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D.P.C.M. 12 dicembre 2001

 

Organizzazione del Dipartimento della protezione civile.

 

(G. U. n. 295 del 20 dicembre 2001)

   

 

(Abrogato per effetto dell'art. 4 del D.P.C.M. 23 ottobre 2006, pubblicato nella G.U. n. 274 del 24.11.2006)

 

Art. 1.

Funzioni del Dipartimento della protezione civile

1. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e dalla vigente normativa in materia di protezione civile.

2. Il Dipartimento della Protezione civile provvede inoltre: a) a organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;

b) a garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile nonchè del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

c) a curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;

d) a sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.

 

Art. 2.

Il capo Dipartimento e il vice capo Dipartimento

1. Il capo Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività del Dipartimento della protezione civile.

2. Il vice capo Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in tutti i suoi compiti e responsabilità in caso di vacanza, assenza o impedimento di qualsiasi natura e durata.

  

Art. 3.

Uffici e servizi

1. Il Dipartimento della protezione civile si articola in non più

di otto uffici, di livello dirigenziale generale, e non più di quarantatre servizi, di livello dirigenziale.

2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale generale:

Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi;

Ufficio gestione delle emergenze;

Ufficio grandi eventi, infrastrutture e logistica;

Ufficio interventi strutturali e opere di emergenza;

Ufficio servizio sismico nazionale;

Ufficio volontariato e relazioni istituzionali;

Ufficio amministrazione e finanza;

Ufficio organizzazione e attuazione.

3. L'Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

Servizio metodologie di pianificazione e previsione;

Servizio rischio vulcanico;

Servizio rischio idrogeologico e idrico;

Servizio rischio incendi boschivi;

Servizio rischio industriale e nucleare;

Servizio rischio ambientale e sanitario;

Servizio rischio trasporti e attività civili.

4. L'Ufficio gestione delle emergenze si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

Servizio unità di crisi;

Servizio organizzazione nuclei operativi emergenza;

Servizio coordinamento impiego mezzi e materiali;

Servizio centro situazioni unificato; nell'ambito di tale servizio operano il servizio COAU (Centro operativo aeronautico unificato) e il servizio COEM (Centro operativo emergenze in mare).

5. L'Ufficio grandi eventi, infrastrutture e logistica si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

Servizio linee guida e progettazione grandi eventi;

Servizio pianificazione e gestione grandi eventi;

Servizio telecomunicazioni;

Servizio sistema informatico centrale;

Servizio centro polifunzionale.

6. L'Ufficio interventi strutturali e opere di emergenza si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

Servizio eventi sismici e vulcanici;

Servizio dissesti idrogeologici;

Servizio gestione crisi idriche;

Servizio calamità meteorologiche.

7. L'Ufficio servizio sismico nazionale si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

Servizio sismogenesi e vulnerabilità ambiente fisico;

Servizio di vulnerabilità delle costruzioni e delle infrastrutture;

Servizio vulnerabilità dei sistemi antropizzati;

Servizio dinamica delle costruzioni;

Servizio sistemi di monitoraggio;

Servizio indirizzi classificazione sismica e normativa.

8. L'Ufficio volontariato e relazioni istituzionali si articola nei seguenti servizi di livello dirigenziale:

Servizio volontariato;

Servizio formazione;

Servizio rapporti con le autonomie;

Servizio relazioni internazionali;

Servizio informazione e diffusione dati;

Servizio studi, ricerche e statistiche.

9. L'Ufficio amministrazione e finanza si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

Servizio politiche contrattuali;

Servizio affari amministrativi;

Servizio affari finanziari;

Servizio contenzioso.

10. L'Ufficio organizzazione e attuazione si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

Servizio gestione del personale e organizzazione;

Servizio coordinamento monitoraggio e attuazione;

Servizio ispettivo;

Servizio controllo interno.

11. Alle dirette dipendenze del capo Dipartimento operano:

il consigliere giuridico;

il Servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali, di livello dirigenziale;

il Servizio ordinanze, di livello dirigenziale;

il Servizio piani d'emergenza e incarichi speciali, di livello dirigenziale;

due consulenti, dirigenti generali di prima fascia, per lo svolgimento di attività di studio.