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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Organizzazione
del Dipartimento della protezione civile.
(G. U. n. 295 del 20 dicembre 2001)
(Abrogato per effetto dell'art. 4 del D.P.C.M. 23 ottobre 2006, pubblicato nella G.U. n. 274 del 24.11.2006)
Art. 1.
Funzioni del
Dipartimento della protezione civile
1. Il
Dipartimento della protezione civile, nell'ambito degli indirizzi dettati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui
delegato, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dal
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401, e dalla vigente normativa in materia di
protezione civile.
2. Il
Dipartimento della Protezione civile provvede inoltre: a) a organizzare e
coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio
sismico nazionale;
b) a garantire
il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e
prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile
nonchè del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
c) a curare le
attività concernenti il volontariato di protezione civile;
d) a sviluppare
e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali
operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti
di collaborazione internazionale.
Art. 2.
Il capo
Dipartimento e il vice capo Dipartimento
1. Il capo
Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle
attività del Dipartimento della protezione civile.
2. Il vice capo
Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni
e lo sostituisce in tutti i suoi compiti e responsabilità in caso di vacanza,
assenza o impedimento di qualsiasi natura e durata.
Art. 3.
Uffici e servizi
1. Il
Dipartimento della protezione civile si articola in non più
di otto uffici,
di livello dirigenziale generale, e non più di quarantatre servizi, di livello
dirigenziale.
2. Il Dipartimento
comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale generale:
Ufficio
pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi;
Ufficio gestione
delle emergenze;
Ufficio grandi
eventi, infrastrutture e logistica;
Ufficio interventi
strutturali e opere di emergenza;
Ufficio servizio
sismico nazionale;
Ufficio
volontariato e relazioni istituzionali;
Ufficio
amministrazione e finanza;
Ufficio
organizzazione e attuazione.
3. L'Ufficio
pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi si articola nei seguenti
servizi, di livello dirigenziale:
Servizio
metodologie di pianificazione e previsione;
Servizio rischio
vulcanico;
Servizio rischio
idrogeologico e idrico;
Servizio rischio
incendi boschivi;
Servizio rischio
industriale e nucleare;
Servizio rischio
ambientale e sanitario;
Servizio rischio
trasporti e attività civili.
4. L'Ufficio
gestione delle emergenze si articola nei seguenti servizi, di livello
dirigenziale:
Servizio unità
di crisi;
Servizio
organizzazione nuclei operativi emergenza;
Servizio
coordinamento impiego mezzi e materiali;
Servizio centro
situazioni unificato; nell'ambito di tale servizio operano il servizio COAU
(Centro operativo aeronautico unificato) e il servizio COEM (Centro operativo
emergenze in mare).
5. L'Ufficio
grandi eventi, infrastrutture e logistica si articola nei seguenti servizi, di
livello dirigenziale:
Servizio linee
guida e progettazione grandi eventi;
Servizio
pianificazione e gestione grandi eventi;
Servizio
telecomunicazioni;
Servizio sistema
informatico centrale;
Servizio centro
polifunzionale.
6. L'Ufficio
interventi strutturali e opere di emergenza si articola nei seguenti servizi,
di livello dirigenziale:
Servizio eventi
sismici e vulcanici;
Servizio
dissesti idrogeologici;
Servizio
gestione crisi idriche;
Servizio
calamità meteorologiche.
7. L'Ufficio
servizio sismico nazionale si articola nei seguenti servizi, di livello
dirigenziale:
Servizio
sismogenesi e vulnerabilità ambiente fisico;
Servizio di
vulnerabilità delle costruzioni e delle infrastrutture;
Servizio
vulnerabilità dei sistemi antropizzati;
Servizio
dinamica delle costruzioni;
Servizio sistemi
di monitoraggio;
Servizio
indirizzi classificazione sismica e normativa.
8. L'Ufficio
volontariato e relazioni istituzionali si articola nei seguenti servizi di
livello dirigenziale:
Servizio
volontariato;
Servizio
formazione;
Servizio
rapporti con le autonomie;
Servizio
relazioni internazionali;
Servizio
informazione e diffusione dati;
Servizio studi, ricerche
e statistiche.
9. L'Ufficio
amministrazione e finanza si articola nei seguenti servizi, di livello
dirigenziale:
Servizio
politiche contrattuali;
Servizio affari
amministrativi;
Servizio affari
finanziari;
Servizio
contenzioso.
10. L'Ufficio organizzazione
e attuazione si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
Servizio
gestione del personale e organizzazione;
Servizio
coordinamento monitoraggio e attuazione;
Servizio
ispettivo;
Servizio
controllo interno.
11. Alle dirette
dipendenze del capo Dipartimento operano:
il consigliere
giuridico;
il Servizio di
segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali, di livello
dirigenziale;
il Servizio
ordinanze, di livello dirigenziale;
il Servizio
piani d'emergenza e incarichi speciali, di livello dirigenziale;
due consulenti,
dirigenti generali di prima fascia, per lo svolgimento di attività di studio.