Portale
Giuridico
Copyright ©
AmbienteDiritto
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 22 Marzo 2002
Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti
urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e
risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di
tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel
territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3185).
(Pubblicata su GU n. 79 del 4-4-2002)
Il Ministro dell'Interno
delegato per il coordinamento della
protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il
quale e' stata attribuita la
delega al coordinamento della protezione civile al Ministro dell'interno;
Viste le precedenti
ordinanze con le
quali sono state emanate disposizioni
per fronteggiare l'emergenza
nel settore dei rifiuti urbani,
speciali e speciali
pericolosi, nonche' in
materia di bonifica e
risanamento ambientale dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati
e di tutela delle acque
superficiali e sotterranee e
dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria e,
da ultima, l'ordinanza
n. 3149 del 1 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 236
del 10 ottobre 2001;
Vista la nota
n. 13290 del
20 settembre 2001, con la quale il commissario delegato - presidente
della regione Calabria evidenzia la necessita' di reperire immediatamente
risorse finanziarie, al fine di garantire
la disponibilita' finanziaria
necessaria al corretto andamento dei programmi di
bonifica dei siti
inquinati e di depurazione delle acque reflue;
Vista la successiva
nota n. 16527 del 20 novembre 2001, con la quale il
commissario delegato - presidente della regione Calabria chiede che
venga prorogato di
un ulteriore anno, necessario al
completamento degli interventi ed alle attivita' per il rientro ad una
gestione ordinaria;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 14
gennaio 2002 con il quale lo stato di emergenza nel
settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia
di bonifica e risanamento
ambientale dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinati
e di tutela delle
acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione nel territorio della regione Calabria e' stato prorogato fino al 31
dicembre 2002;
Considerato lo stato
di pericolosita' ambientale in cui
versano alcuni siti da bonificare ed i problemi
igienico-sanitari derivanti dalla
mancata depurazione delle
acque, gia' evidenziati
dal commissario delegato -
presidente della regione
Calabria con precedenti note;
Ritenuto necessario ed urgente integrare le precedenti ordinanze al fine di
consentire il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella
regione Calabria;
Acquisita l'intesa del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa della regione Calabria;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Calabria e' confermato commissario delegato al
completamento degli interventi necessari per superare l'emergenza in
atto nel settore
dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi,
nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei
suoli, delle falde
e dei sedimenti inquinati e di tutela
delle acque superficiali e sotterranee e
di cicli di depurazione nel territorio della regione
Calabria.
2. Il commissario delegato -
presidente della regione Calabria avvia inoltre tutte le
attivita' necessarie al
rientro delle competenze alla
gestione ordinaria che
sara' assicurata dal Dipartimento V della regione
Calabria stessa, al
quale verra' altresi' trasferito
il personale che
abbia prestato, in
forma
continuativa, la propria attivita'
a favore degli
uffici del commissario delegato.
Art. 2.
1. All'ordinanza n.
3062 del 6 luglio 2000 sono apportate
le seguenti modifiche ed integrazioni:
all'art. 6, commi 1, 2 e 4, le parole "Ministero
dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio".
2. All'ordinanza n.
3106 del 20 febbraio 2001 sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
all'art. 1, comma
7 la parola:
"Ministero" e' soppressa e sostituita dalle
parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";
all'art. 2, comma
1 nonche' all'art.4,
comma 3 le
parole "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite
dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
all'art. 4 il comma 4 e' soppresso;
al suddetto art. 4 sono aggiunti i seguenti commi 6, 7, 8, 9:
"6. Al personale
delle pubbliche amministrazioni del quale si avvale il commissario delegato viene riconosciuta
l'indennita' di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2696/1997.
7. Per i comuni che abbiano gia' provveduto, o che vi provvederanno nel termine
di sessanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a stipulare la convenzione con la societa' mista per la
raccolta differenziata, sono
abrogate le sanzioni di cui all'art. 2,
comma 2 dell'ordinanza n. 2881 del 30 ottobre 1998 a condizione che
il servizio abbia
inizio nei successivi sessanta giorni.
Il commissario delegato
trascorso inutilmente il termine sopra indicato, nomina
un commissario ad
acta nei comuni inadempienti affinche' procedano alla stipula della convenzione ed
all'assunzione di tutti gli
atti amministrativi necessari,
compreso l'impegno di spesa. Il commissario
delegato nomina un commissario
ad acta per i comuni che non
procedano all'acquisizione delle
quote di loro spettanza nelle societa' miste
di appartenenza; il commissario ad acta acquisisce le quote mettendo in
essere tutti gli atti necessari, compreso l'impegno di spesa e la
sottoscrizione dell'atto pubblico di acquisto.
8.
Ai sensi dell'art. 22, comma 9 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio
1997, il commissario
delegato attua gli
interventi contenuti nel piano
di gestione dei rifiuti predisposto ai sensi dell'ordinanza anche
in deroga al successivo comma 10, ed approvato con delibera
della giunta regionale
della Calabria n.
815 dell'8 ottobre 2001. Il
commissario delegato fissa
un deposito cauzionale per le attivita' commerciali a carico degli
utilizzatori, al fine di
favorire il riciclo
degli imballaggi e, con apposita ordinanza, stabilisce le modalita'
della cauzione anzidetta nonche' gli
obiettivi di raccolta
per le singole categorie di imballaggi, secondo gli
studi di settore,
tenendo conto delle
dimensioni dell'attivita' al fine di raggiungere l'obiettivo del 50% di
recupero entro il 31 dicembre 2002 ed ogni altra attivita'
necessaria a dare attuazione agli obblighi
previsti per gli utilizzatori dall'art.38 del citato decreto legislativo
n. 22/1997;
9. All'elenco
delle norme alle quali il commissario delegato e' autorizzato a
derogare, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento, di
cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999,
cosi' come successivamente
integrato dalle successive ordinanze,
sono aggiunti i commi 2, 8 e 9
dell'art. 188 del decreto del
Presidente della Repubblica n.
554 del 21 dicembre 1999 nonche' il
comma 12 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 nella
parte in cui
contrasta con il comma 3, dell'art. 3,
dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre
1997".
Art. 3.
1. Per l'attuazione degli
interventi di competenza del commissario delegato - presidente della
regione Calabria e' autorizzata, in favore dello stesso,
l'ulteriore spesa di Euro 25.822.845 pari a lire 50 miliardi a valere
sulle risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.1.4 (interventi di
tutela ambientale) cap.7082 - C.D.R.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio per l'anno finanziario 2002 (residui 2001).
2. Il commissario delegato e'
inoltre autorizzato ad utilizzare le risorse
di cui alle azioni 1.2.C e 1.2.D del P.O.R Calabria relativo ai fondi
strutturali, come specificati nel documento di programmazione approvato con decisione
C.E. dell'8 agosto 2000, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione
Calabria n. 96 del 14 settembre 2001.
3. Le risorse di cui ai
precedenti commi 1 e 2 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme
della legge e
del regolamento di contabilita' generale dello Stato,
direttamente sull'apposita contabilita'
speciale di tesoreria intestata al commissario delegato.
4. Il commissario delegato e'
tenuto a rendicontare le spese sostenute per
le attivita' di cui alla presente ordinanza in base alle
vigenti norme di contabilita' generale dello Stato.
Art. 4.
1. Sono fatti salvi gli effetti
prodotti dai provvedimenti assunti dal
commissario delegato -
presidente della regione Calabria fino alla data di pubblicazione della
presente ordinanza, con eccezione di quelli incisi da provvedimenti
giurisdizionali.
2. Sono fatte
salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze
che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
3. Il Dipartimento della
protezione civile, resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale
scaturente dalla applicazione
della presente ordinanza e pertanto
eventuali oneri derivanti
da ritardi, inadempienze o
da contenziosi sono
da intendersi a
carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.
La presente ordinanza
sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2002
Il
Ministro: Scajola