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Ordinanza 12 aprile 2002

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (Ordinanza n. 3196).

(GU n. 92 del 19-4-2002)

 

 Il Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile

 

 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della citta' di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;

 Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia";

 Vista la nota n. 13/2002 del 4 febbraio 2002, con la quale il sindaco di Venezia - Commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza n. 3170/2001, al fine di una migliore attuazione degli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale in realizzazione al traffico acqueo nella laguna di Venezia, ha chiesto alcune modifiche ed integrazioni al citato provvedimento;

 Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il quale prevede che il Dipartimento della protezione civile predisponga programmi di interventi urgenti per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia;

 Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2621 del 1 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, recante "Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise";

 Vista la nota n. 15-81 GAB. 12/A - 10 del 21 febbraio 2002 dell'Ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta con la quale il prefetto di Caltanissetta - Commissario delegato per la realizzazione delle opere di protezione e consolidamento della diga foranea del porto isola di Gela ha comunicato che, a seguito del recesso dal contratto di appalto stipulato per i cennati interventi e stante l'esigenza di completare le opere in corso di realizzazione, risulta necessario adottare misure che contemplino l'accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, concernente la proroga fino al 30 giugno 2002 dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica nel territorio della provincia di Catania;

 Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3145 del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 27 luglio 2001, recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che il 13 luglio hanno colpito la provincia di Catania";

 Vista la nota n. 3324/3324-01/20.2/GAB. del 23 gennaio 2002 dell'Ufficio territoriale del governo di Catania con la quale, al fine di consentire la completa ripresa delle attivita' produttive ed il totale ritorno alle normali condizioni di vita, il prefetto di Catania ha richiesto la proroga dei termini previsti dall'ordinanza n. 3145/2001;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001, concernente la dichiarazione, fino al 31 luglio 2002, dello stato di emergenza nel territorio della citta' di Napoli, in conseguenza del crollo avvenuto il 25 giugno 2001 di un edificio adibito a civile abitazione sito alla traversa San Severino n. 5;

 Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3142 dell'11 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001, recante "Interventi urgenti nel comune di Napoli in conseguenza del crollo avvenuto il 25 giugno 2001 di un edificio adibito a civile abitazione e sito nella traversa San Severino n. 5";

 Vista la nota n. 4163 del 5 dicembre 2001 dell'assessore alla protezione civile ed alla difesa del territorio del comune di Napoli;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in ordine a situazioni conseguenti agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti iniziati il 26 settembre 1997;

 Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3076 del 3 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";

 Vista la nota n. 2676 del 26 novembre 2001 del sub-commissario delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti interessato dal sisma del 26 settembre 1997;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000, che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e province autonome di Trento e Bolzano;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 26 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Veneto e Valle d'Aosta;

 Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna", n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto", n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile";

 Vista la nota n. 101/802/10.3.1 del 17 gennaio 2001 del Dipartimento della presidenza e gli affari giuridici della giunta regionale della regione Toscana;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in ordine a situazioni di crisi connesse ad emergenze ambientali dovute all'inquinamento da sostanze nocive nei territori dei comuni di Asti e Cirie';

 Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3129 del 30 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 2001, recante "Disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza ambientale nel territorio dei comuni di Asti e Cirie', nonche' modifiche all'ordinanza 1 marzo 2001, n. 3110";

 Vista la nota n. 96884/01 del 22 novembre 2001 del comune di Asti;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2002 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna;

 Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 1995, recante "Disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna" e n. 2424 del 24 febbraio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1996, recante "Integrazione all'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, recante disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna" e l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3059 del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2000, recante "Misure urgenti per alcuni comuni della provincia di Catania che hanno subito danni per effetto dei fenomeni eruttivi dell'Etna, nonche' ulteriori disposizioni di protezione civile";

 Vista la nota n. 174/E.I. del 5 marzo 2002, con la quale la regione autonoma della Sardegna - presidente della giunta regionale – ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica, ha rappresentato la necessita' di integrare i poteri commissariali;

 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3179 del 1 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002, recante "Interventi urgenti all'incendio verificatosi nella notte tra il 15 ed il 16 dicembre 2001 presso la struttura intermedia riabilitativa di San Gregorio Magno (Salerno)";

 Vista la nota n. 618.20.2/GAB del 6 febbraio 2002 dell'Ufficio territoriale del governo di Salerno;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio della provincia di Agrigento, Catania, Enna, Palermo e Trapani;

 Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3114 del 19 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001, recante "Interventi urgenti di protezione civile", n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001, recante "interventi urgenti di protezione civile", n. 3160 del 27 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 1 dicembre 2001, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle provincie di Agrigento, Catania, Enna, Palermo e Trapani" e n. 3180 del 7 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico e altre disposizioni di protezione civile";

 Vista la nota n. 640/E.I.66 del 25 febbraio 2002, con la quale il generale Roberto Jucci, commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza n. 3108/2001, ha rappresentato l'esigenza di prorogare il termine per il completamento delle attivita' amministrative e contabile connesse all'espletamento degli incarichi svolti nella predetta qualita';

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania;

 Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonche' altre misure urgenti di protezione civile", n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante "Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile", n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile" e n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania";

 Viste le note n. 77/2002/SPC e n. 79/2002/SPC in data 24 gennaio 2002 dell'Ufficio territoriale del governo di Avellino;

 Vista la nota n. 2091 in data 25 gennaio 2002 del comune di Sarno;

 Vista la nota n. 16276/Gab del 25 febbraio 2002 del presidente della regione Campania;

 Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali, nonche' di proseguire la erogazione di benefici di carattere sociale connessi alla precarieta' della sistemazione alloggiativa e di facilitare il ritorno alle normali condizioni di vita disponendo misure agevolative in favore dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi di cui sopra;

 Ritenuto necessario, altresi', al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dai predetti eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno investito il territorio nazionale ed in particolare le regioni Campania, Liguria e Toscana, poter disporre di una rete di organi idonea a conseguire una capillare informazione in tempi reali per poter successivamente adottare i necessari interventi a tutela degli interessi pubblici coinvolti;

 Ritenuto inoltre di poter individuare nei comandanti di stazione territoriale dei Carabinieri gli organi che, per diffusione sul territorio, possono assolvere adeguatamente ai compiti di rilevamento dei dati necessari, con riferimento alle attivita' ed agli adempimenti di protezione civile;

 Considerato che per tali compiti, da individuare in un protocollo elaborato dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, aggiuntivi a quelli istituzionalmente svolti, occorre riconoscere, nel periodo di vigenza delle predette situazioni emergenziali in atto, emolumenti economici addizionali;

 Viste le dichiarazioni d'emergenza determinate dalla straordinaria situazione di siccita', di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia, che ha, tra l'altro, comportato l'aggravarsi delle problematiche inerenti all'approvvigionamento idrico in numerose regioni d'Italia a fronte delle quali e' stata adottata l'ordinanza n. 3180/2000;

 Considerato che il predetto grave stato di siccita' che ha colpito il territorio nazionale e' suscettibile di favorire l'insorgenza di situazioni di pericolo causate dal probabile propagarsi di incendi boschivi per cui si rende assolutamente indispensabile assicurare un'adeguata azione di monitoraggio a scopo di prevenzione sul territorio, altresi' rafforzando le capacita' della componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo misure straordinarie a favore del personale elicotterista;

 Acquisita l'intesa dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti;

 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

 

Dispone:

 

 Art. 1.

 1. Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3170/2001 e' cosi' sostituito:

 "3. Nell'esercizio delle competenze di cui al precedente comma il sindaco di Venezia - commissario delegato, si avvale della collaborazione del magistrato delle acque al quale conferisce specifici compiti attuativi nelle materie di cui alla presente ordinanza, nonche' di un comitato consultivo, presieduto dal prefetto di Venezia e composto da rappresentanti della capitaneria di porto, del comune di Venezia, dell'ispettorato di porto, del magistrato delle acque, della questura di Venezia, della soprintendenza per i beni e le attivita' culturali di Venezia, della provincia di Venezia, della regione Veneto, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei comuni interessati rientranti nell'ambito di intervento di cui all'art. 1, comma 1 della legge 3 marzo 1963, n. 366".

 

Art. 2.

 1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:

 "4. Al medesimo fine, il commissario delegato provvede per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, approvato dalla provincia di Venezia, laddove si prevede l'obbligo per i natanti a motore, dotati di motori di potenza superiore al limite individuato, di essere muniti di appositi contrassegni identificativi, rilasciati dagli uffici competenti, anche in via d'urgenza".

 

Art. 3.

 1. L'art. 3 dell'ordinanza n. 3170/2001 e' sostituito dal seguente:

 "1. Fatte salve le responsabilita' penali ed amministrative e le conseguenti pene e sanzioni previste dall'ordinamento vigente, relativamente alle infrazioni in materia di transito e circolazione in caso di mancato rispetto dei limiti di velocita' e delle disposizioni in materia di applicazione e funzionamento dei sistemi elettronici di rilevamento della posizione e della velocita' dell'imbarcazione da installare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della presente ordinanza, nonche' di obbligo di dotazione dei prescritti contrassegni identificativi per i natanti a motore, o di loro occultamento, e' immediatamente disposto dagli organi accertatori il fermo amministrativo dell'imbarcazione per i periodi di seguito indicati: sette giorni per la prima violazione; quattordici giorni per la seconda violazione; ventuno giorni per la terza violazione; trenta giorni per la quarta e successive violazioni".

 

Art. 4.

 1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:

 "3. Il commissario delegato per acquisire compiuta conoscenza delle situazioni di stabilita' dei fabbricati prospicienti i rii interni ed esterni del centro storico e delle isole della laguna, adotta specifiche idonee disposizioni di natura regolamentare con i poteri del consiglio comunale, con efficacia correlata alla durata della dichiarazione dello stato di emergenza".

 

Art. 5.

 1. All'art. 5 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

 "3. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il magistrato delle acque e' autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego, a stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a quella stabilita per lo stato di emergenza nel limite massimo di 24 unita', da assegnare al servizio di polizia lagunare.

 4. Il personale del Magistrato delle acque incaricato dell'espletamento dei compiti di polizia lagunare, limitatamente agli accertamenti delle violazioni alle norme contenute nella legge 5 marzo 1963, n. 366, svolge le funzioni di cui all'art. 27 della medesima legge n. 366/1963".

 

Art. 6.

 1. All'art. 9 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:

 "4. Agli oneri di cui all'art. 5, comma 3, anche con riferimento all'acquisizione di mezzi operativi, il magistrato delle acque provvedera' con imputazione sui fondi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, fino ad un importo massimo di Euro 650.000,00".

 

Art. 7.

 1. Il prefetto di Caltanissetta - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2621/1997, per il completamento delle opere di protezione e consolidamento della diga foranea del porto isola di Gela, procede all'affidamento urgente, anche a trattativa privata, dei lavori, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe alla normativa indicata nell'art. 7 della medesima ordinanza n. 2621/1997 nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

 

Art. 8.

 1. I termini indicati nell'art. 2, commi 1, 2 e 4, nell'art. 3, commi 1, 3, 5 e 7 e nell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001, sono differiti sino al termine dello stato di emergenza connesso ai fenomeni eruttivi del vulcano Etna che dal 13 luglio 2001 hanno interessato la provincia di Catania.

 2. Agli oneri relativi all'art. 3 della ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001 si provvede a carico dei finanziamenti a disposizione del commissario delegato - presidente della provincia regionale di Catania.

 3. Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonche' delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dall'ordinanza n. 3145/2001, decorre dal 1 luglio 2002. La riscossione avviene mediante rateizzazione pari a quattro volte il periodo di durata della sospensione.

 

Art. 9.

 1. Relativamente all'edificio adibito a civile abitazione sito nel comune di Napoli - traversa San Severino n. 5, andato distrutto a seguito del crollo verificatosi il 25 giugno 2001, i redditi delle singole unita' immobiliari non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'I.C.I. fino alla definitiva ricostruzione delle stesse, ovvero sino alla durata dello stato di emergenza connesso a tale evento.

 

Art. 10.

 1. Il termine di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3076 del 3 agosto 2000 e' prorogato sino alla data di cessazione dello stato di emergenza determinatosi nel territorio della provincia di Rieti a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997.

 

Art. 11.

 1. Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dalle ordinanze numeri 3090/2000, 3092/2000 e 3095/2000, gia' previsto a partire 1 gennaio 2002, decorre dal 10 dicembre 2002. La riscossione avviene mediante rateizzazione pari a otto volte il periodo della durata della sospensione.

 2. La disposizione di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3175/2002, si applica anche ai territori di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3095/2000 colpiti dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000, fino al termine del relativo stato di emergenza, nel limite dei finanziamenti gia' disponibili negli appositi capitoli dei bilanci regionali.

 

Art. 12.

 1. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'ordinanza n. 3129 del 30 aprile 2001, il sindaco del comune di Asti - commissario delegato, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, alle seguenti disposizioni:

 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

 legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni ed integrazioni;

 legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216 e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6 comma 5 e articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49.

 

Art. 13.

 1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, in deroga agli articoli 8, 9, 10, 11 e 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ed alle corrispondenti norme regionali di recepimento, provvede, entro il 31 dicembre 2002, alla costituzione dell'Autorita' d'ambito ed all'approvazione del piano tecnico finanziario di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sempreche' non vi provvedano gli organi competenti; provvede, altresi', alle stesse condizioni e con le modalita' temporali di cui al precedente comma, ed in deroga agli articoli 17 e 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, all'approvazione del piano stralcio di bacino regionale per le risorse idriche previsto dai predetti articoli della legge 18 maggio 1989, n. 183.

 2. Per le finalita' di cui al precedente comma, in deroga alle disposizioni indicate all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, come modificato ed integrato dal successivo art. 14 della presente ordinanza, il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, puo' anche avvalersi, ove ritenuto necessario a ragione della ricorrente somma urgenza, di societa' speciali a totale capitale pubblico ed enti pubblici nazionali e regionali.

 3. Il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 - e' autorizzato, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2003, ad adottare specifici provvedimenti finalizzati all'accelerazione del completamento delle opere pubbliche volte alla riduzione dell'emergenza idrica ed in corso di realizzazione.

 4. I predetti provvedimenti, adottati in conformita' alle direttive comunitarie, nonche' alle norme nazionali di applicazione delle stesse direttive, potranno autorizzare la revisione dei contratti d'appalto in essere con riduzione dei tempi d'attuazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e di cui al successivo art. 14.

 5. Per la realizzazione di nuove opere dirette alla riduzione dell'emergenza idrica, il presidente della regione – commissario delegato e' autorizzato a procedere mediante affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

 

Art. 14.

 1. L'elencazione delle norme indicate all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996 e' cosi' integrato:

 decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 22, 23, 25, 26, 32, 42, 43, 44 e 47;

 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

 legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 13, 37-bis, 37-ter, 37-quater;

 legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 4, comma 1, lettere b), c), e), g), h), i), 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, comma 5, 19, comma 2, 20;

 decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 86 e 89;

 delibera CIPE n. 8 del 19 febbraio 1999;

 delibera CIPE 4 aprile 2001, direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001 e successivi adeguamenti ed integrazioni;

 legge 7 agosto 1990, n. 241;

 legge regione autonoma della Sardegna 22 agosto 1990, n. 40;

 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325;

 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 326;

 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327;

 decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articoli 4, 5 e 6;

 legge regione autonoma della Sardegna 18 gennaio 2001, art. 31 e successive modifiche ed integrazioni;

 legge 18 maggio 1989, n. 183, articoli 17 e 20;

 legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35;

 decreto Ministero ambiente n. 158 del 22 novembre 2001;

 delibera CIPE 22 gennaio 1999, n. 4;

 delibera CIPE 15 febbraio 2000, n. 14;

 delibera CIPE 21 dicembre 2000, n. 138;

 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, art. 58, per la parte in cui abroga le norme vigenti al 31 dicembre 2001, in materia di occupazione d'urgenza di immobili da espropriare per la realizzazione di opere e di interventi di pubblica utilita'.

 

Art. 15.

 1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3179/2002 dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:

 "2. Per l'attuazione dei propri compiti, il prefetto di Salerno - commissario delegato puo' avvalersi, ove ritenuto necessario, di un comitato con funzioni di supporto e consulenza tecnico-amministrativa composto, oltre che dal commissario delegato, da pubblici dipendenti individuati dallo stesso commissario, dotati di adeguate professionalita' e conoscenze. Gli oneri connessi al funzionamento del comitato cosi' come quantificati dal prefetto di Salerno - commissario delegato, sono posti a carico dei fondi previsti

dall'art. 2 della presente ordinanza".

 

Art. 16.

 1. Il termine di trenta giorni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3180 del 7 febbraio 2002 e' prorogato al 15 giugno 2002.

 2. In relazione alla situazione di emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2001 citato in premessa, il gen. Roberto Jucci, gia' commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3108/2001, fino al subentro del presidente della regione Siciliana - commissario delegato nella gestione delle attivita' volte al superamento della situazione emergenziale, e comunque fino al termine di cui al precedente comma 1, continua ad espletare tutte le attivita' precedentemente avviate, provvedendo, in particolare, ai pagamenti relativi agli interventi realizzati o in via di completamento, nonche' al proseguimento delle procedure amministrative, contabili e di gara in corso di espletamento, avvalendosi, ove necessario, anche con riferimento alla provvista di personale, delle deroghe alla normativa vigente di cui alla medesima ordinanza n. 3108/2001.

 

Art. 17.

 1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'attivita' istruttoria relativa ai progetti degli interventi di cui all'art. 4, comma 3 dell'ordinanza n. 3029/1999 e' svolta dalla struttura commissariale di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 3174/02; i progetti relativi agli interventi di cui sopra sono sottoposti al successivo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza n. 2980/1999, la cui composizione e' integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 2. All'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 3174/2002, il secondo periodo e' soppresso.

 3. Il termine del 1 marzo 2002 previsto all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3174 del 16 gennaio 2002 e' differito al 1 maggio 2002.

 4. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3180 del 7 febbraio 2002 le parole "e con esclusione dell'ufficio compartimentale di Napoli per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza n. 3174/2001" sono soppresse.

 5. Al fine di assicurare il necessario supporto all'ufficio compartimentale del servizio idrografico e mareografico di Napoli, il capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a disporre con propria determinazione l'assegnazione temporanea di proprio personale tecnico da utilizzare esclusivamente in affiancamento alla struttura ivi esistente per la sorveglianza della rete pluviometrica al servizio del piano interprovinciale dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998.

 6. Relativamente ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello e' disposta, a valere sui fondi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3174/2002, l'erogazione dell'importo di Euro 3.098.741,39 per l'anno 2002 per i fini di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge n. 226/1999.

 7. Per la gestione, fino al 30 giugno 2002, del campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1 dell'ordinanza n. 3061/2000 in localita' "Fontenovella" del comune di Lauro, e' assegnata al prefetto di Avellino la somma di Euro 130.000,00 a valere sugli stanziamenti iscritti nella unita' previsionale di base 13.2.1.3 (Cap. 974) del centro di responsabilita' 13, "Protezione civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 18.

 1. Per le attivita' di cui in premessa e' riconosciuto ai comandanti di stazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, nei territori delle regioni Campania, Liguria e Toscana interessati da situazioni emergenziali connesse agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico, in ragione dell'impegno e delle responsabilita' conseguenti, per la durata dello stato di emergenza, l'incremento, nella misura dell'80 per cento, dell'emolumento loro attribuito in attuazione dell'art. 53 del decreto Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254.

 2. Al relativo onere, valutato in Euro 720.762,00 si provvede a carico del fondo della protezione civile. La relativa somma e' versata in conto entrate dello Stato (capo 10, capitolo 3458) per la successiva riassegnazione dei fondi al centro di responsabilita' n. 23 dell'Arma dei carabinieri - unita' previsionale di base 23.1.1.1 sui capitoli 2626 e 2638, art. 2 e 2639, art. 2.

 

Art. 19.

 1. In considerazione delle particolari condizioni d'impiego e dell'impegno straordinario richiesti al servizio elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi derivanti dalle numerose situazioni d'emergenza in atto sul territorio nazionale e di cui alle specificazioni e motivazioni contenute in premessa, al personale del medesimo servizio e' riconosciuto per l'anno 2002 un compenso forfettario mensile aggiuntivo variabile da Euro 300,00 a Euro 700,00 in funzione dell'incarico ricoperto.

 2. Per le esigenze operative e tecnico-manutentive, il medesimo personale e' autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente rese, fino a 24 ore mensili oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.

 3. Al relativo onere, valutato in Euro 3.076.000,00, si provvede a carico del fondo della protezione civile. La relativa somma e' versata in conto entrate dello Stato per la successiva rassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" del Ministero dell'interno.

 La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 12 aprile 2002

 Il Ministro dell'interno: Scajola