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Decreto 14 novembre 2001, n. 471
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle
associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di
promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre
2000, n. 383. (G.U. n. 21 del 25 gennaio 2002).
Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
Visto, in particolare, l'articolo 7 della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'istituzione di un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge;
Visto, in particolare, l'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di un regolamento che disciplini il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro di cui sopra;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. GAB/339/UL/19 del 16 ottobre 2001;
il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplina le
procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione
sociale a carattere nazionale nell'apposito registro nazionale, istituito a
norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito
denominata legge, nonche' la periodica revisione del medesimo registro.
2. L'iscrizione nel registro e' condizione
necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti
dalla legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 7 dicembre 2000, n. 383,
recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300. Il testo
dell'art. 8, comma 1, e' riportato in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 7 della citata legge
n. 383 del 2000 e' il seguente:
"Art. 7 (Registri).
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un Registro
nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente
legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla
tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale
a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in almeno
cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel Registro nazionale
delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica
iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione
territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici
connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale
e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale".
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 383
del 2000 e' il seguente:
"Art. 8 (Disciplina del procedimento
per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali).
- 1. Il Ministro per la solidarieta' sociale,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione
dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a
carattere nazionale nel Registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, e la
periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di
cui all'art. 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di
iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attivita' in
ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonche' la
periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome
trasmettono altresi' annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio
nazionale di cui all'art. 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le
leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per
la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il
termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.
4. L'iscrizione nei registri e' condizione
necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti
dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma
2".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
- La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
2001,
n. 217, recante modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400,
in materia di organizzazione del Governo", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3,
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 7, comma 1, della
citata legge n. 383 del 2000, si veda in note alle premesse.
Art. 2.
Requisiti e procedure di iscrizione
1. Le associazioni costituite e operanti
da almeno un anno, che svolgano attivita' di utilita' sociale ai sensi
dell'articolo 2 della legge e il cui atto costitutivo e statuto corrispondano
ai requisiti indicati nell'articolo 3 della legge, possono chiedere
l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale,
presentando domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali – Direzione generale per
il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - corredata
da:
a) atto costitutivo, con l'indicazione
della sede legale, e statuto dell'associazione, corredato, se necessario, da un
documento a carattere transitorio di integrazione del medesimo con le
previsioni statutarie di cui all'articolo 3 della legge. Tale documento deve
essere deliberato dall'organismo nazionale competente che recepisca come
vincolanti dette previsioni, impegnando l'associazione a procedere alla
modifica dello statuto tempestivamente e comunque non oltre un anno dalla data
di presentazione della domanda di iscrizione;
b) indicazione dell'ambito di diffusione
territoriale dell'associazione comprovante la presenza in almeno cinque regioni
e in almeno venti province del territorio nazionale;
c) nominativo del legale rappresentante e
di eventuali altri soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza
istituzionale;
d) sintetica relazione descrittiva della
fisionomia istituzionale dell'associazione contenente dati relativi a:
modello organizzativo e livelli di
responsabilita' degli organismi nazionali e di quelli delle eventuali
articolazioni periferiche;
numero totale degli iscritti, criteri e
mezzi di informazione e/o di comunicazione al fine di consentire la loro piena
partecipazione;
indicazione degli ambiti prevalenti di
attivita', delle iniziative piu' significative realizzate e dei principali
programmi di intervento posti in essere.
2. La domanda e' inoltrata al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e
previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo
sociale e le politiche giovanili – esclusivamente per posta, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In merito all'iscrizione al Registro
nazionale provvede il dirigente preposto alla Direzione generale per il
volontariato,
l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro a data
apposto dall'ufficio postale accettante. Ove la domanda non venga rigettata
entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 della citata legge
n. 383 del 2000 e' il seguente:
"Art. 2 (Associazioni di promozione
sociale).
- 1. Sono considerate associazioni di
promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti,
i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere
attivita' di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, senza finalita'
di lucro e nel pieno rispetto della liberta' e dignita' degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di
promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le
associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che
hanno come finalita' la tutela esclusiva di interessi economici degli
associati.
3. Non costituiscono altresi' associazioni
di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate
che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati
o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione
sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale".
- Il testo dell'art. 3 della citata legge
n. 383 del 2000 e' il seguente:
"Art. 3 (Atto costitutivo e statuto).
-
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel
quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono
essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza
legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la
previsione che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere
divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale
avanzo di gestione a favore di attivita' istituzionali statutariamente
previste;
f) le norme sull'ordinamento interno
ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche associative. In
relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la
solidarieta' sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 11, puo'
consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e
l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da
parte degli organi statutari;
i) le modalita' di scioglimento
dell'associazione;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio
residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione,
a fini di utilita' sociale".
Art. 3.
Comunicazione delle modifiche
1. Le associazioni iscritte al Registro
nazionale comunicano, con le stesse modalita' prescritte dall'articolo 2 del regolamento,
le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della
sede e le deliberazioni di scioglimento al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali -
Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le
politiche giovanili, affinche' quest'ultimo possa procedere alle eventuali
necessarie modificazioni del Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena
di esclusione dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta
giorni dall'evento.
Art. 4.
Revisione periodica
1. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - provvede
d'ufficio, con cadenza biennale, alla revisione periodica delle associazioni
iscritte al registro, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti
previsti dalla legge per l'iscrizione al registro.
Art. 5.
Iscrizione automatica
1. Il diritto di automatica iscrizione
delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni
nazionali, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge, si attua attraverso
certificazione del Presidente nazionale attestante l'appartenenza dei suddetti
soggetti all'associazione nazionale medesima e la conformita' dei loro statuti
ai requisiti di legge; alla certificazione e' allegato l'elenco dei soggetti
affiliati con l'indicazione dei loro legali rappresentanti.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 7, comma 3, della
citata legge n. 383 del 2000, si veda in note alle premesse.
Art. 6.
Cancellazione
1. Sono cancellate con provvedimento del
dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo sociale e le politiche giovanili le associazioni iscritte al
Registro nazionale che:
a) ne facciano espressa richiesta con le
stesse modalita' prescritte dall'articolo 2 del regolamento;
b) perdano i requisiti per l'iscrizione;
c) non comunichino le variazioni
intervenute ai sensi dell'articolo 3 del regolamento.
Art. 7.
Ricorsi in via amministrativa e
giurisdizionale
1. Nel caso di associazioni a carattere
nazionale, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i
provvedimenti di cancellazione e' ammesso ricorso in via amministrativa, entro
il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere
vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge.
2. Per il ricorso giurisdizionale si
applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 novembre 2001
Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16
gennaio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 31
Note all'art. 7:
-Il testo dell'art. 11 della citata legge
n. 383 del 2000 e' il seguente:
"Art. 11 (Istituzione e composizione
dell'Osservatorio nazionale).
-
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta'
sociale, e' istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito
denominato "Osservatorio, presieduto dal Ministro per la solidarieta'
sociale, composto da ventisei membri, di cui dieci rappresentanti delle
associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, dieci
rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni
e sei esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1
devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente
tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo
otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono
essere nominati per piu' di due mandati.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio
e' autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450
milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare
le modalita' di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attivita' di segreteria connesse
al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse
finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali".
- ll testo dell'art. 10, comma 2, della
citata legge n. 383 del 2000 e' il seguente:
"Art. 10 (Ricorsi avverso i
provvedimenti relativi alleiscrizioni e alle cancellazioni).
- 2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di
iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso, in ogni caso,
entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e'
appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il
quale decide con le stesse modalita' entro sessanta giorni".