e che il relativo rilascio era subordinato alla integrazione della documentazione, come
specificato nella nota stessa;
Considerato che con nota 6 maggio 2004 la Sogin ha inviato la documentazione e fornito le precisazioni richieste ad integrazione della domanda del permesso di costruire del 15 ottobre 2003, nonostante che la richiesta di integrazione della documentazione fosse stata inviata dal comune di Latina oltre il termine fissato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Considerato che in data 1° aprile 2004 il «soggetto attuatore» Sogin ha presentato al comune di Latina la domanda, corredata dalla prescritta documentazione, diretta al rilascio del premesso di costruire un «deposito temporaneo di rifiuti radioattivi»;

Considerato che i «cronoprogrammi» commissariali del giugno 2004 ex O.P.C.M. n. 3355/2004 hanno attribuito carattere emergenziale alla realizzazione del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi presso la Centrale nucleare di Latina;
Considerato che con nota 11 gennaio 2005, pertanto oltre il termine fissato dal citato art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il competente Ufficio tecnico del comune di Latina ha richiesto la produzione di una serie di documenti ad integrazione di quelli allegati alla domanda del permesso di costruire del 1° aprile 2004;
Considerato che rispetto alle indicate domande di permesso di costruire si e' formato il silenzio - rifiuto ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non avendo il comune di Latina osservato i termini fissati da tale norma;
Ritenuta la improrogabile necessita' e l'urgenza di dare attuazione, presso la Centrale nucleare di Latina, alle misure di sicurezza gia' disposte con l'ordinanza commissariale del 3 aprile 2003 sopra citata, relative al recupero e condizionamento dei fanghi radioattivi e allo smontaggio e smaltimento boilers e rottami metallici, nonche' a quella di cui ai «cronoprogrammi» commissariali del giugno 2004 relativa al deposito temporaneo di rifiuti radioattivi;
Considerato che gli interventi in questione sono di primario interesse pubblico in quanto diretti a salvaguardare la salute della collettivita' e ad assicurare la messa in sicurezza di materiali radioattivi e sono percio' compresi tra le misure speciali di emergenza dirette a tutelare l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato;
Ritenuto altresi' che il recupero ed il condizionamento dei fanghi ed il successivo stoccaggio dei prodotti di condizionamento in adeguata infrastruttura di deposito consegue la finalita' di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi della Centrale nucleare di Latina e costituisce intervento gia' ritenuto adeguato dalla Commissione tecnico-scientifica ex art. 5 O.P.C.M. n. 3267/2003 con sua risoluzione del 23 settembre 2005 con riferimento alla necessita' di eliminare le criticita' residue anche in relazione al fenomeno terroristico;
Attesa pertanto la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei poteri di deroga concessi con le citate O.P.C.M. n. 3267 e n. 3355, rispettivamente del 7 marzo 2003 e del 7 maggio 2004, il provvedimento di autorizzazione, a favore del «soggetto attuatore» Sogin, alla realizzazione dei suindicati interventi emergenziali in
deroga alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, in particolare, alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16, che rispettivamente individuano gli interventi di trasformazione urbanistica subordinati al permesso di costruire, la titolarita' dello stesso, i presupposti, la competenza per il rilascio, nonche' le modalita' e i tempi della corresponsione del contributo di costruzione;
Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre gli interventi ai contributi di costruzione, ma occorre consentire al comune di Latina in deroga all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di determinarli con provvedimento diverso dal permesso di costruire;

Considerato che l'APAT in data 31 luglio 2003 ha approvato il progetto per l'estrazione e condizionamento dei fanghi radioattivi, che comporta la costruzione dei sopra citati edifici estrazione e «condizionamento» con relative opere di collegamento;
Considerato che la Sogin ha presentato all'APAT i Rapporti di progetto particolareggiato (RPP) relativi allo smontaggio e trattamento dei generatori di vapore («boilers») e di altri componenti metallici ed alla realizzazione Deposito temporaneo di rifiuti radioattivi e che per essi e' stato previsto il rispetto delle prescrizioni in vigore e che, in ogni caso, la Sogin viene vincolata al rispetto delle eventuali diverse prescrizioni;
Ritenuto che, ove successivamente alla emanazione della presente ordinanza, e comunque entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, dovesse sopravvenire il rilascio dei richiesti permessi di costruire da parte del comune di Latina, si provvedera' alla revoca con effetto «ex nunc» della ordinanza stessa;
Sentita la regione Lazio, come previsto dall'art. 1, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003;


Dispone:


In deroga, per le ragioni sopra esposte, alle gia' indicate norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono autorizzate presso la Centrale Nucleare di Latina:
a) la costruzione degli edifici «estrazione» e «condizionamento» dei fanghi radioattivi con relative opere di collegamento di cui al progetto e alla annessa documentazione, che qui si allegano, presentati dalla Sogin al comune di Latina ai fini del rilascio del permesso di costruire;
b) la costruzione, previa approvazione dell'APAT e nel rispetto delle eventuali diverse prescrizioni della stessa, dell'edificio «cutting facility» e del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi, di cui ai progetti ed alle annesse documentazioni, che qui si allegano, presentati dalla Sogin al comune medesimo ai fini del rilascio del premesso di costruire.

Le aree interessate dalla realizzazione delle opere anzidette sono distinte al NCT foglio 50, mappale 377 sub. 1 e 3. La realizzazione delle suddette opere e' a cura della Sogin, «soggetto attuatore», titolare della licenza di esercizio della Centrale nucleare di Latina.
La Sogin e' tenuta a richiedere al comune di Latina la determinazione dei contributi di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con l'indicazione dei termini e delle modalita' per la corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di costruzione, onde attenervisi.
La Sogin comunichera' immediatamente al comune di Latina il nominativo del Direttore dei lavori, del responsabile dei lavori, della/e impresa/e esecutrice/i e contestualmente depositera' agli atti del comune ogni documentazione prevista e, conseguentemente, dara' avvio ai lavori.
La presente ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso di costruire» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, pertanto, comporta il totale esonero del «soggetto attuatore» Sogin, dei suoi amministratori e dei suoi tecnici dalle responsabilita' previste in difetto del permesso
comunale di costruire.

La presente ordinanza verra' revocata con effetto «ex nunc» se interverra' entro quindici giorni dalla sua pubblicazione il rilascio, da parte del comune di Latina, dei permessi di costruire richiesti da Sogin.
La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Latina, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Latina, alla regione Lazio, nonche' a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti.
La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.

 

La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva appena pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006
Il commissario delegato: Jean