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Deliberazione 18 dicembre 2008
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Ripartizione dei contributi previsti a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. (Deliberazione n. 111/2008)
(GU n. 70 del 25-3-2009)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la
raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza,
dei rifiuti radioattivi;
Visto in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge che stabilisce
misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali
nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;
Visto il comma 1-bis del medesimo art. 4 che stabilisce che l'assegnazione
annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base
delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
finanziaria 2005) che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, venga
versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70% degli importi
derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa
elettrica di cui al comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 368;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a cui e' attribuito il compito di
svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare n. 245 del 10 novembre 2008 con il quale viene approvata la ripartizione
percentuale, per l'anno 2007, delle misure di compensazione territoriale
relative ai Comuni e alle Province ospitanti centrali nucleari e impianti del
ciclo del combustibile radioattivo previste dall'art. 4 del decreto-legge n.
314/2003;
Vista la delibera 28 settembre 2007, n. 101 (Gazzetta Ufficiale n. 277/2007) con
la quale questo Comitato ha approvato i criteri di ripartizione delle misure
compensative spettanti ai Comuni e alle Province per gli anni 2004, 2005 e 2006
e, sulla base di questi ultimi, e' stata effettuata la ripartizione relativa a
quegli anni;
Vista la relazione predisposta dall'ISPRA nell'agosto 2008 concernente le quote
di ripartizione delle misure compensative in applicazione di criteri relativi
all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani;
Vista la nota n. 2566 dell'11 dicembre 2008 con la quale la Cassa Conguaglio per
il Settore Elettrico (CSSE) ha comunicato l'entita' delle risorse destinate al
finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2007,
determinata in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio 2007;
Vista la proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare n. 21171 del 16 dicembre 2008;
Considerato che la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ha comunicato con
le note n. 996 del 29 aprile 2008 e n. 2566 dell'11 dicembre 2008 che quota
parte delle somme inerenti gli anni 2005 e 2006 e' stata erogata a titolo di
acconto con la citata delibera n. 101/2007 di questo Comitato, in ragione dei
conguagli che si sarebbero operati in sede di ripartizione per l'anno 2007;
Ritenuto opportuno di inquadrare le misure previste dall'art. 4 della legge n.
368/2003 nell'ottica di compensare i disagi derivanti dall'effettiva esecuzione
delle attivita' per la messa in sicurezza e lo smantellamento degli impianti
dismessi e per lo stoccaggio dei rifiuti pregressi, nonche' dei rifiuti che
verranno prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari;
Ritenuto pertanto di procedere al conguaglio per l'anno 2007;
In attesa della realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 314/2003;
Delibera:
1. Criteri di ripartizione.
La somma destinata come misura compensativa ai Comuni ed alle Province che
ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 viene
ripartita sulla base di tre componenti:
la radioattivita' presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di
attivazione e di contaminazione, che potra' essere eliminata al termine delle
procedure di disattivazione dell'impianto stesso;
i rifiuti radioattivi presenti, prodotti da pregresso esercizio dell'impianto o
comunque immagazzinati al suo interno;
il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente
presente.
2. Ripartizione tra Comune e Provincia.
In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto
previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, le misure
compensative per l'anno 2007 sono ripartite secondo le percentuali riportate
nella tabella che segue. L'ammontare del contributo per l'anno 2007, suddiviso
in parti uguali tra il Comune e la Provincia che ospitano il sito, e' ripartito
cosi' come riportato nella seguente tabella.
Tabella omessa
3. Modalita' di erogazione delle somme.
Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate agli Enti locali dalla
Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo le modalita' previste dal
sistema di Tesoreria Unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive
modificazioni, sul Capitolo all'uopo istituito da ciascun Ente locale
interessato. Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla
realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in
campo ambientale. Fermo restando il termine del 30 aprile 2009 per relazionare
sull'utilizzo dei fondi 2004-2006 di cui alla delibera di questo Comitato n.
101/2007; relativamente ai fondi dell'annualita' 2007, ripartiti con la presente
delibera, la suddetta rendicontazione dovra' avvenire entro e non oltre la data
del 30 aprile 2010.
Roma, 18 dicembre 2008
Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Micciche'
Registrata alla Corte dei conti il 6 marzo 2009 Ufficio di controllo Ministeri
economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 263