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Regione Lombardia. Legge Regionale n. 16 del 22-05-2004

Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile.

(B.U.R. Lombardia n. 22 del 24-5-2004 - S.O. n. 1)



IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale 

ARTICOLO 1 (Finalità e principali cause di rischio)
1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, le attività degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati nel sistema regionale di protezione civile sul territorio della Regione Lombardia, anche in attuazione dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. La Regione Lombardia concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi i musei e i beni di interesse artistico e regionale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la programmazione e l'integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.
3. Le principali cause di rischio, sia naturali sia determinate dall'attività umana, rispetto alle quali la Regione concorre ad esercitare le tutele previste dal comma 1 e dal comma 2 sono:
a) eventi sismici;
b) alluvioni e nubifragi;
c) dissesti idrogeologici, compresi i rischi derivanti da invasi idrici;
d) inquinamenti del suolo, delle falde acquifere e dei corsi d'acqua;
e) incendi di rilevante entità;
f) incidenti di impianti industriali;
g) radiazioni nucleari;
h) ogni altra calamità che possa intervenire sul territorio regionale. 

ARTICOLO 2 (Funzioni dei comuni singoli o associati)
1. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla provincia e alla Regione.2. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, i comuni:
a) si dotano, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal sindaco. Tale struttura interviene, in particolare, per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla provincia o dalla Regione; con le medesime finalità i comuni possono promuovere la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile, anche attraverso il convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio, assicurandone comunque la formazione di base e l'aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione;
b) curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e altresì la loro attuazione, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11;
c) curano l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, nonché la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
d) dispongono l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11;
e) curano la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;
f) provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali. 

ARTICOLO 3 (Funzioni delle province)
1. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, le province provvedono:
a) all'attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale compresi nel piano provinciale di emergenza di cui alla lettera d);
b) al coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11, e limitatamente agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone comunicazione alla regione;
c) alla predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi e alla sua attuazione, in conformità alle direttive regionali contenute nel programma di cui all'articolo 4, comma 9;
d) alla predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11, con riferimento agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 225/1992;
e) all'integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità all'articolo 4, comma 2. 
2. I piani e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono approvati dalla provincia. Il programma ha validità quadriennale ed è comunque aggiornato ogni qualvolta si renda necessario.
3. La provincia, per la predisposizione del piano di emergenza di cui al comma 1, lettera d), tiene conto dei piani di emergenza locali. La provincia ha altresì il compito di coordinare i comuni anche attraverso le loro forme associative nelle loro attività di previsione, di prevenzione e di redazione dei piani di emergenza e di verificare la congruenza dei piani locali con il piano di emergenza provinciale.
4. La provincia, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, lettera c), si attiene alle linee guida indicate nelle direttive regionali annesse al programma di cui all'art. 4, comma 9 . Qualora nella attività di vigilanza la provincia rilevi difformità od inadempienze ne dà comunicazione alla Regione per gli eventuali provvedimenti sostitutivi di competenza. 

ARTICOLO 4 (Funzioni della Regione)
1. La Regione coordina l'organizzazione e cura l'attuazione degli interventi di protezione civile svolgendo in particolare le seguenti attività:
a) previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di previsione e prevenzione;
b) partecipazione al soccorso, per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. 112/1998;
c) superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di pubbliche calamità.
2. La Regione, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 e in conformità a quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del d.lgs. 112/1998, cura in particolare:
a) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile, inteso come coordinamento delle strutture tecniche dell'amministrazione regionale, di enti e amministrazioni, anche diverse da quella regionale, se con essa convenzionate, per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. 112/1998;
b) la definizione di indirizzi e principi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli enti locali, con particolare riferimento agli eventi di cui all'art. 2, lettera b), della legge 225/1992;
c) le attività di studio, censimento e identificazione dei rischi sul territorio regionale;
d) l'individuazione, sentito il parere della provincia, di interventi idonei a tutelare territorio e popolazioni dai pericoli di danni da eventi calamitosi e dall'esercizio di attività industriali o di altre attività ad alto rischio;
e) la realizzazione di sistemi di monitoraggio per la rilevazione e il controllo dei fenomeni naturali o connessi con l'attività dell'uomo, il convenzionamento per la loro utilizzazione, nonché il coordinamento di quelli esistenti e programmati;
f) la diffusione di una moderna coscienza di protezione civile attraverso l'istituzione di corsi di formazione a tutti i livelli, per operatori e cittadini, momenti di autoeducazione ed altre misure finalizzate alla diffusione di informazioni fra la popolazione, nonché la creazione, in collaborazione con gli enti locali, di capacità di autoprotezione a livello di comunità locali;
g) l'informazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
3. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione instaura un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con gli enti locali e gli enti ed organismi, anche su base volontaria, operanti nell' ambito regionale in materia di protezione civile.
4. In materia di previsione le varie strutture organizzative regionali attivano, nell'ambito delle proprie competenze, sistemi tecnici di monitoraggio, rilevamento e mappatura di dati territoriali di rischio. Gli enti pubblici o le aziende private, che a qualsiasi titolo detengono sul territorio regionale sistemi di rilevamento o monitoraggio dei rischi, sono tenuti a stabilire un collegamento continuo e diretto per la lettura dei dati nella sala operativa della struttura regionale di protezione civile, assicurando la segnalazione dell'approssimarsi e del superamento delle soglie di rischio. I relativi oneri sono a carico della Regione.
5. La Regione stipula convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e può altresì stipulare convenzioni con aziende e associazioni pubbliche e private, per assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato, da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura regionale di protezione civile o da destinare ai centri polifunzionali di emergenza di cui al comma 13.
6. La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi dello Stato e delle regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni o di altri Stati, coordinando il proprio intervento con quello dei predetti organi.
7. La Regione può stipulare accordi con altre regioni, in particolare con quelle confinanti, ai fini dell'espletamento di attività di comune interesse attinenti alla previsione, prevenzione ed emergenza in materia di protezione civile.
8. La Regione può concorrere col proprio contributo alle iniziative e agli interventi individuati dagli enti locali a tutela del territorio e delle popolazioni.
9. Al fine di un coordinamento programmatico, finanziario e operativo delle politiche regionali di prevenzione, la Regione predispone ed attua il programma di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio, alla luce di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 1), del d. lgs. 112/1998, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e in armonia con gli altri strumenti della pianificazione e programmazione territoriale regionale. Il programma contiene direttive per la redazione dei programmi di previsione e prevenzione a livello provinciale.
10. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il programma di previsione e prevenzione. Il programma ha validità quadriennale. Ogni due anni la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma.
11. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta le direttive per la pianificazione di emergenza degli enti locali.
12. In caso di impossibilità operativa conseguente all'evento calamitoso, o in caso di inerzia o violazione della legge o delle direttive regionali, la Giunta regionale invita l'ente a provvedere entro un congruo termine; decorso tale termine, la Giunta nomina un commissario ad acta con l'incarico di svolgere gli adempimenti per i quali si è determinata l'inattività.
13. Sono costituiti presso sedi dislocate in ambito territoriale regionale, sentite le amministrazioni provinciali competenti, i centri polifunzionali di emergenza, in conformità a quanto previsto dall' articolo 14, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.
14. La Regione interviene direttamente nell'acquisto o nell'affitto degli immobili, delle attrezzature e nella realizzazione dei centri polifunzionali, acquistando anche gli automezzi da impiegare per situazioni di emergenza di protezione civile e stipulando convenzioni con enti, istituzioni o organizzazioni di volontariato per la realizzazione e la gestione dei centri. In ogni caso deve essere garantita l'operatività permanente dei centri progressivamente istituiti in funzione delle priorità regionali e in relazione alle risorse disponibili, al fine di disporre in ogni momento di uomini e mezzi per le necessità della protezione civile.
15. La Giunta regionale può stipulare accordi di programma o convenzioni con gli enti locali per l'acquisto, l'affitto e la gestione dei centri polifunzionali di emergenza, definendo altresì le modalità di partecipazione alle spese per la realizzazione delle singole iniziative.
16. La Regione partecipa al servizio meteorologico nazionale distribuito, di cui all' articolo 111 del d.lgs. 112/1998, attraverso una struttura operativa da costituirsi nell'ambito della struttura regionale di protezione civile ovvero attraverso convenzionamento con enti o organismi regionali di comprovata esperienza. 

ARTICOLO 5 (Volontariato di protezione civile)
1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all' attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione e lo sviluppo.
2. L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta: 
a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;
b) dalle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale del volontariato di protezione civile di cui al comma 8 e dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti dal comune, dalla comunità montana, dall'ente gestore del parco o da altra forma associativa fra i comuni, e iscritti all'albo regionale del volontariato di protezione civile.
3. La Regione può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato. 
4. La Regione definisce e controlla i criteri e i contenuti delle iniziative di formazione e addestramento del volontariato onde assicurare la correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento, nonché la coerenza con le leggi e le direttive nazionali e regionali. La Regione promuove lo svolgimento di attività addestrative e formative dei volontari e loro organizzazioni e può, altresì, fornire loro in comodato gratuito mezzi e attrezzature, coordinandosi in tale attività con le amministrazione provinciali interessate.
5. Nell'assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato è data priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da organizzazioni accreditate in base ai criteri stabiliti dalla Regione.
6. L'attivazione delle risorse del volontariato è regolamentata da apposite procedure operative definite dalla struttura regionale di protezione civile, avendo particolare riguardo alle funzioni di coordinamento organizzativo svolte dalla Regione.
7. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi di cui all'articolo 8, può individuare le organizzazioni di volontariato in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l'attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.
8. E' istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale. 

ARTICOLO 6 (Coordinamento e integrazione delle forze operative)
1. Al fine di garantire il più rapido ed efficiente soccorso alle popolazioni in situazioni di emergenza, la Regione programma, nell'ambito del convenzionamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le province competenti, la dislocazione integrata e capillare sul territorio regionale di distaccamenti di vigili del fuoco volontari.
2. Con le stesse finalità di cui al comma 1, i comuni possono organizzare sul proprio territorio, d'intesa con la provincia, la regione e la direzione regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gruppi specializzati di volontari di protezione civile, denominati nuclei di pronto intervento, con il compito di prestare un primo soccorso tecnico urgente.
3. Per la costituzione dei nuclei di pronto intervento di cui al comma 2, i volontari di protezione civile devono appartenere ad associazioni o gruppi comunali iscritti alle sezioni provinciali dell' albo regionale di cui all'articolo 5, comma 8, e devono comunque essere in possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali previsti dai vigenti regolamenti per i vigili del fuoco volontari e aver frequentato, con esito positivo, i relativi corsi di formazione, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di antincendio boschivo. 

ARTICOLO 7 (Responsabilità operative e amministrative)
1. Ferme restando le competenze del sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile in eventi riconducibili a quelli di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 225/1992, il presidente della provincia è autorità di protezione civile e responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed è altresì responsabile della comunicazione alla popolazione e agli organi di informazione. 
2. A livello regionale, nei casi di emergenza di protezione civile in eventi riconducibili a quelli di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 225/1992, il Presidente della Giunta regionale è autorità di protezione civile e responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate, di concerto con i prefetti, e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai presidenti delle province. 
3. Il Presidente della Giunta regionale è altresì responsabile dell'informazione alla popolazione e agli organi di informazione per eventi di livello regionale. 

ARTICOLO 8 (Stato di crisi)
1. In caso di eventi calamitosi di livello regionale in atto o imminenti ovvero su richiesta dello Stato nel caso di missioni di protezione civile per emergenze in altre regioni o all'estero, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, decreta lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti regionali utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.
2. Al verificarsi dell'evento calamitoso, sulla base delle segnalazioni pervenute atte ad accertare la gravità dell'evento e l'estensione dei territori colpiti, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, qualora ravvisi che ricorrono le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato all'evento calamitoso, in conformità a quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, attribuisce al dirigente della struttura regionale di protezione civile, limitatamente alla durata dello stato di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e strutture regionali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative regionali a disposizione.
4. Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si raccorda con gli organi dello Stato competenti all'emanazione delle ordinanze per l'attuazione di interventi urgenti di superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.
5. In caso di proclamazione dello stato di crisi, o in situazioni di emergenza ovvero nel caso di missioni di protezione civile, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può autorizzare il dirigente della struttura regionale di protezione civile a sostenere, anche mediante apertura di credito, le spese ritenute necessarie nell'ambito delle categorie e del tetto di spesa individuati nella stessa deliberazione. Con il medesimo atto la Giunta regionale può nominare il funzionario delegato per la gestione delle aperture di credito.
6. La Regione rende pubblico annualmente l'elenco dei donatori e il valore dei beni o servizi donati o gratuitamente erogati con vincolo di destinazione alle attività di protezione civile.
7. Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, è autorizzato a provvedere con proprio decreto all'apertura di un conto corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee di enti e soggetti pubblici e privati. I fondi raccolti sono destinati a interventi urgenti per il ristabilimento di normali condizioni di vita nell'area colpita dall'evento calamitoso. 

ARTICOLO 9 (Formazione e informazione)
1. La Giunta regionale promuove ed organizza, realizzandone i relativi supporti, e definendo opportuni standard prestazionali, una permanente attività di formazione, di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche degli eventi calamitosi, con particolare riferimento alle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, portando a conoscenza della collettività, degli enti pubblici e privati e dei tecnici interessati i comportamenti necessari per prevenire gli eventi calamitosi o ridurre gli effetti dannosi, nonché sollecitando una fattiva e generalizzata collaborazione all' attività di soccorso e di assistenza.
2. Nello svolgimento di tale attività possono essere utilizzati gli strumenti di comunicazione più opportuni e gli organi del sistema scolastico, del sistema universitario, nonché di società pubbliche e private, mediante la stipula di apposite convenzioni.
3. Le qualifiche conseguite nei corsi di formazione istituiti in conformità alla presente legge costituiranno titolo preferenziale nelle assunzioni di personale operante nei sistemi di protezione civile. 

ARTICOLO 10 (Norma finanziaria)
1. Alle spese previste all'articolo 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera c) e lettera d), commi 9 e 10, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 1.2.2.2.2.13 "Comune sicuro"; alle spese previste all'articolo 4, comma 8 ed articolo 5, comma 3, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 1.2.2.1.2.11 "Sistemi integrati per la Protezione Civile"; alle spese previste all'articolo 4, comma 2, lettera e), commi 4 e 14, si provvede, per la parte corrente, con le risorse stanziate all'UPB 1.2.2.1.2.11 "Sistemi integrati per la Protezione Civile" e, per la parte in conto capitale, con le risorse stanziate all'UPB 1.2.2.1.3.12 "Sistemi integrati per la Protezione Civile"; alle spese previste all'articolo 4, comma 2, lettera f), e all'articolo 9, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 1.2.2.1.2.11 "Sistemi integrati per la Protezione Civile"; alle spese previste all'articolo 4, comma 16, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 1.2.2.1.2.11 "Sistemi integrati per la Protezione Civile".
2. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successiva legge. 3. Sono fatti salvi gli effetti conseguenti alle obbligazioni assunte ai sensi delle norme abrogate dall' articolo 11. 

ARTICOLO 11 (Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 12 maggio 1990, n. 54 (Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile);
b) il punto 37 dell'allegato alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale);
c) la legge regionale 5 agosto 1996, n. 18 (Integrazione della legge regionale 12 maggio 1990, n. 54. Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile);
d) l'articolo 8, comma 1 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);
e) l'articolo 3, commi da 136 a 167, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
f) l'articolo 1, comma 40, lettera f), della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);
g) l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001) 

Formula Finale: La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 22 maggio 2004
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1009 del 18 maggio 2004)