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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2003 n. 3318

 Disposizioni urgenti di protezione civile. 

(GU n. 252 del 29-10-2003) 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza nel comune di Castelsardo colpito da gravissimo dissesto idrogeologico;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3128 del 27 luglio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3302 del 18 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 26 luglio 2003, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nel comune di Castelsardo in provincia di Sassari";
Vista la richiesta del 18 settembre 2003, con la quale il sindaco di Castelsardo - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3302 del 18 luglio 2003, ha chiesto il trasferimento delle risorse finanziarie, assegnate ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3128 del 2001, direttamente sulla contabilita' speciale allo stesso intestata; 
Vista la nota del 9 ottobre 2003 della regione autonoma della Sardegna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 3, 4 e 5 maggio 2002, nei territori delle province di Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, Biella ed Alessandria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, concernente l'estensione temporale dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena, colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo e Torino per gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di settembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale determinatasi nella citta' di Milano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nella citta' di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, recante "Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 del 19 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2003, recante "Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3300 dell'11 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale";
Vista la richiesta del 17 ottobre 2003 del Ministro della salute; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2004, con contestuale nomina del Presidente della regione Siciliana - commissario delegato;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 giugno 2002, n. 3224, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e per il superamento della situazione di crisi socio-economico-sanitaria nel settore zootecnico in conseguenza dell'emergenza idrica che interessa l'intero territorio della regione Siciliana";
Vista la richiesta del 16 ottobre 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2003, con il quale e' stato dichiarato, sino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo per le parti interessate dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2003, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso";
Vista la richiesta del 16 ottobre 2003 del capo del servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Lazio e Abruzzo - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3303 del 18 luglio 2003;
Ritenuto che le singole esigenze prospettate sono meritevoli di accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Le risorse finanziarie assegnate alla regione Sardegna ai sensi dell'art. 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3128/2001, sono trasferite direttamente sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - sindaco di Castelsardo, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3302/2003.

Art. 2.
1. L'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3258/2002 e' cosi' integrato:
art. 4, comma 8, del contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri in data 16 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2001.

Art. 3.
1. In relazione all'eccezionale usurante impiego della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel periodo emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2003, stante la somma urgenza di provvedere ad assicurare il piu' efficace intervento nella lotta agli incendi boschivi, e tenuto conto della complementarieta' e della specialita' della fornitura che rendono maggiormente conveniente l'approvvigionamento dei medesimi mezzi, il Dipartimento stesso provvede al rinnovo parziale ed al potenziamento della flotta, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 4, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine e' autorizzato l'acquisto di due nuovi velivoli Canadair CL 415, uno dei quali in sostituzione di analogo velivolo dismesso a seguito di incidente, nonche' la permuta di un
velivolo usato della medesima specie con altro identico di nuova fabbricazione, sulla base di apposita e successiva verifica di congruita' da eseguirsi da parte di una commissione di alti esperti del settore nominata dal capo del Dipartimento della protezione civile. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3247/2002.

Art. 4.
1. Gli oneri connessi all'assunzione ed all'espletamento del servizio del personale medico assunto ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3285/2003, per fronteggiare le situazioni di rischio di cui all'art. l della medesima ordinanza, ed impiegato in detta emergenza, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 5, comma 1, della ordinanza di protezione civile n. 3275/2003, cosi' come modificata ed integrata dagli articoli 11, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3282/2003, e 5, comma 1, della citata ordinanza n. 3285/2003. A tal fine e' autorizzato il rimborso alle amministrazioni di cui all'art. 3 della citata ordinanza di protezione civile n. 3285/2003, del corrispondente fabbisogno finanziario; all'uopo il capo del Dipartimento della protezione civile individua l'eventuale soggetto attuatore, nei cui confronti e' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale, per il pagamento diretto delle competenze spettanti al predetto personale medico. Il soggetto attuatore e' autorizzato ad avvalersi del cassiere del Ministero della salute per il pagamento delle predette competenze.

Art. 5.
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del 28 giugno 2002, n. 3224, e concernente la situazione di emergenza cagionata dalla prolungata siccita', che ha compromesso gravemente le riserve vegetative e determinato ingenti danni all'intero settore zootecnico in tutto il territorio della regione Siciliana, il Ministro delle politiche agricole e forestali e' autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale a personale dotato di adeguate professionalita' tecnico-scientifiche, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in deroga all'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente Area l sottoscritto in data 5 aprile 2000; per tali finalita' il Ministro delle politiche agricole e forestali e' altresi' autorizzato, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente al personale di cui all'art. 19, comma 6, del predetto decreto legislativo, chiamato allo svolgimento di funzioni presso enti pubblici aventi competenza istituzionale in materia, a disporre il relativo collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse in dotazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 6.
1. Per il soddisfacimento delle esigenze derivanti dall'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303, il capo del servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Lazio e Abruzzo - commissario delegato e' autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, ed all'art. 19 del CCNL del comparto Ministeri, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di sei unita' di personale tecnico specializzato di cui due unita' appartenente all'area C - posizione economica C2, e quattro unita' appartenente all'area B - posizione economica B3, nonche' di due unita' di personale amministrativo specializzato appartenente all'area B - posizione economica B3. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3303/2003.

Art. 7.
1. I comitati per il rientro nell'ordinario di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003, costituiscono strutture di missione temporanee previste dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e durano fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalita' indicate nelle predette ordinanze. 
2. L'incarico di presidente dei comitati di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003, ove attribuito a personale dirigenziale statale cui al momento non siano stati conferiti incarichi, equivale agli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in deroga ai limiti ivi previsti.
3. Per gli incarichi di cui al comma 2, conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, spetta, oltre al trattamento economico fondamentale del personale dirigenziale di seconda fascia, la retribuzione di posizione, parte variabile, nella misura massima (fascia "A") vigente per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' la retribuzione di risultato. Per il medesimo incarico, in relazione alla complessita' e gravosita' dello stesso, puo' essere corrisposta una indennita' accessoria, da determinarsi con provvedimento del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga all'art. 24, comma 3, ed all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2003

Il Presidente: Berlusconi