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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile - Costituzione della Commissione nazionale
per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
(Pubblicato su GU n. 91 del 18-4-2002)
(Abrogato con DPCM del 3 aprile 2006, pubblicato su G.U. n. 253 del 9/10/2006)
Il Ministro dell’Interno
Delegato per il coordinamento della
protezione civile
Vista
la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile";
Visto
il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita'
di protezione civile";
Viste,
in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater della
predetta legge n. 401/2001, concernenti la Commissione nazionale dei grandi rischi,
per la cui costituzione, organizzazione e funzionamento si rinvia ad apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno
da lui delegato;
Visto
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista
la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in
particolare l'art. 18, concernente il riordino degli organismi collegiali e
ritenuto che la Commissione in questione rivesta il richiesto carattere tecnico
e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli
obiettivi istituzionali;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001,
che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile al Ministro
dell'interno;
Ravvisata
la necessita' di dare attuazione alle predette disposizioni, allo scopo di
consentire il concorso della comunita' scientifica alla corretta ed efficace impostazione
delle diverse problematiche concernenti la protezione civile;
Decreta:
Art.
1.
Costituzione
1. E' costituita la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di seguito denominata Commissione, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo del Dipartimento stesso in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.
Art. 2.
Composizione
1.
La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal
Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del
Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta dal capo del Dipartimento
della protezione civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il
presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di
protezione civile, da un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui all'art.
3, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici, da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e
da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione
civile.
2.
Alla nomina dei componenti la Commissione si provvede con decreto del Ministro
dell'interno delegato per la protezione civile.
Con il medesimo decreto sono nominati i
componenti delle sezioni di cui all'art. 3.
Art. 3.
Sezioni
1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:
Sezione
I - Rischio sismico;
Sezione
II - Rischio vulcanico;
Sezione
III - Rischio idrogeologico;
Sezione
IV - Rischio industriale, nucleare e chimico;
Sezione
V - Rischio trasporti, attivita' civili e infrastrutture;
Sezione
VI - Rischio incendi boschivi;
Sezione
VII - Rischio ambientale e sanitario;
Sezione
VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica.
2.
Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza
e formulano pareri e proposte alla Commissione e al Dipartimento della
protezione civile.
3.
Ciascuna sezione e' composta da un presidente e da nove esperti.
4.
Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte
da uno dei componenti la sezione, individuato dalla sezione medesima all'inizio
di ogni anno.
5.
Il coordinamento delle attivita' delle sezioni e assicurato dall'ufficio di presidenza
della Commissione, costituito dal presidente e dal vice presidente della Commissione
nonche' dall'esperto in problemi di protezione civile e dall'esperto designato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano nominati componenti della Commissione stessa.
Art. 4.
Modalita'
organizzative e di funzionamento
1. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini e' resa disponibile la relativa documentazione.
2.
La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso il Dipartimento della
protezione civile ed operano con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei
componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorita' ed
esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai rispettivi
presidenti.
3.
La Commissione e le sezioni durano in carica tre anni. I componenti della Commissione
e delle sezioni decadono dall'incarico quando non partecipino, senza motivate ragioni,
a due riunioni consecutive.
4.
Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate
riunioni congiunte di piu' sezioni per l'esame di questioni interdisciplinari.
5.
I risultati delle attivita' poste in essere dalle sezioni sono portati a
conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi al Dipartimento della
protezione civile per le conseguenti valutazioni.
6.
Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali,
il capo del Dipartimento della protezione civile puo' richiedere ai presidenti
delle sezioni la convocazione delle medesime, nonche' di fare effettuare
ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti.
7.
Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento
della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento
della Commissione.
8.
Ai componenti della Commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni
e per le attivita' da svolgere in localita' diverse da quelle di abituale residenza,
compete il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia.
Ai relativi oneri continua a provvedersi a carico del Fondo per la protezione
civile.
Art. 5.
1.
Il decreto ministeriale 18 maggio 1998, n. 429, e' abrogato.
Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
12 aprile 2002
Il
Ministro: Scajola