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Ordinanza 15 giugno 2002 n. 3220
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile - Disposizioni urgenti di protezione civile
(GU n. 144 del 21-6-2002)
IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, predisposto dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del CNR;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 6, che dispone l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione del citato programma di potenziamento e a tal fine autorizza la spesa di ulteriori trenta miliardi per l'anno 2000, da iscriversi nell'unita' previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 16 marzo 2001, n. 3113, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2001, recante "Misure urgenti per il completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni";
Vista la nota n. 434 del 23 aprile 2002 dell'Ufficio idrografico e mareografico di Pisa, con la quale viene rappresentata l'esigenza di affidare la manutenzione delle reti alle ditte costruttrici delle reti stesse;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale e' stato dichiarato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3108 del 4 febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1 marzo 2001, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani", n. 3114 del 19 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001, recante "Interventi urgenti di protezione civile", n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001, recante "Interventi urgenti di protezione civile", n. 3160 del 27 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 1 dicembre 2001, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani" e n. 3180 del 7 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico e altre disposizioni di protezione civile";
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 9 aprile 2002, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";
Vista la nota del 20 maggio 2002, con la quale il generale Roberto Jucci, commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza n. 3108/2001, ha rappresentato l'esigenza di prorogare fino al 30 settembre 2002 il termine di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 3196/2002 per il completamento delle attivita' amministrative e contabili necessarie a completare il passaggio di consegne al Presidente della regione Siciliana - commissario delegato, nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 per l'attuazione degli interventi di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idropotabile delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, di cui all'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2002, con il quale e' stato dichiarato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello";
Vista la nota n. GAB/2002/4509/B02 del 26 aprile 2002, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, a seguito di un riscontrato errore per un probabile refuso nel testo della stessa ordinanza n. 3198 del 23 aprile 2002, ha chiesto una rettifica al comma 8, dell'art. 2, della citata
ordinanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3185 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria";
Vista la nota n. 7673 del 24 aprile 2002 della regione Calabria, con la quale il commissario delegato, ha chiesto di integrare l'ordinanza n. 3185 del 22 marzo 2002 con l'assegnazione delle risorse connesse al conferimento delle funzioni in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112 -annualita' 2002;
Vista la nota prot. n. GAB/2002/5528/B01 del 21 maggio 2002, del Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di adesione alla predetta richiesta del Presidente della regione Calabria - commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3190 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana";
Vista la nota n. 5074 POR del 17 aprile 2002 della regione Siciliana, con la quale il vice commissario, a seguito di riscontrato errore di trascrizione nel testo dell'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, ha chiesto una rettifica alla citata ordinanza;
Vista la nota GAB/2002/4331/B09 del 19 aprile 2002 del Gabinetto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio, con la quale sono stati segnalati alcuni refusi rilevati nel testo dell'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile";
Vista la nota GAB/2002/4507/B05 del 26 aprile 2002, con la quale il Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, a seguito di riscontrati refusi nel testo dell'ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, ha chiesto una rettifica alla citata ordinanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nella prima decade del mese di novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nella prima decade del mese di novembre 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3110 del 1 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001 recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile";
Vista la nota n. DRPC/4141/AG.V del 16 maggio 2002, con la quale l'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in relazione alla necessita' di completamento del piano di interventi conseguenti agli eventi alluvionali dell'autunno 2000, ha rappresentato la necessita' di procedere all'assunzione diretta, a tempo determinato, del personale attualmente in servizio con contratto di lavoro temporaneo anche per assicurare la continuita' delle prestazioni lavorative in atto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" della cerimonia di canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, n. 3201, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002, recante "Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di "grande evento della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina";
Considerato che per il corretto svolgimento delle manifestazioni connesse al predetto "grande evento", un ruolo fondamentale e' svolto dalle organizzazioni di volontariato, e, pertanto, risulta necessario autorizzarne l'utilizzo per le attivita' di assistenza e di soccorso, provvedendo, altresi', per i rimborsi dovuti alle predette organizzazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3188 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia";
Considerata la necessita' di disporre l'apertura di una contabilita' speciale nella quale far confluire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3188/2002;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3181 del 13 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002, recante "Revoca della somma di Euro 1.163.939,75 di cui all'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996, recante interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio Emilia e Modena" e assegnazione della somma di Euro 1.163.939,75 per il piano degli interventi di cui all'ordinanza n. 3076 del 3 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000 recante "Disposizioni urgenti per gli eventi sismici che nel periodo aprile-giugno hanno colpito il territorio delle province di Forli-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia e Modena";
Considerato che a seguito di errore materiale occorre procedere ad una rettifica del testo della citata ordinanza n. 3181/2002;
Considerato che per assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile, anche alla luce delle nuove competenze attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e del nuovo assetto organizzativo del Dipartimento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2001, recante "Organizzazione del Dipartimento della protezione civile", che prevede l'istituzione di nuovi uffici, ed in considerazione delle esigenze straordinarie connesse alla gestione delle numerose situazioni emergenziali in atto, risulta necessario adeguare il servizio di reperibilita' del personale del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998, recante "Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta";
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3138 del 1 giugno 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, recante "Disposizioni urgenti per l'esecuzione di opere per la sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo nei comuni di Gragnano e Castellammare di Stabia (Napoli) ed altre disposizioni di protezione civile";
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonche' altre misure urgenti di protezione civile", n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante "Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile", n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000, recante "Interventi urgenti di protezione civile nei territori della regione Campania colpiti dagli eventi meteorici dei giorni 14, 15, 16 dicembre 1999 e 5 e 6 maggio 1998", n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile" e n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania";
Vista la nota prot. n. 45225/GAB del 27 maggio 2002 del presidente della regione Campania con la quale viene rappresentata l'esigenza di poter accedere ai dati della rete idro-pluviometrica in possesso del servizio idrografico e mareografico di Napoli in attesa del definitivo passaggio di competenze alla stessa regione Campania;
Considerata, altresi', la necessita' di consentire il mantenimento di un adeguato livello di efficienza del servizio idrografico e mareografico di Napoli;
Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2621 del 1 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, recante "Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise", n. 2630 del 24 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997, recante "Modificazioni all'ordinanza 2621 del 1 luglio 1997 concernente interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise", n. 2637 del 12 agosto 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 1997, recante "Modificazioni all'ordinanza 2621 del 1 luglio 1997 concernente interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise", n. 2769 del 25 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 1998, recante "Integrazioni all'ordinanza n. 2621 del 1 luglio 1987 concernente interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise" e n. 2878 del 20 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1998, recante "Accelerazione delle procedure di cui alle ordinanze n. 2621 del 1 luglio 1997, e successive modifiche e integrazioni e n. 2816 del 24 luglio 1998 concernenti rispettivamente dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria, Molise e dissesti idrogeologici nella regione Abruzzo";
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 2 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 1999, "Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1 luglio 1997 interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia";
Visti i decreti del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 15 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2000, in data 12 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2001, in data 20 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2001, in data 12 aprile 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 2002 di rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1 luglio 1997 "Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia";
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3124 del 12 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001, recante "Interventi urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza, in atto nei territori delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata e Campania, anche in attuazione dell'art. 144, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed altri interventi urgenti di protezione civile" e n. 3135 del 10 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 116 del 21 maggio 2001, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il proseguimento degli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 ed altre misure di protezione civile";
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3175 del 24 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2002, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";
Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di assicurare una costante ed efficace attivita' di monitoraggio del territorio, le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza 16 marzo 2001, n. 3113, possono essere attuate dai funzionari delegati anche in deroga alle norme del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 41, comma 2, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, art. 1, e si applicano anche ai contratti relativi agli interventi di manutenzione o di nuova installazione, volti ad assicurare l'operativita' delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, incluse nel programma di cui all'art. 2, comma 7 della legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, ancorche' il finanziamento provenga da fondi comunitari o di amministrazioni ed enti pubblici.
Art. 2.
1. Il termine di cui all'art. 16, comma 1, dell'ordinanza 12 aprile 2002, n. 3196, e' ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2002.
Art. 3.
1. All'art. 2, comma 8, dell'ordinanza n. 3198 del 23 aprile 2002, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", sono soppresse e sostituite dalle parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".
Art. 4.
1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 3185 del 22 marzo 2002, dopo le parole "14 settembre 2001", sono aggiunte le seguenti parole: "e le risorse finanziarie assegnate alla regione Calabria per la realizzazione degli interventi urgenti in materia di tutela delle acque ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112, per l'anno finanziario 2002".
Art. 5.
1. Al comma 12 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, le parole: "eccetto quelle previste della misura 1.1.2. sottomisura 1.1.2b del POR Sicilia 2000-2006", sono soppresse e sostituite dalle parole: "eccetto quelle previste della misura 1.03. sottomisura 1.03.A del POR Sicilia 2000-2006".
2. Al comma 12 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, sono aggiunti i seguenti commi:
"13. Al comma 4 dell'art. 6, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole: il "Ministero dell'ambiente puo' , sono soppresse e sostituite dalle parole: "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio puo' .
"14. Il comma 5 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' soppresso".
"15. Il comma 6 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' soppresso".
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", sono soppresse e sostituite dalle parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".
2. Al comma 1 dell'art. 17 dell'ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", sono soppresse e sostituite dalle parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".
Art. 7.
1. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in relazione all'esigenza di completamento del piano di interventi conseguenti agli eventi alluvionali dell'autunno 2000, previsto dall'ordinanza n. 3090/2000, e' autorizzata, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed agli articoli 9 e 10 del contratto collettivo di lavoro, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - supplemento straordinario n. 19 del 30 ottobre 2001, a stipulare, con oneri a carico del proprio bilancia, contratti di diritto privato a tempo determinato, per l'assunzione del personale con contratto di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, in servizio alla data di entrata in vigore della presente ordinanza presso l'assessorato
regionale alla protezione civile della medesima regione.
Art. 8.
1. Il sindaco del comune di Roma, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, n. 3201, per l'ambito territoriale di competenza, provvede al rimborso dovuto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, alle organizzazioni di volontariato debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione della celebrazione delle manifestazioni connesse alla canonizzazione del Beato Padre Pio da
Pietrelcina, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le modalita' ed a carico delle disponibilita' di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3201/2002.
Art. 9.
1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3188/2002, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: "4. Le risorse di cui ai precedenti commi, affluiscono su una apposita contabilita' speciale istituita e intestata al commissario delegato - presidente della regione Puglia".
Art. 10.
1. All'art. 2, dell'ordinanza n. 3181/2002, le parole "al commissario delegato, presidente della regione Emilia-Romagna", sono sostituite dalle seguenti: "alla regione Emilia-Romagna".
Art. 11.
1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi sia alle competenze aggiuntive attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile dal decreto-legge 7 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, cosi' come indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2001, recante "Organizzazione del Dipartimento della protezione civile", ed in considerazione del perdurare delle esigenze straordinarie connesse alla gestione delle numerose emergenze in atto, il numero delle unita' di personale da adibire al servizio di reperibilita', di cui all'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998, e' aumentato di tre unita' ed il termine di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 1 giugno 2001, n. 3138, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003.
2. I relativi oneri, valutati in Euro 90.000,00 sono posti a carico dell'U.P.B. 13.1.1, cap. 681, del centro di responsabilita' 13 "Protezione civile, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri", mediante corrispondente riduzione del capitolo 974 del medesimo centro di responsabilita'.
Art. 12.
1. All'art. 17, comma 6, dell'ordinanza n. 3196/2002, le parole "a valere sui fondi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3174/2002 l'erogazione dell'importo di Euro 3.098.741,39 per l'anno 2002 per i fini di cui al comma 5, dell'art. 5, della legge n. 226/1999", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 226/1999, l'erogazione dell'importo di Euro 3.098.741,39 per l'anno 2002 per i fini di cui al comma 5, dell'art. 5, della stessa legge n. 226/1999".
Art. 13.
1. In relazione alle situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998, e del 14, 15 e 16 dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania, di cui alle ordinanze richiamate nelle premesse, l'Ufficio
compartimentale del servizio idrografico e mareografico nazionale di Napoli assicura l'efficienza e la sorveglianza delle reti di monitoraggio tradizionali ed in telemisura. Il medesimo ufficio trasferisce alla regione Campania - settore protezione civile, alla struttura commissariale ex art. 2, comma 1, ordinanza n. 2787/1998, e al Dipartimento della protezione civile - Servizio rischio idrogeologico e idrico in forme e modi da concordare con la regione Campania, tutti i dati delle proprie reti di sorveglianza e rilevamento.
2. L'Ufficio compartimentale del servizio idrografico e mareografico nazionale di Napoli assicura, altresi', il trasferimento dei dati e delle elaborazioni inerenti al raggiungimento delle soglie di attenzione, preallarme e allarme per i comuni ricompresi nella pianificazione ex art. 1, comma 2, ordinanza n. 2787/1998.
3. Per le finalita' di cui ai precedenti comma 1 e 2, e' autorizzata, per la durata dello stato di emergenza, la stipula da parte dell'Ufficio compartimentale del servizio idrografico e mareografico nazionale di Napoli, di quattro contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di personale tecnico con laurea in ingegneria da individuarsi tra le unita' gia' convenzionate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2863/1998, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 19 del contratto collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999.
4. Per assicurare l'attivita' di cui al presente articolo, il dirigente del Servizio idrografico e mareografico nazionale di Napoli e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni e per la durata dell'emergenza, a disporre turni di reperibilita' necessari e a corrispondere compensi per lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente e comunque fino a 50 ore mensili aggiuntive. Al dirigente del Servizio cui sono affidati specifici compiti viene corrisposto un compenso forfettario fino al 30% dello stipendio base, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.
5. Agli oneri relativi all'attuazione dei precedenti commi si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
6. Gli oneri relativi alle attivita' di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2863/1998, ove posti in essere dal 1 gennaio 2002 fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, sono a carico delle risorse finanziarie dell'ordinanza n. 2863/1998, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 14.
1. Il Comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 2621 del 1 luglio 1997 continua, sino al 31 dicembre 2002, l'attivita' prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima ordinanza n. 2621/1997, e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente agli interventi che alla data delpresente provvedimento risultano inseriti nel programma di cui alla stessa ordinanza n. 2621/1997, cosi' come rimodulato con i decreti riportati nelle premesse ed agli ulteriori interventi previsti dalle ordinanze n. 3124 del 12 aprile 2001 e n. 3135 del 10 maggio 2001 per i quali, alla data della presente ordinanza, sia stata gia' avviata l'attivita' istruttoria da parte del detto Comitato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2002
Il Ministro: Scajola