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Decreto 25 febbraio 2008
Ministero dello Sviluppo Economico. Costituzione del gruppo di lavoro per l'individuazione della tipologia, delle procedure e della metodologia di selezione dirette alla realizzazione, su un sito del territorio nazionale, di un centro di servizi tecnologici e di ricerca ad alto livello nel settore dei rifiuti radioattivi.
(GU n. 57 del 7-3-2008)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente «Impiego pacifico
dell'energia nucleare», modificata e integrata dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 257, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti»;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 368, «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni
urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di
massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 «riordino del settore energetico nonche'
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia», recante, ai commi da 99 a 106 dell'art. 1, integrazioni delle
disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;
Vista il decreto 2 dicembre 2004 del Ministro delle attivita' produttive,
recante indirizzi strategici ed operativi alla SOGIN - Societa' gestione
impianti nucleari S.p.a., ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282 «Ratifica della Convenzione congiunta in
materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997»;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante «Attuazione della
direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate
ad alta attivita' e delle sorgenti orfane»;
Visto l'accordo intergovernativo firmato in data 24 novembre 2006, tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese e
perfezionato in data 2 maggio 2007, per il riprocessamentodel combustibile
nucleare irraggiato depositato negli impianti nucleari italiani che prevede tra
l'altro il rientro in Italia dei relativi rifiuti entro il 2025;
Considerato l'esito dell'incontro in data 11 ottobre 2007 tra il Ministro dello
sviluppo economico e le regioni per avviare il percorso che dovra' portare
all'individuazione di un sito per la realizzazione di un deposito nazionale nel
quale allocare definitivamente i rifiuti radioattivi di seconda categoria e
temporaneamente quelli di terza, oltre ai materiali derivanti dall'uso medico e
industriale;
Considerato che, in esito alla riunione, le regioni hanno accolto la proposta di
ricostituire un gruppo di lavoro misto composto da rappresentanti del Governo e
delle regioni, con il compito di elaborare un metodo che, partendo dalle
fondamentali condizioni tecniche, definisca le caratteristiche dell'insediamento
contenente sia il deposito con le relative infrastrutture tecnologiche per il
trattamento e la gestione dei rifiuti radioattivi e la ricerca di settore, sia
l'insieme integrato di altre strutture (servizi di alta tecnologia, ricerca e
formazione di alto livello), e dia indicazione sui criteri di selezione dei siti
(autocandidature, concertazione, gare, procedure negoziate, ecc.);
Ritenuto che tale gruppo debba essere costituito da rappresentanti del Governo,
delle regioni, dell'APAT e dell'ENEA eventualmente integrato da esperti e, nelle
forme opportune, dalla Sogin S.p.A.;
Ritenuto che risulta essenziale e urgente la realizzazione di un deposito
nazionale per la definitiva messa in sicurezza sia dei rifiuti radioattivi e dei
materiali nucleari derivanti dalle pregresse attivita', sia di quelli prodotti
dallo smantellamento degli impianti di ricerca e delle centrali elettronucleari
dismessi, nonche' di quelli derivanti dall'uso medico e industriale;
Viste le designazioni dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e
tutela del territorio e del mare, della salute, della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, dell'ENEA e dell'APAT;
Ritenuto di dover indicare i compiti operativi del predetto gruppo di lavoro;
Decreta:
Art. 1.
1. E' costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un gruppo di
lavoro composto da rappresentanti del Governo, delle Regioni, dell'APAT e
dell'ENEA come di seguito indicato:
ing. Arnaldo Vioto - Ministero dello sviluppo economico;
dott. Raffaele Ventresca - Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del
mare;
dott. Paolo Rossi - Ministero della salute;
dott. Massimo Scuderi - Regione Basilicata;
ing. Domenico Savoca - Regione Lombardia;
ing. Elisabetta Sossich - Regione Piemonte;
ing. Roberto Morandi - Regione Veneto;
dott. Corrado Pantalone - Regione Marche;
dott. Italo Giulivo - Regione Campania;
ing. Piero Risoluti - ENEA;
ing. Giuseppe Pino - APAT.
2. Il gruppo di lavoro puo' avvalersi di esperti indicati dagli enti e organismi
rappresentati o dagli stessi membri del gruppo.
3. Il gruppo di lavoro si avvale della collaborazione della Sogin S.p.A. come
indicato al successivo art. 2, comma 3.
4. Il gruppo di lavoro e' coordinato da un rappresentante del Ministero dello
sviluppo economico e le funzioni di segreteria sono espletate dalla Direzione
generale per l'energia e per le risorse minerarie mediante due funzionari come
di seguito indicati:
ing. Maurizio Pacini - Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale
per l'energia e risorse minerarie;
ing. Alessandra Fagiani - Ministero dello sviluppo economico - Direzione
generale per l'energia e risorse minerarie.
Art. 2.
1. Compito del gruppo di lavoro e' l'individuazione della tipologia, delle
procedure e della metodologia di selezione dirette alla realizzazione, su un
sito del territorio nazionale, di un Centro di servizi tecnologici e di ricerca
ad alto livello comprendente un deposito nazionale centralizzato per
l'allocazione definitiva dei rifiuti radioattivi di seconda categoria, e per
l'immagazzinamento temporaneo di medio termine dei rifiuti radioattivi di terza
categoria, del combustibile nucleare esaurito e delle materie nucleari ancora
presenti in Italia.
2. Il gruppo di lavoro indicato all'art. 1 ha il compito di elaborare un
documento che:
sulla base dei principi di protezione ambientale e di radioprotezione praticati
a livello internazionale, tenuto conto dei criteri sitologici, di natura fisica
ed antropica, perseguiti e raccomandati dalle organizzazioni piu' autorevoli nel
settore specifico (IAEA, NEA, UE);
tenendo presente l'esperienza dei Paesi dell'Unione europea che hanno da tempo
gia' affrontato e risolto simili problematiche;
considerando che il deposito dovra' essere di tipo superficiale;
definisca:
a) le caratteristiche dell'insediamento riguardanti sia il deposito e le
relative infrastrutture tecnologiche di servizio, incluse quelle riguardanti la
ricerca nel settore dei rifiuti radioattivi, sia l'insieme integrato delle altre
strutture relative ai servizi di alta tecnologia, di ricerca e di formazione da
insediare nel Centro servizi;
b) le caratteristiche del sito e la procedura tecnico-amministrativa del
percorso decisionale e di selezione (autocandidatura, concertazione, gare,
procedure negoziate) che porti alla individuazione del sito attraverso un
coinvolgimento partecipativo e trasparente delle amministrazioni e comunita'
locali e che definisca i vari soggetti coinvolti e le loro responsabilita' al
fine di garantire un percorso certo di decisione finale per l'individuazione di
un sito per la realizzazione del Centro servizi;
c) il regime di responsabilita' nella gestione di medio e lungo periodo del
deposito nazionale, una prima stima economica dei costi di realizzazione del
Centro di servizi ed eventuali suggerimenti di riordino della normativa sui
rifiuti nucleari.
3. La societa' Sogin S.p.A. fornisce:
a) informazioni tecniche specifiche su impianti, installazioni nucleari, rifiuti
radioattivi;
b) supporto tecnico e logistico operativo per l'attivita' del gruppo di lavoro.
Art. 3.
1. Le modalita' di funzionamento del gruppo di lavoro sono definite nella
prima riunione di insediamento che viene convocata dalla Direzione generale per
l'energia e le risorse minerarie del Dipartimento per la competitivita' del
Ministero dello sviluppo economico.
2. Il gruppo di lavoro espleta i compiti di cui al precedente art. 2 entro 6
mesi dal suo insediamento.
3. Le conclusioni del lavoro effettuato sono raccolte in una documentazione da
consegnare al Ministero dello sviluppo economico e alla Conferenza unificata
Stato-regioni ed alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Art. 4.
1. L'applicazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Roma, 25 febbraio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani