Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2003 n. 3265
Disposizioni urgenti di protezione civile.
(GU n. 49 del 28-2-2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale e' stato esteso territorialmente lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;
Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;
Viste le note n. 366 del 18 dicembre 2002 e n. 105 in data 8 gennaio 2003 del Presidente della regione Umbria, e le note n. 908 del 31 dicembre 2002 e n. 33 in data 7 gennaio 2003 del Presidente della regione Marche con le quali sono state chieste le proroghe e il differimento dei termini disposti con precedenti ordinanze di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma colpiti dagli eventi sismici in data 11 marzo 2000;
Considerato che, con gli ordini del giorno approvati in Senato in data 20 dicembre 2002, il Governo si e' impegnato a disporre il differimento al 1 gennaio 2004 del recupero dei contributi
previdenziali ed assistenziali, nonche' delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata, dovuti e non corrisposti dalle popolazioni danneggiate per effetto delle sospensioni di cui alle
precedenti ordinanze di protezione civile;
Vista la nota n. 4298 del 18 dicembre 2002 dell'assessore all'ambiente della regione Lazio con la quale e' stata evidenziata, tra l'altro, l'esigenza di rinnovare i contratti a tempo determinato del personale utilizzato per gli adempimenti della struttura di supporto del commissario delegato, attivata in Cerreto Laziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nel territorio dei comuni di Siano, Quindici Sarno, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonche' altre misure urgenti di protezione civile", n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante "Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile", n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile" e n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania";
Vista la nota n. 1448/2002/SPC in data 29 novembre 2002 dell'Ufficio territoriale del Governo di Avellino;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 2002, recante "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2003, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile";
Vista la nota n. 783 del 17 gennaio 2003 della regione Siciliana con la quale e' chiesta una modifica all'articolo 11 della citata ordinanza n. 3260/2002;
Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 19 novembre 1996, n. 2475, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 19 novembre 2002, recante "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio-Emilia e Modena";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 1 giugno 2002 concernente la proroga, fino al 31 maggio 2003, dello stato di emergenza nel territorio delle province di Forli-Cesena e Ravenna interessato da uno sciame sismico iniziato il 19 aprile 2000 e nel territorio della provincia di Reggio-Emilia e Modena interessato da una scossa tellurica il 18 gennaio 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 3 agosto 2000, n. 3076, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2002, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";
Vista la nota n. AMB/PTC/03/1946 in data 17 gennaio 2003, con la quale l'assessore alla difesa del suolo e della costa protezione civile della regione Emilia-Romagna, chiede di poter utilizzare l'importo di Euro 1.163.939,75 per le finalita' del Piano degli interventi straordinari di ripristino delle infrastrutture danneggiate, ai sensi dell'articolo 2, dell'ordinanza n. 3076/2000 recante: "Disposizioni urgenti per gli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle province di Forli-Cesena, Ravenna, Reggio-Emilia e Modena";
Considerato inoltre che gli eventi sismici dell'aprile-giugno 2000 hanno inciso sui medesimi territori gia' precedentemente colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 1996;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 13 febbraio 2002, n. 3181, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79, del 4 aprile 2002, recante: "Revoca della somma di Euro 1.163.939,75 di cui all'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996, recante interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio-Emilia e Modena ed assegnazione della somma di Euro 1.163.939,75 per il Piano degli interventi di cui all'ordinanza n. 3076 del 3 agosto 2000, recante disposizioni urgenti per gli eventi sismici che nel periodo aprile-giugno 2000 hanno colpito il territorio delle province di Forli-Cesena, Ravenna, Reggio-Emilia e Modena";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenza nel territorio della regione Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, della bonifica e del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;
Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 21 luglio 2000, n. 3072, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Siciliana";
Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 25 maggio 2001, n. 3136, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133, dell'11 giugno 2001, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche'
in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana";
Vista l'ordinanza Del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002, recante: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana";
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Siracusa del 13 gennaio 2003 concernente talune problematiche afferenti il rilascio delle autorizzazioni relative alla concessione, costruzione ed alla gestione delle discariche per i rifiuti speciali;
Vista la nota n. 907/A3 del 17 gennaio 2003 del vice commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella regione Siciliana ai sensi dell'ordinanza n. 2983 e successive modificazioni del 31 maggio 1999, con la quale viene chiesto di apportare alcune modifiche all'articolo 4 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, inerente al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle discariche e del relativo giudizio di compatibilita' ambientale, nonche' alla ricollocazione degli impianti che non possono essere mantenuti nel sito occupato;
Vista la nota Gab/2003/838/B09 in data 23 gennaio 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio inerente alla sopra citata modifica dell'articolo 33 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale e' stato esteso lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo, colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002, e la successiva ordinanza di protezione civile del 20 giugno 2002, n. 3222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2002;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2778, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998, recante: "Ulteriori integrazioni dell'ordinanza n. 2499/1997, recante primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2003 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania;
Vista la nota del 20 gennaio 2003 n. 00605/C del presidente della regione Campania, commissario delegato per l'emergenza idrogeologica, con la quale ha chiesto la proroga dei contratti a termine stipulati dal comune di Lauro con il personale utilizzato per le finalita' di cui all'ordinanza di protezione civile emanate in merito;
Vista la nota del 9 gennaio 2003 del sindaco del comune di Lauro inerente alla medesima richiesta;
Ravvisata la necessita' di adottare iniziative idonee a fornire ogni forma di assistenza, soccorso ed indennizzo in favore dei soggetti gravemente danneggiati a seguito degli eventi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 16 maggio 2002;
Considerato che, al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze la Commissione unica di alta vigilanza istituita con decreto n. 3957 del 12 novembre 2002, del capo Dipartimento della protezione civile, deve essere integrata con la nomina di un nuovo componente nonche' di un segretario;
Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali, nonche' di proseguire la erogazione di benefici di carattere sociale connessi alla precarieta' della sistemazione alloggiativa e di facilitare il ritorno alle normali condizioni di vita, disponendo misure agevolative in favore dei soggetti interessati dagli eventi
calamitosi di cui sopra;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Decorre dal 1 gennaio 2004 il recupero da parte dei competenti uffici dei contributi previdenziali ed assistenziali nonche' delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, e dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 dicembre 1998, n. 2908, prorogato dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per
il coordinamento della protezione civile del 6 luglio 2000, n. 3064, fino al 1 giugno 2001, e dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 18 dicembre 2001, n. 3168, prorogato al 1 gennaio 2003. La riscossione avverra' successivamente al 1 gennaio 2004 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque gia' erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti residenti, aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26
settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria ed ai medesimi soggetti direttamente interessati da ordinanze sindacali di sgombero.
2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 2000, n. 3101, e' corrisposto per l'anno 2003 con le medesime modalita' ivi previste e con oneri a carico del commissario delegato - presidente della regione Umbria.
Art. 2.
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000, gia' prorogata dall'articolo 8 dell'ordinanza n. 3098/2000, dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 3175/2002 e
dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 3239/2002 e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2003. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 3047/2000.
Art. 3.
1. L'operativita' del "Campo base" di protezione civile realizzato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in localita' "Fontenovella" del comune di Lauro, e prorogata
dall'articolo 8 dell'ordinanza del PresiDente del Consiglio dei Ministri n. 3251 del 2002, e' ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2003.
Art. 4.
1. Al comma 1 dell'articolo 11 dell'ordinanza n. 3260/2002 sono soppresse le parole "ore mensili per ciascuna".
Art. 5.
1. La regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad utilizzare l'importo di Euro 1.163.939,75 di cui agli articoli 4 e 5, comma 3, dell'ordinanza n. 2475/1996, per le finalita' di cui all'ordinanza n. 3076/2000.
Art. 6.
1. Il punto 4 dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, aggiunto dall'articolo 4, comma 26, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, come soppresso e sostituito dall'articolo 14, comma 1, dell'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, e' sostituito dal seguente:
"Le autorizzazioni concernenti la realizzazione e l'esercizio delle discariche per rifiuti speciali, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, sono rilasciate dai prefetti, previa acquisizione della valutazione di compatibilita' ambientale. Ai fini della valutazione di compatibilita' ambientale costituiscono elementi ostativi al rilascio delle autorizzazioni l'elevata concentrazione nel territorio prescelto di altre discariche in esercizio o esaurite, la presenza anche in territori limitrofi di impianti ad alto rischio di inquinamento, la dichiarazione di zona ad elevato rischio ambientale.
Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente a favore di soggetti pubblici ovvero, ove cio' non risulti possibile, a soggetti privati anche in assenza dei piani previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, nel rispetto di quanto statuito dagli articoli 27 e 28 del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni possono essere rilasciate per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza e solo a favore dei progetti conformi a quanto disposto dagli articoli 2, 5 e 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
Art. 7.
1. Il comma 32 dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' sostituito dal seguente: "32. Il presidente della regione Siciliana, commissario delegato, al fine di dare attuazione al Piano per il settore dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, approvato con ordinanza commissariale n. 425 del 29 maggio 2002, provvede al rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, nonche' al rilascio del giudizio di compatibilita' ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge 3 maggio 2001, n. 6, provvedendo altresi' alla ricollocazione degli impianti che non possono essere mantenuti nel sito occupato".
2. Al comma 33 dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, cosi' come modificato dall'articolo 15, comma 6, dall'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2003".
Art. 8.
1. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio di alcune provincedella regione Lombardia
nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, citato in premessa, il prefetto di Bergamo e' autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che, a causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di un componente. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato, e sono determinati, rispetto ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo per la protezione civile.
Art. 9.
1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze di cui in premessa, la Commissione unica di alta vigilanza istituita con decreto n. 3957 del 12 novembre 2002 e' integrata con la nomina di un componente nonche' con la nomina di un segretario scelto tra i dipendenti del Dipartimento della protezione civile. Il capo del Dipartimento della protezione civile determina i compensi da attribuire al Presidente, ai componenti e al segretario della
commissione.
Art. 10.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 25 luglio 2001 n. 3144, cosi' come prorogato dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 16 gennaio 2002 n. 3174, relativamente al comune di Lauro, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il relativo onere e' posto a carico delle risorse stanziate
dall'articolo 7, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226.
Art. 11.
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile del 16 gennaio 2002, n. 3174, e' prorogato al 31 dicembre 2003.
2. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alla gestione delle numerose emergenze di cui in premessa, in atto su tutto il territorio nazionale, le disposizioni di cui all'accordo sull'orario di servizio e di lavoro del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulato in data 5 dicembre 2002, concernenti l'istituto della reperibilita' e l'indennita' di produttivita', si applicano nel limite massimo di dieci unita', al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuato con provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico del Fondo della protezione civile.
Art. 12.
1. Al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza in relazione al rientro nell'atmosfera terrestre del satellite italiano Beppo-Sax e per l'organizzazione dei conseguenti interventi anche al di fuori del territorio nazionale, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad adottare tutte le iniziative occorrenti per la valutazione, previsione e prevenzione dei rischi connessi, sulla base delle esigenze rappresentate dalla struttura temporanea di missione istituita con decreto 31 gennaio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza delle attivita' di volo e rafforzare la capacita' e la prontezza operativa del Dipartimento della protezione civile nelle situazioni di
emergenza di cui in premessa il Dipartimento stesso e' autorizzato a procedere all'ammodernamento della propria componente elicotteristica, mediante la sostituzione di due mezzi con uno di
nuova acquisizione, anche mediante la conclusione di contratto di leasing. Si applica l'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), facendosi riferimento, per la determinazione del valore corrente dei mezzi, ai prezzi riportati nell'Aircraft Bluebook Price Digest. Si applica fino al 31 dicembre 2003, l'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231.
3. In relazione ai principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, i piani e i programmi di interventi previsti da ordinanze di protezione civile, da sottoporre all'approvazione o alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, sono immediatamente operativi all'atto di
approvazione da parte dei competenti commissari delegati, ove nominati, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate, secondo le disposizioni recate dai rispettivi ordinamenti.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2003
Il Presidente: Berlusconi