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ACCORDO 23 settembre 2004
CONFERENZA UNIFICATA. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente i criteri e le procedure per la concessione, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, dei contributi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativi all'anno 2001(art. 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281)
(GU n. 246 del 19-10-2004)
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell'odierna seduta del 23 settembre 2004;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
194;
Premesso che sull'applicazione del disposto di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, i rappresentanti delle
Autonomie regionali e locali hanno rappresentato l'esigenza di una condivisione
dei criteri di istruttoria delle pratiche di concessione alle organizzazioni di
volontariato della protezione civile dei contributi relativi l'anno 2001;
Tenuto conto delle oggettive esigenze di rispettare limiti di tempo imposti
dall'Ufficio del bilancio del Dipartimento della protezione civile;
Visto l'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
tra le funzioni mantenute allo Stato attribuisce rilievo nazionale alle
competenze concernenti la predisposizione dei piani di emergenza di cui all'art.
2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro
attuazione;
Considerato che l'art. 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, conferisce alle amministrazioni regionali le funzioni inerenti gli
interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
Considerato che l'art. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle regioni
la potesta' regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, che demanda a questa Conferenza la facolta' di promuovere e sancire accordi
tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione
attivita' di interesse comune;
Considerati gli esiti delle riunioni tecniche in occasione delle quali, sotto il
profilo tecnico, sono stati concordati i criteri oggetto del presente accordo
tra i rappresentanti delle autonomie e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile;
Considerato che in corso di seduta i rappresentanti delle regioni e delle
province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno convenuto sul
perfezionamento del presente accordo nei termini sotto riportati;
Sancisce accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
la protezione civile e le Autonomie regionali e locali sui criteri di selezione
in ordine ai contributi relativi all'anno 2001, erogabili per finanziamento di
progetti del volontariato di Protezione civile, nei seguenti termini:
1. Saranno accolte le istruttorie per i progetti prodotti da:
organizzazioni iscritte nell'elenco del Dipartimento antecedentemente alla data
di presentazione della domanda; organizzazioni non nazionali iscritte nei
rispettivi registri/albi regionali istituiti ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato;
sezioni locali di Organizzazioni nazionali, anche se non individualmente
iscritte nei registri/albi di cui sopra, previo nulla osta da parte della Sede
centrale dell'Associazione nazionale.
2. Saranno ammessi al contributo i progetti con i seguenti requisiti:
la documentazione allegata alla domanda deve essere completa ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
194;
i progetti di miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei
cittadini che abbiano ottenuto il parere positivo del servizio Formazione del
dipartimento della Protezione civile.
3. In presenza di un cofinanziamento dichiarato, documentato ed esattamente
quantificato da parte dell'organizzazione richiedente, verra' calcolato
l'importo del contributo:
fermo restando il rispetto dei requisiti sopra esposti;
tenuto conto delle disponibilita' di bilancio;
a complemento della cifra stanziata da altro ente e, comunque, non oltre
l'intero importo del progetto.
4. In presenza di presentazione da parte della medesima organizzazione di due
progetti nello stesso anno, concernenti miglioramento della preparazione tecnica
e formazione dei cittadini e di potenziamento di materiali e mezzi, verra'
considerata l'opportunita', sulla base delle disponibilita' di bilancio, di
chiedere all'organizzazione stessa quale priorita' attribuire ad uno dei due
progetti, ed eventualmente escludere quello considerato secondario. 5. In
presenza di progetti presentati da coordinamenti/associazioni nazionali a nome
di sezioni delle stesse, si considerera' ai fini del calcolo della percentuale
erogabile, l'importo complessivo delle domande, come un progetto unico.
6. Saranno esclusi dal finanziamento:
i progetti di organizzazioni ufficialmente indicate da autorita' di protezione
civile «non operative»;
i progetti per i quali non sia stata esplicitamente garantita la copertura della
parte di progetto attribuibile all'organizzazione;
i progetti presentati dalle organizzazioni della Croce rossa italiana e del
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
i progetti sui quali siano stati espressi pareri negativi eventualmente
richiesti per il completamento delle istruttorie ad enti appositamente
individuati;
progetti che prevedano l'acquisizione di materiali o mezzi usati (salvo
giustificate ed autorizzate eccezioni).
7. Stabilito il piano di ripartizione del contributo secondo i criteri sopra
indicati, sulla base dello stanziamento annuale, ne verra' data comunicazione
alle organizzazioni beneficiarie ed alle amministrazioni regionali.
8. Alle organizzazioni beneficiarie viene accordato un anno di tempo, a far data
dall'accreditamento del contributo, per realizzare completamente il progetto
secondo le indicazioni e la documentazione presentata e confermata negli atti
dell'istruttoria. In caso contrario sara' avviata la prevista procedura per il
recupero del contributo erogato.
Roma, 23 settembre 2004
Il Presidente: La Loggia
Il Segretario: Carpino