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Deliberazione 18 dicembre 2008

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Ripartizione dei contributi previsti a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. (Deliberazione n. 111/2008)

(GU n. 70 del 25-3-2009)

 

 

 


 IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;
Visto in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;
Visto il comma 1-bis del medesimo art. 4 che stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, venga versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70% degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 368;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a cui e' attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 245 del 10 novembre 2008 con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2007, delle misure di compensazione territoriale relative ai Comuni e alle Province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003;
Vista la delibera 28 settembre 2007, n. 101 (Gazzetta Ufficiale n. 277/2007) con la quale questo Comitato ha approvato i criteri di ripartizione delle misure compensative spettanti ai Comuni e alle Province per gli anni 2004, 2005 e 2006 e, sulla base di questi ultimi, e' stata effettuata la ripartizione relativa a quegli anni;
Vista la relazione predisposta dall'ISPRA nell'agosto 2008 concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione di criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani;
Vista la nota n. 2566 dell'11 dicembre 2008 con la quale la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CSSE) ha comunicato l'entita' delle risorse destinate al finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2007, determinata in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio 2007;
Vista la proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 21171 del 16 dicembre 2008;
Considerato che la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ha comunicato con le note n. 996 del 29 aprile 2008 e n. 2566 dell'11 dicembre 2008 che quota parte delle somme inerenti gli anni 2005 e 2006 e' stata erogata a titolo di acconto con la citata delibera n. 101/2007 di questo Comitato, in ragione dei conguagli che si sarebbero operati in sede di ripartizione per l'anno 2007;
Ritenuto opportuno di inquadrare le misure previste dall'art. 4 della legge n. 368/2003 nell'ottica di compensare i disagi derivanti dall'effettiva esecuzione delle attivita' per la messa in sicurezza e lo smantellamento degli impianti dismessi e per lo stoccaggio dei rifiuti pregressi, nonche' dei rifiuti che verranno prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari;
Ritenuto pertanto di procedere al conguaglio per l'anno 2007;
In attesa della realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 314/2003;

Delibera:

1. Criteri di ripartizione.
La somma destinata come misura compensativa ai Comuni ed alle Province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 viene ripartita sulla base di tre componenti:
la radioattivita' presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potra' essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;
i rifiuti radioattivi presenti, prodotti da pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.


2. Ripartizione tra Comune e Provincia.
In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, le misure compensative per l'anno 2007 sono ripartite secondo le percentuali riportate nella tabella che segue. L'ammontare del contributo per l'anno 2007, suddiviso in parti uguali tra il Comune e la Provincia che ospitano il sito, e' ripartito cosi' come riportato nella seguente tabella.

Tabella omessa

3. Modalita' di erogazione delle somme.
Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate agli Enti locali dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo le modalita' previste dal sistema di Tesoreria Unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive modificazioni, sul Capitolo all'uopo istituito da ciascun Ente locale interessato. Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale. Fermo restando il termine del 30 aprile 2009 per relazionare sull'utilizzo dei fondi 2004-2006 di cui alla delibera di questo Comitato n. 101/2007; relativamente ai fondi dell'annualita' 2007, ripartiti con la presente delibera, la suddetta rendicontazione dovra' avvenire entro e non oltre la data del 30 aprile 2010.

Roma, 18 dicembre 2008
Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Micciche'

Registrata alla Corte dei conti il 6 marzo 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 263