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Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 22 Marzo 2002

 

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3185).

 

(Pubblicata su GU n. 79 del 4-4-2002)

 

Il Ministro dell'Interno

delegato per il coordinamento della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto  l'art.  107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre  2001,  con  il  quale  e' stata attribuita la delega al coordinamento della protezione civile al Ministro dell'interno;

  Viste  le  precedenti  ordinanze  con  le  quali sono state emanate disposizioni  per  fronteggiare  l'emergenza  nel settore dei rifiuti urbani,  speciali  e  speciali  pericolosi,  nonche'  in  materia  di bonifica  e  risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde e dei sedimenti   inquinati   e   di  tutela  delle  acque  superficiali  e sotterranee  e  dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria  e,  da  ultima,  l'ordinanza  n.  3149  del 1 ottobre 2001, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236

del 10 ottobre 2001;

  Vista  la  nota  n.  13290  del  20 settembre 2001, con la quale il commissario delegato - presidente della regione Calabria evidenzia la necessita' di reperire immediatamente risorse finanziarie, al fine di garantire   la  disponibilita'  finanziaria  necessaria  al  corretto andamento   dei  programmi  di  bonifica  dei  siti  inquinati  e  di depurazione delle acque reflue;

  Vista  la  successiva  nota  n.  16527 del 20 novembre 2001, con la quale  il  commissario  delegato  - presidente della regione Calabria chiede  che  venga  prorogato  di  un  ulteriore  anno, necessario al

completamento  degli  interventi  ed alle attivita' per il rientro ad una gestione ordinaria;

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14  gennaio  2002  con il quale lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica  e  risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde e dei sedimenti   inquinati   e   di  tutela  delle  acque  superficiali  e sotterranee  e  dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

  Considerato  lo  stato  di  pericolosita' ambientale in cui versano alcuni  siti  da bonificare ed i problemi igienico-sanitari derivanti dalla   mancata   depurazione   delle  acque,  gia'  evidenziati  dal commissario   delegato   -  presidente  della  regione  Calabria  con precedenti note;

  Ritenuto necessario ed urgente integrare le precedenti ordinanze al fine  di  consentire il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria;

  Acquisita  l'intesa  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

  Acquisita l'intesa della regione Calabria;

 

Dispone:

 

 Art. 1.

  1.  Il  presidente della regione Calabria e' confermato commissario delegato  al  completamento  degli  interventi necessari per superare l'emergenza  in  atto  nel  settore  dei  rifiuti  urbani, speciali e speciali  pericolosi,  nonche'  in  materia di bonifica e risanamento ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e dei sedimenti inquinati e di tutela   delle  acque  superficiali  e  sotterranee  e  di  cicli  di depurazione nel territorio della regione Calabria.

  2.  Il  commissario  delegato  -  presidente della regione Calabria avvia   inoltre  tutte  le  attivita'  necessarie  al  rientro  delle competenze   alla   gestione   ordinaria  che  sara'  assicurata  dal Dipartimento  V  della  regione  Calabria  stessa,  al  quale  verra' altresi'  trasferito  il  personale  che  abbia  prestato,  in  forma

continuativa,   la  propria  attivita'  a  favore  degli  uffici  del commissario delegato.

 

Art. 2.

  1.  All'ordinanza  n.  3062  del  6  luglio  2000 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

    all'art.  6,  commi 1, 2 e 4, le parole "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".

  2.  All'ordinanza  n.  3106  del 20 febbraio 2001 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

    all'art.  1,  comma  7  la  parola:  "Ministero"  e'  soppressa e sostituita  dalle  parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";

    all'art.  2,  comma  1  nonche'  all'art.4,  comma  3  le  parole "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

    all'art. 4 il comma 4 e' soppresso;

    al suddetto art. 4 sono aggiunti i seguenti commi 6, 7, 8, 9:

  "6.  Al  personale  delle  pubbliche  amministrazioni  del quale si avvale il commissario delegato viene riconosciuta l'indennita' di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2696/1997.

  7. Per i comuni che abbiano gia' provveduto, o che vi provvederanno nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione della presente  ordinanza, a stipulare la convenzione con la societa' mista per  la  raccolta  differenziata,  sono  abrogate  le sanzioni di cui all'art.  2,  comma  2  dell'ordinanza  n. 2881 del 30 ottobre 1998 a condizione  che  il  servizio  abbia  inizio  nei successivi sessanta giorni.

  Il  commissario  delegato  trascorso  inutilmente  il termine sopra indicato,  nomina  un  commissario  ad  acta  nei comuni inadempienti affinche'  procedano alla stipula della convenzione ed all'assunzione di  tutti  gli  atti  amministrativi necessari, compreso l'impegno di spesa.  Il  commissario  delegato nomina un  commissario ad acta per i comuni  che  non  procedano  all'acquisizione  delle  quote  di  loro spettanza  nelle  societa'  miste  di appartenenza; il commissario ad acta acquisisce le quote mettendo in essere tutti gli atti necessari, compreso l'impegno di spesa e la sottoscrizione dell'atto pubblico di acquisto.

  8. Ai sensi dell'art. 22, comma 9 del decreto legislativo n. 22 del 5  febbraio  1997,  il  commissario  delegato  attua  gli  interventi contenuti  nel  piano  di  gestione  dei rifiuti predisposto ai sensi dell'ordinanza  anche  in deroga al successivo comma 10, ed approvato con   delibera   della   giunta   regionale  della  Calabria  n.  815 dell'8 ottobre  2001.  Il  commissario  delegato  fissa  un  deposito cauzionale  per le attivita' commerciali a carico degli utilizzatori, al  fine  di  favorire  il  riciclo  degli imballaggi e, con apposita ordinanza,  stabilisce  le modalita' della cauzione anzidetta nonche' gli  obiettivi  di  raccolta  per le singole categorie di imballaggi, secondo   gli  studi  di  settore,  tenendo  conto  delle  dimensioni dell'attivita' al fine di raggiungere l'obiettivo del 50% di recupero entro  il  31 dicembre 2002 ed ogni altra attivita' necessaria a dare attuazione  agli  obblighi  previsti per gli utilizzatori dall'art.38 del citato decreto legislativo n. 22/1997;

  9.  All'elenco  delle  norme  alle quali il commissario delegato e' autorizzato   a   derogare,   nel   rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento,  di  cui  all'art.  9 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio  1999,  cosi'  come successivamente integrato dalle successive ordinanze,  sono  aggiunti i commi 2, 8 e 9 dell'art. 188 del decreto del  Presidente  della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999 nonche' il  comma 12 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001  nella  parte  in  cui  contrasta  con  il comma 3, dell'art. 3,

dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997".

 

Art. 3.

  1.  Per l'attuazione degli interventi di competenza del commissario delegato  -  presidente  della  regione  Calabria  e' autorizzata, in favore dello stesso, l'ulteriore spesa di Euro 25.822.845 pari a lire 50  miliardi  a  valere  sulle  risorse  iscritte nell'U.P.B. 1.2.1.4 (interventi  di  tutela ambientale) cap.7082 - C.D.R.1 dello stato di previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2002 (residui 2001).

  2.  Il commissario delegato e' inoltre autorizzato ad utilizzare le risorse  di cui alle azioni 1.2.C e 1.2.D del P.O.R Calabria relativo ai   fondi   strutturali,   come   specificati   nel   documento   di programmazione  approvato  con  decisione  C.E.  dell'8  agosto 2000, pubblicato  sul bollettino ufficiale della regione Calabria n. 96 del 14 settembre 2001.

  3.  Le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono trasferite, in deroga   alle   vigenti  norme  della  legge  e  del  regolamento  di contabilita'   generale   dello   Stato,  direttamente  sull'apposita contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato.

  4.  Il  commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare le spese sostenute  per  le  attivita'  di cui alla presente ordinanza in base alle vigenti norme di contabilita' generale dello Stato.

 

Art. 4.

  1.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal  commissario  delegato  -  presidente della regione Calabria fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

  3.  Il Dipartimento della protezione civile, resta estraneo ad ogni rapporto  contrattuale  scaturente  dalla applicazione della presente ordinanza   e   pertanto   eventuali   oneri  derivanti  da  ritardi, inadempienze  o  da  contenziosi  sono  da  intendersi  a  carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.

 

  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 marzo 2002

 

 Il Ministro: Scajola