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Contributi per convegni e
pubblicazioni di rilevante interesse culturale da erogare a istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro. Gazzetta
Ufficiale N. 33 del 8 Febbraio 2002.
La presente circolare, che ha lo scopo di
sostenere l'attivita' degli enti culturali anche nel settore dei convegni e
delle pubblicazioni - secondo quanto previsto nel pertinente capitolo di
bilancio - sostituisce la precedente in data 6 luglio 1999, n. 127.
Art. 1.
Destinatari dei contributi
Sono ammessi a presentare domanda di contributo a convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale gli istituti, le associazioni, le fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro, operanti sul territorio nazionale.
Art. 2.
I s t a n z e
Le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente circolare, firmate dal legale rappresentante dell'ente devono essere inviate al Ministero per i beni e le attivita' culturali – Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio III - via Michele Mercati n. 4 - cap. 00197 Roma. La firma del legale rappresentante deve essere resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. In particolare l'interessato dovra' allegare dichiarazione della propria qualita' di rappresentante dell'ente, sottoscritta e contestuale all'istanza, nella quale sia altresi' espressamente menzionata la conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1998, n. 15, nella ipotesi di dichiarazione mendace.
Alla dichiarazione dovra' essere allegata
copia di un documento di riconoscimento in corso di validita', come previsto
dall'art. 3, comma 11 della legge 11 maggio 1997, n. 127, modificato dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191.
Le domande in bollo, in copia unica,
contenenti l'indicazione del numero di codice fiscale e del numero di conto corrente
postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB, sul quale versare l'eventuale
contributo, devono essere trasmesse entro l'ultimo giorno lavorativo di
febbraio a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con
corriere autorizzato o consegnate a mano erecanti la dicitura "Domanda per
contributo per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale".
Non saranno prese in considerazione le
domande pervenute dopo la scadenza indicata o non complete della documentazione
prevista dalla presente circolare ed elencate nei successivi articoli 3 e 4.
Art. 3.
Convegni
I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente
articolo, i seguenti documenti, firmati in originale dal legale rappresentante:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore; b) relazione
illustrativa, programma e relatori del convegno per il quale si chiede il
contributo; c) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di
entrate e di spesa relative al convegno; d) dichiarazione con la quale il
richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione generale per i beni librari
e gli istituti culturali eventuali atti o pubblicazioni relativi alla
manifestazione.
Art. 4.
Pubblicazioni
Sono prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni inedite.
I richiedenti devono inviare, unitamente
all'istanza di cui al precedente art. 2, i seguenti documenti, in unica copia, firmati
in originale dal legale rappresentante: a) copia dell'atto costitutivo e dello
statuto in vigore; b) relazione illustrativa contenente un dettagliato piano
della pubblicazione (numero di pagine, articolazione interna, notizie su
autore/i ecc.) e bozza del testo; c) dettagliato preventivo con indicazione
analitica delle voci di entrata e di spesa relative alla pubblicazione; d)
dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere, non appena
stampati, tre esemplari della pubblicazione alla Direzione generale per i beni
librari e gli istituti culturali.
Sono prese in esame per il contributo solo
le pubblicazioni attinenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale italiano e non sono ammessi a contributo i cataloghi di mostre e gli atti
di convegno.
Art. 5.
Assegnazione del contributo
L'Amministrazione decide in ordine
all'ammissione al contributo, previa valutazione comparativa, fra tutte le
domande pervenute e in regola, tenuto conto dell'entita' dei fondi a
disposizione e del valore culturale del convegno o della pubblicazione.
L'ammontare del contributo non puo' comunque superare il 50 per cento delle
spese previste.
Ai fini della determinazione dei contributi non sono prese in considerazione le
voci di spesa che non siano strettamente attinenti all'organizzazione
scientifica.
I beneficiari dei contributi sono tenuti a
trasmettere al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione
generale per i beni librari e gli istituti culturali, in duplice copia e
firmato dal legale rappresentante, il bilancio definitivo delle entrate e delle
spese sostenute entro sessanta giorni dallo svolgimento della manifestazione o
della avvenuta pubblicazione. Deve essere comunque dato un adeguato risalto
all'erogazione del contributo concesso dal Ministero sia negli stampati
relativi al convegno che nelle pubblicazioni.
Art. 6.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e' il dirigente del Servizio III della direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
Roma, 4 febbraio 2002 Il Ministro: Urbani
11.02.2002