Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3251 del 14 novembre 2002
Disposizioni urgenti di protezione civile.
(GU n. 281 del 30-11-2002)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 1996, n. 496;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2500 del 27
gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1997,
recante "Attuazione del trasferimento del centro abitato del comune di Cardeto", con la quale il prefetto di
Reggio Calabria e' stato nominato commissario delegato per gli adempimenti indicati dalle disposizioni
della medesima ordinanza;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, della citata ordinanza con il quale e' stato istituito il comitato tecnico
amministrativo di esperti per la vigilanza sull'attuazione degli interventi disposti dall'ordinanza medesima, e
con funzione consultiva anche per le questioni per le quali il commissario delegato ritenesse opportuno
avvalersi;
Visto il decreto n. 3705 del 31 ottobre 1997 del Sottosegretario di Stato pro-tempore con delega per il
coordinamento della protezione civile, con il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata ordinanza, e'
stata definita la composizione del suddetto comitato, disponendo che l'onere per le competenze e per le
spese di funzionamento del medesimo gravasse sulle disponibilita' del commissario delegato;
Ritenuto che, in considerazione del protrarsi dei tempi di attuazione dell'ordinanza n. 2500/1997, il comitato
abbia assolto ai compiti ed alle funzioni attribuitigli dalla medesima ordinanza;
Sentito il prefetto di Reggio Calabria, commissario delegato per l'attuazione dell'ordinanza n. 2500/1997;
Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio
1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27
febbraio 1986, recante "Attribuzione di un compenso per il servizio speciale prestato dagli equipaggi di volo degli aeromobili
impiegati in operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi";
Considerato che con la successiva legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del servizio
nazionale della protezione civile", sono state individuate quali strutture operative del Dipartimento della
protezione civile le amministrazioni dello Stato preposte alla tutela ambientale al cui personale, anche a
seguito del processo evolutivo dei rispettivi ordinamenti, e' stato riconosciuto il compenso connesso alle
attivita' d'istituto svolte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza nel settore
dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione nel territorio della regione Calabria, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3185 del 22
marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002, recante
"Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione
Calabria";
Vista la nota prot. n. GAB/2002/9375/B09 del 20 settembre 2002, con la quale il Gabinetto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ha chiesto l'integrazione della citata ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3185 del 22 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2001, concernente la
dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della citta' di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3170 del 27
dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002,
recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia" ed, in
particolare, l'art. 9, comma 4, cosi' come modificato dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante "Disposizioni urgenti di
protezione civile";
Vista la nota prot. n. 280/GAB del 20 agosto 2002 del Magistrato alle acque - Provveditorato regionale alle
opere pubbliche per il Veneto e la provincia di Mantova, con la quale e' stata chiesta la modifica della
copertura finanziaria dell'art. 9 dell'ordinanza n. 3170/2001, cosi' come modificata dall'art. 6 dell'ordinanza n.
3196/2002;
Vista la nota prot. n. GAB/2002/9375/B09 del 20 settembre 2002, con la quale il Gabinetto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ha chiesto di modificare l'art. 9 dell'ordinanza n. 3170/2001, cosi'
come modificata dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3196/2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, con il quale, tra
l'altro, e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio del comune di Cengio (Savona) e del comune di Saliceto (Cuneo);
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3232 del 24 luglio 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2002, recante "Ulteriori disposizioni per
fronteggiare lo stato d'emergenza socio-economico-ambientale dell'area ricadente nei territori dei comuni di
Cengio, in provincia di Savona e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida";
Vista la nota n. Gab/2002/8001/B02 del 24 luglio 2002, con la quale il Gabinetto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio ha chiesto di apportare alcune modifiche alla citata ordinanza n. 3232/2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 26 gennaio 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31
dicembre 2002, lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale del
bacino idrografico del fiume Sarno;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3186 del 22
marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante
"Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarno";
Vista la nota Gab/2002/8810/B02 del 29 agosto 2002, con la quale il Gabinetto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, ha chiesto di modificare le premesse e l'art. 1, comma 4, della citata ordinanza
3186/2002;
Considerato opportuno, al fine di consentire la corretta applicazione del testo dell'ordinanza 3186/2002,
dare corso alle esposte richieste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31
dicembre 2002, lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali dei giorni 9 e 10
settembre 2000 e per quelli che hanno colpito il versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di
ottobre 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12
settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000,
recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali
ed ai dissesti idrogeologici che nei giorni 9 e 10 settembre 2000 hanno colpito il versante ionico delle
province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria;
Viste le note n. 631 del 24 maggio 2002 e n. 1125 del 30 settembre 2002 del direttore del Centro funzionale
meteo-idrologico per la regione Calabria - Ufficio compartimentale di Catanzaro, con le quali viene
rappresentata la necessita' di provvedere indifferibilmente entro il 30 settembre 2002 al rinnovo dei contratti
di dieci tecnici assunti a tempo determinato ai sensi dell'ordinanza 3081/2000, in quanto l'ufficio medesimo
non dispone di personale tecnico specializzato in numero sufficiente per svolgere le funzioni conferite con
l'ordinanza n. 3081/2000 e, pertanto, senza il suddetto personale si troverebbe nell'impossibilita' di
proseguire tale attivita';
Vista la nota prot. n. 1928 della regione Calabria del 24 settembre 2002, con la quale viene ribadita
l'esigenza di prorogare i contratti di cui alla sopra citata ordinanza n. 3081/2000, al fine di garantire il
funzionamento del Centro funzionale meteo-idrologico per la regione Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre
2002, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e
dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999, verificatisi nel
territorio della regione Campania;
Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del
27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999,
recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi
franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino,
Caserta nonche' altre misure urgenti di protezione civile", n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante "Interventi urgenti di
protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio
delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri
interventi di protezione civile", n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile" e n. 3174 del
16 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002,
recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti
idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16
dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania" e l'art. 17, comma 7, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante "Disposizioni
urgenti di protezione civile";
Viste le note n. 924/2002/SPC e n. 444/652-2002/SPC in data 19 agosto 2002 e 16 settembre 2002
dell'Ufficio territoriale del governo di Avellino, con le quali viene chiesta la proroga dell'operativita' del campo
base di Lauro istituito dopo i tragici eventi del 5 e 6 maggio 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001 con il quale, tra l'altro, e'
stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nei territori della regione Liguria in ordine a
situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e
novembre 2000;
Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del
18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000,
recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali
ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle
d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna";
Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3175 del
24 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2002,
recante "Disposizioni urgenti di protezione civile" ed, in particolare, l'art. 6, comma 1;
Vista la nota del 19 giugno 2002 dell'assessore alle infrastrutture, trasporti, opere pubbliche e protezione
civile della regione Liguria di trasmissione della delibera della Giunta regionale n. 521 del 31 maggio 2002,
inerente alla richiesta di prorogare ulteriormente i termini per l'affidamento dei lavori ricompresi nel piano di
cui all'ordinanza 3090/2000;
Considerato che, per assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del
Dipartimento della protezione civile connessi alla gestione delle numerose situazioni emergenziali in atto,
risulta necessario adeguare l'articolazione dei turni del personale del Centro situazioni unificato del
dipartimento medesimo;
Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di un
programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, predisposto dal Servizio
idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorita'
di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche
del CNR;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000,
n. 365, ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, che, per l'attuazione del citato programma di potenziamento,
prevede l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3113 del 16
marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2001, recante
"Misure urgenti per il completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni";
Vista la nota della regione Piemonte n. 15385 del 4 ottobre 2002, con la quale, a seguito degli eventi
alluvionali di maggio-agosto 2002, e' stata rappresentata la sopravvenuta necessita' di rimodulare e
completare il progetto di interventi urgenti di potenziamento dei sistemi di previsione e prevenzione dei
rischi naturali predisposto a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, approvato e finanziato dalla
Giunta regionale con la delibera del 22 gennaio 2001 ed inserito nel Programma di potenziamento delle reti
di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi della citata legge n. 267 del 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2001, concernente la
dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa
Carrara e Pisa, colpiti da eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 20 e il 21 ottobre 2001;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3236 del 5 agosto 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 188 del 12 agosto 2002, recante "Primi interventi di
protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici dei giorni 20 e 21 ottobre
2001, nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Arezzo e Firenze";
Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessita' di
assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. E' soppresso il Comitato tecnico-amministrativo istituito ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2500 del 27 gennaio 1997.
2. Il prefetto di Reggio Calabria - Commissario delegato provvede a liquidare le eventuali spettanze degli
attuali componenti del Comitato con le disponibilita' di cui all'art. 6, comma 2, della predetta ordinanza.
Art. 2.
1. L'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio 1986,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1986, e' revocata.
Art. 3.
1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 3185 del 22 marzo 2002, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: "1
bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e' assegnata in favore del commissario delegato -
Presidente della regione Calabria l'ulteriore somma di Euro 10.329.037,98 a valere sullo stanziamento
iscritto, per l'anno 2002, nell'U.P.B. 1.2.3.5 capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. Dette risorse finanziarie sono assoggettate alle medesime
modalita' di trasferimento e di rendicontazione di cui ai commi 3 e 4".
Art. 4.
1. Al comma 4 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 3170 del 27 dicembre 2001, cosi' come integrato dall'art. 6,
comma 1, dell'ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, le parole comprese tra: "con imputazione" fino a
"rifinanziamenti" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "mediante l'utilizzo delle risorse iscritte al
capitolo 7082 - U.P.B. 1.2.3.5 (Programma di tutela ambientale) dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002".
Art. 5.
1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3232 del 24 luglio 2002
dopo le parole "puo' nominare" sono aggiunte le parole "d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio".
2. All'art. 1 della predetta ordinanza n. 3232/2002 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "3. Il
compenso spettante al soggetto attuatore sara' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e gravera' sui fondi a disposizione del commissario delegato".
3. Al comma 3 dell'art. 3 della medesima ordinanza n. 3232/2002, dopo le parole "dalla presente ordinanza" sono aggiunte le parole "nello stesso decreto di nomina il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede a fissare i compensi spettanti agli esperti componenti la commissione. Il relativo onere gravera' sui
fondi a disposizione del commissario delegato".
Art. 6.
1. All'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3186 del 22
marzo 2002 sono apportate le seguenti modifiche: nelle premesse, il secondo ritenuto e' soppresso. Al
comma 4 dell'art. 1 le parole "di cui ai successivi articoli 5 e 6" sono sostituite con le parole "di cui al
successivo art. 6".
Art. 7.
1. Al fine di garantire il regolare espletamento, senza soluzioni di continuita', del servizio di preannuncio ed
allarme dei fenomeni idrogeologici di particolare rilevanza da parte del centro funzionale meteo-idrologico
per la Calabria, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3081/2000, e' autorizzata la
proroga, fino al 31 dicembre 2002, dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 2,
della medesima ordinanza n. 3081/2000.
2. Il Centro funzionale meteo-idrologico per la regione Calabria prosegue le attivita' di sviluppo del sistema di
allertamento a scala comunale realizzato in attuazione dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000, di
sorveglianza meteoidrologica in continuo del territorio della regione Calabria.
3. Il Centro funzionale meteo-idrologico per la regione Calabria provvede, altresi', all'espletamento delle
attivita' di protezione civile della regione Calabria finalizzate alla progettazione e realizzazione del centro
radar regionale, alla elaborazione e diffusione di dati relativi alla siccita' ed alla sperimentazione finalizzata
alla messa a punto di un modello di propagazione degli incendi boschivi.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in Euro 90.000,00, sono posti a carico del Fondo
della protezione civile.
5. E' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al direttore del centro funzionale
meteo-idrologico e mareografico dell'ARPA della regione Calabria, sulla quale sono versate le somme di cui
al comma 4, in deroga alle norme di contabilita' di Stato in materia di contabilita' speciale.
Art. 8.
1. L'operativita' del "Campo base" di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1,
dell'ordinanza n. 3061/2000 in localita' "Fontenovella" del comune di Lauro, prorogata dall'art. 17, comma 7,
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12
aprile 2002, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2002.
Art. 9.
1. Il termine di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3090/2000, gia' prorogato dall'art. 6, comma 1,
dell'ordinanza n. 3175 del 24 gennaio 2002, e' ulteriormente prorogato fino al 31
dicembre 2002.
Art. 10.
1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Centro
situazioni unificato del Dipartimento della protezione civile, connessi alle situazioni emergenziali in atto sul
territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, nonche' per evitare
soluzioni di continuita' nell'espletamento delle prestazioni lavorative effettivamente rese e documentate, al
personale dipendente e' riconosciuta, per l'attivita' prestata e da prestare nei turni notturni, festivi e festivi
notturni svolti nell'anno 2002, e per la parte priva di copertura finanziaria del Fondo unico di
amministrazione, un compenso pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. All'onere valutato in 150.000,00 Euro si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nell'unita' previsionale
di base 13.2.1.3 del Centro di responsabilita' n. 13 "Protezione civile" del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Art. 11.
1. Gli interventi urgenti previsti dal programma di potenziamento dei sistemi di previsione e prevenzione dei
rischi naturali, approvato e finanziato dalla giunta regionale del Piemonte a seguito degli eventi alluvionali
dell'ottobre 2000, ed inseriti nel programma di potenziamento delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico ai sensi della legge n. 267 del 1998, da rimodulare e completare in conseguenza
delle sopravvenute nuove necessita' di prevenzione e monitoraggio determinate dagli eventi alluvionali di
maggio-agosto 2002, sono dichiarati urgenti ed indifferibili.
2. Alla realizzazione dei progetti provvede direttamente la regione Piemonte con oneri a carico del bilancio
regionale.
3. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi e' autorizzata, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sottoelencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e 16;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater,
37-quinquies, 37-sexies nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
legge regionale 6 agosto 1984, n. 8, articoli 23, 24, 26, 29, 30 e 31;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
Art. 12.
1. E' assegnato al comune di Lari in provincia di Pisa l'importo di Euro 200.000,00 per il ristoro dei danni
subiti in conseguenza degli eventi alluvionali del 20 e 21 ottobre 2001 che hanno colpito il territorio della
regione Toscana. Il relativo onere e' posto a carico del Fondo della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2002
Il Presidente: Berlusconi